(all. 1 - art. 1)
                            INTRODUZIONE
   L'industria  farmaceutica  degli Stati membri della CEE garantisce
un livello elevato di qualita' nelle fasi di sviluppo,  fabbricazione
e  controllo  dei  medicinali.  Un  sistema  di  autorizzazioni  alla
commercializzazione rilasciate  dagli  Stati  membri  garantisce  che
tutti  i medicinali siano valutati da un'autorita' competente al fine
di assicurare  la  rispondenza  alle  norme  vigenti  in  materia  di
sicurezza, qualita' ed efficacia, mentre un sistema di autorizzazioni
alla  fabbricazione  garantisce  che  i  prodotti autorizzati vengano
fabbricati unicamente da fabbricanti autorizzati, la cui attivita' e'
soggetta a regolari ispezioni da parte  delle  competenti  autorita'.
L'autorizzazione  alla  fabbricazione  e'  obbligatoria  per  tutti i
fabbricanti di prodotti farmaceutici della  CEE,  a  prescindere  dal
fatto  che  i  loro  prodotti vengano venduti all'interno della CEE o
esportati.
   Per incoraggiare ulteriormente l'eliminazione degli ostacoli  agli
scambi  di  medicinali e per promuovere l'uniformita' nelle decisioni
in materia d'autorizzazione la Commissione ha proposto  e  gli  Stati
membri  hanno  accettato  che venisse eleborata la presente guida CEE
alle norme per la buona fabbricazione dei medicinali  allo  scopo  di
fornire  una  base  comune  e concordata, valida in tutta la CEE, che
garantisca l'osservanza delle norme per la buona fabbricazione  nelle
industrie  farmaceutiche.  La  presente  guida  verra' utilizzata per
valutare le richieste di autorizzazione  alla  fabbricazione  e  come
base per le ispezioni nelle officine di produzione di medicinali.
   La  presente  guida spiega e descrive in modo particolareggiato le
norme di buona fabbricazione le quali, unitamente a disposizioni piu'
particolareggiate, si applicano a tutte le operaizoni che  richiedano
l'autorizzazione  di  cui all'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE.
Le indicazioni in questione concernono anche tutti gli altri processi
di fabbricazione di  prodotti  farmaceutici  su  larga  scala  (quali
quelli  negli ospedali), la preparazione di prodotti da utilizzare in
prove cliniche e, se del caso, la vendita al dettaglio.
   La  guida  e'  articolata  in  capitoli,  ciascuno  dei  quali  e'
introdotto  da  un  principio  generale. Il capitolo I sulla gestione
della qualita' descrive il  concetto  fondamentale  di  assicurazione
della  qualita'  applicato  alla fabbricazione dei medicinali; ognuno
dei capitoli successivi, dopo il paragrafo del principio generale che
delinea gli obiettivi di quel capitolo in tema di assicurazione della
qualita',  fornisce  ai  fabbricanti  sufficienti  particolari  sugli
aspetti  fondamentali  da  prendere in considerazione per tradurre in
pratica il suddetto principio. Un  glossario  contenente  alcuni  dei
termini   impiegati  nela  presente  guida  e'  stato  inserito  dopo
l'introduzione, ed alla fine della quida figura il testo attuale  del
capitolo IV della direttiva 75/319/CEE che tratta della fabbricazione
di medicinali.
   Oltre agli aspetti generali delle norme per la buona fabbricazione
delineati  nei  vari  capitoli  questa prima edizione dedica anche un
capitolo a linee guida supplementari relative ai prodotti sterili. Lo
scopo di tali linee guida supplementari, come pure di quelle su altri
argomenti che saranno pubblicate prossimamente, e' quello di trattare
in modo particolareggiato specifici settori di attivita' che  possono
non riguardare necessariamente tutti i fabbricanti.
   La  presente  guida  non  tratta  il  problema della sicurezza del
personale addetto alla fabbricazione che  e'  disciplinato  da  altre
disposizioni della legislazione comunitaria o nazionale.
   Nella  quida  di presume che i requisiti di qualita', sicurezza ed
efficacia  di  un  prodotto  medicinale   previsti   dalla   relativa
autorizzazione  alla commercializazione siano sistematicamente tenuti
in  considerazione  in   tutte   le   disposizioni   concernenti   la
fabbricazione,  il  controllo, l'approvazione per la distribuzione da
parte del titolare della autorizzazione alla fabbricazione.
   La presente guida e' stata redatta nell'intento  di  sostituire  i
principi  informatori nazionali od altre norme di buona fabbricazione
applicate in materia.
   E' nota che vi sono altri metodi accettabili,  diversi  da  quelli
descritti  nella  presente  guida,  che  consentono  di  applicarne i
principi. La presente guida non intende limitare  in  alcun  modo  lo
sviluppo  di  nuove  idee  o  nuove  tecnologie  purche' queste siano
convalidate e forniscano un livello di assicurazione  della  qualita'
per lo meno equivalente a quello fissato nella presente guida.
   La presente guida verra' regolarmente rivista ed aggiornata.
                              GLOSSARIO
   Le   definizioni  dle  presente  glossario  riguardano  i  termini
adottati nella  presente  guida;  questi  possono  avere  significati
differenti in altri contesti.
Area controllata.
   Un'area  in  cui  si attui un determinato controllo particellare e
batterico dell'ambiente, realizzata ed utilizzata in modo da  ridurre
l'introduzione,   la  produzione  e  la  ritenzione  di  contaminanti
nell'area stessa.
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             Nota: Le varie classi di  controllo  dell'ambiente  sono
          definite    nelle    indicazioni   supplementari   per   la
          fabbricazione di medicinali sterili.
Compartimento a tenuta d'aria.
   Uno spazio chiuso dotato di due o piu' porte e frapposto tra due o
piu' ambienti (che differiscano ad esempio per la classe  di  pulizia
dell'aria)  allo  scopo  di  tenere  sotto  controllo la circolazione
dell'aria tra gli ambienti  suddetti  guando  occorra  entrarvi.  Una
camera  di equilibrio e' progettata per persone o merci ed utilizzata
di conseguenza.
Confezionamento.
   Tutte  le  operazioni,  incluse  quelle  di   riempimento   e   di
etichettatura,   cui   viene   sottoposto   un   prodotto  sfuso  per
trasformarlo in prodotto finito.
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             Nota: Le operazioni di riempimento in condizioni sterili
          non andrebbero di  norma  considerate  come  facenti  parte
          delle  operazioni  di  confezionamento dato che il prodotto
          sfuso e' costituito dal contenitore primario riempito senza
          la confezione finale.
Contaminazione crociata.
   Contaminaizone di una materia prima o di un prodotto con  un'altra
materia prima o prodotto.
Controllo della qualita'.
   Cfr. capitolo 1.
Controllo in produzione.
   Controli eseguiti durante la produzione per verificare il processo
di produzione e se necessario modificarlo al fine di garantire che il
prodotto  risulti  conforme  alle  specifiche  fissate.  Il controllo
dell'ambiente o delle attrezzature puo' venire anch'esso  considerato
come parte del controllo in produzione.
Covalida.
   Azione  consistente nel provare, conformemente alle norme di buona
fabbricazione,  che   una   procedura,   un   determinato   processo,
un'attrezzatura,  un  materiale,  un'attivita' o un sistema producono
effettivamente  i  risultati  specificati   (cfr.   anche   la   voce
"qualificazione").
Fabbricante.
   Titolare   di   un'autorizzazione   alla  fabbricazione  ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 75/319/CEE.
Fabbricazione.
   Tutte  le  operazioni  di  acquisto  di  materiali   e   prodotti,
produzione,  controllo della qualita', approvazione, immagazzinamento
e distribuzione di medicinali con i relativi controlli.
Lotto.
   Una quantita' ben determinata di materie prime,  di  materiale  di
confezionamento  o  di  prodotto  ottenuti mediante un processo o una
serie di processi che consentono di presumerne l'omogeneita'.
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             Nota:  Per  portare  a   termine   alcune   fasi   della
          fabbricazione  puo'  risultare  necessario  suddividere  un
          lotto  in  diverse  porzioni  che  vengono  successivamente
          riunite  per  formare  un  lotto  finale omogeneo. Nel caso
          della  fabbricazione  a  ciclo  continuo  il   lotto   deve
          corrispondere ad una frazione ben derinita della produzione
          caratterizzata dall'omogeneita' voluta.
             Per  quanto  riguarda  il controllo del prodotto finito,
          nella direttiva 75/318/CEE figura la seguente  definizione:
          "Nel   controllo   del   prodotto   finito,  per  lotto  di
          fabbricazione di  una  specialita'  medicinale  si  intende
          l'insieme  delle  unita'  di  una  forma  farmaceutica  che
          provengono da  una  stessa  messa  iniziale  e  sono  state
          sottoposte ad un'unica serie di operazioni di fabbricazione
          o  a  un'unica operazione di sterilizzazione o, nel caso di
          un processo di  produzione  in  continuo,  l'insieme  delle
          unita' fabbricate in un determinato periodo di tempo".
Medicinale.
   Ogni  sostanza  o  composizione  presentata come avente proprieta'
curative o profilattiche delle malattie umane o animali.
   Sono  parimenti  considerati   medicinali   le   sostanze   o   le
composizioni  da  somministrare  all'uomo o all'animale allo scopo di
stabilire una diagnosi o di ripristinare, correggere o modificare  le
funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.
Materiali di confezionamento.
   Qualsiasi  materiale  impiegato per confezionare un medicinale, ad
esclusione degli imballaggi esterni utilizzati per il trasporto o  la
spedizione.  I materiali da confezionamento si suddividono in primari
o secondari a seconda che siano destinati o meno a venire a  contatto
diretto con il prodotto.
Materie prime.
   Qualsiasi sostanza impiegata nella produzione di un medicinale, ad
esclusione dei materiali di confezionamento.
Numero del lotto.
   Una  combinazione  numerica o alfanumerica che identifichi in modo
univoco un determinato lotto.
Procedure.
   Descrizione delle operazioni da  svolgere,  delle  precauzioni  da
prendere  e delle misure da effettuare direttamente od indirettamente
connesse alla fabbricazione di un medicinale.
Prodotto finito.
   Un medicinale che abbia superato tutte le fasi di produzione,  ivi
compreso il confezionamento nel suo contenitore finale.
Prodotto semilavorato.
   Sostanza  parzialmente  lavorata  che  deve  subire  altre fasi di
lavorazione prima di diventare un prodotto sfuso.
Prodotto sfuso.
   Qualsiasi prodotto che abbia subito tutte le fasi  di  lavorazione
ad eccezione del confezionamento finale.
Produzione.
   Tutte  le operazioni relative alla preparazione di un medicinale a
partire dal ricevimento dei materiali per arrivare al prodotto finito
attraverso le fasi di lavorazione e confezionamento.
Qualificazione.
   Azione  consistente  nel  dimostrare  che  una  data  attrezzatura
funziona  correttamente e da' effettivamente i risultati previsti. Al
termine convalida viene talvolta attribuito un senso  piu'  lato  che
comprende anche il concetto di qualificazione.
Quarantena.
   Si  definiscono  in  quarantena  le materie prime o i materiali di
confezionamento ovvero i prodotti semilavorati, sfusi o finiti quando
siano isolati fisicamente o con altri mezzi altrettanto  efficaci  in
attesa che si decida se approvarli o scartarli.
Rendiconto.
   Cfr. capitolo 4.
Restituzione.
   L'azione   di  rinviare  al  fabbricante  od  al  distributore  un
medicinale che presenti o no un difetto di qualita'.
Ricupero.
   L'introduzione  parziale  o  totale  di  lotti  precedenti   della
qualita'  prescritta in un altro lotto in una fase ben definita della
fabbricazione.
Riconciliazione.
   Un riscontro, effettuato  tenendo  nel  debito  conto  le  normali
variazioni,   dei  quantitativi  teorici  ed  effettivi  di  prodotto
ottenuto o di materiali impiegati.
Rilavorazione.
   L'azione di sottoporre nuovamente a lavorazione  un  lotto  di  un
prodotto od una parte di esso la cui qualita' risulti inaccettabile a
partire  da  una  fase  ben  definita  della produzione allo scopo di
renderne  la  qualita'  accettabile  con  una   o   piu'   operazioni
aggiuntive.
Specifica.
   Cfr. capitolo 4.
Sterilita'.
   Per  sterilita'  si  intende  l'assenza  di  organismi viventi. Le
condizioni in cui si effettuano le prove di sterilita' sono  indicate
nella farmacopea europea.
Taratura.
   La serie di operazioni che stabilisce, in condizioni ben definite,
la  relazione  tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema
di misura, ovvero quelli rappresentati da una  misura  fisica,  ed  i
corrispondenti valori noti di un campione di riferimento.
                             Capitolo 1
                  GESTIONE AZIENDALE DELLA QUALITA'
Principio generale.
   Il   titolare   di   un'autorizzazione   alla  fabbricazione  deve
fabbricare medicinali in modo da  garantire  che  essi  siano  idonei
all'uso  cui  sono  destinati,  risultino  conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione  alla  commercializzazione  e  non  espongono   i
pazienti  ai rischi derivanti da una sicurezza, qualita' od efficazia
inadeguate. La responsabilita'  di  conseguire  questo  obiettivo  di
qualita'  spetta  all'alta  dirigenza  e richiede la partecipazione e
l'impegno del personale di diversi reparti  a  tutti  i  livelli  sia
nell'azienda  che  presso  i  fornitori  ed i distributori. Per poter
contare sul conseguimento degli obiettivi prefissati  in  termini  di
qualita'  bisogna  disporre  di  un  sistema  di  assicurazione della
qualita' minuziosamente progettato  e  correttamente  realizzato  che
tenga  conto  delle norme di buona fabbricazione e di conseguenza del
controllo della qualita'; tale sistema dovra' essere  esaurientemente
documentato  e  controllato  in  rapporto alla sua operativita'. Ogni
parte del sistema di assicurazione della qualita' dovra' disporre  di
risorse  adeguate  in  termini  di personale competente, di un numero
sufficiente di locali adatti, di attrezzature e di infrastrutture. Al
titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione  ed  alle  persone
qualificate  competono  alcune  responsabilita'  aggiuntive di natura
giuridica.
   1.1. I concetti  fondamentli  dell'assicurazione  della  qualita',
delle  norme  di  buona  fabbricazione e del controllo della qualita'
sono correlati. Essi vengono descritti in questa sede allo  scopo  di
porne  in  risalto  la relazione e la fondamentale importanza ai fini
della produzione e del controllo dei medicinali.
Assicurazione della qualita'.
   1.2. L'assicurazione della qualita'  costituisce  un  concetto  di
ampia  portata  che  investe  tuti  gli  aspetti  che singolarmente o
collettivamente  influenzano  la  qualita'  di  un   prodotto;   essa
rappresenta  il  complesso delle misure prese allo scopo di garantire
che i medicamenti abbiano la qualita'  richiesta  per  l'impiego  cui
sono  destinati.  Nell'ambito della garanzia della qualita' rientrano
quindi le norme di buona fabbricazione ed altri fattori  che  esulano
dallo scopo della presente guida.
   Per risultare adeguato alla fabbricazione di medicinali il sistema
di assicurazione della qualita' dovra' assicurare che:
    i) i medicinali vengono progettati e sviluppati secondo modalita'
che  tengono  conto  delle norme di buona fabbricazione e delle buone
pratiche di laboratorio;
    ii)  le  operazioni  di  produzione e controllo siano chiaramente
specificate e vengano adottate le norme di buona fabbricazione;
    iii)  siano  chiaramente  specificate  le  responsabilita'  della
dirigenza;
    iv)   si  prendano  accordi  relativi  alla  fabbricazione,  alla
fornitura ed all'impiego delle  materie  prime  e  dei  materiali  di
confezionamento piu' appropriati;
    v)  vengono  eseguiti  tutti  i  necessari controlli sui prodotti
semilavorati,  i  controlli  durante  il  processo  produttivo  e  le
convalide;
    vi)  il prodotto finito sia lavorato e controllato correttamente,
conformemente alle procedure definite;
    vii) i medicinali non vengano venduti o forniti a terzi prima che
una  persona  qualificata  abbia  certificato  che  ogni   lotto   di
produzione  e'  stato  prodotto  e controllato conformemente a quanto
prescritto  dall'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  da
qualunque altro regolamento attinente alla produzione, al controllo e
all'approvazione dei medicinali;
    viii)  esistono  disposizioni  atte  a  garantire (nei limiti del
possibile)  che  i  medicinali  siano  immagazzinati,  distribuiti  e
successivamente   maneggiati  in  modo  da  mantenere  inalterata  la
qualita' per tutto il loro periodo di validita';
    ix) esista una procedura d'ispezione interna e/o  verifica  della
qualita'   che   consenta  di  valutare  regolarmente  l'efficacia  e
l'applicabilita' del sistema di assicurazione della qualita'.
Le norme di buona fabbricazione (GMP) applicate ai medicinali.
   1.3. Le norme di buona fabbricazione  o  GMP  (Good  Manufacturing
Practice)   costituiscono   quella   parte  dell'assicurazione  della
qualita'  la  quale  assicura  che  i  prodotti  siano  costantemente
fabbricati  e  controllati  in  modo  da  soddisfare  gli standard di
qualita' appropriati all'uso cui sono  destinati  e  le  prescrizioni
dell'autorizzazione alla commercializzazione.
   Le  norme  di  buona  fabbricazione riguardano tanto la produzione
quanto il controllo della qualita'. I  requisiti  fondamentali  della
GMP sono:
    i)  tutti  i  processi di fabbricazione devono essere chiaramente
definiti e sistematicamente riesaminati alla luce  dell'esperienza  e
si  deve  poter  dimostrare  che  i  medicinali fabbricati presentino
costantemente  la  qualita'  richiesta  e  risultino  conformi   alle
specifiche ad essi applicabili;
    ii) le fasi critiche dei processi di fabbricazione e le modifiche
significative a detto processo devono essere convalidate;
    iii)  si  deve  disporre  di  tutte  le infrastrutture necessarie
all'applicazione della GMP tra cui:
      a) personale con qualifiche e addestramento adeguati;
      b) locali e spazio adeguati;
      c) servizi ed attrezzature adeguati;
      d) materiali, contenitori ed etichette corretti;
      e) procedure ed istruzioni approvate;
      f)  idonee  infrastrutture   per   l'ammagazzinamento   ed   il
trasporto;
    iv)   le  istruzioni  e  le  procedure  siano  scritte  in  forma
esplicativa  con  un  linguaggio  chiaro  e   privo   di   ambiguita'
specificamente applicabile alle infrastrutture esistenti;
    v) gli operatori siano addestrati ad eseguire in modo corretto le
procedure;
    vi) nel corso della fabbricazione si redigano a mano e/o mediante
appositi  strumenti,  documenti  da  cui  risulti  che  tutte le fasi
richieste  dalle  procedure  e  dalle  istruzioni  definite  si  sono
effettivamente  svolte  e  che il prodotto soddisfa le aspettative in
termini tanto di quantita'  che  di  qualita';  eventuali  deviazioni
significative andranno registrate integralmente ed esaminate;
    vii)  i  documenti  di fabbricazione, distribuzione compresa, che
consentono di tracciare la cronistoria  completa  di  un  dato  lotto
siano archiviati in forma comprensibile e accessibile;
    viii)  la  distribuzione  (all'ingrosso) dei prodotti minimizzi i
rischi che potrebbero compromettere la qualita';
    ix) esista un sistema che consenta di ritirare qualunque lotto di
prodotto dalla distribuzione o dalla vendita;
    x)   si   riesaminino   i   reclami    relativi    ai    prodotti
commercializzati, si ricerchino le cause dei difetti di qualita' e si
prendano  misure  adeguate  riguardanti  i prodotti difettosi nonche'
azioni correttive per evitare il ripetersi di tali inconvenienti.
