(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  COSTRUZIONE  E
   L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.
 
                       Titolo I - GENERALITA'
                             1. OGGETTO
 
   La presente regola tecnica di prevenzione  incendi,  emanata  allo
scopo  di tutelare l'incolumita' delle persone e salvaguardare i beni
contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di  sicurezza
da  applicarsi  agli  edifici  ed  ai  locali  adibiti  ad  attivita'
ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge  n.
217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983)
e come di seguito elencate:
     a) alberghi;
     b) motel;
     c) villaggi-albergo;
     d) villaggi turistici;
     e) esercizi di affittacamere;
     f) case ed appartamenti per vacanze;
     g) alloggi agroturistici;
     h) ostelli per la gioventu';
     i) residenze turistico-alberghiere;
     l) rifugi alpini.
 
                      2. CAMPO DI APPLICAZIONE
 
   Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di
cui  al  precedente  punto,  esistenti  e  di nuova costruzione. Agli
edifici e locali esistenti, gia' adibiti ad attivita' di cui al punto
1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel
caso di rifacimento di  oltre  il  50%  dei  solai.  Le  disposizioni
previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti
di volume e solo a quelli.
 
                         3. CLASSIFICAZIONE
 
   Le  attivita'  di  cui  al  punto  1,  in relazione alla capacita'
ricettiva  (numero  di  posti  letto  a  disposizione  degli  ospiti)
dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unita' immobiliare,
si distinguono in:
     a) attivita' con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali
si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
     b)  attivita'  con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
   Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di  cui  al  Titolo
IV.
 
           4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
 
   Per  i  termini,  le  definizioni  e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale  30  novembre  1983
(Gazzetta  Ufficiale  n.  339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
    spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una
via di esodo verticale od in essa inserito. Tale  spazio  non  dovra'
costituire  intralcio  alla  fruibilita'  delle vie di esodo ed avere
caratteristiche tali  da  garantire  la  permanenza  di  persone  con
ridotte o impedite capacita' motorie in attesa dei soccorsi;
    corridoio  cieco:  corridoio o porzione di corridoio dal quale e'
possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza  del  corridoio
cieco  va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un
corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni,  o
fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
 
                              Titolo II
           DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE
          CON CAPACITA' SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
            Parte prima - Attivita' di nuova costruzione
                            5. UBICAZIONE
 
5.1. Generalita'.
   Gli  edifici  da  destinare  ad  attivita' ricettive devono essere
ubicati nel rispetto delle distanze  di  sicurezza,  stabilite  dalle
disposizioni  vigenti,  da  altre  attivita' che comportino rischi di
esplosione od incendio.
   Le attivita' ricettive possono essere ubicate:
     a)  in  edifici  indipendenti,  costruiti  per  tale   specifica
destinazione ed isolati da altri;
     b)   in  edifici  o  locali,  anche  contigui  ad  altri  aventi
destinazioni diverse, purche'  fatta  salva  l'osservanza  di  quanto
disposto  nelle  specifiche normative, tali destinazioni, se soggette
ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle  di  cui
ai  punti  64,  83,  84,  85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9  aprile
1982).
5.2. Separazioni - Comunicazioni.
   Salvo   quanto  disposto  nelle  specifiche  regole  tecniche,  le
attivita' ricettive:
     a) non possono comunicare con attivita' non ad esse pertinenti;
     b)  possono  comunicare  direttamente  con  attivita'  ad   esse
pertinenti  non  soggette  ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
     c) possono comunicare tramite filtri a prova  di  fumo  o  spazi
scoperti  con  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di prevenzione
incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1.
     d) devono essere separate dalle attivita' indicate alle  lettere
a)  e  c)  del  presente punto, mediante strutture di caratteristiche
almeno REI 90.
   Per le attivita'  pertinenti  di  cui  al  punto  83  del  decreto
ministeriale   16   febbraio   1982,   si   applicano  le  specifiche
prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.
5.3. Accesso all'area.
   Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei  vigili  del
fuoco,  gli  accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della
presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
    larghezza: 3.50 m;
    altezza libera: 4 m;
    raggio di svolta: 13 m;
    pendenza: non superiore 10%;
    resistenza   al   carico:   almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4. Accostamento mezzi di soccorso.
   Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore  a  12  m,
deve  essere  assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio
delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al  fine
di  raggiungere  tramite  percorsi  interni  di  piano i vari locali.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli  edifici  di  altezza
superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.
 
                   6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 
6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
   I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le  prescrizioni  e  le  modalita'  di
prova  stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del
14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione  degli  elementi  medesimi   (calcestruzzo,   laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
   Gli  elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
della Comunita' europea sulla base di norme armonizzate o di norme  o
regole  tecniche  straniere riconosciute equivalenti ovvero originari
di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati  in
Italia  per  essere  impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
   A tal fine per ciascun prototipo il produttore  dovra'  presentare
apposita  istanza  diretta  al  Ministero  dell'interno  -  Direzione
generale della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi,  che
comunichera'  al  richiedente  l'esito dell'esame dell'istanza stessa
motivando l'eventuale diniego.
   L'istanza di cui al precedente comma dovra' essere corredata dalla
documentazione necessaria  all'identificazione  del  prodotto  e  dei
relativi   certificati  di  prova  rilasciati  o  riconosciuti  dalle
competenti autorita' dello Stato membro.
   Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da  adottare,
per  i  vari  tipi  di materiali suddetti, nonche' la classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio,  vanno  determinati
con  le  tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n. 91
citata,  tenendo  conto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale  6  marzo  1986  (Gazzetta  Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
   I requisiti di resistenza al  fuoco  delle  porte  e  degli  altri
elementi  di  chiusura  vanno valutati ed attestati in conformita' al
decreto del Ministro dell'interno  del  14  dicembre  1993  (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
   Le  strutture  portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e
quelle  separanti  REI  secondo  quanto  indicato  nella   successiva
tabella:
 
  Altezza antincendio dell'edificio                            R/REI
               -                                                 -
Fino a 24 m   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    60
Superiore a 24 m fino a 54 m  . . . . . . . . . . . . . . . . .    90
Oltre 54 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   120
 
