(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
1.        CAMPO DI APPLICAZIONE
          Il  presente  decreto  si  applica  alle  masse   ed   alle
          dimensioni  dei  veicoli  a motore della categoria M1 quale
          definita dall'articolo 1.
1.1.      Definizioni
          Massa in ordine di marcia: massa del veicolo carrozzato  in
          ordine  di  marcia  (compreso  liquido  di  raffreddamento,
          lubrificanti, carburante, ruota di scorta,  attrezzatura  e
          conducente).
          Massa  massima  a  pieno  carico autorizzata di un veicolo:
          vedi punto 4.2.1.
          Massa massima a pieno  carico  autorizzata  di  un  veicolo
          idoneo  al  traino  di  un rimorchio: e' la massa di cui al
          punto 4.2.1, ivi compresa:
          - la massa massima della struttura di traino,
          - il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del
            gancio di traino  in  condizioni  statiche  previste  dal
            costruttore del veicolo.
2.        DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
2.1.      La domanda di omologazione di un veicolo per quanto
          concerne le sue masse e le sue dimensioni e' presentata dal
          costruttore   del   veicolo   o   dal   suo  rappresentante
          debitamente accreditato.
2.2.      La domanda deve essere corredata dai documenti indicati in
          appresso, in triplice copia, e dalle seguenti  indicazioni:
          una   descrizione  del  tipo  di  veicolo  comprendente  le
          caratteristiche  indicate  nell'allegato  II   nonche'   la
          documentazione richiesta conformemente all'articolo 3 della
          direttiva 70/156/CEE.
2.3.      Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
          deve  essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo
          di veicolo da omologare.
3.        OMOLOGAZIONE CEE
          Alla scheda di omologazione CEE e' allegato un  certificato
          conforme al modello che figura nell'allegato III.
4.        PRESCRIZIONI
4.1.      Dimensioni
4.1.1.    Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le
          seguenti:
4.1.1.1.  Lunghezza:  12000 mm.
4.1.1.2.  Larghezza:   2500 mm.
4.1.1.3.  Altezza:     4000 mm.
4.1.1.4.  Le dimensioni devono essere misurate conformemente alle
          disposizioni  delle  note  dell'allegato  I della direttiva
          70/156/CEE.
4.2.      Massa
4.2.1.    La massa massima autorizzata di un veicolo non deve
          superare la  massa  massima  a  pieno  carico  tecnicamente
          ammessa, conformemente a quanto stabilito dal fabbricante.
4.2.2.    La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e dei
          suoi  assi  deve essere determinata dal costruttore tenendo
          conto  in  particolare  della  resistenza   dei   materiali
          impiegati  e  a  condiziopne  che  la massa massima a pieno
          carico  tecnicamente  ammessa  cosi'  determinata  non  sia
          inferiore  alla  massa del veicolo in ordine di marcia piu'
          75 kg moltiplicati per il numero di posti per passeggeri.
          Per calcolare la massa  massima  tecnicamente  ammessa  del
          veicolo  e  degli  assi si devono disporre correttamente le
          masse dei passeggeri e del bagaglio. Il numero di posti per
          passeggeri deve essere  indicato  dal  costruttore.  Se  il
          veicolo   e'   destinato   a   trainare  un  rimorchio,  il
          costruttore  puo'  dichiarare  un  secondo  valore  ammesso
          sull'asse  o  sugli  assi  posteriori,  valido soltanto per
          questa particolare utilizzazione. In  questo  caso  per  il
          calcolo  delle  masse  massime  summenzionate si deve tener
          conto sia della massa massima  della  struttura  di  traino
          prevista  dal  costruttore  del  veicolo,  sia  del  carico
          verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di  traino
          in  condizioni statiche. L'appendice riporta la metodologia
          di verifica delle masse.  Se  il  costruttore  del  veicolo
          equipaggia il suo veicolo con un gancio di traino egli deve
          indicare  sulla  struttura di trazione accanto al gancio di
          traino il carico verticale massimo ammesso sulla sfera  del
          gancio di traino.
4.2.2.1.  La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per
          gli  assi  deve  essere pari o superiore alla massa massima
          tecnicamente ammessa del veicolo. Se il  veicolo  e,  nello
          stesso  tempo,  il suo asse posteriore sono caricati con la
          massa massima tecnicamente  ammessa,  la  massa  che  grava
          sull'asse  anteriore non deve essere inferiore al 30% della
          massa massima tecnicamente ammessa per tale veicolo.
4.3.      Massa rimorchiabile e carico verticale sul gancio di traino
4.3.1.    Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un
          rimorchio munito di freno di servizio.
4.3.1.1.  La massa massima rimorchiabile autorizzata di un veicolo e'
          il valore minore delle seguenti masse:
          a)  La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa in
              base alla costruzione del veicolo e/o  alla  resistenza
              del gancio di traino meccanico; oppure
          b)  la massa massima autorizzata del veicolo trainante
              (veicolo a motore).
          Per   i   veicoli   fuoristrada   definiti  alla  direttiva
          70/156/CEE, la massa massima rimorchiabile autorizzata puo'
          essere aumentata di 1,5 volte la massa massima  autorizzata
          del veicolo trainante, a condizione che non superi la massa
          massima rimorchiabile tecnicamente ammessa.