Controllo di qualita'.
   1.4. Il controllo di qualita' e' quella parte delle norme di buona
fabbricazione che concerne il  campionamento,  la  definizione  delle
specifiche  e  l'esecuzione  delle  prove  nonche'  le  procedure  di
organizzazione, documentazione ed approvazione atte a  garantire  che
si  effettuino  realmente  le prove necessarie e che un materiale non
sia approvato per l'impiego ne' un  prodotto  per  la  vendita  o  la
fornitura  sino  a  che  la  loro  qualita'  non  sia stata giudicata
soddisfacente.
   Il controllo della qualita' presuppone che:
    i)  si  disponga  di  infrastrutture   adeguate,   di   personale
addestrato  e  di  procedure  approvate per campionare, ispezionare e
sottoporre a prove le materie prime e i materiali di  confezionamento
come  pure  i prodotti semilavorati sfusi e finiti; lo stesso dicasi,
all'occorrenza, per il controllo delle condizioni ambientali  secondo
le prescrizioni delle GMP;
    ii)  il  personale prelievi con metodi approvati dal controllo di
qualita' campioni di materie prime, di materiali di confezionamento e
di prodotti semilavorati, sfusi o finiti;
    iii) i metodi di prova siano convalidati;
    iv)  si  provveda  a  redigere,  manualmente  e/o  con   appositi
strumenti,   documenti   che   possano   dimostrare   che   tutti   i
campionamenti, le ispezioni e le procedure  di  controllo  prescritte
sono  stati effettivamente svolti. Qualunque deviazione va registrata
integralmente ed esaminata;
    v) il prodotto finito  contenga  principi  attivi  conformi  alla
composizione qualitativa e quantitativa riportata nell'autorizzazione
alla   commercializzazione,   sia  della  purezza  prescritta  e  sia
contenuto nel recipiente apposito e correttamente etichettato;
    vi) si redigano  verbali  che  documentino  le  risultanze  delle
ispezioni  e  la  rispondenza formale con le specifiche dei risultati
delle prove effettuate sui materiali  e  sui  prodotti  semilavorati,
sfusi  e finiti. La verifica del prodotto comprende un riesame ed una
valutazione della relativa documentazione di produzione nonche' delle
deviazioni dalle procedure specificate;
    vii)  nessun  lotto di prodotto sia approvato per la vendita o la
fornitura prima che una  persona  qualificata  lo  abbia  certificato
conforme  a  quanto  prescritto dall'autorizzazione all'immissione in
commercio;
    viii) venga conservato un numero di campioni di riferimento delle
materie prime e dei prodotti sufficienti a consentire di esaminare il
prodotto in un momento successivo qualora cio' si riveli  necessario;
il  prodotto andra' conservato nella sua confezione finale a meno che
questa non abbia dimensioni eccezionali.
                             Capitolo 2
                              PERSONALE
Principio generale.
   La costituzione ed il mantenimento di un soddisfacente sistema  di
assicurazione della qualita', al pari della corretta fabbricazione di
medicinali,  dipende  dalle  persone; per questo motivo e' necessario
poter disporre di personale qualificato sufficiente a svolgere  tutti
i  compiti  che ricadono sotto la responsabilita' del fabbricante. Le
responsabilita' individuali dovrebbero essere chiaramente  portate  a
conoscenza  delle  singole  persone e definite per iscritto; tutto il
personale dovrebbe essere a conoscenza dei principi delle GMP che  lo
riguardano e ricevere un addestramento tanto iniziale quanto continuo
commisurato  alle  sue  esigenze e comprensivo delle istruzioni sugli
aspetti igienici.
Aspetti generali.
   2.1. Il fabbricante dovra' impiegare un numero adeguato di persone
dotate  delle  qualifiche  e  dell'esperienza   pratica   occorrenti.
L'ampiezza  delle  responsabilita' attribuite a ciascun individuo non
dovra' essere tale da comportare rischi per la qualita'.
   2.2. Il fabbricante dovra' avere un organigramma.  Le  persone  in
posizioni  di  responsabilita'  dovranno  avere  incarichi specifici,
definiti per iscritto con la descrizione delle relative mansioni,  ed
un'autorita'  adeguata per poterli svolgere. Esse potranno delegare i
propri compiti a persone che dispongano di qualifiche  soddisfacenti;
non  dovranno  esserci  lacune  o  sovrapposizioni  inesplicate nelle
responsabilita' del personale interessato all'applicazionedelle GMP.
Personale direttivo.
   2.3. Il personale  direttivo  comprende  il  capo  servizio  della
produzione,  il capo servizio del controllo della qualita' e, qualora
la responsabilita'  per  i  compiti  di  cui  all'articolo  22  della
direttiva   75/319/CEE  non  competa  ad  almeno  una  delle  persone
precedentemente nominate, la o le  persone  qualificate  designate  a
tale  scopo.  Di  norma  il  personale  direttivo dovrebbe svolgere i
propri compiti a tempo pieno; il capo  servizio  della  produzione  e
quello  del  controllo  della  qualita'  dovranno essere indipendenti
l'uno dall'altro. Nelle aziende di maggiori dimensioni puo' rivelarsi
necessario delegare alcune delle funzioni di cui ai punti 2.5, 2.6  e
2.7.
   2.4.   I   compiti   delle   persone  qualificate  sono  descritti
esaurientemente all'articolo 22 della direttiva 75/319/CEE e  possono
riassumersi nel modo seguente:
     a)  per  i  medicinali  fabbricati  nella  Comunita' europea una
persona qualificata deve garantire che ogni lotto sia stato  prodotto
e  sottoposto  alle prove/controllato conformemente alle direttive ad
esso applicabili ed all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
(*);
     b)  per  i  medicinali  fabbricati  al  di fuori della Comunita'
europea  una  persona  qualificata  deve  garantire  che  ogni  lotto
importato  sia  stato sottoposto nel Paese di importazione alle prove
di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 22;
     c) durante lo  svolgimento  delle  operazioni  e  prima  che  il
prodotto  venga  comunque  approvato  una  persona  qualificata  deve
certificare in un registro od in un documento  equivalente  che  ogni
lotto di produzione ottempra a quanto disposto dall'articolo 22.
   I  responsabili di questi compiti devono soddisfare i requisiti in
materia  di  qualifiche  stabiliti  dall'articolo  23  della   stessa
direttiva,  ed essere con continuita' ed in permanenza a disposizione
del titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione  per  svolgere
quanto  di  loro  competenza.  Tali compiti possono venir delegati ma
unicamente ad altre persone qualificate.
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             (*) Conformemente  alla  direttiva  75/319/CEE  ed  alla
          sentenza  emessa  dalla  Corte di giustizia delle Comunita'
          europee nella causa 247/81 i  medicinali  che  siano  stati
          adeguatamente   controllati   nella   CEE  da  una  persona
          qualificata non  devono  essere  nuovamente  controllati  o
          verificati da una altro Stato membro della Comunita'.
   2.5.  Al  capo servizio del reparto produzione competono in genere
le seguenti responsabilita':
    i) garantire che i medicinali vengano  prodotti  e  immagazzinati
conformemente  a quanto stabilito dalla documentazione del caso cosi'
da ottenere la qualita' richiesta;
    ii) approvare le istruzioni riguardanti le operazioni  produttive
e garantirne il rigoroso rispetto;
    iii)  garantire  che  i  dati registrati relativi alla produzione
sinao valutati e firmati da una persona autorizzata prima  di  essere
inviati al reparto controllo della qualita';
    iv)  verificare  lo  stato di efficienza del proprio reparto, dei
locali e delle attrezzature e curarne la manutenzione;
    v) garantire che vangano effettuate le convalide del caso;
    vi)  garantire  che  l'addestramento,   tanto   iniziale   quanto
continuo,  del personale del reparto venga effettuato e adattato alle
esigenze.
   2.6.  Al  capo  servizio  del  reparto  controllo  della  qualita'
competono in genere le seguenti responsabilita':
    i)  approvare  o  rifiutare,  a  seconda  di  cio' che gli sembri
opportuno, le materie prime, i  materiali  da  confezionamento  ed  i
prodotti semilavorati, sfusi e finiti;
    ii) valutare i dati registrati per i vari lotti di prodotto;
    iii) garantire che vengano effettuate tutte le prove necessarie;
    iv)  approvare le specifiche, le istruzioni per il campionamento,
i metodi di prova e le altre procedure di controllo della qualita';
    v) approvare gli analisti esterni alla ditta  e  controllarne  il
lavoro;
    vi)  verificare  lo  stato di efficienza del proprio reparto, dei
locali e delle apparecchiature e curarne la manutenzione;
    vii) garantire che vengano effettuate le convalide del caso;
    viii)   garantire  che  l'addestramento,  tanto  iniziale  quanto
continuo, del personale del reparto venga effettuato ed adattato alle
esigenze.
   Gli  altri  compiti  del  servizio  controllo  di  qualita'   sono
riepilogati nel capitolo 6.
   2.7.  Di  norma  i  dirigenti  della produzione e del controllo di
qualita' condividono la responsabilita' di  alcuni  compiti  relativi
alla qualita' o li svolgono congiuntamente. Fra tali compiti potranno
rientrare, a seconda della normativa nazionale:
    l'autorizzazione  di  procedure  scritte  e  di  altri  documenti
nonche' le loro modifiche;
    la verifica ed il controllo dell'ambiente di fabbricazione;
    l'igiene degli impianti;
    la convalida dei processi;
    l'addestramento;
    l'approvazione ed il controllo dei fornitori di materiali;
    l'approvazione ed il controllo degli appaltatori;
    la   designazione   ed   il   controllo   delle   condizioni   di
immagazzinamento per materiali e prodotti;
    la conservazione dei documenti di registrazione;
    il   monitoraggio   della   conformita'   alle   norme  di  buona
fabbricazione;
    le operazioni d'ispezione, indagine e campionamento volta a tener
sotto controllo i fattori che possono  influenzare  la  qualita'  del
prodotto.
Addestramento.
   2.8.  Il  fabbricante dovra' provvedere all'addestramento di tutto
il personale i cui incarichi  comportino  l'ingresso  nelle  zone  di
produzione  o  nei  laboratori  di  controllo  (personale tecnico, di
manutenzione e di pulizia) nonche' quella parte del personale le  cui
attivita' sono in grado di influire sulla qualita' del prodotto.
   2.9.  Oltre  alla  formazione  di  basi riguardante la teoria e la
pratica delle GMP il personale di nuova assunzione dovra' ricevere un
adeguato addestramento ai compiti ad esso  assegnati.  Occorre  anche
prevedere  un addestramento continuo, la cui efficacia pratica andra'
valutata  periodicamente.  Dovranno  essere  previsti  programmi   di
addestramento  approvati a seconda dei casi dal capo della produzione
o   da   quello   del   controllo   della   qualita'.   I   risultati
dell'addestramento andranno registrati.
   2.10.  Al personale che lavori nelle aree in cui vi sia rischio di
contaminazione (ad es.:  aree  controllate  o  aree  in  cui  vengono
manipolate    sostanze    molto   attive,   tossiche,   infettive   o
sensibilizzanti) andra' impartito un addestramento specifico.
   2.11. I visitatori ed il personale non qualificato  non  dovranno,
in  linea  di  massima,  essere ammessi nelle zone di produzione e di
controllo della qualita'. Qualora sia inevitabile  farli  accedere  a
tali  zone essi dovranno essere informati in anticipo, in particolare
per quanto riguarda l'igiene personale  e  gli  indumenti  protettivi
prescritti.   Le   persone   in   questione   andranno   attentamente
sorvegliate.
   2.12. Il concetto di  assicurazione  della  qualita'  e  tutte  le
misure  in  grado di migliorarne la comprensione e l'attuazione vanno
discusse esaurientemente nel corso delle sedute di addestramento.
Igiene del personale.
   2.13.  All'interno della fabbrica si dovranno definire ed adattare
alle diverse  esigenze  riscontrate  programmi  particolareggiati  in
materia di igiene. Essi dovranno comprendere le procedure riguardanti
la  salute,  le  norme  di igiene e gli indumenti del personale. Tali
procedure andranno comprese e rigorosamente seguite da ogni persona i
cui compiti comportino l'accesso  nella  zona  di  produzione  ed  in
quelle  di  controllo.  I  programmi  in  materia  d'igiene  andranno
promossi dalla dirigenza  ed  ampiamente  discussi  nel  corso  delle
sedute di addestramento.
   2.14.  Nei  limiti  del possibile di dovra' provvedere a garantire
che alla fabbricazione di  prodotti  farmaceutici  non  prenda  parte
nessuna  persona  colpita  da  malattia infettiva o con ferite aperte
sulla superficie esposta del corpo.
   2.15.  All'atto  dell'assunzione  ogni  nuovo  dipendente   andra'
sottoposto  ad esame medico. Spetta al fabbricante la responsabilita'
di redigere istruzioni tali da garantire che vengano  portate  a  sua
conoscenza  condizioni  di  salute potenzialmente importanti. Dopo il
primo esame medico se ne dovranno effettuare altri  quando  cio'  sia
necessario per il lavoro e la salute personale.
   2.16.  Chiunque entri nelle aree di fabbricazione dovra' indossare
indumenti protettivi adeguati alle operazioni che deve svolgere.
   2.17.  Nelle  zone  di  fabbricazione  e  immagazzinamento   sara'
proibito  mangiare, bere, masticare gomma o fumare, ovvero depositare
alimenti, bevande, articoli per fumatori o medicamenti personali.  In
generale  andra' proibita qualunque prassi non igienica nelle zone di
fabbricazione  e  in  qualunque  altra  zona  in  cui   possa   avere
conseguenze negative per il prodotto.
   2.18.  Le  mani  dell'operatore  non  dovranno entrare in contatto
diretto  con  il  prodotto  esposto  ovvero   con   qualsiasi   parte
dell'attrezzaturache venga in contatto con i prodotti.
   2.19.  Al  personale andranno insegnate le modalita' d'impiego dei
dispositivi per il lavaggio delle mani.
   2.20.  Qualunque  requisito  specifico  per  la  fabbricazione  di
particolari  prodotti (ad es.: preparati sterili) rientra nell'ambito
del capitolo "Indicazioni supplementari".
 
 
 
                             Capitolo 3
                      LOCALI ED APPARECCHIATURE
Principio generale.
   Locali   ed   attrezzature   devono  essere  ubicati,  progettati,
costruiti, adattati e sottoposti a regolare manutenzione in  modo  da
risultare  idonei  alle  operazioni  da  svolgere.  Nel progettarli e
disporli si deve mirare a minimizzare  il  rischio  di  errori  ed  a
consentire  efficaci  interventi  di  pulizia e manutenzione cosi' da
evitare la  contaminazione  crociata,  l'accumulo  di  polvere  o  di
sporcizia  ed in genere qualunque effetto negativo sulla qualita' dei
prodotti.
LOCALI.
Aspetti generali.
   3.1. I locali saranno ubicati in un ambiente il quale, considerato
unitamente alle misure volte a proteggere la fabbricazione,  presenti
un  rischio minimo di provocare la contaminazione dei materiali o dei
prodotti.
   3.2. I locali andranno  sottoposti  ad  un'accurata  manutenzione,
assicurando  nel  contempo  che  le operazioni di riparazione e della
stessa manutenzione non comportino nessun rischio per la qualita' dei
prodotti. I locali  andranno  puliti  e  all'occorrenza  disinfettati
conformemente a dettagliate procedure scritte.
   3.3.   Le  condizioni  d'illuminazione,  temperatura,  umidita'  e
ventilazione  dovranno  risultare  adeguate  e  tali  da  non   avere
ripercussioni  negative, dirette od indirette, sui medicinali durante
le fasi della fabbricazione e l'immagazzinamento oppure sul  corretto
funzionamento delle attrezzature.
   3.4.  I locali andranno progettati e attrezzati in modo da offrire
la massima  protezione  contro  l'ingresso  di  insetti  o  di  altri
animali.
   3.5.  Si dovranno prendere provvedimenti per impedire l'accesso di
persone  non  autorizzate.   Le   zone   adibite   alla   produzione,
all'immagazzinamento  ed  al  controllo  della  qualita' non dovranno
servire da zone di passaggio per il personale che non vi lavori.
Area di produzione.
   3.6. Al fine di minimizzare la  possibilita'  che  si  verifichino
situazioni   a   rischio  da  un  punto  di  vista  medico  dovute  a
contaminazione  crociata,  si   dovranno   prevedere   infrastrutture
apposite   ed   autosufficienti  per  la  produzione  di  medicamenti
particolari quali sostanze ad alto potere  sensibilizzante  (ad  es.:
penicilline)  o preparazioni biologiche (ad es.: quelle preparate con
microrganismi vivi). Tali infrastrutture non andranno utilizzate  per
la  produzione  di  alcuni altri prodotti appartenenti alle categorie
degli antibiotici, degli ormoni, dei citotossici, dei medicamenti  ad
elevata  attivita' e dei prodotti non medicinali; per questi prodotti
si puo' accettare in casi eccezionali il  principio  di  campagne  di
produzione   nelle   stesse   infrastrutture   purche'   si  prendano
precauzioni specifiche e vengano eseguite  le  necessarie  convalide.
Nei locali utilizzati per la fabbricazione di prodotti medicinali non
dovra'  essere consentita la fabbricazione di sostanze tossiche quali
antiparassitari ed erbicidi.
   3.7. I locali dovranno, di preferenza, essere  disposti  cosi'  da
consentire  che  la produzione abbia luogo in aree collegate tra loro
secondo  un  ordine  logico  corrispondente   alla   sequenza   delle
operazioni da svolgere ed ai livelli di igiene prescritti.
   3.8.  Gli  spazi  adibiti alla lavorazione ed all'immagazzinamento
durante  la  produzione  dovranno  essere  tali  da   consentire   la
disposizione  ordinata  e logica di attrezzature e materiali cosi' da
minimizzare il rischio di confusione tra medicinali diversi o  tra  i
loro  componenti,  escludere  la contaminazione crociata e ridurre al
minimo il rischio che uno degli stadi del processo di fabbricazione o
di controllo venga omesso o mal eseguito.
   3.9. Nei  luoghi  in  cui  le  materie  prime  e  i  materiali  di
confezionamento primario ovvero i prodotti semilavorati o sfusi siano
esposti  all'ambiente  le  superfici  interne  (pareti,  pavimenti  e
soffitti) dovranno  risultare  lisce,  esenti  da  crepe  e  giunture
sconnesse  e tali da non produrre polvere e da poter essere pulite ed
all'occorrenza disinfettate in modo agevole ed efficace.