   Per  le  strutture  di  pertinenza  delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
   I materiali installati devono essere conformi a quanto di  seguito
specificato:
     a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe,  nei passaggi in genere, e' consentito l'impiego dei materiali
di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro  superficie  totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per  le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0
(non combustibili);
     b)  in  tutti  gli  altri  ambienti   e'   consentito   che   le
pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e
che  gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di
classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico  o  di
sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
degli incendi;
     c) i materiali di rivestimento combustibili, nonche' i materiali
isolanti in vista di cui alla successiva lettera  f),  ammessi  nelle
varie  classi  di  reazione al fuoco, devono essere posti in opera in
aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti
o  intercapedini.  Ferme  restando  le  limitazioni   previste   alla
precedente    lettera    a),   e'   consentita   l'installazione   di
controsoffitti nonche' di materiali di rivestimento  e  di  materiali
isolanti  in  vista  posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni  di  impiego
anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
     d)  i  materiali  suscettibili  di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione  al  fuoco
non superiore ad 1;
     e)  i  mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1
IM;
     f)  i  materiali  isolanti  in  vista  con  componente  isolante
direttamente  esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al
fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con
componente  isolante  non  esposto  direttamente  alle  fiamme,  sono
ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
  I  materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  26  giugno  1984  (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i
materiali gia' in opera, per  quelli  installati  entro  centoottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto nonche'
per quelli rientranti  negli  altri  casi  specificatamente  previsti
dall'art.  10  del decreto ministeriale 26 giugno 1984, e' consentito
che la relativa classe di reazione al fuoco sia  attestata  ai  sensi
del medesimo articolo.
   E'   consentita   la   posa   in  opera  di  rivestimenti  lignei,
opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di  classe
1  di  reazione  al  fuoco,  secondo  le  modalita'  e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992  (Gazzetta  Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 1992).
   I  materiali  isolanti  installati  all'interno  di  intercapedini
devono  essere  incombustibili.  E'  consentita  l'installazione   di
materiali   isolanti   combustibili   all'interno   di  intercapedini
delimitate da strutture realizzate con  materiali  incombustibili  ed
aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
6.3. Compartimentazione.
   Gli  edifici  devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti
al massimo da  due  piani)  di  superficie  non  superiore  a  quella
indicata in tabella A.
   E'  consentito  che  i  primi  due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente  superficie  complessiva
non  superiore  a 4.000 m al quadrato e che il primo piano interrato,
per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di
superficie non eccedente 1.000 m(Elevato al Quadrato),  faccia  parte
del compartimento sovrastante.
   Gli  elementi  costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.
   Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche  regole
tecniche,  ove  emanate,  oppure  con quanto specificato nel presente
decreto.
 
                                                            TABELLA A
 
                                                  Sup. max
     Altezza antincendi                         compartimenti
                                               (m al quadrato)
             -                                        -
Fino a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.000
Superiore a 24 m fino a 54 m  . . . . . . . . .     2.000
Oltre 54 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.000 (*)
 
------------
   (*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4. Piani interrati.
   Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate  non
oltre  il  secondo  piano  interrato  fino alla quota di -10,00 m. Le
predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m,  devono
essere  protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua
frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.
   Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5. Corridoi.
   I tramezzi che separano le camere per ospiti dai  corridoi  devono
avere  caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30.
Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE
30 con dispositivo di autochiusura.
6.6. Scale.
   Le  caratteristiche  di  resistenza al fuoco dei vani scala devono
essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.
   Le scale a servizio di edifici a piu' di due piani fuori  terra  e
non  piu'  di  sei  piani  fuori  terra, devono essere almeno di tipo
protetto. Le scale a servizio di edifici a piu' di  sei  piani  fuori
terra devono essere del tipo a prova di fumo.
   La larghezza delle scale non puo' essere inferiore a 1,20 m.
   Le  rampe  delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di
tre gradini e non piu' di quindici. I gradini devono essere a  pianta
rettangolare,  devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente
non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non
rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di  riposo  almeno
ogni  quindici  gradini  e che la pedata del gradino sia di almeno 30
cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal  parapetto  interno.
Il  vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in
sommita' non inferiore ad 1 m al quadrato. Nel vano di  aerazione  e'
consentita  l'installazione  di  dispositivi  per la protezione dagli
agenti atmosferici, da  realizzare  anche  tramite  infissi  apribili
automaticamente  a  mezzo  di  dispositivo  comandato  da  rivelatori
automatici di incendio o manualmente a distanza.
6.7. Ascensori e montacarichi.
   Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere  utilizzati  in
caso  di  incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti
al punto 6.8.
   Gli  ascensori  e  i  montacarichi  che   non   siano   installati
all'interno  di  una  scala  di tipo almeno protetto, devono avere il
vano corsa di tipo protetto, con  caratteristiche  di  resistenza  al
fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.
   Le  caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere
alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
   Nelle  strutture  ricettive  ubicate  in  edifici  aventi  altezza
antincendio  superiore  a  54  m  dovranno essere previsti "ascensori
antincendio"  da  poter  utilizzare,  in  caso  di  incendio,   nelle
operazioni di soccorso e da realizzare come segue:
    1)  le  strutture  del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI  120;  l'accesso  allo  sbarco  dei
piani  deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco
REI 120. L'accesso al locale macchinario deve  avvenire  direttamente
dall'esterno  o  tramite  filtro  a  prova  di  fumo,  realizzato con
strutture di resistenza al fuoco REI 120;
    2)  gli  ascensori  devono  disporre  di   doppia   alimentazione
elettrica, una delle quali di sicurezza;
    3)  in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico
da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
    4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente  incaricato  ed  ai  vigili  del
fuoco;
    5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del  locale  macchinario  devono  essere protetti contro l'azione del
fuoco e tra di loro nettamente separati;
    6) gli ascensori devono essere muniti di  un  sistema  citofonico
tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
    7)  gli  ascensori  devono  avere  il  vano  corsa  ed  il locale
macchinario distinti dagli altri ascensori.
 
          7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
 
7.1. Affollamento.
   Il massimo affollamento e' fissato in:
    aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
    aree  comuni  a  servizio  del pubblico: densita' di affollamento
pari a 0,4 persone/m al quadrato,  salvo  quanto  previsto  al  punto
8.4.4;
    aree  destinate  ai servizi: persone effettivamente presenti piu'
il 20%.
7.2. Capacita' di deflusso.
   Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacita' di deflusso
devono essere non superiori ai seguenti valori:
    50   per il piano terra;
    37,5 per i piani interrati;
    37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
    33   per gli edifici a piu' di tre piani fuori terra.
7.3. Sistemi di vie di uscita.
   Gli edifici, o la parte di essi destinata a  struttura  ricettiva,
devono  essere  provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita,
dimensionato in base al massimo  affollamento  previsto  in  funzione
della capacita' di deflusso e che adduca in luogo sicuro.
   Il  percorso puo' comprendere corridoi, vani di accesso alle scale
e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
   Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per  ogni  piano  ove
hanno  accesso persone con capacita' motorie ridotte od impedite. Gli
spazi  calmi  devono  essere  dimensionati  in  base  al  numero   di
utilizzatori previsto dalle normative vigenti.
   La  larghezza  utile  deve essere misurata deducendo l'ingombro di
eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
   Tra gli elementi sporgenti non sono considerati  quelli  posti  ad
altezza  superiore  a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con
ingombro non superiore a 8 cm.
   E' vietato disporre specchi che possano trarre  in  inganno  sulla
direzione dell'uscita.
   Le  porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno
o in luogo sicuro, devono aprirsi nel  verso  dell'esodo  a  semplice
spinta.
   Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature
a  sblocco  manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di
facilitare l'uscita in caso di pericolo.
   Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono  ridurre  la
larghezza utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie di uscita.
   La  larghezza  utile  delle vie di uscita deve essere multipla del
modulo  di  uscita  e  non  inferiore  a  due  moduli  (1,20  m).  La
misurazione  della  larghezza  delle  uscite sara' eseguita nel punto
piu' stretto della luce.  Fa  eccezione  la  larghezza  dei  corridoi
interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie di uscite.
   Dalla  porta  di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni
deve essere possibile raggiungere una uscita su  luogo  sicuro  o  su
scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.
   E'  consentito,  per  edifici  fino  a 6 piani fuori terra, che il
percorso per  raggiungere  una  uscita  su  scala  protetta  sia  non
superiore  a  30  m,  purche' la stessa immetta direttamente su luogo
sicuro.
   La lunghezza dei corridoi ciechi non puo' superare i 15 m.
7.6. Larghezza totale delle uscite.
   La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero
di moduli, e' determinata dal rapporto tra  il  massimo  affollamento
previsto e la capacita' di deflusso del piano.
   Per  le  strutture  ricettive che occupano piu' di due piani fuori
terra,  la  larghezza  totale  delle  vie  di  uscita  che  immettono
all'aperto  viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto
in due piani consecutivi, con riferimento a  quelli  aventi  maggiore
affollamento.
   Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le
porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.
   E' consentito installare porte d'ingresso:
     a) di tipo girevole, se accanto e' installata una porta apribile
a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
     b)  di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se
possono essere aperte  a  spinta  verso  l'esterno  (con  dispositivo
appositamente  segnalato)  e  restare in posizione di apertura quando
manca l'alimentazione elettrica.
   Le eventuali scale mobili non  devono  essere  computate  ai  fini
della larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite.
   Il  numero  delle  uscite dai singoli piani dell'edificio non deve
essere inferiore a due. Esse vanno  poste  in  punti  ragionevolmente
contrapposti.  E'  consentito che gli edifici a due piani fuori terra
siano serviti da una sola scala, purche' la  lunghezza  dei  corridoi
che  adducono  alla  stessa  non  superi  i  15  m,  e ferma restando
l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
   Nelle strutture ricettive monopiano in cui  tutte  le  camere  per
ospiti  hanno  accesso  direttamente  dall'esterno non e richiesta la
realizzazione della  seconda  via  di  esodo  limitatamente  all'area
riservata alle camere.
               8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
 
