(Accordo - art. I)
 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE 
      NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL
                    PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE 
Il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  le  Nazioni  Unite  (ONU),
l'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   per   l'Alimentazione   e
l'Agricoltura (FAO). 
Viste le risoluzioni  1714(XVI),  2095(XX),  3348(XXIX)  e  3404(XXX)
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61,
4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite
per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione  ed  il
funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM); 
Considerato che il PAM,  in  conformita'  alle  pertinenti  decisioni
delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'Alimentazione e l'Agricoltura, e'  attualmente  situato  presso  la
sede della FAO a Roma; 
Riconosciuto il carattere umanitario dell'attivita' del  PAM  nonche'
il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la poverta'  nel
mondo; 
Preso atto dell'espressa  intenzione  del  Governo  della  Repubblica
Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle
sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati; 
Vista inoltre la Convenzione  sui  privilegi  e  le  immunita'  delle
Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle  Nazioni  Unite
il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui  privilegi  e  le  immunita'
delle Istituzioni  specializzate  approvata  dall'Assemblea  Generale
delle Nazioni Unite il 21  novembre  1947,  entrambe  applicabili  al
Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO,  ed  alle  quali  l'Italia  e'
Parte; 
Riconosciuta  la  necessita'  di  integrare  le  disposizioni   delle
sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra  il  PAM
ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla  sede  del
PAM; 
hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
Sezione I 
Nel presente accordo: 
(a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale 
    istituito da risoluzioni dell'assemblea  Generale  delle  Nazioni
    Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite
    per l'Alimentazione e l'Agricoltura; 
(b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica 
    Italiana; 
(c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore 
    Esecutivo del PAM e, in sua  assenza,  il  funzionamento  da  lui
    designato per sostituirlo; 
(d) l'espressione "le competenti Autorita' Italiane" significa le 
    Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti
    a seconda dei casi ed in conformita'  delle  legge  e  degli  usi
    della Repubblica Italiana; 
(e) l'espressione "sede" significa: 
     (i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a 
         disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal  o
         per conto del PAM sul territorio della  Repubblica  Italiana
         allo scopo di stabilirvi la propria sede; 
    (ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul 
         territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente
         usato, con il consenso del Governo e per la durata  di  tale
         uso, per riunioni convocate dal PAM; 
(f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi
    i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al  PAM  o  in
    suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento  delle  sue
    funzioni istituzionali; 
(g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la 
    corrispondenza i documenti, i manoscritti, i  dati  elaborati  da
    computers,  le  fotografie  e  i  filmati,  le  pellicole  e   le
    registrazioni sonore appartenenti al PAM o in  suo  possesso  per
    l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e 
(h) l'espressione "funzionari del PAM" include il Direttore Esecutivo
    e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome. 
Sezione 2 
Salvo disposizioni diverse,  ogni  riferimento  al  presente  Accordo
includera' gli eventuali accordi  suppletivi  conclusi  conformemente
alla sezione 36.