   3.10. Le tubazioni, gli impianti  di  illuminazione,  i  punti  di
ventilazione  e  gli  altri  servizi  dovranno  essere  progettati  e
disposti in modo da evitare che vengano a crearsi  recessi  difficili
da pulire. Per quanto possibile dovrebbero risultare accessibili, per
la manutenzione, dall'esterno delle aree adibite alla fabbricazione.
   3.11.  Le  tubazioni  di  scarico  dovranno  essere  di dimensioni
adeguate e disporre di  pozzetti  sifonati.  Ove  possibile  andranno
evitate  le  canalette  aperte;  qualora  la  loro presenza si riveli
necessaria dovranno essere poco profonde per facilitarne la pulizia e
la disinfezione.
   3.12. Le aree adibite alla produzione dovranno essere ventilate in
modo efficace, disporre  di  apparecchiature  per  il  controllo  del
condizionamento    dell'aria   (comprendenti   il   controllo   della
temperatura,  ed  all'occorrenza  dell'umidita',  e  la  filtrazione)
adeguate  tanto  ai  prodotti ivi trattati e alle relative operazioni
quanto all'ambiente esterno.
   3.13. La pesata delle materie prime dovra', di norma,  aver  luogo
in un locale di pesatura separato appositamente progettato.
   3.14.  Nei  casi  in  cui  si  produca polvere (ad es.: durante le
operazioni di  campionamento,  pesatura,  miscelatura  e  lavorazione
nonche'   durante  l'imballaggio  di  prodotti  secchi)  si  dovranno
prendere  disposizioni  specifiche  per  impedire  la  contaminazione
crociata ed agevolare la pulizia.
   3.15.  I  locali  per l'imballaggio dei medicinali dovranno essere
specificamente progettati e disposti cosi' da evitare confusioni  e/o
la contaminazione crociata.
   3.16.   Le  aree  adibite  alla  produzione  dovranno  essere  ben
illuminate, particolarmente  laddove  si  svolgano  controlli  visivi
sulla linea di produzione.
   3.17.  I  controlli  nel  corso  del  processo potranno aver luogo
nell'area adibita alla produzione purche' essi non comportino  nessun
rischio per la produzione stessa.
Aree di immagazzinamento.
   3.18.  Le  aree  di  immagazzinamento dovranno avere una capacita'
sufficiente a consentire di depositarvi in  modo  ordinato  le  varie
categorie  di  materiali  e di prodotti: materie prime e materiali di
confezionamento,  prodotti  semilavorati,  sfusi  e  finiti,  nonche'
prodotti in quarantena, approvati, respinti, restituiti o richiamati.
   3.19.  Le  aree di immagazzinamento andranno progettate o adattate
cosi' da garantire buone condizioni  di  conservazione;  dovranno  in
particolare  risultare  pulite  e asciutte e venir altresi' mantenute
entro limiti accettabili di temperatura. Laddove  occorra  rispettare
condizioni particolari per l'immagazzinamento (ad es.: di temperatura
e  di  umidita')  tali  condizioni  andranno  ottenute,  verificate e
controllate.
   3.20. I materiali ed i prodotti andranno protetti dalle intemperie
con l'impiego di aree per il loro  ricevimento  e  distribuzione.  Le
zone  adibite  al ricevimento andranno progettate ed attrezzate cosi'
da  consentire  all'occorrenza  di   procedere   alla   pulizia   dei
contenitori dei materiali in arrivo prima del loro immagazzinamento.
   3.21.  Qualora  per  la  quarantena  siano previste zone separate,
dette zone devono essere chiaramente indicate ed accessibili soltanto
al  personale  autorizzato.  Qualunque  sistema  che  sostituisca  la
quarantena fisica dovra' offrire un grado equivalente di sicurezza.
   3.22.  Dovra'  dinorma essere prevista un'area separata adibita al
campionamento delle materie prime.  Qualora  il  campionamento  abbia
luogo  nella  zona  adibita  all'immagazzinamento  dei  prodotti esso
dovra' essere effettuato in modo tale da escludere la contaminazione,
anche crociata.
   3.23. Andranno previste aree isolate per il deposito di  materiali
o prodotti respinti, richiamati o restituiti.
   3.24.  Le  sostanze  e  i  prodotti  caratterizzati  da un'elevata
attivita' andranno immagazzinati in aree sicure.
   3.25. Ai materiali di confezionamento  stampati  viene  attribuita
un'importanza  critica  ai  fini  della  conformita' del medicinale e
particolare attenzione andra' quindi dedicata all'immagazzinamento di
tali materiali in condizioni di sicurezza.
Aree adibite al controllo di qualita'.
   3.26. Di  norma  i  laboratori  utilizzati  per  il  controllo  di
qualita'  dovranno essere separati dalle zone adibite allaproduzione.
Cio' riveste una particolare importanza nel caso  di  laboratori  che
servano  a  controllare sostanze biologiche e microbiologiche nonche'
radioisotopi; tali laboratori dovranno essere  anche  separati  l'uno
dall'altro.
   3.27.  I  laboratori  di  controllo andranno progettati in modo da
essere idonei alle operazioni che in  essi  verranno  effettuate.  Lo
spazio  dovra'  risultare  sufficiente  ad  evitare  confusioni  e ad
eliminare il rischio  di  contaminazione  crociata;  dovranno  essere
disponibili  spazi  adeguati  per conservare i campioni ed i relativi
documenti.
   3.28. Potra' risultare necessario prevedere  locali  separati  per
proteggere    strumenti   sensibili   da   vibrazioni,   interferenze
elettriche, umidita', ecc.
   3.29. Per i laboratori in cui si manipolino  sostanze  particolari
quali   campioni   biologici   o  radioattivi  varranno  prescrizioni
speciali.
Aree per attivita' sussidiarie.
   3.30. I locali adibiti alla ricreazione ed alla refezione dovranno
essere separati dalle altre aree.
   3.31.  I locali utilizzati per gli spogliatoi, per lavarsi e per i
servizi igienici dovranno essere di agevole accesso  ed  adeguati  al
numero   di  utenti.  I  servizi  igienici  non  dovranno  comunicare
direttamente con aree adibite alla produzione od all'immagazzinamento
dei prodotti.
   3.32. Nella misura del possibile le officine per  la  manutenzione
dovranno   essere   separate  dalle  aree  adibite  alla  produzione.
Ogniqualvolta in un'area adibita  alla  produzione  siano  depositati
utensili  e  parti di ricambio questi andranno conservati in locali o
scomparti ad essi riservati.
   3.33. Gli  alloggiamenti  degli  animali  dovranno  risultare  ben
isolati dalle altre zone e disporre d'ingressi separati per l'accesso
degli   animali   nonche'   di  apparecchiature  per  il  trattamento
dell'aria.
APPARECCHIATURE.
   3.34. Le apparecchiature produttive andranno progettate,  disposte
e  sottoposte  a  manutenzione, in modo tale da risultare idonee allo
scopo cui sono destinate.
   3.35. Le operazioni di manutenzione  e  riparazione  non  dovranno
presentare rischi per la qualita' dei prodotti.
   3.36.  Le  apparecchiature  produttive andranno progettate in modo
che sia agevole pulirle perfettamente; esse andranno  pulite  secondo
minuziose  procedure  scritte  e  saranno  conservate soltanto quando
siano pulite e asciuttte.
   3.37. Le apparecchiature di lavaggio e di pulizia verranno  scelte
e utilizzate in modo da non costituire una fonte di contaminazione.
   3.38.  Tutte  le  apparecchiature  andranno  installate  cosi'  da
prevenire qualsiasi rischio di errore o contaminazione.
   3.39. Le apparecchiature produttive non dovranno comportare rischi
per i prodotti. Le parti che entrano in contatto con il prodotto  non
devono  essere  chimicamente  reattive  ne'  dar  luogo a fenomeni di
cessione o assorbimento in misura tale da  condizionare  la  qualita'
del prodotto costituendo cosi' un rischio.
   3.40.  Per  le  operazioni  di  produzione  e  controllo si dovra'
disporre di bilance e strumenti di misura di capacita'  e  precisione
adeguate.
   3.41.  Le  apparecchiature  per  effettuare  misurazioni,  pesate,
registrazioni di dati e controlli andranno calibrate e verificate  ad
intervalli  ben  definiti  e  con  metodi idonei. I risultati di tali
prove andranno registrati secondo modalita' adeguate.
   3.42. Le tubazioni  fisse  andranno  chiaramente  etichettate  per
indicarne il contenuto e, all'occorrenza, la direzione del flusso.
   3.43.  Le  tubazioni  adibite  al  trasporto  di acqua distillata,
deionizzata  ed  all'occorrenza  di  acqua  d'altro   tipo   andranno
sterilizzate   conformemente   a   procedure  scritte  in  cui  siano
specificati i limiti di attivita' dei contaminanti  microbiologici  e
le misure da prendere.
   3.44.  Le apparecchiature difettose dovranno, se possibile, venire
rimosse dalle zone adibite alla  produzione  ed  al  controllo  della
qualita',   o   per  lo  meno  venire  chiaramente  etichettate  come
difettose.
                             Capitolo 4
                           DOCUMENTAZIONE
Principio generale.
   Una  buona  documentazione  costituisce una parte fondamentale del
sistema di assicurazione della qualita': una  documentazione  scritta
con  chiarezza  evita  gli errori connessi alla comunicazione orale e
consente di tracciare la storia di un lotto di  prodotto.  Specifiche
formule  di  fabbricazione  con  le  relative istruzioni, procedure e
verbali dovranno risultare senza  errori  e  saranno  disponibili  in
forma   scritta.   La  leggibilita'  dei  documenti  e'  d'importanza
fondamentale.
 Aspetti generali.
   4.1. Le specifiche  descrivono  dettagliatamente  i  requisiti  ai
quali  i  prodotti o i materiali impiegati o ottenuti nel corso della
fabbricazoine  devono  soddisfare.  Esse  fungono  da  base  per   la
valutazione della qualita'.
   Le  formule  di  produzione  e  le  istruzioni  per il processo di
lavorazione e per il confezionamento riportano tutte le materie prime
utilizzate e indicano tutte le operazioni del processo di lavorazione
e del confezionamento.
   Le procedure danno indicazioni per eseguire alcune operazioni come
quelle  relative  alla  pulizia,  all'abbigliamento  da  lavoro,   al
controllo  dell'ambiente, al campionamento, alle prove ed all'impiego
delle attrezzature.
   I rendiconti riportano la cronistoria di ogni lotto  di  prodotto,
distribuzione inclusa, e tutte le altre circostanze di rilievo per la
qualita' del prodotto finale.
   4.2.  I  documenti  andranno  progettati, elaborati, riesaminati e
distribuiti con cura. Essi dovranno essere rispondenti alle  relative
sezioni dei fascicoli delle autorizzazioni alla fabbricazione ed alla
immissione in commercio.
   4.3.  I  documenti andranno approvati, firmati e datati da persone
competenti e autorizzate a farlo.
   4.4. Il contenuto dei documenti non dovra' essere  ambiguo;  tipo,
natura  e  scopo  dei  documenti  stessi dovranno essere indicati con
chiarezza, e la loro stesura dovra' essere  ordinata  ed  agevole  da
verificare.   I   documenti   riprodotti  dovranno  essere  chiari  e
leggibili; la riproduzione dei documenti di lavoro a partire da altri
documenti dovra' essere tale da non consentire  che  il  processo  di
riproduzione vi introduca errori.
   4.5.  I documenti andranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Quando un  documento  sia  stato  riesaminato  si  dovranno  adottare
provvedimenti   per   impedire  l'impiego  accidentale  di  documenti
superati.
   4.6. I documenti non dovranno essere scritti a mano anche se,  nel
caso  di  documenti  che debbano essere datati, la data potra' venire
apposta manualmente in una scrittura chiara, leggibile ed indelebile;
a tale scopo andra' previsto uno spazio sufficiente.
   4.7. Eventuali modifiche alle annotazioni compiute su un documento
andranno firmate e datate; le modifiche stesse dovranno consentire di
leggere le informazioni originalmente  riportate.  All'occorrenza  si
dovra' registrare anche la ragione della modifica.
   4.8.  I  rendiconti andranno redatti o compilati al momento in cui
si svolgono le singole operazioni, cosi'  da  consentire  di  seguire
tutte  le  attivita'  significative  riguardanti  la fabbricazione di
medicinali. Essi dovranno essere conservati per almeno un  anno  dopo
la data di scadenza del prodotto finito.
   4.9.  I  dati  potranno  venire  registrati avvalendosi di sistemi
elettronici per l'elaborazione di dati ovvero di mezzi fotografici  o
di altri mezzi affidabili, ma in tal caso dovranno essere disponibili
procedure  dettagliate  riguardanti  il  sistema in uso ed occorrera'
verficare   l'accuratezza    delle    registrazioni.    Qualora    la
documentazione  sia  trattata  con metodi elettronici di elaborazione
dei dati dovra' essere consentito di  introdurre  o  modificare  dati
nell'elaboratore   soltanto   a   persone  autorizzate;  modifiche  e
cancellature andranno inoltre registrate a loro volta.  Per  limitare
l'accesso  all'elaboratore si dovra' ricorrere a parole d'ordine o ad
altri  mezzi  idonei  ed  il  risultato   dell'immissione   di   dati
estremamente  importanti  andra'  verificato  in  modo  indipendente.
L'archiviazione elettronica andra' tutelata riproducendo per  cautela
i  verbali  dei  lotti  di  prodotto  su nastro magnetico, microfilm,
supporto cartaceo o altro. E' di particolare importanza  che  i  dati
risultino  rapidamente disponibili durante tutto il periodo in cui e'
obbligatorio conservarli.
Documenti richiesti.
   4.10. Specifiche.
   Per le materie prime e i materiali  di  confezionamento  e  per  i
prodotti   finiti   si  dovra'  disporre  di  specifiche  debitamente
autorizzate e datate; qualora cio' risulti opportuno tali  specifiche
dovranno essere disponibili anche per i prodotti intermedi o sfusi.
Specifiche delle materie prime e dei materiali di confezionamento.
   4.11.  Le  specifiche  delle  materie  prime  e  dei  materiali di
confezionamento  (confezionamento  primario  o  materiali   stampati)
dovranno comprendere a seconda dei casi:
     a) una descrizione degli stessi, ivi compresi:
     la  denominazione  attribuita al prodotto ed il codice specifico
per l'azienda;
     gli eventuali riferimenti a monografie della farmacopea;
     i fornitori approvati e, se possibile, il fabbricante  originale
dei prodotti;
     un campione dei materiali stampati;
     b)  le  istruzioni per il campionamento e le prove da effettuare
oppure i riferimenti alle procedure da seguire;
     c) i requisiti qualitativi e quantitativi ed i  relativi  valori
di tolleranza;
     d) le condizioni e le precauzioni per l'immagazzinamento;
     e)  il  periodo  massimo  che  i prodotti possono trascorrere in
magazzino prima che occorra riesaminarli.
Specifiche dei prodotti semilavorati e sfusi.
   4.12.  Le  specifiche  dei  prodotti  semilavorati  e  sfusi  sono
necessarie  nei  casi  in  cui  questi siano acquistati all'esterno o
forniti a terzi in tale forma, ovvero qualora i  dati  riguardanti  i
prodotti  semilavorati  vengano  utilizzati  per  la  valutazione dei
prodotti finiti. Dette  specifiche  dovranno,  a  seconda  dei  casi,
essere  simili  a quelle delle materie prime od a quelle dei prodotti
finiti.
Specifiche dei prodotti finiti.
   4.13. Le specifiche dei prodotti finiti dovranno comprendere:
     a) il nome dato al prodotto  ed  all'occorrenza  il  suo  codice
specifico;
     b) le formula del prodotto o un riferimento ad essa;
     c) una descrizione della forma farmaceutica e dei dettagli della
confezione;
     d)  istruzioni  in  materia  di  campionamento e sperimentazione
ovvero un riferimento alle relative procedure;
     e) i requisiti qualitativi e quantitativi, e relativi valori  di
tolleranza;
     f)   all'occorrenza  le  condizioni  di  immagazzinamento  e  le
precauzioni da rispettare;
     g) il periodo di validita.
FORMULA DI FABBRICAZIONE ED ISTRUZIONI PER IL CICLO DI PRODUZIONE.
   Per ogni prodotto e per ogni dimensione del lotto da  produrre  si
dovranno  avere  una  formula di fabbricazione e le istruzioni per la
lavorazione formalmente  autorizzate,  spesso  riunite  in  un  unico
documento.
4.14. La formula di fabbricazione dovra' comprendere:
     a)  la  denominazione  del  prodotto  completa  di  un codice di
riferimento correlato alla specifica del prodotto stesso;
     b) una descrizione della forma farmaceutica, e l'indicazione del
dosaggio del prodotto e delle dimensioni del lotto di fabbricazione;
     c) un elenco di tutte le materie prime che per ciascuna di  esse
riporti   la  denominazione,  un  codice  specifico  e  la  quantita'
impiegata; le sostanze che durante il processo di lavorazione possono
scomparire andranno menzionate esplicitamente;
     d) l'indicazione del rendimento finale prevedibile con i  limiti
di rendimento ammissibili ed, eventualmente, dei rendimenti intermedi
delle varie fasi di lavorazione.
   4.15. Le istruzioni per la produzione dovranno comprendere:
     a)  l'indicazione  dell'area  di  produzione  e delle principali
attrezzature da impiegare;
     b) i  metodi  (od  un  riferimento  ad  essi)  da  adottare  per
preparare  le  apparecchiature d'importanza critica (ad es.: pulizia,
montaggio, taratura, sterilizzazione);
     c) istruzioni particolareggiate  per  ogni  singolo  stadio  del
processo  di lavorazione (ad es.: verifica dei materiali, trattamenti
preliminari,  sequenza  dell'aggiunta  delle   sostanze,   tempi   di
miscelazione, temperature);
     d)  le  istruzioni  relative  ai  controlli  in  processo  ed ai
rispettivi valori limite;
     e) all'occorrenza le  prescrizioni  per  l'immagazzinamento  dei
prodotti   sfusi   tra   cui   quelle   riguardanti   il  recipiente,
l'etichettatura   e   le    eventuali    condizioni    speciali    di
immagazzinamento;
     f) ogni altra misura speciale da adottare.
ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO.
   4.16. Per ogni prodotto e per ogni dimensione e tipo di confezione
dovranno   essere   definite   istruzioni   per   il  confezionamento
formalmente autorizzate che dovranno di norma comprendere i  seguenti
aspetti o fare riferimento ad essi:
     a) nome del prodotto;
     b)    descrizione   della   relativa   forma   farmaceutica   ed
eventualmente del dosaggio;
     c) dimensioni della confezione espresse con il numero di unita',
il peso o il volume del prodotto ivi contenuto;
     d)  un  elenco  completo di tutti i materiali di confezionamento
necessari per un lotto di dimensioni standard, compresi la quantita',
le dimensioni ed i tipi nonche' i numeri di codice o  di  riferimento
che individuano le specifiche di ciascuno di essi;
     e)  all'occorrenza  un campione o una riproduzione dei materiali
di confezionamento stampati utilizzati per  quel  prodotto  e  alcuni
facsimile  che indichino dove apporre i riferimenti relativi al lotto
e al periodo di validita' del prodotto;
     f) le misure speciali da adottare, fra  cui  un  accurato  esame
dell'area  e  delle  attrezzature  per  accertare  che  la  linea  di
produzione sia sgombra prima dell'inizio delle operazioni;
     g) una descrizione delle operazioni di confezionamento,  incluse
le operazioni sussidiarie di rilievo, e delle attrezzature utilizzate
a tale scopo;
     h)  particolari  sui  controlli  in produzione ed istruzioni sul
campionamento e sui limiti di tolleranza.