8.1. Locali adibiti a depositi.
8.1.1.  Locali,  di  superficie  non  superiore  a  12  m(Elevato  al
Quadrato), destinati a deposito di materiale combustibile.
   Possono essere ubicati anche al  piano  camere.  Le  strutture  di
separazione  nonche' le porte devono possedere caratteristiche almeno
REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico  di
incendio  deve  essere  limitato  a 60 kg/m al quadrato e deve essere
installato un  impianto  automatico  di  rivelazione  ed  allarme  di
incendio.  La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40
della superficie in pianta. Ove non  sia  possibile  raggiungere  per
l'aerazione  naturale  il rapporto di superficie predetto, e' ammesso
il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari,
da  garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza,  sempreche'  sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella
prevista.
   In  prossimita'  delle  porte  di  accesso  al  locale deve essere
installato un estintore.
8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m al quadrato,  destinati
a deposito di materiale combustibile.
   Possono  essere  ubicati  all'interno dell'edificio con esclusione
dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di  accesso,
che  deve  essere  dotata  di  dispositivo  di  autochiusura,  devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve  essere  installato  un
impianto  automatico  di  rivelazione  ed allarme incendio. Il carico
d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m al  quadrato;  qualora  sia
superato  tale  valore, il deposito deve essere protetto con impianto
di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non  inferiore  ad
1/40 della superficie del locale.
8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.
   Devono  essere  ubicati  al di fuori del volume del fabbricato. E'
consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio  in  armadi
metallici   dotati   di  bacino  di  contenimento,  prodotti  liquidi
infiammabili,    strettamente    necessari    per     le     esigenze
igienico-sanitarie.  Tali  armadi  devono  essere  ubicati nei locali
deposito.
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione calore.
   Gli impianti  di  produzione  di  calore  devono  essere  di  tipo
centralizzato.  I predetti impianti devono essere realizzati a regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche  disposizioni  di  prevenzione
incendi.     Nei     villaggi     albergo     e    nelle    residenze
turistico-alberghiere,  e'  consentito,   in   considerazione   della
specifica destinazione, che le singole unita' abitative siano servite
da  impianti  individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi
alimentati da gas  combustibile  sotto  l'osservanza  delle  seguenti
prescrizioni:
     a)  gli  apparecchi  e  gli  impianti  di  adduzione del gas, le
superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico  devono  essere
realizzate  a  regola  d'arte  in  conformita'  alle vigenti norme di
sicurezza;
     b)  gli  apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua
calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
     c)  ciascun  bruciatore  a  gas  sia  dotato  di  dispositivo  a
termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di
spegnimento della fiamma;
    d)   i   contatori  e/o  le  bombole  di  alimentazione  del  gas
combustibile devono essere posti all'esterno;
     e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati  a
gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
     f)  gli  apparecchi  devono  essere  oggetto di una manutenzione
regolare adeguata e le istruzioni  per  il  loro  uso  devono  essere
chiaramente esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.
   Le  condutture  principali  dei  gas  combustibili devono essere a
vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di  gas  con
densita'  relativa  inferiore  a  0,8,  e'  ammessa la sistemazione a
vista, in cavedi direttamente areati in  sommita'.  Nei  locali  dove
l'attraversamento  e'  ammesso,  le  tubazioni devono essere poste in
guaina di classe zero, aerata alle due estremita' verso  l'esterno  e
di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di
chiusura  manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della
tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
   Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere
centralizzati  o  localizzati.  Tali  impianti  devono  possedere   i
requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
    2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
    3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
    4)  non  costituire  elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
   Tali obiettivi si  considerano  raggiunti  se  gli  impianti  sono
realizzati come di seguito specificato:
8.2.2.1. Impianti centralizzati.
   Le  unita'  di  trattamento  dell'aria  e i gruppi frigoriferi non
possono  essere  installati  nei  locali  dove  sono  installati  gli
impianti di produzione calore.
   I  gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati  con  strutture  di  separazione  di  caratteristiche   di
resistenza  al  fuoco  non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente
dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche,
munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
   L'aerazione nei locali dove sono installati i  gruppi  frigoriferi
non  deve  essere  inferiore  a  quella  indicata dal costruttore dei
gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a  1/20  della
superficie in pianta del locale.
   Nei  gruppi  frigoriferi  devono  essere  utilizzati  come  fluidi
frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi
refrigeratori  che  utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali  aventi
caratteristiche  analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
   Le   centrali   frigorifere   destinate   a    contenere    gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le  disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
   Non e' consentito utilizzare  aria  di  ricircolo  proveniente  da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte.
   Le  condotte  devono essere realizzate in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono  essere
di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
   Le condotte non devono attraversare:
    luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
    vani scala e vani ascensore;
    locali  che  presentino  pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
   L'attraversamento dei soprarichiamati' locali puo' tuttavia essere
ammesso se le condotte sono  racchiuse  in  strutture  resistenti  al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
   Qualora  le  condotte  attraversino  strutture  che  delimitano  i
compartimenti,   nelle   condotte   deve   essere   installata,    in
corrispondenza  degli  attraversamenti,  almeno  una  serranda avente
resistenza al fuoco pari a quella della struttura  che  attraversano,
azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
   Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato  con  materiale  di  classe  0,  senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
   Ogni  impianto  deve  essere  dotato  di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente  accessibile,  per  l'arresto
dei ventilatori in caso d'incendio.
   Inoltre,  gli  impianti  a  ricircolo  d'aria,  a servizio di piu'
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle  condotte,  di
rivelatori  di  fumo  che  comandino  automaticamente  l'arresto  dei
ventilatori e la chiusura delle  serrande  tagliafuoco.  L'intervento
dei  rivelatori  deve essere segnalato nella centrale di controllo di
cui al punto 12.2.
   L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei  ventilatori  senza  l'intervento
manuale dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
   Per   ciascun   impianto  dovra'  essere  predisposto  uno  schema
funzionale in cui risultino:
    gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
    l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
    l'ubicazione delle macchine;
    l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
    lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
    la logica sequenziale delle manovre e delle  azioni  previste  in
emergenza;
8.2.2.5. Impianti localizzati.
   E'  consentito  il  condizionamento  dell'aria  a  mezzo di armadi
condizionatori, a condizione  che  il  fluido  refrigerante  non  sia
infiammabile.  E'  comunque  escluso  l'impiego  di apparecchiature a
fiamma libera.
8.3. Autorimesse.
   Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono  essere
realizzate in conformita' e con le limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.
   Ai  locali  e  agli  spazi,  frequentati da pubblico, ospite o non
dell'attivita', inseriti  nell'ambito  di  un  edificio  o  complesso
ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si
applicano   le  seguenti  norme  di  prevenzione  incendi.  A  titolo
esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
    conferenze;
    convegni;
    sfilate di moda;
    riunioni conviviali;
    piccoli spettacoli di cabaret;
    feste danzanti;
    esposizioni d'arte e/o merceologiche con  o  senza  l'ausilio  di
mezzi audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione.
   I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota
al  di  sopra  del  piano  stradale ed ai piani interrati purche' non
oltre 10 m al di sotto del piano stradale.
8.4.2. Comunicazioni.
   I locali di trattenimento con capienza  inferiore  a  100  persone
possono  essere  posti  in  comunicazione  diretta con altri ambienti
dell'attivita'  ricettiva,  salvo  quanto   previsto   dalle   norme,
relativamente alle aree a rischio specifico.
   Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti
dell'attivita' ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza
al  fuoco  almeno  REI  30,  purche' cio' non sia in contrasto con le
norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali.
   Per quanto concerne i  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  degli
elementi  strutturali  e  le caratteristiche di reazione al fuoco dei
materiali di  rivestimento  e  di  arredo,  valgono  le  prescrizioni
indicate ai precedenti punti 6.1. e 6.2.
8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
   L'affollamento  massimo  ipotizzabile,  in  quei  locali in cui il
pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori,
viene fissato pari al numero dei posti a  sedere.  Negli  altri  casi
esso  viene  fissato pari a quanto risulta in base ad una densita' di
affollamento non superiore a 0,7 persone per m al quadrato e  che  in
ogni  caso  dovra' essere dichiarato sotto la diretta responsabilita'
del titolare dell'attivita'. I locali devono disporre di  un  sistema
organizzato  di  vie  di  esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
     a) locali con capienza superiore a 100  persone:  devono  essere
serviti  da  uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle
vigenti norme sui locali di spettacolo  e  trattenimento.  Almeno  la
meta' di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo
sicuro  dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie
di esodo del piano;
     b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone:  devono
essere  dotati  di  almeno  due uscite, la cui larghezza sia conforme
alle vigenti norme di prevenzione  incendi  sui  locali  di  pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo del piano;
     c)  locali  con  capienza inferiore a 50 persone: e' ammesso che
tali locali siano serviti  da  una  sola  uscita,  di  larghezza  non
inferiore  a  0,90  m,  che  immetta nel sistema di vie di uscita del
piano.
8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.
   La distribuzione dei posti a  sedere  deve  essere  conforme  alle
vigenti  disposizioni,  con  eccezione  dei  locali destinati a feste
danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali e'  consentito  che  i
sedili  non  siano  uniti  tra di loro e siano distribuiti secondo le
necessita' del caso, a condizione che non  costituiscano  impedimento
ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
 
