IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  89/646/CEE  del  Consiglio  del  15
dicembre 1989; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1993; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i  Ministri
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per  il  coordinamento  delle  politiche  agricole,
alimentari  e  forestali  e  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
    a) "autorita' creditizie" indica  il  Comitato  interministeriale
per il credito e il risparmio, il Ministro  del  tesoro  e  la  Banca
d'Italia; 
    b)   "banca"   indica   l'impresa    autorizzata    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
   c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio; 
    d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa; 
    e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
    g) "Stato comunitario" indica lo  Stato  membro  della  Comunita'
Europea; 
    h) "Stato extracomunitario" indica  lo  Stato  non  membro  della
Comunita' Europea; 
    i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; 
    b)  "banca  comunitaria":  la  banca   avente   sede   legale   e
amministrazione centrale in un  medesimo  Stato  comunitario  diverso
dall'Italia; 
    c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale  in  uno
Stato extracomunitario; 
    d) "banche autorizzate  in  Italia":  le  banche  italiane  e  le
succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
    e) "succursale": una sede che costituisce  parte,  sprovvista  di
personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente,  in
tutto o in parte, l'attivita' della banca; 
    f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 
    1)  raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con  obbligo  di
restituzione; 
    2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito  al
consumo,  il  credito  con  garanzia  ipotecaria,  il  factoring,  le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting"); 
    3) leasing finanziario; 
    4) servizi di pagamento; 
    5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di  credito,
"travellers cheques", lettere di credito); 
    6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
    7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
    - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,  certificati
di deposito, ecc.); 
    - cambi; 
    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
    - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
    - valori mobiliari; 
    8) partecipazione alle  emissioni  di  titoli  e  prestazioni  di
servizi connessi; 
    9) consulenza alle imprese in materia di  struttura  finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'  consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 
    10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money  brok-
ing"; 
    11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
    12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
    13) servizi di informazione commerciale; 
    14) locazione di cassette di sicurezza; 
    15) altre attivita' che, in virtu' delle  misure  di  adattamento
assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono   aggiunte   all'elenco
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia  del  Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
    g) "intermediari finanziari":  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
previsto dall'art. 106. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  25  della  legge  n.   142/1992
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1991), e' il seguente:
             "Art.  25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed
          esercizio  della  medesima:  criteri  di  delega).   -   1.
          L'attuazione  della  direttiva  del Consiglio n. 89/646/CEE
          deve avvenire in conformita' dei seguenti principi:
               a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi
          o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del  credito  e'
          riservata  agli enti creditizi; restano ferme la disciplina
          del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali
          nonche' le discipline speciali sulla  raccolta  degli  enti
          pubblici e di particolari categorie di imprese;
               b)   gli   enti  creditizi  restano  soggetti  per  le
          attivita'   esercitate    in    Italia    alla    vigilanza
          dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica
          europea  che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi
          la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
               c) gli enti possono prestare in Italia  i  servizi  di
          cui all'allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE
          direttamente  o  per  il tramite di succursali o filiazioni
          alle condizioni di cui alla direttiva  stessa,  sempre  che
          tali  attivita'  siano  state  autorizzate  sulla  base  di
          requisiti oggettivi;
               d)  gli  enti  possono  procedere   alla   pubblicita'
          relativamente  ai servizi offerti, alle condizioni previste
          per le  medesime  attivita'  dalla  disciplina  italiana  e
          restano   ferme  le  disposizioni  tributarie  vigenti  per
          l'accertamento delle imposte dovute dai residenti  ed  ogni
          altra  disposizione  sanzionatoria  e  penale,  concernente
          l'attivita' creditizia e finanziaria;
               e) dovra'  essere  adottata  ogni  altra  disposizione
          necessaria  per  adeguare  alla  direttiva del Consiglio n.
          89/646/CEE la disciplina vigente  per  gli  enti  creditizi
          autorizzati in Italia.
             2.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro del tesoro e
          sentito il parere delle competenti  commissioni  permanenti
          della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
          esprimersi  entro  quarantacinque  giorni,  e'  delegato ad
          emanare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,  un  testo  unico  delle
          disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato  con
          le   altre   disposizioni  vigenti  nella  stessa  materia,
          apportandovi le modifiche necessarie a tal fine.    Restano
          comunque  ferme  le  disposizioni  contenute nella legge 10
          ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1.
             3.  In  quanto  compatibili,  si  applicano   le   altre
          disposizioni  contenute nel titolo V della legge 10 ottobre
          1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
          del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e
          comunicazioni, alla sospensione del  voto,  all'obbligo  di
          alienazione,   alle  sanzioni  penali  e  ai  conflitti  di
          interesse.
             - La direttiva n. 89/646/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L386 del 30
          dicembre 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  -  2a  serie  speciale - n. 14 del 19
          febbraio 1990.
          Note all'art. 1:
             -  Il R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa".
             - Per la direttiva n. 89/646/CEE si veda  la  nota  alle
          premesse.