RENDICONTI DI LAVORAZIONE DI UN LOTTO.
   4.17. Per ogni lotto prodotto occorrera'  redigere  un  rendiconto
che riprenda le parti salienti della formula di fabbricazione e delle
istruzioni  di  lavorazione in vigore al momento. Per la compilazione
di detto documento deve essere previsto un metodo  che  escluda  ogni
errore  di  trascrizione;  il  rendiconto dovra' recare il numero del
lotto in corso di fabbricazione.
   Prima  dell'inizio  di  un  processo  di  lavorazione  si   dovra'
verificare, redigendone una memoria scritta, che le attrezzature ed i
centri  di  lavorazione  siano  sgombri  da  prodotti  precedenti, da
documenti o da materiali non necessari per il processo in programma e
che le attrezzature siano pulite e idonee all'impiego.
   Man mano che le singole operazioni di un processo  di  lavorazione
vengono  effettuate,  andranno registrati i seguenti dati; al termine
del processo il documento andra' datato e firmato  per  conferma  dal
responsabile delle operazioni di lavorazione:
     a) denominazione del prodotto;
     b)  data  e  tempi di inizio, delle principali fasi intermedie e
del completamento della produzione;
     c) nome del responsabile di ogni fase della produzione;
     d) sigla dell'operatore che ha curato le fasi  importanti  della
produzione ed all'occorrenza della persona che ha verificato ciascuna
di queste operazioni (ad es.: la pesatura);
     e)  il  numero  del  lotto e/o il numero del controllo analitico
nonche'  la  quantita'  delle  materie  prime  effettivamente  pesata
(incluso il numero del lotto ed eventualmente la quantita' di ciascun
materiale recuperato o ritrattato che sia stato aggiunto);
     f)   operazioni   od   eventi   significativi  del  processo  di
lavorazione e principali apparecchiature utilizzate;
     g) un verbale dei controlli in produzione  con  la  sigla  della
persona  o  delle  persone  che  li  hanno  effettuati  e i risultati
ottenuti;
     h) la  quantita'  di  prodotto  ottenuta  in  varie  fasi  della
fabbricazione opportunamente scelte (resa);
     i)  note  relative  a  problemi  speciali compresi i particolari
(corredati di autorizzazione scritta) di eventuali scostamenti  dalla
formula   di   fabbricazione  e  dalle  istruzioni  del  processo  di
lavorazione.
RENDICONTI DEL CONFEZIONAMENTO DI UN LOTTO.
   4.18.  Per  ogni  lotto  anche parziale prodotto andra' redatto un
rendiconto del confezionamento. Il  documento  dovra'  riprendere  le
varie   parti   delle  istruzioni  per  il  confezionamento;  per  la
compilazione di tali documenti andra' progettato un metodo che  possa
escludere  gli  errori di trascrizione. Il documento dovra' riportare
il numero del lotto di produzione e la quantita' del  prodotto  sfuso
da  confezionare,  nonche'  il  numero  del  lotto di produzione e la
quantita' di prodotto finito che si prevede di ottenere.
   Prima di iniziare una operazione di confezionamento dovranno  aver
luogo  verifiche  debitamente  registrate  le  quali attestino che le
attrezzature e i centri  di  lavorazione  sono  sgombri  da  prodotti
precedenti,  da  documenti  o  da  materiali  non  necessari  per  le
operazioni  di  confezionamento  in  programma,  ed  inoltre  che  le
attrezzature sono pulite ed idonee all'impiego.
   Man  mano  che  si  effettuano  le  singole  operazioni,  andranno
registrate le seguenti  informazioni;  al  termine  del  processo  il
documento  verra'  datato  e firmato per convalida dal responsabile o
dai responsabili delle operazioni di confezionamento:
     a) denominazione del prodotto;
     b) data ed orario delle operazioni di confezionamento;
     c)  nome  del  responsabile  che  ha  curato  le  operazioni  di
confezionamento;
     d) sigle degli operatori addetti alle fasi importanti;
     e)  verbalizzazione  delle  verifiche per l'identificazione e la
conformita'  alle  istruzioni  per  il  confezionamento,  compresi  i
risultati dei controlli durante la produzione;
     f)  particolari  delle  operazioni  di  confezionamento  svolte,
compresi  i  riferimenti  alle  attrezzature   ed   alle   linee   di
confezionamento utilizzate;
     g)  ogni  qualvolta cio' sia possibile campioni del materiale di
confezionamento stampato impiegato, compresi facsimili del codice del
lotto  di  produzione,  della  data  di  scadenza  e   di   eventuali
sovrastampe aggiuntive;
     h)  annotazione degli eventuali problemi particolari che possono
presentarsi compresi i  dettagli  relativi  ad  eventuali  deviazioni
dalle  istruzioni  di  confezionamento  con  l'autorizzazione scritta
rilasciata a tale scopo da una persona abilitata a farlo;
     i) quantitativi e numero di riferimento o di identificazione  di
tutti  i  materiali  di confezionamento stampati e dei prodotti sfusi
consegnati al reparto, utilizzati, distrutti o rinviati al  magazzino
nonche'  quantitativo  di  prodotto  ottenuto,  cosi'  da  consentire
un'adeguata riconciliazione.
PROCEDURE E DOCUMENTI.
Ricevimento.
   4.19. Andranno previste procedure scritte e documenti per ricevere
la  fornitura  della  singola  materia  prima  e  dei  materiali   da
confezionamento (tanto stampati quanto per la confezione primaria).
   4.20. I documenti di ricevimento riporteranno:
     a)  la  denominazione  del  materiale  che  figura sulla nota di
consegna e sui recipienti;
     b) la denominazione e/o il  codice  specifici  dell'azienda  per
quale materiale (qualora differiscano da quelli precedenti);
     c) la data di ricevimento;
     d) il nome del fornitore e, se possibile, del fabbricante;
     e)  il  numero del lotto ed il numero di riferimento apposto dal
fabbricante;
     f)  la  quantita'  complessiva  ed  il  numero  di   contenitori
ricevuti;
     g) il numero assegnato al lotto al momento del ricevimento;
     h) eventuali commenti (ad es.: sullo stato dei contenitori).
   4.21.  A  seconda dei casi andranno previste procedure scritte per
l'etichettatura interna, la  quarantena  e  l'immagazzinamento  delle
materie  prime,  dei  materiali  di  confezionamento  e  degli  altri
materiali.
Campionamento.
   4.22. Per il campionamento andranno previste procedure scritte che
specifichino le persone autorizzate ad effettuarlo,  i  metodi  e  le
attrezzature  da  impiegare,  le  quantita' da prelevare ed eventuali
accorgimenti per evitare la contaminazione del materiale o  qualunque
deterioramento della sua qualita' (cfr. capitolo 6, voce 13).
Prove.
   4.23.  Per  le prove sui materiali e sui prodotti nelle varie fasi
della  fabbricazione  andranno   previste   procedure   scritte   che
descrivano i metodi e le attrezzature da impiegare. Le prove eseguite
dovranno essere registrate (cfr. capitolo 6, punto 17).
Altri aspetti.
   4.24. Si dovranno prevedere procedure scritte per l'approvazione o
il   rifiuto  dei  materiali  o  dei  prodotti,  in  particolare  per
l'approvazione all'immissione in commercio del prodotto  finito  data
dalle  persone  qualificate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva
75/319/CEE.
   4.25. Per la distribuzione del singolo lotto di un prodotto andra'
redatto un documento in modo da agevolare all'occorrenza il  richiamo
del lotto stesso (cfr. capitolo 8).
   4.26.  All'occorrenza  andranno  previste procedure scritte con le
relative registrazioni per gli interventi compiuti o  le  conclusioni
raggiunte, in merito a:
    convalida;
    montaggio e taratura delle attrezzature;
    manutenzione, pulizia e disinfezione;
    questioni  di  personale tra cui addestramento, tenuta di lavoro,
igiene;
    controllo dell'ambiente;
    controllo degli organismi nocivi;
    reclami;
    ritiri del prodotto;
    restituzioni.
   4.27. Per le piu' importanti apparecchiature di fabbricazione e di
controllo dovranno essere disponibili istruzioni  per  l'uso  redatte
chiaramente.
   4.28.   Le   apparecchiature   principali  e  quelle  d'importanza
fondamentale dovranno essere  corredate  di  registri  in  cui  siano
riportate,  a  seconda  dei  casi, convalide, tarature, interventi di
manutenzione, pulizia o riparazione con le rispettive date nonche' il
nome delle persone che hanno compiuto queste operazioni.
   4.29.  Si  dovranno  registrare  in  modo  adeguato  ed  in ordine
cronologico l'impiego delle apparecchiature principali  e  di  quelle
d'importanza  critica  nonche'  le  aree in cui i prodotti sono stati
lavorati.
 
 
 
                             Capitolo 5
                             PRODUZIONE
Principio generale.
   Le  operazioni  di produzione devono seguire procedure chiaramente
definite  e  conformarsi  ai  principi  delle  norme  per  la   buona
fabbricazione al fine di ottenere prodotti della qualita' richiesta e
conformi  alle autorizzazioni alla fabbricazione ed all'immissione in
commercio.
Aspetti generali.
   5.1. Alla produzione dovranno provvedere e sopraintendere  persone
competenti.
   5.2.  Ogni  operazione  di  gestione  dei materiali e dei prodotti
quale   il   ricevimento   e   la   quarantena,   il   campionamento,
l'immagazzinamento,    l'etichettatura,    la    dispensazione,    la
lavorazione, il confezionamento e la  distribuzione  andra'  compiuta
secondo  procedure  od  istruzioni  scritte  ed all'occorrenza verra'
registrata.
   5.3. Tutte le materie prime andranno controllate per garantire che
la fornitura  corrisponda  all'ordine.  All'occorrenza  i  recipienti
andranno puliti e muniti di un'etichetta recante i dati prescritti.
   5.4.  I  danni  subiti  dai recipienti e qualunque altro eventuale
problema che  possa  influire  negativamente  sulla  qualita'  di  un
materiale  andranno  esaminati,  registrati  e  riferiti  al  reparto
controllo della qualita'.
   5.5. Le materie prime ed  i  prodotti  finiti  andranno  posti  in
quarantenza,  fisicamente  o amministrativamente, immediatamente dopo
essere stati ricevuti o lavorati sino a quando non vengano  approvati
per l'impiego o la distribuzione.
   5.6.  Prodotti  semilavorati  e  sfusi  acquistati  in quanto tali
dovranno essere gestiti al loro ricevimento come se si  trattasse  di
materie prime.
   5.7.  Tutti  i materiali ed i prodotti saranno immagazzinati nelle
condizioni piu'  opportune  stabilite  dal  fabbricante  ed  in  modo
ordinato  al  fine  di  consentire  la  suddivisione  per  lotti e la
rotazione delle scorte.
   5.8. A seconda delle necessita' si dovranno eseguire  la  verifica
delle rese e la riconciliazione dei quantitativi in questione al fine
di garantire che le discrepanze non superino i limiti accettabili.
   5.9.  Nella stessa stanza non si dovranno eseguire simultaneamente
o consecutivamente operazioni su prodotti diversi a meno che  non  vi
sia alcun rischio di confusione o di contaminazione crociata.
   5.10.  Prodotti  e  materiali  andranno  protetti dai vari tipi di
contaminazione, compresa quella microbica, in ogni fase del  processo
di lavorazione.
   5.11. Quando si lavori con sostanze e prodotti allo stato secco si
dovranno  prendere speciali precauzioni per prevenire la produzione e
la  propagazione  di  polveri.  Cio'  riguarda  in   particolare   la
manipolazione di sostanze estremamente attive o sensibilizzanti.
   5.12. Durante la produzione tutti i materiali, i recipienti per le
sostanze   allo   stato   sfuso,  le  apparecchiature  di  rilievo  e
all'occorrenza  i  locali  impiegati  andranno   contrassegnati   con
etichette   od   altrimenti  identificati  indicando  il  prodotto  o
materiale in lavorazione, il dosaggio (se del caso) e  il  numero  di
lotto.  A  seconda  dei  casi l'indicazione in questione dovra' anche
menzionare la fase di produzione.
   5.13. Le etichette applicate ai recipienti, alle apparecchiature o
ai locali dovranno essere chiare,  univoche  e  conformi  al  formato
approvato dall'azienda. Oltre alle scritte, sulle etichette e' spesso
utile  impiegare anche i colori per indicare un determinato stato (ad
es.: in quarantena, accettato, restituito, pulito, ..).
   5.14.  Si  dovranno  eseguire  verifiche  per  garantire  che   le
tubazioni e le altre parti di attrezzature utilizzate per trasportare
alcuni  prodotti  da  una  zona  all'altra  siano  collegate  in modo
corretto.
   5.15. Nei limiti del possibile andra' evitata qualunque deviazione
delle istruzioni o dalle procedure. Qualora una tale deviazione abbia
luogo essa dovra'  essere  approvata  per  iscritto  da  una  persona
competente,  se  opportuno  chiamando  in causa il reparto addetto al
controllo della qualita'.
   5.16.  L'accesso  ai  locali  adibiti   alla   produzione   andra'
consentito soltanto alle persone autorizzate.
   5.17.  Di  norma  si  dovra'  evitare  di  fabbricare prodotti non
medicinali nelle aree destinate alla produzione di medicinali  e  con
le macchine adibite a tale produzione.
Prevenzione della contaminazione crociata durante la produzione.
   5.18.  Si  dovra'  evitare  che  una  materia prima od un prodotto
vengano contaminati da un'altra  materia  prima  o  prodotto.  Questo
rischio  di  contaminazione  crociata accidentale deriva dal rilascio
non  controllato  di  polveri,  gas,  vapori,  aerosol  od  organismi
provenienti  da  sostanze  e prodotti del processo di lavorazione, da
residui  presenti  nelle  attrezzature  e   dagli   indumenti   degli
operatori.  L'entita'  del  rischio  varia  a  seconda  dei  tipi  di
contaminante e di prodotto in  questione;  tra  i  contaminanti  piu'
pericolosi vi sono sostanze dotate di elevato potere sensibilizzante,
preparati  biologici  quali  quelli contenenti organismi vivi, alcuni
ormoni, sostanze citotossiche ed altre sostanze fortemente attive.  I
prodotti  per  i  quali e' probabile che la contaminazione produca le
conseguenze piu' gravi sono quelli iniettabili e quelli iniettabili a
forti dosi e/o per lungi periodi.
   5.19. La  contaminazione  crociata  andra'  evitata  ricorrendo  a
idonee misure di carattere tecnico od organizzativo quali ad esempio:
     a)  fabbricare  i  prodotti  rischiosi  in aree separate (misura
obbligatoria nel caso di prodotti quali  penicillina,  vaccini  vivi,
preparati   contenenti   batteri   vivi  ed  alcuni  altri  preparati
biologici) oppure per produzione a campagne (separazione  nel  tempo)
inframezzate da un'adeguata pulizia delle apparecchiature;
     b)  installare  un  adeguato  sistema  di compartimenti a tenuta
d'aria e di estrazione dell'aria;
     c)  minimizzare  il  rischio  di  contaminazione  provocato  dal
ricircolo  o dal reimpiego di aria non trattata od insufficientemente
trattata;
     d)  mantenere  gli  indumenti  protettivi all'interno delle aree
nelle quali vengono lavorati i prodotti  che  presentino  particolari
rischi di contaminazione crociata;
     e)  utilizzare  procedure  di  pulizia  e di decontaminazione di
provata  efficacia,  visto  che  una  pulizia   insufficiente   delle
attrezzature costituisce una comune fonte di contaminazione crociata;
     f) ricorrere a sistemi chiusi di produzione;
     g)  effettuare  prove  per individuare la presenza di residui ed
apporre sulle attrezzature etichette che ne  indichino  lo  stato  di
pulizia.
   5.20.  Le misure volte ad impedire la contaminazione crociata e la
loro efficacia andranno  verificate  periodicamente  conformemente  a
procedure ben stabilite.
Convalida.
   5.21.  Gli  studi  di  convalida  dovranno consolidare le norme di
buona  fabbricazione  e  svolgersi  conformemente  a  procedure   ben
definite;  i  risultati  e  le  conclusioni  di  tali  studi andranno
registrati.
   5.22. Al momento di adottare una nuova formula di fabbricazione  o
un  metodo  di  preparazione  si dovra' dimostrarne l'idoneita' a una
lavorazione ripetitiva: si dovra' cioe' dimostrare che il processo in
questione, per il quale si impiegano i materiali  e  le  attrezzature
specificati,   fornisce  costantemente  un  prodotto  della  qualita'
richiesta.
   5.23. Una convalida sara' necessaria per  modifiche  significative
del   processo   di   fabbricazione,  inclusi  eventuali  cambiamenti
dell'attrezzatura o dei materiali, che siano potenzialmente in  grado
d'influenzare  la  qualita'  del prodotto e/o la riproducibilita' del
processo.
   5.24. Processi e procedure andranno sottoposti ad una  riconvalida
critica periodica per garantire che consentano sempre di conseguire i
risultati desiderati.
Materie prime.
   5.25.   L'approvvigionamento   delle   materie  prime  costituisce
un'operazione importante da  affidarsi  a  persone  che  abbiano  una
conoscenza specifica ed approfondita dei fornitori.
   5.26. Le materie prime andranno acquistate unicamente da fornitori
approvati  citati  nella  specifica  del  prodotto in questione e, se
possibile, direttamente  dal  fabbricante.  E'  pratica  raccomandata
discutere  con  i fornitori le specifiche redatte dal fabbricante per
le materie prime. E' parimenti utile discutere con il  fabbricante  e
il  fornitore  dei  materiali  in  questione  tutti gli aspetti della
produzione e  del  controllo  dei  materiali  stessi,  manipolazione,
etichettatura  e  prescrizioni in materia di confezionamento comprese
nonche' i reclami e le procedure di rifiuto.
   5.27. Per ogni  consegna  andranno  verificati  i  recipienti  per
controllare   l'integrita'  dell'imballaggio  e  dei  sigilli  e  per
verificare che la nota di consegna corrisponda alle etichette apposte
dal fornitore.
   5.28. Qualora una fornitura di materiale  sia  composta  da  lotti
diversi,  ogni  lotto  andra'  considerato  a  se  stante ai fini del
campionamento, delle prove e dell'accettazione.