                        9. IMPIANTI ELETTRICI
 
   Gli  impianti  elettrici  devono  essere realizzati in conformita'
alla legge n. 186 del 1 marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77  del  23
marzo 1968).
   In  particolare,  ai  fini  della  prevenzione  degli incendi, gli
impianti elettrici:
    non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
    non devono fornire alimento o via  privilegiata  di  propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
    devono  essere  suddivisi  in  modo  che  un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
    devono disporre di apparecchi di  manovra  ubicati  in  posizioni
"protette"  e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si
riferiscono.
   I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre  di   impianti   di
sicurezza:
     a) illuminazione;
     b) allarme;
     c) rivelazione;
     d) impianti di estinzione incendi;
     e) ascensori antincendio.
   La  rispondenza  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  deve  essere
attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e
successivi regolamenti di applicazione.
   L'alimentazione   di   sicurezza   deve   essere   automatica   ad
interruzione  breve  (W  0,5  sec)  per  gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione e  ad  interruzione  media  (W  15  sec)  per
ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.
   Il  dispositivo  di  carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
   L'autonomia dell'alimentazione di  sicurezza  deve  consentire  lo
svolgimento  in  sicurezza  del  soccorso  e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
    rivelazione e allarme: 30 minuti;
    illuminazione di sicurezza: 1 ora;
    ascensori antincendio: 1 ora;
    impianti idrici antincendio: 1 ora.
   L'installazione  dei  gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
regole tecniche vigenti.
    L'impianto di  illuminazione  di  sicurezza  deve  assicurare  un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio lungo le vie di uscita.
   Sono  ammesse  singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
   Il quadro elettrico generale  deve  essere  ubicato  in  posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
 
                       10. SISTEMI DI ALLARME
 
   Gli  edifici, o la parte di essi destinata ad attivita' ricettiva,
devono essere muniti di un sistema di allarme acustico  in  grado  di
avvertire  gli  ospiti  e  il  personale presenti delle condizioni di
pericolo in caso di incendio.
   I dispositivi sonori devono  avere  caratteristiche  e  ubicazione
tali  da  poter  segnalare  il  pericolo  a  tutti  gli occupanti del
fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
   Il comando del funzionamento  simultaneo  dei  dispositivi  sonori
deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo
del  personale  preposto;  puo'  essere  previsto  un secondo comando
centralizzato ubicato in un locale distinto dal  precedente  che  non
presenti particolari rischi d'incendio.
   Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio,  il  sistema  di allarme deve funzionare automaticamente,
secondo quanto prescritto nel punto 12.
   Il funzionamento del sistema  di  allarme  deve  essere  garantito
anche  in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 30 minuti.
 
