ALLEGATO I 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente decreto si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 quale definita dall'articolo 1. 1.1. Definizioni Massa in ordine di marcia: massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (compreso liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente). Massa massima a pieno carico autorizzata di un veicolo: vedi punto 4.2.1. Massa massima a pieno carico autorizzata di un veicolo idoneo al traino di un rimorchio: e' la massa di cui al punto 4.2.1, ivi compresa: - la massa massima della struttura di traino, - il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino in condizioni statiche previste dal costruttore del veicolo. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 2.1. La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne le sue masse e le sue dimensioni e' presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato. 2.2. La domanda deve essere corredata dai documenti indicati in appresso, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni: una descrizione del tipo di veicolo comprendente le caratteristiche indicate nell'allegato II nonche' la documentazione richiesta conformemente all'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE. 2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 3. OMOLOGAZIONE CEE Alla scheda di omologazione CEE e' allegato un certificato conforme al modello che figura nell'allegato III. 4. PRESCRIZIONI 4.1. Dimensioni 4.1.1. Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le seguenti: 4.1.1.1. Lunghezza: 12000 mm. 4.1.1.2. Larghezza: 2500 mm. 4.1.1.3. Altezza: 4000 mm. 4.1.1.4. Le dimensioni devono essere misurate conformemente alle disposizioni delle note dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Massa 4.2.1. La massa massima autorizzata di un veicolo non deve superare la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa, conformemente a quanto stabilito dal fabbricante. 4.2.2. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e dei suoi assi deve essere determinata dal costruttore tenendo conto in particolare della resistenza dei materiali impiegati e a condiziopne che la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa cosi' determinata non sia inferiore alla massa del veicolo in ordine di marcia piu' 75 kg moltiplicati per il numero di posti per passeggeri. Per calcolare la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e degli assi si devono disporre correttamente le masse dei passeggeri e del bagaglio. Il numero di posti per passeggeri deve essere indicato dal costruttore. Se il veicolo e' destinato a trainare un rimorchio, il costruttore puo' dichiarare un secondo valore ammesso sull'asse o sugli assi posteriori, valido soltanto per questa particolare utilizzazione. In questo caso per il calcolo delle masse massime summenzionate si deve tener conto sia della massa massima della struttura di traino prevista dal costruttore del veicolo, sia del carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino in condizioni statiche. L'appendice riporta la metodologia di verifica delle masse. Se il costruttore del veicolo equipaggia il suo veicolo con un gancio di traino egli deve indicare sulla struttura di trazione accanto al gancio di traino il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino. 4.2.2.1. La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per gli assi deve essere pari o superiore alla massa massima tecnicamente ammessa del veicolo. Se il veicolo e, nello stesso tempo, il suo asse posteriore sono caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, la massa che grava sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 30% della massa massima tecnicamente ammessa per tale veicolo. 4.3. Massa rimorchiabile e carico verticale sul gancio di traino 4.3.1. Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio munito di freno di servizio. 4.3.1.1. La massa massima rimorchiabile autorizzata di un veicolo e' il valore minore delle seguenti masse: a) La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa in base alla costruzione del veicolo e/o alla resistenza del gancio di traino meccanico; oppure b) la massa massima autorizzata del veicolo trainante (veicolo a motore). Per i veicoli fuoristrada definiti alla direttiva 70/156/CEE, la massa massima rimorchiabile autorizzata puo' essere aumentata di 1,5 volte la massa massima autorizzata del veicolo trainante, a condizione che non superi la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa. Non si puo' tuttavia superare, in alcun caso, la massa massima rimorchiabile di 3500 kg. 4.3.1.2. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e' quella dichiarata dal costruttore ove la massa rimorchiabile e' costituita dalla massa totale effettiva del rimorchio trainato compreso il carico effettivo sul gancio di traino. 4.3.2. Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio senza freno di servizio. 4.3.2.1. La massa massima rimorchiabile autorizzata del veicolo e' la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa oppure la massa pari alla meta' della massa del veicolo trainante in ordine di marcia; si applica il valore piu' basso della massa. Non si deve superare in alcun caso la massa massima rimorchiabile di 750 kg. 4.3.3. Il carico verticale massimo ammesso che puo' essere applicato al gancio di traino del veicolo e' il carico verticale tecnicamente ammesso. Esso rappresenta il carico effettivo verticale trasmesso a veicolo fermo dal timone del rimorchio all'organo di aggancio del veicolo che passa per il centro del gancio di traino. 4.3.3.1. Il carico verticale tecnicamente ammesso e' quello dichiarato dal costruttore; esso non deve essere inferiore a 25 kg e puo' aumentare per masse rimorchiabili piu' grandi. Nel manuale di manutenzione, il costruttore deve specificare il carico verticale massimo ammissibile per il gancio di traino, il punto in cui deve essere fissato il gancio di traino al veicolo e lo sbalzo posteriore di detto gancio. 4.3.4. Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in grado di mettere in moto la combinazione di veicoli sotto carico massimo per cinque volte su una salita con una pendenza di almeno il 12% nell'intervallo di cinque minuti. Appendice METODOLOGIA DI VERIFICA DELLE MASSE DEGLI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 1. Le masse del veicolo saranno cosi' verificate: 1.1. a vuoto, in ordine di marcia, senza conducente; 1.2. a pieno carico (nelle condizioni previste al punto 4.2.2), tramite calcolo, tenendo presente quanto segue: - Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale piu' arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilita' di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.) queste saranno regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore. - Per ogni occupante (conducente compreso) si considera una massa forfettaria di 75 kg (68 kg + 7 kg di bagaglio). - La massa di ciascun occupante sara' applicata in corrispondenza del punto R di ciascun sedile. Il bagaglio dovra' essere considerato uniformemente distribuito nel vano bagagli. - Eventuali eccedenze di portata rispetto a quella convenzionale dovranno essere ripartite sui sedili e nel vano bagagli in base alla proporzione indicata al secondo trattino. 1.3. Si determinano quindi le masse specificate nella tabella seguente: _____________________________________________________________________ Condizioni del veicolo _____________________________________________________________________ | | | (c) | (d) | (a) | (b) | A pieno | Massa massima | A vuoto | A pieno | carico con | ammessa sugli Massa | | carico | gancio di | assi | | | traino | | | | caricato | ________________|__________|__________|_____________|________________ | | | | Asse anteriore | | | | | | | | ________________|__________|__________|_____________|________________ | | | | asse posteriore | | | | | | | | ________________|__________|__________|_____________|________________ | | | | Complessivo | | | | | | | | ________________|__________|__________|_____________|________________ 2. RISULTATI DELLE VERIFICHE Le verifiche sono giudicate favorevoli se: - le masse del veicolo a vuoto (colonna (a)), corrispondono a quelle dichiarate dal costruttore, con una tolleranza del: +- 5% (se tale condizione e' verificata, il valore della massa dichiarato dal costruttore viene assunto per il calcolo delle masse di cui alle colonne (b) e (c)); - le masse nelle condizioni di cui alle colonne (b) e (c) sono inferiori o uguali a quelle massime ammissibili dichiarate dal costruttore; - sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I; - le masse dichiarate dal costruttore sono compatibili con le caratteristiche di carico dei pneumatici previsti per l'autoveicolo.