          Non  si  puo'  tuttavia  superare,  in alcun caso, la massa
          massima rimorchiabile di 3500 kg.
4.3.1.2.  La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa e'
          quella   dichiarata   dal   costruttore   ove   la    massa
          rimorchiabile  e'  costituita  dalla massa totale effettiva
          del rimorchio trainato compreso  il  carico  effettivo  sul
          gancio di traino.
4.3.2.    Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un
          rimorchio senza freno di servizio.
4.3.2.1.  La massa massima rimorchiabile autorizzata del veicolo e'
          la  massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa oppure
          la massa pari alla meta' della massa del veicolo  trainante
          in  ordine di marcia; si applica il valore piu' basso della
          massa.
          Non si  deve  superare  in  alcun  caso  la  massa  massima
          rimorchiabile di 750 kg.
4.3.3.    Il carico verticale massimo ammesso che puo' essere
          applicato  al  gancio  di  traino  del veicolo e' il carico
          verticale tecnicamente ammesso. Esso rappresenta il  carico
          effettivo  verticale  trasmesso  a veicolo fermo dal timone
          del rimorchio all'organo di aggancio del veicolo che  passa
          per il centro del gancio di traino.
4.3.3.1.  Il carico verticale tecnicamente ammesso e' quello
          dichiarato  dal costruttore; esso non deve essere inferiore
          a 25 kg e  puo'  aumentare  per  masse  rimorchiabili  piu'
          grandi.  Nel  manuale  di manutenzione, il costruttore deve
          specificare il carico verticale massimo ammissibile per  il
          gancio  di  traino,  il punto in cui deve essere fissato il
          gancio di traino al veicolo e lo sbalzo posteriore di detto
          gancio.
4.3.4.    Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in
          grado di mettere in moto la combinazione di  veicoli  sotto
          carico  massimo  per  cinque  volte  su  una salita con una
          pendenza di almeno il 12% nell'intervallo di cinque minuti.
                              Appendice
METODOLOGIA DI VERIFICA DELLE MASSE DEGLI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1
1.    Le masse del veicolo saranno cosi' verificate:
1.1.  a vuoto, in ordine di marcia, senza conducente;
1.2.  a pieno carico (nelle condizioni previste al punto 4.2.2),
      tramite calcolo, tenendo presente quanto segue:
      - Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto
        nella posizione normale piu' arretrata di guida o  a  sedere,
        quale  indicata  dal  costruttore  del veicolo, tenendo conto
        soltanto della regolazione longitudinale del sedile,  esclusi
        i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di
        guida   o   a  sedere.  In  caso  di  altre  possibilita'  di
        regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.)
        queste  saranno  regolate  nella  posizione   precisata   dal
        costruttore  del  veicolo.  Per  i  sedili  a sospensione, la
        posizione verticale deve essere  bloccata  in  corrispondenza
        della  normale  posizione  di  guida  quale  specificata  dal
        costruttore.
      - Per ogni occupante (conducente compreso) si considera una
        massa forfettaria di 75 kg (68 kg + 7 kg di bagaglio).
      - La massa di ciascun occupante sara' applicata in
        corrispondenza del punto R di ciascun sedile.
        Il   bagaglio   dovra'   essere   considerato   uniformemente
        distribuito nel vano bagagli.
      - Eventuali eccedenze di portata rispetto a quella
        convenzionale dovranno essere ripartite sui sedili e nel vano
        bagagli   in   base  alla  proporzione  indicata  al  secondo
        trattino.
1.3.  Si determinano quindi le masse specificate nella tabella
      seguente:
_____________________________________________________________________
                       Condizioni del veicolo
_____________________________________________________________________
                |          |          |     (c)     |       (d)
                |    (a)   |    (b)   |  A pieno    |  Massa massima
                |  A vuoto |  A pieno |  carico con |  ammessa sugli
Massa           |          |  carico  |  gancio di  |  assi
                |          |          |  traino     |
                |          |          |  caricato   |
________________|__________|__________|_____________|________________
                |          |          |             |
Asse anteriore  |          |          |             |
                |          |          |             |
________________|__________|__________|_____________|________________
                |          |          |             |
asse posteriore |          |          |             |
                |          |          |             |
________________|__________|__________|_____________|________________
                |          |          |             |
    Complessivo |          |          |             |
                |          |          |             |
________________|__________|__________|_____________|________________
2.    RISULTATI DELLE VERIFICHE
      Le verifiche sono giudicate favorevoli se:
      - le masse del veicolo a vuoto (colonna (a)), corrispondono a
        quelle  dichiarate  dal  costruttore, con una tolleranza del:
        +- 5% (se tale condizione  e'  verificata,  il  valore  della
        massa dichiarato dal costruttore viene assunto per il calcolo
        delle masse di cui alle colonne (b) e (c));
      - le masse nelle condizioni di cui alle colonne (b) e (c) sono
        inferiori  o  uguali  a quelle massime ammissibili dichiarate
        dal costruttore;
      - sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1
        dell'allegato I;
      - le masse dichiarate dal costruttore sono compatibili con le
        caratteristiche  di  carico  dei  pneumatici   previsti   per
        l'autoveicolo.