          11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
 
11.1. Generalita'.
   Le apparecchiature e gli  impianti  di  estinzione  degli  incendi
devono  essere  realizzati a regola d'arte ed in conformita' a quanto
di seguito indicato.
11.2. Estintori.
   Tutte le attivita' ricettive devono essere dotate di  un  adeguato
numero  di  estintori  portatili.  Nelle more della emanazione di una
apposita norma armonizzata,  gli  estintori  devono  essere  di  tipo
approvato   dal   Ministero   dell'interno   ai   sensi  del  decreto
ministeriale 20 dicembre  1982  (Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  20
gennaio 1983) e successive modificazioni;
   Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area
da proteggere, e' comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
    in prossimita' degli accessi;
    in vicinanza di aree di maggior pericolo.
   Gli  estintori  devono  essere  ubicati  in  posizione  facilmente
accessibile  e  visibile;  appositi   cartelli   segnalatori   devono
facilitarne   l'individuazione,   anche  a  distanza.  Gli  estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni  200  m  al
quadrato  di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per
piano.
   Gli estintori portatili dovranno avere capacita'  estinguente  non
inferiore  a  13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono  essere  previsti  estintori  di  tipo  idoneo.  Per
attivita'  fino  a  venticinque  posti  letto  e' sufficiente la sola
installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici antincendio.
   Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
    distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte  le  aree
dell'attivita';
    collocati in ciascun piano negli edifici a piu' piani;
    dislocati   in   posizione  facilmente  accessibile  e  visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono  agevolarne  l'individuazione  a
distanza.
   Gli  idranti  ed i naspi non devono essere posti all'interno delle
scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di
scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni  di
intervento  del  vigili  del fuoco, gli idranti devono essere ubicati
all'interno dei filtri a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20.
   Le attivita' con numero di posti letto superiore a  25  e  fino  a
100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.
   Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga
20 m, realizzata a regola d'arte.
   I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purche'
questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente,
oltre  all'utenza  normale,  i  due naspi in posizione idraulicamente
piu' sfavorevole, assicurando a ciascuno  di  essi  una  portata  non
inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando
sono entrambi in fase di scarica.
   L'alimentazione  deve  assicurare una autonomia non inferiore a 60
min. Qualora la rete idrica non sia in  grado  di  assicurare  quanto
sopra  prescritto,  deve  essere  predisposta  una  alimentazione  di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45.
   Le attivita' con capienza  superiore  a  100  posti  letto  devono
essere  dotate  di  una  rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere
corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
   L'impianto idrico antincendio per idranti deve  essere  costituito
da  una  rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con
montanti disposti nei vani scala.
   Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve  essere
derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un
attacco per idranti DN 45.
   La  rete  di  tubazioni  deve  essere  indipendente  da quella dei
servizi sanitari.
   Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da  urti  e  qualora
non metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.
   L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
una  portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso
di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno  due.  Esso
deve  essere  in  grado  di  garantire  l'erogazione  ai 3 idranti in
posizione idraulica piu' sfavorita, assicurando a  ciascuno  di  essi
una  portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello
di 2 bar.
   L' alimentazione  deve  assicurare  una  autonomia  di  almeno  60
minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
   L'impianto  deve  essere  alimentato  normalmente  dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al
punto precedente, dovra' essere  realizzata  una  riserva  idrica  di
idonea capacita'.
   Il  gruppo  di  pompaggio  di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di
riserva (gruppo elettrogeno  ad  azionamento  automatico)  o  da  una
motopompa con avviamento automatico.
 11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilita'.
   Per le attivita' con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in
edifici  aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione
della rete antincendio deve essere del tipo  ad  alta  affidabilita'.
Affinche'  una  alimentazione  sia  considerata ad alta affidabilita'
dovra' essere realizzata in uno dei seguenti modi:
    una riserva virtualmente inesauribile;
    due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita'  singola  sia
pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
    due  tronchi  di  acquedotto  che  non  interferiscano  fra  loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla  stessa  sorgente,  salvo
che virtualmente inesauribile.
   Tale  alimentazione  deve  essere  collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di  pompaggio,  composti  da  una  o  piu'  pompe,
ciascuno  dei  quali  in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalita':
    una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
    due  elettropompe,  ciascuna  con  portata  pari  a   meta'   del
fabbisogno  ed  una  motopompa  di  riserva  avente  portata  pari al
fabbisogno totale;
    due motopompe, una di riserva all'altra;
    due elettropompe, una di  riserva  all'altra,  con  alimentazioni
elettriche indipendenti.
   Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70.
   Nelle  strutture  ricettive  con oltre 500 posti letto e in quelle
ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve  esistere
all'esterno,  in  posizione  accessibile ed opportunamente segnalata,
almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei
vigili del fuoco. Tale idrante  dovra'  assicurare  una  portata  non
inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.
   Nel  caso  la  stessa  rete  alimenti  sia gli idranti interni che
quelli  esterni,  le  alimentazioni  devono  assicurare   almeno   il
fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.
   Al piede di ogni colonna montante di edifici con piu' di tre piani
fuori  terra,  deve  essere  installato  un attacco di mandata per il
collegamento con le autopompe VV.F.
11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.
   Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000
posti  letto,  deve  essere  previsto   l'impianto   di   spegnimento
automatico a pioggia su tutta l'attivita'.
 
      12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
 
12.1. Generalita'.
   Nelle attivita' ricettive con capienza superiore a 100 posti letto
deve   essere  prevista  l'installazione  di  un  impianto  fisso  di
rivelazione e segnalazione  automatica  degli  incendi  in  grado  di
rivelare  e  segnalare  a  distanza un principio d'incendio che possa
verificarsi  nell'ambito   dell'attivita'.   Nei   locali   deposito,
indipendentemente  dal  numero di posti letto, devono essere comunque
installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
   L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.
   La segnalazione  di  allarme  proveniente  da  uno  qualsiasi  dei
rivelatori  utilizzati  dovra'  sempre  determinare  una segnalazione
ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo  e
segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.
   Il  predetto  impianto  dovra' consentire l'azionamento automatico
dei dispositivi di allarme posti nell'attivita' entro:
     a)  2  minuti  dall'emissione  della  segnalazione  di   allarme
proveniente  da  due  o  piu'  rivelatori  o  dall'azionamento  di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
     b) 5  minuti  dall'emissione  di  una  segnalazione  di  allarme
proveniente  da  un  qualsiasi  rivelatore,  qualora  la segnalazione
presso  la  centrale  di  allarme  non  sia  tacitata  dal  personale
preposto.
   I  predetti  tempi  potranno  essere  modificati in considerazione
della tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa esistenti.
   Qualora  previsto  dalla   presente   regola   tecnica   o   nella
progettazione   dell'attivita',   l'impianto  di  rivelazione  dovra'
consentire l'attivazione automatica di  una  o  piu'  delle  seguenti
azioni:
    chiusura  automatica  di eventuali porte tagliafuoco, normalmente
aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta
la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi  di
chiusura;
    disattivazione  elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione
o condizionamento esistente;
    attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
    chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste  nelle
canalizzazioni  degli  impianti  di  ventilazione  o condizionamento,
riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
    eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni  di  allarme
in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
   Inoltre, nelle attivita' ricettive con oltre 300 posti letto o con
numero  superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di
altezza superiore a 24  m,  dovranno  essere  installati  dispositivi
ottici  di  ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori
ubicati nelle  camere  e  nei  depositi.  Tali  ripetitori,  inoltre,
dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non
direttamente visibili.
                    13. SEGNALETICA DI SICUREZZA
 
   La  segnaletica di sicurezza dovra' essere conforme al decreto del
Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta  Ufficiale  n.  218
del  10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi
calmi dovra' essere adeguatamente segnalata.
 