   5.29.  Nelle  aree  di  immagazzinamento le materie prime dovranno
essere etichettate in modo adeguato (cfr. capitolo 5,  voce  13).  Le
etichette dovranno recare per lo meno le seguenti indicazioni:
    denominazione  del  prodotto  e  all'occorrenza  codice specifico
dell'azienda;
    numero assegnato al lotto all'atto del ricevimento;
    se del caso la condizione del contenuto (ad es.:  in  quarantena,
in esame, accettato, respinto);
    ove  opportuno  una  data  di  scadenza ovvero una data al di la'
della quale occorre ripetere gli esami.
   Qualora si faccia uso di sistemi di immagazzinamento completamente
computerizzati tutte  le  informazioni  di  cui  sopra  non  andranno
necessariamente riportate in forma leggibile sull'etichetta.
   5.30.  Andranno previste procedure o misure adeguate per garantire
l'identificazione del contenuto di ogni recipiente di materie  prime.
I  contenitori  per  materiali  sfusi  da  cui  siano stati prelevati
campioni andranno contrassegnati (cfr. capitolo 6, punto 13).
   5.31. Andranno impiegate  soltanto  materie  prime  approvate  dal
servizio controllo di qualita' che non abbiano superato il periodo di
scadenza.
   5.32.  Le  materie  prime andranno distribuite soltanto da persone
designate conformemente ad una procedura scritta in modo da garantire
che si tratti esattamente del materiale previsto  e  che  questo  sia
immesso  in recipienti puliti e correttamente etichettati dopo essere
stato accuratamente pesato o misurato.
   5.33.    Ogni    materiale    distribuito    andra'    controllato
indipendentemente  anche  in  termini di peso o volume, e i controlli
dovranno essere registrati.
   5.34. I materiali destinati a un  dato  lotto  andranno  mantenuti
riuniti ed etichettati in quanto tali in modo ben visibile.
Operazioni del processo di produzione: prodotti semilavorati e sfusi.
   5.35.  Prima  di  avviare  qualunque  operazione  di produzione si
dovra' provvedere a garantire che l'area di lavoro e le  attrezzature
risultino  pulite  e  sgombre  da materie prime, prodotti, residui di
prodotti o documenti non necessari per l'operazione  che  si  intende
avviare.
   5.36.   I   prodotti  intermedi  e  sfusi  andranno  mantenuti  in
condizioni appropriate.
   5.37. I processi d'importanza critica andranno  convalidati  (cfr.
la voce "Convalida" del presente capitolo).
   5.38.  Si  dovranno  effettuare  e registrare tutti i controlli di
processo e quelli ambientali ritenuti necessari.
   5.39. Ogni deviazione significativa  dalla  resa  prevista  andra'
registrata ed esaminata.
Materiali di confezionamento.
   5.40.  Alle  operazioni  di  acquisto,  gestione  e  controllo dei
materiali di confezionamento, tanto stampati  quanto  destinati  alla
confezione  primaria,  verra'  dedicata la stessa attenzione che alle
materie prime.
   5.41. Una cura particolare sara' riservata ai materiali  stampati,
che  andranno  immagazzinati  in adeguate condizioni di sicurezza che
escludano l'accesso di persone non autorizzate. Le etichette tagliate
ed  altri  materiali  stampati  sciolti  andranno   immagazzinati   e
trasportati in recipienti chiusi e separati per evitare confusioni. I
materiali  di  confezionamento  andranno  consegnati  ai  reparti  di
produzione soltanto da personale autorizzato e seguendo una procedura
approvata e documentata.
   5.42. Ogni fornitura  o  lotto  di  materiale  di  confezionamento
dovra'  ricevere  un  numero  specifico  di riferimento od un marchio
d'identificazione, a prescindere dal fatto che si tratti di materiale
stampato o per la confezione primaria.
   5.43. Il materiale stampato  o  per  la  confezione  primaria  che
risulti  scaduto  od  obsoleto andra' distrutto e l'operazione andra'
registrata.
Confezionamento.
   5.44. Nel redigere un programma per il confezionamento  occorrera'
prestare   particolare   attenzione   a   minimizzare   i  rischi  di
contaminazione crociata, le confusioni o  le  sostituzioni.  Prodotti
diversi  non  dovranno  essere confezionati nelle immediate vicinanze
l'uno dell'altro a meno che non risultino fisicamente separati.
   5.45. Prima di avviare le operazioni di confezionamento si  dovra'
provvedere   a   garantire   che   l'area  di  lavoro,  le  linee  di
confezionamento,  le  macchine  stampanti  e  le  altre  attrezzature
risultino  pulite  e  sgombre  da  qualsiasi  prodotto,  materiale  o
documento  precedentemente  impiegato  che  non  sia  necessario  per
l'operazione  da  effettuare.  La verifica della disponibilita' della
linea dovra' svolgersi in base ad un adeguato  elenco  dei  punti  da
controllare.
   5.46.  Il  nome ed il numero del lotto del prodotto in lavorazione
dovranno figurare su ogni linea o centro di confezionamento.
   5.47. Tutti i  prodotti  ed  i  materiali  di  confezionamento  da
impiegare  andranno  controllati  all'atto  della consegna al reparto
confezione per verificarne la quantita', l'identita' e la conformita'
alle istruzioni per il confezionamento.
   5.48. I recipienti da riempire dovranno essere  puliti  prima  del
riempimento.  Si  dovra' prestare attenzione ad evitare e a rimuovere
eventuali  contaminanti  quali  frammenti  di  vetro   e   particelle
metalliche.
   5.49.  Di  norma  le operazioni di riempimento e chiusura ermetica
dovranno   essere   seguite   quanto   piu'   rapidamente   possibile
dall'etichettatura. Qualora cio' non si verifichi si dovra' ricorrere
a  procedure  adeguate  per  garantire  che  non  possano  aver luogo
confusioni od errori d'etichettatura.
   5.50. Occorrera' controllare e registrare che  vengano  effettuate
correttamente eventuali operazioni di stampigliatura (relative ad es.
a  numeri  di codice e a date di scadenza) da eseguirsi separatamente
ovvero durante l'operazione di confezionamento.  Si  dovra'  prestare
attenzione alle scritte apposte a mano, che andranno ricontrollate ad
intervalli regolari.
   5.51.  Si dovra' prestare particolare attenzione qualora si faccia
ricorso ad etichette gia' tagliate ovvero si esegua  una  sovrastampa
al di fuori della linea di lavorazione. I rotoli di etichetta sono di
norma  da  preferire  alle etichette gia' tagliate poiche' aiutano ad
evitare confusioni.
   5.52. Si dovra' procedere a controlli per garantire che  eventuali
lettori  elettronici  di codici, contatori di etichette o dispositivi
analoghi funzionino correttamente.
   5.53. Le informazioni stampate o impresse a secco sui materiali di
confezionamento  dovranno  essere  ben  spaziate  e  resistenti  alla
scoloritura od alla cancellazione.
   5.54. Tra i controlli in linea durante il confezionamento dovranno
rientrare almeno quelli riguardanti i seguenti punti:
     a) aspetto generale delle confezioni;
     b) completezza delle confezioni;
     c) correttezza dei prodotti e dei materiali  di  confezionamento
impiegati;
     d) correttezza di eventuali scritte sovrastampate;
     e)  corretto funzionamento dei dispositivi di sorveglianza della
linea di confezionamento.
   I campioni prelevati dalla linea di confezionamento  non  dovranno
venirvi reimmessi.
   5.55.  I  prodotti  che  subiscano  un  evento  insolito  andranno
reimmessi in  lavorazione  soltanto  previa  ispezione,  indagine  ed
approvazione  speciali  da  parte  di  personale  autorizzato. Questa
operazione andra' registrata in modo particolareggiato.
   5.56. Ogni discrepanza significativa  od  insolita  osservata  nel
corso  della  riconciliazione tra il quantitativo di prodotto sfuso e
di materiali stampati di  confezionamento  ed  il  numero  di  unita'
prodotte  andra'  indagata e giustificata in modo soddisfacente prima
di approvare il prodotto.
   5.57. Al termine di  un'operazione  di  confezionamento  qualunque
materiale  di  confezionamento  non utilizzato e recante il numero di
codice del lotto di produzione andra' distrutto,  e  tale  operazione
andra' registrata. Qualora materiali stampati privi di codice vengano
rinviati al deposito si dovra' seguire una procedura ben documentata.
Prodotti finiti.
   5.58.  I  prodotti  finiti  andranno  tenuti  in quarantena sino a
quando non siano definitivamente approvati alle condizioni  stabilite
dal fabbricante.
   5.59.  La  valutazione  dei  prodotti  finiti  e la documentazione
necessaria prima di approvare un prodotto sono descritte nel capitolo
6 (Controllo di qualita').
   5.60.   Dopo   l'approvazione   i   prodotti    finiti    andranno
immagazzinati,  come  scorte utilizzabili, nelle condizioni stabilite
dal fabbricante.
Materiali respinti, recuperati e restituiti.
   5.61.  I  materiali  ed  i  prodotti   respinti   dovranno   venir
chiaramente contrassegnati come tali e immagazzinati separatamente in
zone  ad accesso riservato. Essi dovranno venir rinviati ai fornitori
o all'occorenza  venir  rilavorati  o  distrutti.  Qualunque  sia  la
destinazione  prescelta  essa dovra' essere approvata e registrata da
personale autorizzato.
   5.62. La rilavorazione dei prodotti respinti dovra' costituire  un
caso  eccezionale.  Essa  e' ammissibile soltanto qualora la qualita'
del prodotto finale non ne risulti influenzata, le  specifiche  siano
soddisfatte  e l'operazione abbia luogo conformemente a una procedura
ben  definita  ed  autorizzata  previa  valutazione  dei  rischi  che
comporta. Le operazioni di rilavorazione andranno registrate.
   5.63.  L'introduzione  totale  o  parziale  di precedenti lotti di
produzione, aventi livello qualitativo conforme a quello  prescritto,
in  un  lotto  dello  stesso  prodotto  in una determinata fase della
fabbricazione  puo'  aver  luogo  soltanto   previa   autorizzazione.
Quest'operazione  di  recupero  dovra' svolgersi conformemente ad una
procedura ben definita e previa valutazione dei rischi che  comporta,
inclusi  eventuali  effetti  sul periodo di scadenza. L'operazione di
recupero andra' opportunamente registrata.
   5.64. Il reparto  controllo  della  qualita'  dovra'  valutare  se
occorra  svolgere controlli aggiuntivi su un dato prodotto finito che
sia stato rilavorato o in cui sia stato incorporato  un  prodotto  di
recupero.
   5.65.  I  prodotti  restituti  dal  mercato e che siano usciti dal
controllo del fabbricante andranno  distrutti  a  meno  che  la  loro
qualita'  non  risulti  indubbiamente  soddisfacente;  se  ne  potra'
prendere in considerazione la  rivendita,  la  rietichettatura  o  il
reimpiego  come  prodotto  sfuso  in  un  nuovo  lotto  di produzione
soltanto dopo che essi siano stati valutati criticamente dal  reparto
controllo  della qualita' conformemente ad una procedura scritta. Nel
compiere tale valutazione si dovra'  tener  conto  della  natura  del
prodotto,   di  eventuali  condizioni  speciali  di  immagazzinamento
richieste, delle condizioni in  cui  si  trova  e  della  sua  storia
nonche' del tempo trascorso da quando era stato distribuito. Nel caso
insorga  un  qualunque  dubbio  circa  la  qualita'  del  prodotto in
questione esso andra' considerato non idoneo per  la  ridistribuzione
od  il  reimpiego,  anche se potra' essere possibile un ritrattamento
chimico di base volto a  recuperarne  i  principi  attivi.  Tutte  le
operazioni eseguite andranno adeguatamente registrate.
                             Capitolo 6
                      CONTROLLO DELLA QUALITA'
Principio generale.
   Il  controllo  di qualita' riguarda le procedure di campionamento,
di definizione delle specifiche e di esecuzione delle  prove  nonche'
quelle    relative   all'organizzazione,   alla   documentazione   ed
all'approvazione del prodotto volte a garantire che vengano  eseguite
le  prove  necessarie  ed  opportune  ed inoltre che nessun materiale
venga  posto  in  lavorazione  e  nessun  prodotto   destinato   alla
distribuzione  o  alla  vendita  se  la  sua  qualita'  non sia stata
giudicata soddisfacente. Il controllo di qualita' non si limita  alle
operazioni  di laboratorio, ma deve entrare in tutte le decisioni che
possono riguardare  la  qualita'  del  prodotto.  L'indipendenza  del
servizio  controllo di qualita' dal reparto produzione viene ritenuta
di fondamentale importanza per  il  soddisfacente  funzionamento  del
controllo di qualita' stesso.
   (Cfr. anche il capitolo 1).
Aspetti generali.
   6.1.  Ogni titolare di un'autorizzazione alla fabbricazione dovra'
disporre di un servizio controllo di qualita'. Tale  servizio  dovra'
essere  indipendente  da  altri  servizi  e  fare capo ad una persona
dotata delle qualifiche e dell'esperienza appropriate la quale  possa
avere  a  disposizione uno o piu' laboratori di controllo. Il reparto
dovra' disporre di  risorse  adeguate  per  garantire  che  tutte  le
disposizioni  pertinenti  al controllo della qualita' siano applicate
in modo efficace ed affidabile.
   6.2. I  compiti  principali  del  responsabile  del  controllo  di
qualita'  sono  riepilogati  nel capitolo 2. Al servizio controllo di
qualita' nel suo assieme spetteranno anche altri compiti quali quello
di definire, convalidare ed attuare tutte le procedure  di  controllo
della qualita', custodire i campioni di riferimento di materiali e di
prodotti,  garantire  la  corretta  etichettatura  dei contenitori di
materiali e di prodotti, garantire il controllo della stabilita'  dei
prodotti,  partecipare  alle indagini provocate da lamentele circa la
qualita' del prodotto, ecc. Tutte queste operazioni  andranno  svolte
conformemente   a   procedure  scritte  e,  se  necessario,  verranno
registrate.
   6.3. Nella valutazione del  prodotto  finito,  dovranno  rientrare
tutti i fattori significativi, tra cui le condizioni di produzione, i
risultati  delle  prove  eseguite  in  processo,  una  rassegna della
documentazione  di  fabbricazione   (confezionamento   incluso),   il
rispetto delle specifiche relative al prodotto finito e l'esame della
confezione finale finita.
   6.4.  Il  personale  addetto al controllo di qualita' dovra' poter
accedere alle aree di produzione per eseguire le opportune operazioni
di campionamento e d'indagine.
Buone pratiche del laboratorio di controllo di qualita'.
   6.5. I locali e  le  attrezzature  del  laboratorio  di  controllo
dovranno  ottemperare  alle  prescrizioni, tanto a carattere generale
che specifico, applicabili alle aree di controllo della  qualita'  di
cui al capitolo 3.
   6.6.  Personale,  locali  ed  attrezzature dei laboratori dovranno
risultare idonei ai compiti derivanti dalla natura  e  dalla  portata
delle  operazioni  di fabbricazione. Il ricorso a laboratori esterni,
nel rispetto dei principi esposti nel capitolo 7 "Analisi affidate  a
terzi",  puo'  venire  accettato  per ragioni particolari, ma cio' va
dichiarato  nei  documenti  di  registrazione  del  controllo   della
qualita'.
Documentazione.
   6.7.  Per  la documentazione del laboratorio si dovranno seguire i
principi esposti  nel  capitolo  4.  Una  parte  importante  di  tale
documentazione  tratta  del  controllo  di  qualita'  ed  il servizio
addetto a  tale  controllo  dovra'  poter  disporre  rapidamente  dei
seguenti documenti:
    specifiche;
    procedure di campionamento;
    procedura  e rendiconti di esecuzione delle prove (incluse schede
delle analisi e/o quaderni di laboratorio);
    rapporti e/o certificati delle analisi;
    ove prescritto, dati del controllo ambientale;
    all'occorrenza, rendiconti di convalida dei metodi di prova;
    procedure e registri di taratura degli strumenti  e  manutenzione
delle attrezzature.
   6.8. Tutta la documentazione del controllo di qualita' riguardante
le  registrazioni  relative  ad  un  dato  lotto di produzione andra'
conservata fino a un anno dopo la data di scadenza del lotto stesso e
almeno fino a cinque anni dopo la certificazione di cui  all'articolo
22, paragrafo 2, della direttiva 75/319/CEE.
   6.9.  Per  alcuni  tipi  di  dati  (ad  esempio risultati di prove
analitiche, rese, controlli ambientali, ..)  si  raccomanda  la  loro
registrazione in modo che sia possibile valutare le tendenze in atto.
   6.10.  Oltre  alle  informazioni  raccolte  nei verbali di un dato
lotto dovranno essere  archiviati  e  rapidamente  disponibili  anche
altri dati originali quali i quaderni e/o le note di laboratorio.
Campionamento.
   6.11.   Le   operazioni   di   campionamento   dovranno  svolgersi
conformemente  a  procedure   scritte   debitamente   approvate   che
descrivono:
    il metodo di campionamento;
    le attrezzature da impiegare;
    la quantita' di campione da prelevare;
    le  istruzioni  per  le  suddivisioni  del campione eventualmente
prescritte;
    il tipo e i  requisiti  dei  contenitori  da  utilizzare  per  il
campione;
    le  modalita'  d'identificazione  dei  contenitori da cui si sono
prelevati i campioni;
    eventuali precauzioni particolari da adottare, specie per  quanto
concerne il campionamento di sostanze sterili o nocive;
    le condizioni di conservazione;
    le   istruzioni   per   la   pulizia  e  la  conservazione  delle
attrezzature di campionamento.
   6.12.   I   campioni    di    riferimento    dovranno    risultare
rappresentantivi  del  lotto  di  sostanze  o di prodotti da cui sono
stati prelevati. Potranno venire prelevati anche altri  campioni  per
controllare  le  fasi piu' delicate di un processo (ad es. l'inizio o
la fine).
   6.13. I recipienti  utilizzati  per  i  campioni  dovranno  recare
un'etichetta  su cui si indichera' il contenuto, corredato del numero
del lotto di produzione, la data del campionamento ed i recipienti da
cui sono stati prelevati i campioni.
   6.14. I  campioni  di  riferimento  prelevati  da  ogni  lotto  di
prodotti  finiti  andranno  conservati fino a un anno dopo la data di
scadenza del prodotto stesso. I prodotti  finiti  andranno  di  norma
conservati  nella  loro  confezione  definitiva e immagazzinati nelle
condizioni raccomandate.  I  campioni  di  materie  prime  (tranne  i
solventi,  i  gas  e  l'acqua)  andranno conservati per un periodo di
almeno due anni (*)  qualora  la  loro  stabilita'  lo  consenta.  La
quantita'  di  campioni  di riferimento delle sostanze e dei prodotti
dovra' essere sufficiente a consentirne almeno un completo riesame.
------------
             (*) Nella Repubblica federale di Germania, in Francia ed
          in  Grecia  i  campioni  delle   materie   prime   andranno
          conservati   per   lo  stesso  periodo  del  corrispondente
          prodotto finito.
Controlli.
   6.15. I metodi analitici impiegati andranno convalidati. Tutte  le
operazioni  di controllo descritte nell'autorizzazione all'immissione
in commercio andranno effettuate conformemente ai metodi approvati.