                    14. GESTIONE DELLA SICUREZZA
 
14.1. Generalita'.
   Il responsabile dell'attivita' deve provvedere affinche' nel corso
della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in
particolare che:
    sui sistemi  di  vie  di  uscita  non  siano  collocati  ostacoli
(depositi,  mobilio ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle
persone  riducendo  la  larghezza  o  che  costituiscano  rischio  di
propagazione dell'incendio;
    siano  presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
    siano mantenuti efficienti i mezzi e  gli  impianti  antincendio,
siano   eseguite   tempestivamente   le   eventuali   manutenzioni  o
sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente  prove  degli
stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
    siano   mantenuti   costantemente   in  efficienza  gli  impianti
elettrici; in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme;
    siano mantenuti  costantemente  in  efficienza  gli  impianti  di
ventilazione,  condizionamento  e  riscaldamento.  In particolare, il
controllo dovra' essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve
essere prevista una prova periodica  degli  stessi  con  cadenza  non
superiore  ad  un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a
personale qualificato, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti
regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di soccorso.
   I servizi di soccorso debbono poter essere  avvertiti  facilmente,
con la rete telefonica.
   La  procedura  di  chiamata  deve  essere  chiaramente indicata, a
fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa  chiamata
sia  possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di
chiamata dei vigili del fuoco  deve  essere  esposto  bene  in  vista
presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.
 
                   15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
 
15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.
   Il  responsabile dell'attivita' deve provvedere affinche', in caso
di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi
disponibili  per  le  operazioni  di  primo  intervento,  nonche'  di
azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
   Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed
impartite  anche  in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due
volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei
mezzi  di  soccorso,  di allarme e di chiamata di soccorso, nonche' a
esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano  di
emergenza opportunamente predisposto.
15.2. Azioni da svolgere.
   In  caso di incendio, il personale di un'attivita' ricettiva, deve
essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:
    applicare  le  istruzioni  che  gli  sono  state  impartite   per
iscritto;
    contribuire  efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti
dell'attivita' ricettiva.
15.3. Attivita' di capienza superiore a 500 posti letto.
   Nelle attivita' ricettive di capienza superiore a 500 posti  letto
deve   essere   previsto  un  servizio  di  sicurezza  opportunamente
organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per
il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
 
                     16. REGISTRO DEI CONTROLLI
 
   Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici,  dove
siano  annotati  tutti  gli  interventi  ed i controlli relativi alla
efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di  sicurezza,
dei  presidi  antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo
delle aree a rischio specifico e della osservanza  della  limitazione
dei  carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita', nonche' le
riunioni di addestramento e le  esercitazioni  di  evacuazione.  Tale
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile
per  i  controlli  da  parte  del  Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
 
                     17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 
17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.
   All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte  bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
del  pubblico  in  caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'edificio per  le  squadre  di  soccorso  che  deve  indicare  la
posizione:
    delle scale e delle vie di evacuazione;
    dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
    dei  dispositivi  di  arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricita';
    del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
    del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
    degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
    degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
   A   ciascun   piano   deve   essere   esposta   una    planimetria
d'orientamento,  in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
   In ciascuna camera precise  istruzioni,  esposte  bene  in  vista,
devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre
che  in  italiano,  queste istruzioni devono essere redatte in alcune
lingue  estere,  tenendo  conto  della  provenienza  della  clientela
abituale  della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano,  che  indichi
schematicamente  la  posizione  della  camera  rispetto  alle  vie di
evacuazione,  alle  scale  ed  alle  uscite.  Le  istruzioni  debbono
attirare  l'attenzione  sul divieto di usare gli ascensori in caso di
incendio.
   Inoltre devono essere indicati i divieti di:
    impiegare fornelli di qualsiasi  tipo  per  il  riscaldamento  di
vivande,  stufe  ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in
genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati
con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
    tenere depositi, anche  modesti,  di  sostanze  infiammabili  nei
locali facenti parte del volume destinato all'attivita'.
 
                 Parte seconda - Attivita' esistenti
                           18. UBICAZIONE
 
   Devono  essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto
al punto 20.5.
   Per gli alloggi agrituristici e' consentita la contiguita'  con  i
depositi   di   paglia,  fieno  o  legname  posti  all'esterno  della
volumetria  dell'edificio  utilizzato  per   l'attivita'   ricettiva,
purche'  la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI
120.
 
                   19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
 
19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
   I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati  secondo  quanto
previsto  al  punto  6.1,  con l'applicazione dei valori minimi sotto
riportati:
 
   Altezza antincendio dell'edificio                           R/REI
                 -                                                -
Fino a 12 m   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30
Superiore a 12 m fino a 54 m  . . . . . . . . . . . . . . . . .    60
Oltre 54 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    90
 
19.2. Reazione al fuoco dei materiali.
   E' richiesto il  rispetto  del  punto  6.2  con  esclusione  della
lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.
19.3. Compartimentazioni.
   Gli  edifici  devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti
al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono  consentiti
compartimenti,  di  superficie complessiva non superiore a 4.000 m al
quadrato, su piu' piani, a condizione che il carico di  incendio,  in
ogni  piano,  non  superi il valore di 30 Kg/m(Elevato al Quadrato) e
che sia installato un impianto automatico di rivelazione  ed  allarme
di incendio in tutti gli ambienti.
   Gli  elementi  costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.
   Le  separazioni  e  comunicazioni con i locali a rischio specifico
devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche  norme,
ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati.
   E' richiesto il rispetto del punto 6.4.
19.5. Corridoi.
   E'  richiesto  il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte
delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE  15
con  autochiusura.  La  prescrizione relativa all'installazione delle
porte RE 15 non si applica alle attivita' ubicate in  edifici  a  non
piu'  di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti
letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20  kg/m
al  quadrato.  E' consentito, altresi', che le porte delle camere non
abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attivita' e' protetta  da  un
impianto  automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato
nei corridoi e nelle camere per ospiti.
 19.6. Scale.
   In edifici con  piu'  di  due  piani  fuori  terra  e  di  altezza
antincendi  fino  a  32  m le scale ad uso esclusivo devono essere di
tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore,  le  scale  devono
essere del tipo a prova di fumo.
   Le  caratteristiche  di resistenza al fuoco dei vani scala e delle
porte di  accesso  alle  scale  devono  essere  conformi  con  quanto
previsto al punto 19.1.
   Ogni  vano  scala  deve  avere  una  superficie netta di aerazione
permanente in sommita' come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
   Le  camere  per  ospiti  devono  comunicare  con  il  vano   scala
attraverso  corridoi.  La  comunicazione diretta di tali camere con i
vani scala e' consentita, purche' tramite  disimpegno  con  porte  di
resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
   Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al
successivo  punto  20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita
ad uso promiscuo).
19.7. Ascensori e montacarichi.
   Deve  essere  rispettato  il  punto  6.7.  Le  caratteristiche  di
resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.
 
          20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO IN INCENDIO
 
   Le  caratteristiche  delle  vie  di  esodo  devono essere poste in
relazione alle caratteristiche  delle  strutture  ricettive  e  degli
edifici  entro  cui  queste  sono  ubicate, secondo quanto di seguito
indicato.
20.1. Affollamento - Capacita' di deflusso.
   Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato
al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).
20.2. Larghezza delle vie di uscita.
   E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale  e  passaggi
aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini
del  calcolo  del  deflusso.  Le aree ove sia prevista la presenza di
persone con ridotte o impedite capacita' motorie devono essere dotate
di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
20.3. Larghezza totale delle uscite.
   La  larghezza  totale  delle uscite deve essere verificata secondo
quanto  previsto  al  punto  7.6,  con  esclusione  delle   strutture
ricettive servite da scale ad uso promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.
20.4.1. L'edificio e' servito da due o piu' scale.
   Il  percorso  di  esodo,  misurato  a  partire dalla porta di ogni
camera e da ogni punto dei locali comuni, non puo'  essere  superiore
a:
     a)  40  m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala
di sicurezza esterna;
     b) 30 m: per raggiungere una scala protetta,  che  faccia  parte
del sistema di vie di uscita.
   La lunghezza dei corridoi ciechi non puo' essere superiore a 15 m.
   Le  suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora
venga  realizzato  quanto  segue,  in  corrispondenza  del   percorso
interessato:
    i  materiali  installati a parete e soffitto siano di classe 0 di
reazione al fuoco, e non sia  installato  materiale  suscettibile  di
prendere fuoco su entrambe le facce;
    sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
   Limitatamente  ai  corridoi  ciechi  puo'  essere  consentita  una
lunghezza di 25 metri a condizione che:
    tutti i materiali installati in tali corridoi siano di  classe  0
di reazione al fuoco;
    le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
    sia  installato  un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio nelle camere e nei corridoi.
   In corrispondenza delle comunicazioni dei piani  interrati  con  i
vani  scala  devono essere installate porte aventi caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60,  munite  di  congegno  di
autochiusura.
20.4.2. L'edificio e' servito da una sola scala.
   E'  ammesso,  limitatamente  alle  strutture  ricettive ubicate in
edifici con non piu' di 6 piani fuori terra,  disporre  di  una  sola
scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con piu' di due
piani fuori terra.
   La  lunghezza  dei  corridoi  che  adducono alla scala deve essere
normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o  25  m,  qualora
siano  realizzati  gli  accorgimenti  previsti  al  precedente  punto
20.4.1., con l'estensione dell'impianto  di  rivelazione  ed  allarme
incendio a tutta l'attivita'.
   La  comunicazione  del  vano  scala  con  i  piani  interrati puo'
avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato,  avente
porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.
   Limitatamente  agli edifici a tre piani fuori terra, e' consentito
non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:
    tutti  i  locali  dell'attivita'  siano  protetti   da   impianto
automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;
    il  carico  d'incendio  ad ogni piano, deve essere inferiore a 20
Kg/m al quadrato, con esclusione  dei  depositi,  che  devono  essere
conformi a quanto indicato al punto 8.1;
    la  lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitato a
20 metri, sotto l'osservanza degli  accorgimenti  previsti  al  punto
20.4.1.
   Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la
lunghezza  del  percorso  totale  per  addurre  su  luogo sicuro, sia
limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.
   E' consentita la permanenza di strutture ricettive  in  edifici  a
destinazione  mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti
condizioni:
    le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati  e  con  le
attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi, ammesse
nell'ambito  dell'edificio  ai  sensi  del  punto  5.1,  lettera  b),
avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
    l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;
    le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
    l'intera  area  dell'attivita' ricettiva sia protetta da impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio;
    l'attivita' ricettiva sia distribuita  in  compartimenti  le  cui
strutture  separanti,  comprese  le  porte  di accesso ai vani scala,
abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
    il carico di  incendio  all'interno  dei  compartimenti  non  sia
superiore a 20 kg/m al quadrato;
    la  larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al
piano di massimo affollamento, ove e' ubicata l'attivita' ricettiva.
   Inoltre, a seconda del numero di scale,  dovra'  essere  osservato
quanto segue:
    ogni  piano  e'  servito da due o piu' scale: il percorso massimo
dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a
25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
    ogni piano e' servito da una sola  scala:  l'attivita'  ricettiva
sia  distribuita  in  compartimenti aventi superficie non superiore a
250 m al quadrato; il percorso  massimo  per  raggiungere  la  scala,
dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.
 
                       21. ALTRE DISPOSIZIONI
 
21.1. Disposizioni tecniche.
   Le  attivita'  esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.
   E'  consentito  che  i  dispositivi  automatici  di  arresto   dei
ventilatori  e  di  azionamento  delle  serrande  tagliafuoco,  negli
impianti a ricircolo di aria di potenzialita' non superiore a  30.000
mc/h,  siano  di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 ›C,
devono essere  installati  in  punti  adatti,  rispettivamente  delle
condotte  dell'aria  di  ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna)  e  della  condotta  principale  di  immissione   dell'aria.
Inoltre,  l'intervento  di  tali  dispositivi  non deve consentire la
rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
   Negli  impianti  di  potenzialita'  superiore  a  30.000  mc/h   i
dispositivi  di  controllo  devono essere costituiti da rivelatori di
fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2. Disposizioni transitorie.
   Le   attivita'   ricettive   esistenti   devono   adeguarsi   alle
disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore
dello stesso, entro i seguenti termini:
     a) due anni per quanto riguarda le  disposizioni  gestionali  di
cui ai punti 14, 15 e 16;
     b)  cinque  anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni, con  esclusione  di  quanto  previsto  alla  successiva
lettera c);
     c)  otto  anni  per  l'adeguamento, all'interno delle camere per
ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a
quanto previsto dal punto 19.2.
   Entro un anno dall'entrata in vigore  del  decreto  dovra'  essere
presentato  ai  Comandi  provinciali  dei  vigili del fuoco, un piano
programmato  degli  eventuali  lavori  di  adeguamento  a  firma  del
responsabile dell'attivita'.
 
                             Titolo III
 
         DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON
          CAPACITA' NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
 
                           22. GENERALITA'
 
   Le  strutture  orizzontali  e verticali devono avere resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30.
   Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
   Deve essere assicurato per ogni eventuale  caso  di  emergenza  il
sicuro esodo degli occupanti.
   Devono  inoltre  essere  osservate  le  disposizioni contenute nei
punti 11.2, l3, 14 e 17.
 
                      Titolo IV - RIFUGI ALPINI
                           23. GENERALITA'
 
   Ai fini  della  presente  regola  tecnica  i  rifugi  alpini  sono
classificati secondo i seguenti criteri:
    categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
    categoria  B:  raggiungibili  con  mezzo meccanico di risalita in
servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;
    categoria C, D  ed  E:  rifugi  non  rientranti  nelle  categorie
precedenti  e  che  vengono classificati in relazione alla situazione
locale con riferimento alla quota, durata e difficolta'  di  accesso,
nonche'   all'incidenza   del  sistema  normalmente  adottato  per  i
rifornimenti.
   Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i  bivacchi  fissi
ed  i  ricoveri,  intendendosi  con tale denominazione quelle modeste
costruzioni adibite al  ricovero  degli  alpinisti  con  le  seguenti
peculiarita':  sempre  incustoditi  ed  aperti  in  permanenza, senza
presenza di viveri e di dispositivi di cottura,  ma  con  lo  stretto
necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.
 