   6.16. I risultati ottenuti andranno registrati  e  controllati  al
fine  di  verificarne  la  attendibilita'. Eventuali calcoli andranno
esaminati criticamente.
   6.17.  Le  prove  effettuate  andranno  registrate;   i   relativi
documenti dovranno comprendere per lo meno i seguenti dati:
     a) denominazione del materiale o del prodotto e, all'occorrenza,
dosaggio;
     b)  numero  del  lotto di produzione e, all'occorrenza, nome del
fabbricante e/o fornitore;
     c) riferimenti alle specifiche ed alle procedure applicabili per
i controlli al caso in questione;
     d) risultati dei controlli, inclusi osservazioni  e  calcoli,  e
riferimenti ad eventuali certificati d'analisi;
     e) date dei controlli;
     f) sigle delle persone che hanno effettuato i controlli;
     g)  all'occorrenza  sigle  delle  persone che hanno verificato i
risultati dei controlli ed i calcoli;
     h) la precisa dichiarazione di approvazione  o  di  rifiuto  (od
un'altra  decisione  sulla classificazione del prodotto) con la firma
datata del responsabile designato.
   6.18  Tutti  i  controlli  effettuati  durante  la  fabbricazione,
compresi   quelli  cui  ha  provveduto  nell'area  di  produzione  il
personale  addetto,  andranno  eseguiti   conformemente   ai   metodi
approvati  dal  controllo  di qualita'; i risultati di tali controlli
dovranno essere registrati.
   6.19. Particolare attenzione si dovra' prestare alla qualita'  dei
reagenti,  della  vetreria volumetrica e delle soluzioni impiegate in
laboratorio nonche' degli standard di riferimento e  dei  terreni  di
coltura che andranno preparati conformemente a procedure scritte.
   6.20. I reagenti di laboratorio destinati ad un impiego prolungato
dovranno  recare la data di preparazione e la firma della persona che
li ha preparati. La data di scadenza dei  reagenti  instabili  e  dei
terreni  di  coltura  dovra'  figurare  sull'etichetta  insieme  alle
condizioni di conservazione specifiche  per  tali  prodotti.  Per  la
soluzione  volumetriche  andranno  inoltre  indicati l'ultima data di
standardizzazione ed il piu' recente fattore di correzione.
   6.21. Sul recipiente dovra' all'occorrenza figurare la data di cui
e' stata ricevuta una qualunque sostanza impiegata per operazioni  di
controllo  (ad  es.  reagenti e standard di riferimento). Si dovranno
seguire le istruzioni per l'impiego e  la  conservazione;  in  alcuni
casi  all'atto  del ricevimento o prima dell'impiego potra' risultare
necessario effettuare sui reagenti un  controllo  di  identificazione
e/o altri controlli.
   6.22. Gli animali impiegati per controllare componenti, sostanze o
prodotti  dovranno  all'occorrenza venir messi in quarantena prima di
essere impiegati. Essi andranno accuditi e  controllati  in  modo  di
garantirne  l'idoneita'  all'impiego  previsto.  Essi  dovranno venir
identificati e si dovra' provvedere a registrare in modo adeguato  la
cronistoria del loro impiego.
                             Capitolo 7
              FABBRICAZIONE ED ANALISI AFFIDATE A TERZI
Principio generale.
   La  fabbricazione  e  le  analizi affidate a terzi dovranno essere
definite, concordate e  controllate  in  modo  corretto  per  evitare
malintesi che potrebbero tradursi in un prodotto o in una prestazione
di qualita' insoddisfacente. Tra il committente e il fornitore dovra'
esistere  un  contratto scritto che definisca chiaramente i doveri di
entrambe le parti. Il contratto deve stabilire chiaramente il modo in
cui la persona qualificata che  approva  la  commercializzazione  del
singolo  lotto  di  prodotto  adempie  pienamente i compiti di cui e'
responsabile.
------------
             Nota:  Questo  capitolo  verte sulle responsabilita' dei
          fabbricanti nei confronti delle competenti autorita'  degli
          Stati   membri   per  quanto  riguarda  la  concessione  di
          autorizzazioni  all'immissione   in   commercio   ed   alla
          fabbricazione.  Esso non intende influenzare in nessun modo
          le responsabilita' che fornitori e  committenti  hanno  nei
          confronti  dei  consumatori;  quest'aspetto del problema e'
          disciplinato  da  altre  disposizioni  della   legislazione
          comunitaria e nazionale.
Aspetti generali.
   7.1.  La  fabbricazione  e/o  le  analisi  affidate  a  terzi ed i
relativi accordi di natura tecnica  dovranno  fare  l'oggetto  di  un
contratto scritto.
   7.2.  Tutti  gli accordi riguardanti la fabbricazione e le analisi
affidate a terzi, inclusa ogni modifica eventualmente proposta  degli
accordi  tecnici  o  di  altro  genere,  dovranno  risultare conformi
all'autorizzazione all'immissione in commercio relativa  al  prodotto
in questione.
Il committente.
   7.3.  Al  committente  spetta la responsabilita' di valutare se il
fornitore abbia la competenza necessaria per riuscire a  svolgere  le
attivita'  richieste  ed  inoltre  la  responsabilita'  di  garantire
mediante il contratto che  la  GMP  descritte  nella  presente  guida
vengano rispettate.
   7.4.  Il  committente  dovra' comunicare al fornitore tutti i dati
necessari ad effettuare le operazioni oggetto del contratto  in  modo
corretto   e   conformemente   all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio ed a qualsiasi altra prescrizione  legale.  Il  committente
dovra'  inoltre garantire che il fornitore sia pienamente consapevole
di ogni problema associato al prodotto o  alle  attivita'  che  possa
rappresentare un rischio per i locali, le attrezzature, il personale,
altri materiali ed altri prodotti del fornitore stesso.
   7.5.  Il  committente  dovra'  garantire che tutti i prodotti ed i
materiali lavorati che gli vengono consegnati dal fornitore risultino
conformi alle specifiche che li riguardano ovvero che  tali  prodotti
siano stati approvati da una persona qualificata.
Il fornitore.
   7.6.   Il  fornitore  dovra'  disporre  di  locali,  attrezzature,
cognizioni ed esperienze adeguate nonche' di personale competente per
svolgere in modo  soddisfacente  le  attivita'  commissionategli  dal
committente.  Soltanto  un  fabbricante titolare di un'autorizzazione
alla fabbricazione potra' svolgere per conto di terzi un'attivita' di
fabbricazione.
   7.7  Il  fornitore  dovra'  garantire  che  tutti  i  prodotti  e'
materiali  ad  esso  consegnati  siano  idonei  allo  scopo  cui sono
destinati.
   7.8. Il  fornitore  non  dovra'  affidare  a  terzi  alcuna  delle
attivita'  commissionategli  nell'ambito  del  contratto senza che il
committente non abbia prima valutato  ed  approvato  questi  accordi.
Eventuali  accordi  conclusi  tra  il  fornitore ed un terzo dovranno
garantire  che  le  informazioni  riguardanti  la   fabbricazione   e
l'analisi  siano  messe  a  disposizione  di quest'ultimo, secondo le
stesse modalita' previste nel rapporto tra il committente originale e
il fornitore.
   7.9.  Il  fornitore  dovra'  astenersi da ogni attivita' che possa
influenzare negativamente la qualita'  del  prodotto  fabbricato  e/o
analizzato per il committente.
Il contratto.
   7.10.   Il  committente  e  il  fornitore  dovranno  stipulare  un
contratto che specifichi le rispettive responsabilita'  in  relazione
alla  fabbricazione  ed  al controllo del prodotto. Le parti tecniche
del contratto dovranno  essere  redatte  da  persone  competenti  che
dispongano  di  una  conoscenza  adaguata  della  tecnologia  e delle
analisi farmaceutiche nonche' delle  norme  di  buona  fabbricazione.
Tutte  le  disposizioni  riguardanti  la  fabbricazione  e le analisi
dovranno  risultare  conformi  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio   ed   essere   definite  di  comune  accordo  dalla  parti
contraenti.
   7.11. Il contratto dovra'  specificare  in  che  modo  la  persona
qualificata   che  approva  un  lotto  di  prodotto  per  la  vendita
garantisce che ogni lotto  e'  stato  fabbricato  e  controllato  nel
rispetto  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  all'immissione in
commercio.
   7.12.  Il  contratto  dovra'  precisare  chiaramente  chi  ha   la
responsabilita'  di  acquistare  i  materiali,  sottoporli a prove ed
approvarli, intraprendere la produzione ed i  controlli  di  qualita'
(compresi  quelli  nel corso del processo di fabbricazione) come pure
chi abbia la responsabilita' del campionamento e delle  analisi.  Nel
caso  di  analisi affidate a terzi, il contratto dovra' dichiarare se
il  fornitore  debba  o  no  prelevare  campioni   nei   locali   del
fabbricante.
   7.13.  I  rendiconti riguardanti la fabbricazione, le analisi e la
distribuzione nonche'  i  campioni  di  riferimento  dovranno  essere
conservati  presso il committente od essere a sua disposizione. Tutti
i documenti che possono servire a valutare la qualita' di un prodotto
in caso  di  reclamo  o  di  sospetta  difettosita'  dovranno  essere
accessibili  e  specificati  nelle  procedure  di difetto/r/itiro del
committente.
   7.14 Il contratto dovra' consentire al committente di visitare gli
impianti del fornitore.
   7.15. Nel caso di analisi affidate a terzi questi ultimi  dovranno
essere  consapevoli  del  fatto  di  poter  subire un'ispezione delle
competenti autorita'.
                             Capitolo 8
                    RECLAMI E RITIRO DEL PRODOTTO
Principio generale.
   Ogni reclamo o altro tipo  di  segnalazione  relativo  a  prodotti
potenzialmente  difettosi  andra'  esaminato con cura conformemente a
procedure scritte. Al fine di poter far fronte ad ogni eventualita' e
nel rispetto dell'art. 28 della direttiva 75/319/CEE andra'  previsto
un  sistema  che  consenta  all'occorrenza di ritirare dal mercato in
modo rapido ed efficace prodotti di cui si sappia o si  sospetti  che
sono difettosi.
Reclami.
   8.1. Si dovra' designare un responsabile che si occupi dei reclami
e   decida   quali  misure  vanno  prese,  assegnandogli  sufficiente
personale di supporto per coadiuvarlo. Qualora questa persona non sia
anche la persona qualificata, quest'ultima andra' messa  al  corrente
di ogni eventuale reclamo, indagine o ritiro.
   8.2.  Si  dovranno  prevedere  procedure scritte che descrivano le
misure  da  attuare,  compresa   la   necessita'   di   prendere   in
considerazione  un  ritiro,  nel  caso  pervenga  un  reclamo  per un
possibile difetto di un prodotto.
   8.3. Qualunque reclamo per un prodotto difettoso andra' registrato
riportandone tutti i particolari ed esaminato in modo esauriente.  Il
responsabile  del  controllo  di qualita' dovra' di norma partecipare
allo studio di questi problemi.
   8.4. Qualora in un lotto di produzione si scopra o si sospetti  un
difetto  si  dovra'  prendere  in  considerazione  la possibilita' di
controllare altri lotti per determinare se  anch'essi  presentino  un
difetto  analogo. In particolare si dovranno esaminare altri lotti di
produzione che possano contenere rilavorazioni del lotto difettoso.
   8.5. Tutte le decisioni e le misure prese in seguito ad un reclamo
andranno registrate con riferimento ai rendiconti del  corrispondente
lotto di produzione.
   8.6.  I  documenti  dei  reclami  andranno passati regolarmente in
rassegna per  valutare  eventuali  indizi  di  problemi  specifici  o
ricorrenti  degni  di  attenzione  ed  eventualmente  tali da rendere
necessario il ritiro di prodotti commercializzati.
   8.7.  Nel  caso  che  un  fabbricante  consideri  la  possibilita'
d'intervenire a seguito di una fabbricazione eventualmente difettosa,
del  deterioramento  di  un  prodotto  o  di un qualunque altro grave
problema  di  qualita'  relativo  ad  un  dato  prodotto,  occorrera'
informare le autorita' competenti.
 Ritiro del prodotto.
   8.8. Si dovra' designare una persona cui spetti la responsabilita'
di  eseguire  e  coordinare  i  ritiri  del  prodotto,  affiancata da
personale sufficiente per trattare con l'appropriato grado  d'urgenza
tutti  gli  aspetti  del  ritiro stesso. Il responsabile in questione
dovra'  di  norma,  risultare  indipendente  dall'organizzazione   di
vendita  e  commercializzazione.  Qualora  questo  incarico non venga
assegnato alla persona qualificata, quest'ultima dovra'  esser  messa
al corrente di ogni eventuale operazione di ritiro.
   8.9.  Per  organizzare  il ritiro di un prodotto andranno previste
procedure scritte ben definite, controllate regolarmente e aggiornate
a seconda delle necessita'.
   8.10. Le operazioni di ritiro  di  un  prodotto  dovranno  potersi
avviare con prontezza ed in qualunque momento.
   8.11.  Tutte  le  autorita'  competenti di tutti i paesi nei quali
determinati  prodotti  possono  essere  stati  distribuiti   andranno
prontamente  informate  qualora  s'intenda  ritirare  i  prodotti  in
questione in quanto difettosi o sospetti di esserlo.
   8.12. I documenti della distribuzione dovranno essere  rapidamente
accessibili  ai  responsabili  del  ritiro di un prodotto e contenere
informazioni  sufficienti  sui  grossisti  e  sui  clienti  riforniti
direttamente  (complete  di  indirizzo,  numero di telefono nelle ore
lavorative  ed  in  quelle  non  lavorative,  lotti  e   quantitativi
forniti),  anche quando si tratti di prodotti esportati e di campioni
medici.
   8.13.  I  prodotti  ritirati andranno identificati e immagazzinati
separatamente  in  un'area  sicura  in   attesa   di   deciderne   la
destinazione.
   8.14.  Il  procedere  delle  operazioni  di  ritiro di un prodotto
andra' registrato; si dovra' parimenti stilare un rapporto finale che
comprenda anche la riconciliazione tra  i  quantitativi  di  prodotto
forniti e quelli recuperati.
   8.15.  Si dovra' provvedere a saltuarie valutazioni dell'efficacia
delle disposizioni prese in materia di ritiro di un prodotto.
 
 
 
                             Capitolo 9
                            AUTOISPEZIONE
Principio generale.
   Andranno    eseguite    delle    autoispezioni    per   verificare
l'applicazione ed il rispetto  dei  principi  delle  norme  di  buona
fabbricazione oltre che per proporre le necessarie misure correttive.
   9.1.   Gli   aspetti   attinenti   al   personale,  i  locali,  le
attrezzature, la  documentazione,  la  produzione,  il  controllo  di
qualita',  la  distribuzione  dei  medicinali,  le  disposizioni  per
gestire  i  reclami  ed  il  ritiro  dei  prodotti   come   pure   le
autoispezioni andranno esaminati ad intervalli regolari in base ad un
programma  prestabilito  allo  scopo di verificarne la conformita' ai
principi della assicurazione della qualita'.
   9.2. Le autoispezioni andranno compiute  in  modo  indipendente  e
particolareggiato  da personale competente dell'azienda appositamente
designato. Potranno risultare  parimenti  utili  verifiche  ispettive
indipendenti compiute da esperti esterni.
   9.3.  Dovra'  essere redatto un verbale di tutte le autoispezioni.
Nei verbali dovranno figurare tutte le osservazioni fatte  nel  corso
dell'ispezione  e  all'occorrenza  le  proposte di misure correttive.
Andranno  parimenti  registrate  le  dichiarazioni  in  merito   agli
interventi successivamente effettuati.
                      LINEE GUIDA SUPPLEMENTARI
               1. FABBRICAZIONE DI MEDICINALI STERILI
Principio generale.
   Per  la  fabbricazione di preparati sterili occorrono accorgimenti
speciali che minimizzino  i  rischi  di  contaminazione  microbica  e
particellare   e   di   contaminazione  da  pirogeni;  molto  dipende
dall'abilita', dall'addestramento e dagli atteggiamenti del personale
interessato.  La  garanzia   della   qualita'   riveste   particolare
importanza  e  nelle  fabbricazioni  di questo tipo si devono seguire
rigorosamente  metodi  di  preparazione  e  procedure   accuratamente
definiti e convalidati.
------------
             Nota:    Queste    indicazioni   non   sostituiscono   i
          corrispondenti capitoli della quida, ma si limitano a porre
          in  risalto  aspetti  specifici  della   fabbricazione   di
          preparati sterili.
Aspetti generali.
   1.  La  produzione  di  preparati sterili dovra' svolgersi in aree
controllate  in  cui  personale  e   merci   accederanno   attraverso
compartimenti  a  tenuta  d'aria.  Tali aree andranno mantenute ad un
livello  adeguato  di  pulizia  e   saranno   alimentate   con   aria
integralmente filtrata con filtri di efficienza adeguata.
   2.   Le   varie   operazioni   di   preparazione  dei  componenti,
preparazione del prodotto,  riempimento  e  sterilizzazione  dovranno
essere   effettuate   in   ambienti  separati  all'interno  dell'area
controllata.
   3.  Le  aree  controllate  per la produzione dei preparati sterili
vengono classificate in quattro classi (A, B,  C  e  D)  definite  in
funzione  delle  caratteristiche prescritte per l'aria quali figurano
nella tabella sottostante.
                Sistema di classificazione dell'aria
              per la fabbricazione di prodotti sterili
_____________________________________________________________________
                      |  Numero massimo consentito   |
                      |    di particelle per m3 di   | Numero massimo
       Classe         | diametro pari o superiore a: | consentito  di
                      |______________________________| microorganismi
                      | 0,5 (Micron)m |  5 (Micron)m |  vivi per m3
______________________|_______________|______________|_______________
          A           |         3.500 |    nessuna   | inferiore a 1
Stadio di lavorazione |               |              |      (*)
  con    circolazione |               |              |
  d'aria   a   flusso |               |              |
  laminare            |               |              |
______________________|_______________|______________|_______________
          B           |         3.500 |    nessuna   |     5 (*)
______________________|_______________|______________|_______________
          C           |       350.000 |       2.000  |      100
______________________|_______________|______________|_______________
          D           |     3.500.000 |      20.000  |      500
             Nota:  I  sistemi  con  circolazione  d'aria  a   flusso
          laminare   dovranno   presentare   una  velocita'  omogenea
          dell'aria di 0,30 m/sec per  flusso  verticale  e  di  0,45
          m/sec per flusso orizzontale.
   Per  raggiungere le classi B, C e D il numero di ricambi dell'aria
dovra' di norma risultare superiore a 20 all'ora in un locale con  un
buon modello di flusso dell'aria e dotato di adeguati filtri HEPA.
   I  valori  ridotti  indicati con un asterisco risultano affidabili
soltanto quando si prelevi un numero elevato di campioni d'aria.
   Le  indicazioni  fornite  per  il  numero  massimo  consentito  di
particelle corrispondono approssimativamente allo US Federal Standard
209 C articolato nel modo seguente: classe 100 (classi A e B), classe
10 000 (classe C) e classe 100 000 (classe D).
   Poiche' durante le operazioni di riempimento e' il prodotto stesso
che puo' dare origine alla dispersione di particelle o di goccioline,
si  ammette  che  non  sempre, nel punto di riempimento, e' possibile
rispettare gli standard particellari fissati.
   4. Ogni operazione di fabbricazione richiede un  livello  adeguato
di  pulizia  dell'aria  per  minimizzare  il rischio che particelle e
microbi  contaminino  il  prodotto  od  i  materiali  che  si  stanno
manipolando. Ai punti 5 e 6 sono indicate le classi minime di pulizia
prescritte  per  l'aria  a seconda delle operazioni di fabbricazione.
Ogniqualvolta  un  prodotto  venga  esposto  all'aria   ambiente   le
condizioni  particellari e microbiche indicate nella tabella dovranno
essere mantenute  nelle  immediate  vicinanze  del  prodotto  stesso.
Qualora  la  lavorazione  abbia  luogo  in  assenza  di  operatori le
condizioni sopra descritte dovranno sussistere in tutto l'ambiente di
lavoro e venire ristabilite dopo le brevi interruzioni riservate alla
pulizia.
   L'impiego  di  tecniche  a ciclo chiuso e di sistemi automatizzati
per ridurre al minimo l'intervento  degli  operatori  nelle  aree  di
produzione  puo'  recare  vantaggi  significativi  nell'assicurare la
sterilita' dei prodotti in lavorazione.  Quando  si  ricorre  a  tali
tecniche  le  raccomandazioni  contenute  nelle  presenti linee guida
supplementari, ed  in  particolare  quelle  riguardanti  la  qualita'
dell'aria  ed il controllo, conservano la loro validita' a condizione
di interpretare opportunamente  i  termini  "stazione  di  lavoro"  e
"ambiente".
   In  questa  sede  le operazioni di fabbricazione sono suddivise in
due categorie: della prima fanno parte quelle  in  cui  il  preparato
viene  sterilizzato  nella  fase  terminale,  quando e' ermeticamente
chiuso nel suo recipiente finale, mentre  alla  seconda  appartengono
quelle  operazioni  in  cui  tutte  le  fasi  o alcune di esse devono
svolgersi in asepsi.
PRODOTTI STERILIZZATI AL TERMINE DELLA LAVORAZIONE.
   5. La  preparazione  delle  soluzioni  dovra'  aver  luogo  in  un
ambiente   di   classe  C  che  presenti  bassi  valori  microbici  e
particellari e si  presti  quindi  ad  operazioni  di  filtrazione  e
sterilizzazione.  Si potra' accettare che tale attivita' si svolga in
un ambiente di classe D purche' si prendano  accorgimenti  aggiuntivi
per  minimizzare  la  contaminazione,  quale  ad esempio l'impiego di
recipienti chiusi.
   Per  il  riempimento  di  preparazioni  per  uso  parenterale   in
contenitori  di  grande  capacita',  le  operazioni  dovranno  essere
effettuate in una stazione di lavoro sottoposta a flusso laminare  in
ambiente di classe C. Le stesse condizioni sono raccomandate nel caso
di preparazioni per uso parenterale in contenitori di piccolo volume.
La  preparazione ed il riempimento di unguenti, creme, sospensioni ed
emulsioni dovranno di norma essere effettuati in ambiente di classe C
prima della sterilizzazione finale.
PREPARAZIONI IN ASEPSI.
   6.  La  manipolazione  delle  materie  prime  dovra'  avvenire  in
ambiente  di  classe  C  se  queste  verranno  poi  sterilizzate  per
filtrazione in una fase successiva, ed  altrimenti  in  una  zona  di
classe A con ambiente circostante di classe B.
   La  preparazione  di  soluzioni  da  sterilizzare  per filtrazione
durante la produzione dovra' essere effettuata in ambiente di  classe
C;  qualora  non  si  abbia  la  filtrazione  tale lavorazione dovra'
compiersi in una zona di classe A con ambiente circostante di  classe
B.
   Le  operazioni  di  manipolazione  e  di  riempimento dei prodotti
preparati in asepsi, comprese le preparazioni per uso parenterale  in
contenitori  di  piccolo  e grande volume, dovranno aver luogo in una
zona di classe A con ambiente circostante di classe B.
   Le operazioni di preparazione e riempimento  di  unguenti,  creme,
sospensioni  ed emulsioni dovranno aver luogo in una zona di classe A
con ambiente circostante di classe B qualora  la  preparazione  abbia
luogo in contenitori aperti e senza filtrazione.
Personale.
   7.  Nelle  aree  controllate  dovra'  essere  presente soltanto il
minimo numero necessario di  persone;  cio'  risulta  di  particolare
importanza durante i processi di fabbricazione in asepsi. Ispezioni e
controlli   andranno   effettuati,   nella   misura   del  possibile,
dall'esterno di tali aree.
   8. Tutto il personale (incluso quello addetto alla pulizia ed alla
manutenzione)  che  lavori  in  tali aree dovra' ricevere un regolare
addestramento sulla  corretta  fabbricazione  dei  prodotti  sterili,
comprendente    cenni   d'igiene,   ed   elementi   fondamentali   di
microbiologia. Qualora occorra fare accedere a  tali  aree  personale
esterno  che  non  abbia  ricevuto  tale  addestramento  (ad  es. per
interventi  di  muratura  o  di  manutenzione)  si  dovra'   dedicare
particolare cura alla loro supervisione.
   9.  Le persone che si siano occupate della lavorazione di sostanze
provenienti da tessuti animali o di colture di microorganismi diversi
da quelli impiegati nel processo di fabbricazione  in  questione  non
dovranno  entrare nelle aree destinate ai prodotti sterili senza aver
prima eseguito procedure di decontaminazione rigorose  e  chiaramente
definite.
   10. Di fondamentale importanza e' un elevato livello d'igiene e di
pulizia   personale.  Al  personale  addetto  alla  fabbricazione  di
preparati sterili andra' prescritto di riferire qualsiasi  condizione
che possa provocare la disseminazione di quantita' o di tipi anormali
di  contaminanti;  si  raccomandano  periodici controlli sanitari per
verificare il rispetto di tali condizioni. Le misure da prendere  nei
confronti  del  personale  che  abbia  introdotto  nella  lavorazione
indebiti  rischi  microbiologici  andranno  decise  da  una   persona
competente appositamente desiganta.
   11.  Gli  indumenti  indossati  all'esterno  non  dovranno  essere
portati nelle aree controllate,  ed  il  personale  che  entri  negli
spogliatoi  dovra'  gia'  indossare gli indumenti protettivi standard
dello stabilimento. Dovranno essere seguite delle  procedure  scritte
per il cambio di indumenti e per l'igiene personale.
   12.  Gli  indumenti  dovranno  risultare  adeguati  al processo di
fabbricazione ed al posto di lavoro, anche in termini di qualita', ed
andranno  indossati  in  modo  da  proteggere   il   prodotto   dalla
contaminazione.
   13.  Nelle  aree  controllate non si dovranno indossare orologi da
polso e gioielli, ne' si dovranno  impiegare  cosmetici  che  possano
disseminare particelle.
   14. Gli indumenti dovranno essere appropriati alla classe prevista
per l'aria nell'area in cui il personale lavora. La descrizione degli
indumenti prescritti per ogni grado e' la seguente:
    Classe  D:  I  capelli  ed  all'occorenza  la barba devono essere
coperti. Vanno indossati indumenti protettivi che  coprano  tutto  il
corpo  e  scarpe  o  soprascarpe appropriate. Si dovranno prendere le
misure  piu'  opportune  per  evitare  qualsiasi  contaminazione   da
elementi provenienti dall'esterno dell'area controllata.
    Classe  C:  I capelli ed all'occorenza la barba vanno coperti. Si
deve indossare un indumento di uno o due pezzi completo di pantaloni,
stretto ai polsi ed  a  collo  alto,  nonche'  scarpe  o  soprascarpe
appropriate.  Questi  indumenti  non  dovranno  disseminare  fibre  o
particelle.
    Classe B: Un copricapo deve coprire completamente  i  capelli  ed
all'occorenza  la  barba;  i lembi di tale copricapo devono infilarsi
nel  collo  dell'indumento  protettivo;  si  devono   indossare   una
mascherina  per  impedire la disseminazione di goccioline e guanti di
gomma o di plastica sterilizzata, non cosparsa  di  polvere,  nonche'
calzature  sterilizzate  o  disinfettate;  l'orlo  dei  calzoni  deve
infilarsi  nelle  calzature  suddette  ed i polsini delle maniche nei
guanti. Gli indumenti  protettivi  non  devono  disseminare  fibre  o
particelle ne' trattenere le particelle provenienti dal corpo.
   15.  Alle  persone  che lavorano in un locale in classe B andranno
forniti indumenti protettivi puliti e sterilizzati ad ogni  turno  di
lavoro  o comunque almeno una volta al giorno qualora i risultati dei
controlli lo giustifichino.  Nel  corso  delle  operazioni  i  guanti
andranno  regolarmente  disinfettati,  e  maschere  e guanti dovranno
venire cambiati almeno ad ogni turno di lavoro. In alcune circostanze
potra' risultare necessario l'impiego di indumenti a perdere.
   16. Gli indumenti da impiegare nelle aree pulite andranno lavati o
puliti  in  modo  da  evitare  che  vi   si   accumulino   particelle
contaminanti   che   possano   venire  disperse  successivamente.  E'
consigliabile disporre d'infrastrutture separate per il  lavaggio  di
tali indumenti. Il danneggiamento delle fibre provocato da metodi non
idonei  di  pulizia  o  sterilizzazione  puo'  aumentare  i rischi di
dispersione  di  particelle.  Per  le  operazioni   di   lavaggio   o
sterilizzazione si dovranno seguire procedure scritte.
Locali.
   17.  Nelle  aree  controllate  tutte le superfici esposte dovranno
risultare  lisce,  impermeabili  e  senza  fessure  allo   scopo   di
minimizzare la dispersione o l'accumulo di particelle o microrganismi
oltre  che  di  consentire  applicazioni  ripetute di prodotti per la
pulizia ed all'occorrenza di disinfettanti.
   18. Per ridurre l'accumulo di polvere e facilitare la pulizia  non
dovranno esserci recessi inaccessibili alla pulizia; inoltre mensole,
scaffali,  armadi  ed  attrezzature  che  sporgono  dal muro andranno
ridotti al minimo. Le porte dovranno essere progettate con  cura  per
evitare  i  suddetti  recessi;  le  porte  scorrevoli sono per questo
motivo da sconsigliarsi.
   19.  I  controsoffitti  andranno   sigillati   per   impedire   la
contaminazione dallo spazio sovrastante.
   20.  Tubazioni  e  condotte andranno installate in modo da evitare
angoli di ristagno che risultino poi difficili da pulire.
   21. Ogniqualvolta cio' sia possibile  andranno  evitati  lavabi  e
scarichi,  che  sono  comunque  da  escludere  nelle  aree  in cui si
svolgano operazioni  in  asepsi.  Laddove  vengano  installati,  tali
dispositivi  dovranno  essere  progettati,  ubicati  e  sottoposti  a
manutenzione  cosi'  da  minimizzare  i  rischi   di   contaminazione
microbica;  essi dovranno essere muniti di trappole efficaci e facili
da pulire nonche' di dispositivi a sifone per prevenire  il  riflusso
degli scarichi. Le canalette a pavimento dovranno essere aperte, poco
profonde,  facili da pulire e collegate agli scarichi fuori dall'area
in modo tale da impedire l'accesso di contaminanti microbici.
   22. Gli spogliatoi saranno progettati come compartimenti a  tenuta
d'aria e usati per separare le diverse fasi del cambio dei vestiti in
modo  da ridurre al minimo la contaminazione microbica e particellare
degli indumenti protettivi. Andranno  previsti  metodi  efficaci  per
garantire un costante ricambio d'aria filtrata; in alcuni casi potra'
essere  auspicabile  far  ricorso  a  spogliatoi separati per entrare
nelle aree pulite e per uscirne. I lavandini  per  le  mani  dovranno
essere installati unicamente negli spogliatoi.
   23. Le porte dei compartimenti a tenuta d'aria non andranno aperte
simultaneamente;  per  impedire  l'apertura  di  piu' di una porta si
dovra' far uso di un apposito sistema di collegamento  ovvero  di  un
sistema d'avviso visivo e/o sonoro.
Attrezzature.
   24.  In  tutte  le  condizioni  operative  la circolazione di aria
filtrata  dovra'  mantenere  una  differenza  di  pressione  positiva
rispetto  alle  aree  adiacenti  e  tale  da  assicurare  un ricambio
adeguato. Particolare attenzione andra' inoltre dedicata alla  tutela
della  zona  in cui il rischio e' maggiore, vale a dire dell'ambiente
immediatamente circostante al quale sono esposti  un  prodotto  e  le
componenti  pulite che vengono in contatto con esso. Potra' rivelarsi
necessario   apportate   modifiche   alle   diverse   raccomandazioni
riguardanti  la  circolazione  dell'aria e le differenze di pressione
qualora occorra  contenere  determinate  sostanze  quali  ad  esempio
sostanze  o  prodotti patogeni, altamente tossici, radioattivi oppure
contenenti organismi virali o batterici vivi. Per  alcune  operazioni
potra'    rendersi    necessario    prevedere    infrastrutture    di
decontaminazione e di trattamento dell'aria  proveniente  da  un'area
pulita.
   25.  Si  dovra' dimostrare che i modelli di circolazione dell'aria
non presentano rischi  di  contaminazione,  curando  ad  esempio  che
l'aria  circoli  in  modo da non diffondere particelle provenienti da
una persona, da un'operazione o  da  una  macchina  in  una  zona  di
maggior rischio per il prodotto.
   26.  Il sistema di aerazione dovra' essere dotato di un sistema di
allarme che ne indichi i guasti. Tra le zone che presentano gradienti
significativi di pressione si dovra' installare  un  dispositivo  che
indichi   la   differenza  di  pressione;  tali  differenze  andranno
registrate regolarmente.
   27. Nessun nastro  trasportatore  dovra'  passare  attraverso  una
parete  che  separi  un'area  controllata  in  classe B ed un'area di
produzione condizionata in una classe inferiore a meno che il  nastro
trasportatore stesso non venga sterilizzato in continuo (ad es. in un
tunnel di sterilizzazione).
   28.  Nei  limiti  del  possibile  gli accessori ed i servizi delle
attrezzature andranno progettati ed installati in modo da  consentire
di  svolgere  le operazioni di manutenzione e riparazione al di fuori
dell'area controllata. Qualora sia richiesta la sterilizzazione  essa
dovra'   aver   luogo  ogniqualvolta  cio'  sia  possibile  dopo  che
l'attrezzatura e' stata completamente rimontata.
   29.  Quando  si  effettui  la  manutenzione   delle   attrezzature
all'interno  dell'area  controllata  e nel corso dei lavori non siano
stati mantenuti i livelli prescritti di pulizia e/o di asepsi, l'area
in questione andra' pulita e, se  opportuno,  disinfettata  prima  di
riprendere il processo di lavorazione.
   30.  Tutte  le  apparecchiature  compresi  gli  sterilizzatori,  i
sistemi di filtrazione dell'aria, i sistemi di trattamento dell'acqua
(distillatori inclusi) andranno sottoposte ad operazioni  programmate
di  manutenzione  e  convalida;  il loro impiego dopo le attivita' di
manutenzione  dovra'  essere  approvato  dal  servizio  controllo  di
qualita'.
   31.   Gli   impianti   per   il  trattamento  dell'acqua  andranno
progettati,  costruiti  e  sottoposti  a  manutenzione  in  modo   da
garantire  un'affidabile produzione di acqua di qualita' appropriata.
Tali sistemi non dovranno funzionare al di sopra della loro capacita'
nominale.  L'acqua dovra' esser prodotta, conservata e distribuita in
modo  da  prevenire  la  crescita  microbica,  ad  esempio  facendola
circolare costantemente ad una temperatura superiore ai 70 ›C.
Misure igieniche.
   32.   L'igiene   delle   aree  controllate  riveste  un'importanza
particolare. Tali aree  andranno  pulite  frequentemente  e  a  fondo
conformemente   ad   un  programma  scritto  approvato  dal  servizio
controllo di qualita'. Qualora si faccia uso di disinfettanti  se  ne
dovra'  impiegare  piu'  di  un tipo. Si dovra' procedere a controlli
regolari per rilevare l'eventuale sviluppo di ceppi resistenti.
   33. Disinfettanti e detergenti andranno controllati per  rilevarne
eventuali  contaminazioni  microbiche;  i  prodotti  diluiti andranno
tenuti  in  recipienti  puliti   precedentemente   e   non   andranno
immagazzinati   per  lunghi  periodi  a  meno  che  non  siano  stati
sterilizzati. I recipienti parzialmente vuoti non andranno riempiti.
   34. La fumigazione delle aree controllate puo' risultare utile per
ridurre la contaminazione microbiologica in punti inaccessibili.
   35. Durante  le  operazioni,  le  aree  controllate  subiranno  un
monitoraggio  ad  intervalli  programmati mediante il conteggio degli
organismi microbici; nelle aree per  le  operazioni  in  asepsi  tale
monitoraggio  dovra'  essere frequente e dei loro risultati si dovra'
tener conto al  momento  dell'approvazione  del  lotto.  Puo'  essere
talvolta   opportuno   effettuare   monitoraggi  aggiuntivi  dopo  le
operazioni  di  fabbricazione,  ad  esempio  dopo  la  convalida  dei
sistemi, la pulizia, la fumigazione.
Processo di lavorazione.
   36. Durante tutti gli stadi della lavorazione, compresi quelli che
precedono  la sterilizzazione, si dovranno prendere precauzioni volte
a minimizzare la contaminazione.
   37. Nelle zone adibite alla lavorazione di altri medicinali non si
dovranno produrre o confezionare preparati di origine microbiologica;
una volta inattivati, tuttavia, si potra' effettuare  il  riempimento
dei   vaccini  preparati  con  microrganismi  morti  o  con  estratti
batterici  negli  stessi  locali  in  cui  vengono   lavorati   altri
medicinali sterili.
   38.  I  processi  di  fabbricazione in asepsi o loro significative
modifiche andranno convalidati  utilizzando  un  terreno  di  coltura
sterile  per  simulare  il processo da realizzare. Questa validazione
andra ripetuta a determinati intervalli.
   39. Si dovra' fare in modo che le convalide non espongano a rischi
i processi di fabbricazione.
   40. Le fonti  d'acqua,  l'impianto  di  trattamento  dell'acqua  e
l'acqua  trattata,  andranno controllate regolarmente per individuare
l'eventuale contaminazione chimica o biologica ed  all'occorrenza  la
presenza   di  endotossine.  I  risultati  di  queste  operazioni  di
controllo  e  le  eventuali  azioni  correttive  effettuate  andranno
registrati.
   41.  Si  dovranno  ridurre  al minimo le attivita' che si svolgono
nelle aree controllate specialmente quando sono in  corso  operazioni
in  asepsi;  il  personale  dovra'  muoversi  in  modo  controllato e
metodico per evitare un'eccessiva  dispersione  di  particelle  e  di
organismi  provocata  da un'attivita' troppo intensa. Vista la natura
degli indumenti indossati dal personale, la temperatura ed  il  grado
di  umidita'  dell'ambiente  non dovranno raggiungere livelli tali da
comportare disagi.