                         24. REGOLE GENERALI
 
   Indifferentemente  dalla  categoria di appartenenza, la protezione
antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:
    ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
    limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
    consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
   In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
     a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le  sorgenti  di
innesco,  deve  essere  imposto  il  divieto  di  fumare od accendere
fuochi, eccezion fatta nei locali per cio' appositamente  predisposti
di cui alla successiva lettera f);
     b)  apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli
e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia
la loro potenzialita', devono essere installati  rubinetti  valvolati
oltre  ad  una  valvola  generale  di  intercettazione segnalata. Con
eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di  gas
vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con
questo;
     c)  depositi  pericolosi:  i  depositi di sostanze combustibili,
prodotti   infiammabili,   rifiuti   ecc.   devono   essere   ubicati
all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;
     d)  porte  d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate
le chiusure a chiave  dall'interno,  i  dispositivi  a  catenaccio  a
scorrere,  o  similari,  garantendo  l'apertura  con l'azionamento di
maniglia dall'interno.  L'eventuale  chiusura  potra'  avvenire  solo
dall'esterno  nei  periodi  di  inattivita'  od in caso di cessazione
della stessa. Qualora le condizioni delle  precipitazioni  nevose  lo
rendano  necessario,  le porte d'esodo attestate sull'esterno possono
aprirsi verso l'interno;
     e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione  fissa
delle  finestre  che  non  ne  consenta  l'uso  come  via  d'esodo di
emergenza  e  parimenti,  l'accesso  ai   soccorsi,   devono   essere
eliminate;
     f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da
parte  degli  ospiti,  devono essere protetti sulle pareti per almeno
150 cm da terra, e sui pavimenti per  un  raggio  di  almeno  100  cm
attorno  ai  posti ove vi puo' essere fiamma libera, con materiali di
classe  0.  La  larghezza  delle  zone  protette  sulle  pareti  deve
estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
     g)  protezione  delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un
raggio di almeno 1 metro, sia in  altezza  che  in  larghezza  devono
essere  disposte  protezioni  incombustibili. I canali da fumo, negli
attraversamenti od in vicinanza  di  materiali  combustibili,  devono
essere  protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado
di provocare innesco sugli stessi. Per  l'operazione  di  asciugatura
degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni
fissi  a  distanza  adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la
possibilita' di innesco;
     h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente  e  disponibile
per  l'emergenza un apparecchio telefonico, dovra' essere installato,
in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio  di  chiamata
ad  alimentazione  autonoma,  su  banda  fissa,  in  grado di inviare
automaticamente la  segnalazione  di  soccorso  per  un  periodo  non
inferiore  alle  4  ore,  differenziata in base al tipo di intervento
richiesto e codificata per l'individuazione;
     i)  dotazione  d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i
2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori,  le  condizioni
meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a
quelle di detta quota limite, dovra' essere reso disponibile il sacco
d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sara' costituito
da   un   telo  alluminiato  a  forma  di  sacco,  atto  a  contenere
completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo  in  grado  di
fornire  almeno  le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I
sacchi di  emergenza,  in  numero  pari  alla  capienza  massima  del
rifugio,  aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito
alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni
sul suo uso, distante dal rifugio in modo  da  non  essere  coinvolto
dall'eventuale incendio;
     l)  schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte
schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai  fini
antincendio,  nelle  quali  dovra' essere indicato nome e cognome del
gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il
responsabile della sicurezza dovra' provvedere almeno annualmente  al
controllo  generale  della  situazione,  delle  dotazioni  previste e
dell'efficienza degli impianti.
 
      25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI
 
   I  rifugi  alpini,  di  qualsiasi  categoria,  con  capienza   non
superiore  a  25  posti  letto,  devono  rispettare quanto di seguito
indicato:
     a) le strutture orizzontali e  verticali  dei  rifugi  di  nuova
costruzione  devono  possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a R 30. Tale prescrizione  non  si  applica  ai  rifugi
esistenti;
     b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1
con frequenza almeno annuale;
     c)  fermo  restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24,
e' consentito mantenere all'interno del locale una  sola  bombola  di
G.P.L.,  di  peso  non  eccedente  i  25  kg,  purche'  la stessa sia
utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;
     d) devono essere installati  estintori  conformemente  a  quanto
richiesto nel precedente punto 11.2.
 
     26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO
 
26.1. Rifugi di categoria A.
   Ai  rifugi  alpini di questa categoria si applicano, a seconda che
siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti  I  e  II
del titolo secondo del presente decreto.
26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E.
   Per  i  rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui
al titolo II parte prima. E' pero' ammesso che:
    non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano,
invece, disponibili almeno scale a  pioli  in  grado  di  raggiungere
tutti  i  piani  dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale
devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
    la  frequenza  delle  prove  periodiche di cui al punto 14.1, sia
almeno annuale;
    per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani  fuori  terra,
e' consentito che, il numero delle uscite sia di una per ogni piano.
26.3. Rifugi esistenti di categoria B.
   Per  tali  rifugi  valgono  le disposizioni impartite al titolo II
parte seconda. E' inoltre richiesto che:
    siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere  tutti  i
piani  dell'edificio.  Per  altezze  superiori a 6 m, le scale devono
essere  fisse.  L'ubicazione  delle  scale  deve  essere  chiaramente
indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
    vi  sia,  per edifici con piu' di due piani fuori terra, per ogni
piano, una seconda  via  di  esodo  e  sia  garantito  il  necessario
sfollamento.
   E' pero' ammesso che:
     a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal
carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R
30;
     b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con
caratteristiche  di  resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui
al punto 19.5;
     c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a piu'  di  tre
piani fuori terra;
     d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm
60,   senza   ulteriori   riduzioni   in   ragione  delle  tolleranze
dimensionali, conteggiando la stessa con una  capacita'  di  deflusso
pari  a  30.  Per  larghezze  pari  o superiori a cm 90, si rimanda a
quanto previsto al punto 20.2;
     e) le vie di esodo, ulteriori alla prima,  siano  costituite  da
scale   a   pioli,  realizzate  in  materiali  incombustibili,  poste
all'esterno del rifugio,  solidamente  ancorate  e  con  le  seguenti
caratteristiche  minime:  larghezza  non  inferiore a 35 cm netti sui
pioli, alzata netta non superiore  a  30  cm  e  con  pioli  distanti
almento  15  cm  dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili
attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a  cm  60
di  larghezza  e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata
come sopra, sara' conteggiata con una capacita' di  deflusso  pari  a
20.  Tali  scale  devono  essere realizzate in conformita' alle norme
anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano
continuo che sporga almeno per 30 cm dal  filo  dei  pioli,  o  altro
equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m,
occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di
50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede,
da  cui  sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente
(anche a pioli);
     f) i dispositivi di illuminazione di  sicurezza,  e  di  allarme
siano   alimentati,   qualora  non  sia  disponibile  l'alimentazione
elettrica di rete, da altra fonte  alternativa  (gruppo  elettrogeno,
generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
     g)   nell'impossibilita'   di   realizzare  un  impianto  idrico
antincendio per assenza di  fonti  idriche  o  riserve  adeguate,  le
prescrizioni  del  punto  11.3 siano sostituite dalla disposizione di
almeno un estintore di capacita' estinguente 13A e 89 BC, in  ragione
di uno ogni 50 m al quadrato e comunque uno ogni piano;
     h)  la  frequenza  delle prove periodiche, di cui al punto 14.1,
sia almeno annuale.
26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.
   A tali rifugi si applicano le prescrizioni di  cui  al  precedente
punto  26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c).
Inoltre non e' richiesta  l'osservanza  del  punto  19  del  presente
decreto.  E'  pero'  ammesso  che,  qualora  non vi sia alcun tipo di
alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza  sia  del  tipo
con  lampade  portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di
allarme siano ad azionamento manuale.
 
                    27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
   I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle  disposizioni  del
presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.