   42. La contaminazione microbiologica delle  materie  prime  dovra'
essere   ridotta   al  minimo;  il  grado  di  contaminazione  andra'
controllato  prima  della  sterilizzazione.  Le  specifiche  dovranno
comprendere   prescrizioni  in  materia  di  qualita'  microbiologica
qualora i controlli ne abbiano evidenziata la necessita'.
   43. La presenza di recipienti e materiali  in  grado  di  produrre
fibre andra' ridotta al minimo nelle aree controllate e completamente
evitate quando siano in corso attivita' in asepsi.
   44. Dopo il processo finale di pulitura i componenti, i recipienti
e  le  apparecchiature  dovranno venire maneggiati in modo da evitare
che vengano nuovamente contaminati.
   45. Gli intervalli che intercorrono tra il lavaggio, l'asciugatura
e la sterilizzazione di componenti, recipienti ed  apparecchiature  e
quello  tra  la  loro  sterilizzazione e l'impiego dovranno risultare
quanto piu' brevi possibile e  subordinati  ad  un  limite  di  tempo
adeguato alle condizioni di immagazzinamento.
   46. Il tempo che intercorre tra l'inizio della preparazione di una
soluzione e la sua sterilizzazione o filtrazione attraverso un filtro
in  grado  di trattenere i batteri dovra' risultare quanto piu' breve
possibile. Per ogni prodotto si dovra' definire un tempo massimo  che
tenga  conto  della  composizione del prodotto stesso e del metodo di
immagazzinamento previsto.
   47. La contaminazione  microbiologica  dei  prodotti  prima  della
sterilizzazione  dovra'  essere  minima. Si dovra' definire un valore
limite della contaminazione al momento immediatamente precedente alla
sterilizzazione che sia funzione dell'efficienza del metodo impiegato
e del rischio della presenza di pirogeni. Tutte le soluzioni,  ed  in
particolare  i liquidi per infusione in contenitori di grande volume,
andranno fatti passare attraverso un filtro in grado di trattenere  i
microorganismi, se possibile immediatamente prima del riempimento.
   48.  Compomenti,  recipienti,  apparecchiature  e  qualunque altro
oggetto la cui presenza sia richiesta in un'area controllata, in  cui
si  stanno  svolgendo  attivita'  in  asepsi, andranno sterilizzati e
introdotti  nell'area  attraverso  sterilizzatori  aperti  alle   due
estremita'  e  murati nella parete, oppure seguendo una procedura che
consegua lo stesso obiettivo di evitare la contaminazione ambientale.
   49.  L'efficacia  di  qualunque  nuova  procedura  dovra'   essere
convalidata  e  tale  convalida  andra'  ripetuta  successivamente ad
intervalli regolari  oppure  ogni  qualvolta  intervengano  modifiche
significative nel processo nelle apparecchiature impiegate.
Sterilizzazione.
   50.  Tutti  i processi di sterilizzazione andranno convalidati. Si
dovra'  prestare  particolare  attenzione   quando   il   metodo   di
sterilizzazione adottato non sia descritto nell'edizione piu' recente
della  farmacopea  europea  o  quando  esso  venga  impiegato  per un
preparazione che non sia una semplice soluzione  acquosa  od  oleosa.
Ove possibile e fattibile il metodo d'elezione e' rappresentato dalla
sterilizzazione   con   il  calore.  In  ogni  caso  il  processo  di
sterilizzazione deve  risultare  conforme  alle  autorizzazioni  alla
immissione in commercio ed alla fabbricazione.
   51.  Prima di adottare un qualsiasi processo di sterilizzazione se
ne dovra' dimostrare la compatibilita' con il prodotto e  l'efficacia
per quanto riguarda la possibilita' di ottenere, in ogni punto di una
qualsiasi  carica  da  lavorare,  le  condizioni  di  sterilizzazione
desiderate.  Questa   attivita'   andra'   ripetuta   ad   intervalli
programmati   e   comunque   almeno   una   volta   all'anno  nonche'
ogniqualvolta   siano   state   apportate   modifiche   significative
all'attrezzatura. I risultati andranno registrati.
   52.  Affinche' la sterilizzazione risulti efficace, il trattamento
prescritto dovra' interessare tutto il materiale in lavorazione ed il
processo andra' progettato in modo da garantire il  conseguimento  di
questo risultato.
   53. Gli indicatori biologici andranno considerati soltanto come un
metodo  aggiuntivo  di controllo della sterilizzazione. Qualora se ne
faccia uso si dovranno prendere precauzioni rigorose per evitare  che
questi trasferiscano al prodotto contaminanti microbici.
   54.  Si  dovra'  disporre di un chiaro sistema di differenziazione
dei prodotti che non siano stati sterilizzati da quelli che lo  siano
stati.  I  cesti,  i  vassoi e gli altri supporti per il trasporto di
prodotti o di componenti dovranno  recare  un'etichetta  che  indichi
chiaramente  il nome della sostanza, il relativo numero di lotto e se
esso  sia  stato  sterilizzato  o  meno.  Si  potra'   all'occorrenza
ricorrere  ad indicatori chimici o biologici per indicare se un lotto
(o una parte di un lotto) siano stati sottoposti ad  un  processo  di
sterilizzazione  o  meno;  tali  indicatori  tuttavia  non forniscono
un'indicazione affidabile del fatto che il lotto  sia  effettivamente
sterile.
STERILIZZAZIONE CON IL CALORE.
   55.  Ogni ciclo di sterilizzazione termica andra' registrato su un
diagramma tempo/temperatura in scala adeguata, oppure  ricorrendo  ad
altre  apparecchiature appropriate aventi la necessaria accuratezza e
precisione. La temperatura andra' registrata mediante una sonda posta
nella parte piu' fredda della carica o della  camera  (un  punto  che
sara' stato determinato al momento della convalida) e preferibilmente
verra' confrontata con quella rilevata da una seconda sonda distinta,
collocata  nello  stesso posto. Il diagramma od una fotocopia di esso
dovra' fare parte integrante dei documenti del lotto  di  produzione.
Si  potra'  anche  far ricorso ad indicatori chimici o biologici, che
tuttavia non dovranno sostituire i controlli fisici.
   56. Bisognera' lasciar trascorrere un tempo sufficiente  affinche'
l'intera   carica   raggiunga   la  temperatura  richiesta  prima  di
cominciare a misurare il tempo di sterilizzazione. Tale tempo  andra'
determinato per ogni tipo di carica in lavorazione.
   57.   Dopo   la   fase   ad   alta  temperatura  di  un  ciclo  di
sterilizzazione termica si dovranno adottare delle misure per evitare
che  una   carica   sterilizzata   venga   contaminata   durante   il
raffreddamento.  I  fluidi  o gas refrigeranti che vengano a contatto
con il prodotto dovranno essere  sterilizzati,  a  meno  che  non  si
dimostri  che  qualsiasi  contenitore non ermeticamente chiuso verra'
escluso dall'impiego.
A vapore.
   58. Il monitoraggio del processo dovra' essere effettuato mediante
la temperatura e la  pressione.  Il  dispositivo  per  registrare  la
temperatura  dovra' di norma essere indipendente dal controllore e si
dovra' avere un indicatore  indipendente  delle  temperatura  le  cui
letture  vengano  confrontate  in  routine,  durante  il  periodo  di
sterilizzazione, con quelle  del  dispositivo  di  registrazione  del
diagramma.  Per  gli  sterilizzatori  che  dispongono  di uno scarico
all'estremita'  inferiore  della  camera  potra'   essere   parimenti
necessario registrare la temperatura in questo punto durante l'intero
periodo  di  sterilizzazione.  Qualora  il  ciclo  preveda  una  fase
sottovuoto si dovranno eseguire  regolari  prove  per  verificare  la
tenuta del vuoto nella camera.
   59.  I  prodotti  da  sterilizzare  in  contenitori  non sigillati
andranno coperti con un materiale che consenta l'estrazione dell'aria
e  la  penetrazione  del  vapore,  ma   che   impedisca   una   nuova
contaminazione  dopo  la  sterilizzazione.  Tutte le parti del carico
dovranno essere in contatto con l'acqua o con il vapore  saturo  alla
temperatura e per il tempo prescritti.
   60.  Si  dovra' provvedere a garantire che il vapore impiegato per
la sterilizzazione sia di qualita' idonea e non contenga additivi  in
tenori  che  potrebbero  provocare  la  contaminazione del prodotto o
delle apparecchiature.
Con calore secco.
   61.  Il  processo  impiegato  dovra'  prevedere  un   ambiente   a
circolazione  d'aria  in  cui  sia  mantenuta una sovrappressione per
evitare  l'afflusso  di  aria  non  sterile.  Qualora  venga  immessa
dell'aria, questa dovra' passare attraverso un filtro che trattenga i
microorganismi;  se  il  processo  prevede  anche  la  rimozione  dei
pirogeni, nella procedura di convalida potranno essere inserite anche
prove di controllo con l'impiego di endotossine.
STERILIZZAZIONE CON RADIAZIONI IONIZZANTI.
   62. La sterilizzazione con radiazioni e' utilizzata principalmente
per sterilizzare prodotti e  materiali  sensibili  al  calore.  Molti
medicinali ed alcuni materiali di confezionamento sono sensibili alle
radiazioni;  tale metodo puo' essere quindi applicato soltanto quando
sia sperimentalmente  confermata  l'assensa  di  effetti  nocivi  sul
prodotto. L'irradiazione nel campo dell'ultravioletto non costituisce
di norma un metodo accettabile di sterilizzazione.
   63.  Nel  corso  della  procedura  di  sterilizzazione,  si dovra'
misurare la dose di radiazioni. A questo scopo si dovranno  impiegare
indicatori  dosimetrici indipendenti dal ciclo di irradiamento e tali
da fornire una  misurazione  quantitativa  della  dose  ricevuta  dal
prodotto stesso. I dosimetri dovranno essere inseriti nella carica in
numero sufficiente ed abbastanza ravvicinati in modo da garantire che
nella  camera  di sterilizzazione vi sia sempre un dosimetro. Qualora
si faccia ricorso a dosimetri di plastica, questi andranno  impiegati
entro  la  scadenza  della  loro taratura. I valori di assorbanza dei
dosimetri andranno letti entro un breve periodo  di  tempo,  dopo  la
loro esposizione alle radiazioni.
   Gli  indicatori  biologici  potranno  venire utilizzati soltanto a
titolo di  controllo  aggiuntivo.  Per  differenziare  le  condizioni
sottoposte  all'irraggiamento  da  quelle  che non l'hanno subito, si
potra' anche fare uso di dischi colorati sensibili  alle  radiazioni;
tali  dischi  tuttavia  non  costituiscono  una valida indicazione di
riuscita sterilizzazione. I dati raccolti dovranno essere  registrati
nei documenti del lotto di produzione.
   64. Le procedure di convalida dovranno garantire che vengano presi
in considerazione gli effetti delle variazioni di compattazione delle
confezioni.
   65.  Le procedure per la gestione dei materiali dovranno escludere
confusioni tra materiali irradiati e non irradiati.  Ogni  confezione
dovra'  recare  un indicatore sensibile alle radiazioni che mostri se
essa e' stata sottoposta, o meno, ad un trattamento con radiazioni.
   66. La dose complessiva di radiazioni dovra' venire  somministrata
entro un periodo di tempo prefissato.
STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE.
   67.  Questo  metodo  andra'  impiegato  nei  casi  in  cui non sia
possibile ricorrere  ad  altri  metodi.  In  sede  di  convalida  del
processo  di  dovra'  dimostrare  che il prodotto non subisce effetti
dannosi e che le condizioni e i tempi  stabiliti  per  l'eliminazione
del  gas  siano  tali  da  ridurre  la  presenza  di gas residuo e di
prodotti di reazione entro limiti ben definiti ed accettabili per  il
tipo di prodotto o materiale in questione.
   68.  Un  contatto diretto tra il gas e le cellule microbiche e' di
fondamentale importanza:  si  dovranno  prendere  le  misure  atte  a
evitare  la  presenza  di  organismi  che  possano  venire inclusi in
materiali quali sostanza allo stato cristallano o proteine essiccate.
La natura e la quantita' dei materiali di confezionamento puo'  avere
ripercussioni significative sul processo.
   69.  Prima  di  venire esposte al gas, le sostanze dovranno essere
portate all'equilibrio con il tenore di  umidita'  e  la  temperatura
richiesti  dal processo. Il tempo necessario a tale scopo deve essere
compatibile con l'opposta esigenza di  rendere  minimi  i  tempi  che
precedono la sterilizzazione.
   70.  Ogni  ciclo  di  sterilizzazione  andra' controllato mediante
idonei indicatori biologici impiegati nel  numero  piu'  opportuno  e
distribuiti  nell'intera  carica. I dati cosi' ottenuti dovranno fare
parte integrante del rendiconto del lotto di produzione.
   71. Gli indicatori  biologici  andranno  conservati  e  utilizzati
conformemente  alle  istruzioni  fornite  dal  fabbricante, e le loro
prestazioni andranno controllate per mezzo di controlli positivi.
   72. Per ogni ciclo di sterilizzazione, si dovranno  registrare  il
tempo  necessario  a  completare  il ciclo, i valori della pressione,
della temperatura e dell'umidita' nella camera durante il processo di
lavorazione e la concentrazione dei gas. I valori della  pressione  e
della   temperatura   andranno  riportati  durante  il  ciclo  su  un
diagramma; i dati  cosi'  registrati  faranno  parte  integrante  del
rendimento del lotto di produzione.
   73. Dopo essere stata sterilizzata, la carica andra' immagazzinata
secondo  modalita' controllate e in ambienti ventilati per consentire
ai gas residui ed ai prodotti di reazione, di portarsi entro i limiti
stabiliti. Questo processo dovra' essere convalidato.
FILTRAZIONE DI MEDICINALI CHE NON  POSSONO  ESSERE  STERILIZZATI  NEL
   LORO CONTENITORE FINALE.
   74. La sola filtrazione non viene ritenuta sufficiente nei casi in
cui  si  puo'  procedere alla sterilizzazione nel contenitore finale;
fra  i  metodi   attualmente   disponibili   e'   da   preferire   la
sterilizzazione  con  il vapore. Qualora il prodotto non possa essere
sterilizzato  nel  contenitore  finale,  le  soluzioni  e  i  liquidi
potranno  essere  filtrati  con  un  filtro  sterile  con  dimensione
nominale dei pori pari od inferiore a 0,22 micron, o  con  un  filtro
avente  proprieta'  di  ritenzione  dei  microrganismi  per  lo  meno
equivalenti, per essere poi immessi in un recipiente sterilizzato  in
precedenza. Filtri di questo genere possono rimuovere batteri e muffe
ma  non  tutti  i  virus  o  i  micoplasmi.  Si  dovra'  prendere  in
considerazione la possibilita' d'integrare il processo di filtrazione
con un trattamento termico.
   75. Visti i rischi che il metodo di filtrazione comporta, rispetto
agli altri processi di sterilizzazione,  potra'  risultare  opportuna
una  seconda  filtrazione  con  un  altro filtro sterile, in grado di
trattenere i  microrganismi  immediatamente  prima  del  riempimento.
Questa  filtrazione  sterilizzante  finale  dovra'  essere effettuata
quanto piu' vicino possibile al punto di riempimento.
   76. Non si dovranno impiegare filtri che rilascino fibre.
   77. L'integrita' del  filtro  andra'  controllata  con  un  metodo
adeguato,  quale  il  saggio  del punto di bolla, immediatamente dopo
ogni impiego (potra' peraltro risultare utile sottoporre il filtro  a
tale  prova anche prima dell'impiego). Il tempo necessario a filtrare
un volume noto di soluzione sfusa e la  differenza  di  pressione  da
applicare  al  filtro  andranno  determinati  in sede di convalida ed
eventuali  scostamenti  significativi   da   tali   valori   andranno
registrati  ed  esaminati.  I  risultati di queste verifiche dovranno
essere annotati nei rendiconti del lotto di produzione.
   78. Lo stesso filtro non andra' impiegato per piu'  di  un  giorno
lavorativo, a meno che tale impiego non sia stato convalidato.
   79.  Il filtro non dovra' interagire con il prodotto, rimuovendone
i componenti, o con il rilascio di sostanze.
Operazione finale per i prodotti sterili.
   80.  I  contenitori  andranno  chiusi  con  metodi   adeguatamente
convalidati.  L'integrita'  dei  campioni  andra' verificata seguendo
procedure appropriate.
   81.  Si  dovranno  prelevare  campioni  di  recipienti   sigillati
sottovuoto  e  sottoporli  a prove per verificare la tenuta del vuoto
dopo un periodo opportunamente fissato.
   82. I contenitori riempiti con preparazioni  per  uso  parenterale
andranno  ispezionati  uno  per  uno;  le  ispezioni  di  tipo visivo
dovranno  aver  luogo  in  condizioni   idonee   e   contrallate   di
illuminazione  e  di  fondo.  Gli  operatori addetti a tale ispezione
dovranno sottoporsi a regolari esami della vista,  con  gli  occhiali
qualora  li  portino abitualmente, o godere di frequenti interruzioni
di  tale  attivita'.  Qualora  si  faccia  ricorso  ad  altri  metodi
d'ispezione,  il  processo  andra' convalidato e le prestazioni delle
apparecchiature andranno verificate ad intervalli regolari.
Controllo di qualita'.
   83. Il controllo di sterilita' cui verra' sottoposto  il  prodotto
finito  andra'  considerato  come  l'ultima di una serie di misure di
controllo volte a garantire la sterilita' del prodotto.
   84. I campioni prelevati per il controllo di  sterilita'  dovranno
essere  rappresentativi  dell'intero lotto di produzione, ma dovranno
in particolare comprendere campioni prelevati dalle parti  del  lotto
ritenute piu' esposte a rischi di contaminazione; ad esempio:
     a)  per  i  prodotti  confezionati  in  condizioni  di  asepsi i
campioni dovranno comprendere contenitori riempiti all'inizio e  alla
fine  del  lotto  nonche'  dopo ogni interruzione significativa della
lavorazione;
     b)   per   i  prodotti  sottoposti  a  sterilizzazione  mediante
trattamento termico nei loro contenitori finali si dovranno prelevare
campioni dalla parte potenziamente piu' fredda della carica.
   85.  Per  quanto  riguarda  i  prodotti  iniettabili   si   dovra'
provvedere  al  monitoraggio dell'acqua, del prodotto intermedio e di
quello finito  per  rilevare  l'eventuale  presenza  di  endotossine,
secondo  il  metodo  descritto  dalla  farmacopea  europea  e  previa
convalida per ogni tipo di prodotto. Per le soluzioni  per  infusione
in  contenitori  di grande volume, tale monitoraggio dell'acqua o dei
prodotti intermedi andra' sempre svolto accanto alle prove prescritte
dall'autorizzazione alle immissioni in commercio del prodotto finito.
Qualora il controllo di un campione abbia esito negativo,  si  dovra'
ricercarne  la  causa,  ed  all'occorrenza  si  dovranno  attuare  le
opportune misure correttive.