(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557 
  All'articolo 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, i  fine,  le
parole: "; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle
remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per  la  parte
che eccede il patrimonio netto  della  societa'  eminente  risultante
dopo la copertura". 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"La disposizione relativa alla diversa detrazione per le  prestazioni
pubblicitarie e di,sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse,
all'obbligo di fatturazione non si applicano ai  soggetti  che  hanno
esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398."; 
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire
5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995  e  lire  6,4
miliardi per il 1996,  si  provvede  per  il  1994  con  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il  1995  e  il
1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli  stessi  anni  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al
capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo  per  gli  anni
successivi, per effetto dei  minori  oneri  per  interessi  derivanti
dall'articolo 13 del presente decreto"; 
  al comma 2, la parola: "esercita"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"esercitata". 
  All'articolo 3: 
  al comma 1,  lettera  d),  numero  1),  le  parole:  "eseguite  nel
registro  stesso,  relativamente  alle  fatture   emesse   nel   mese
precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "eseguite  nel  registro
stesso per il mese precedente"; 
  al comma 3, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le 
seguenti: "alle operazioni effettuate". 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le  parole:  "soggetti  che
svolgono l'attivita' di costruzione di  immobili  per  la  successiva
vendita. sono inserite le seguenti: ", ivi  comprese  le  cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa,"; 
  al comma 1, lettera b),  numero  3),  dopo  le  parole:  "anche  se
assegnate" sono inserite le seguenti: "in proprieta' o in godimento"; 
e al  numero  6)  le  parole:  "nel  numero"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il numero"; 
  al comma 6,  le  parole:  "secondo  comma"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 2"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "8-bis. All'articolo 14,  comma  8,  lettera  e),  della  legge  24
dicembre 1993, n 537, le parole: "nell'articolo 34, primo comma, dopo
il primo periodo, e' inserito il  seguente:"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nell'articolo 34, dopo il  primo  comma,  e'  inserito  il
seguente:". 
  All'articolo 8, al comma 1, lettera b), nell'articolo  2-bis  della
tariffa, dopo le parole: "Estratti conto" sono inserite le  seguenti:
", comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli," e nella
nota 3-ter, dopo le parole: "mediante conto corrente"  sono  inserite
le seguenti: ", ovvero relativi al deposito di titoli". 
  All'articolo 9: 
  al  comma  3,  lettera  a),  le  parole:  "viene  dichiarato"  sono
sostituite dalla seguente: "e'"; 
  al  comma  3,  lettera  c),  le  parole:  "stato  dichiarato"  sono
soppresse; 
  al comma 3, lettera d), le parole: "comma 3" sono sostituite  dalle
seguenti: "terzo comma"; 
  al comma 4, le parole: "stato dichiarato" sono soppresse; 
  al comma 9, le parole: "di cui al comma 8"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "gia' rurali,  che  non  presentano  piu'  i  requisiti  di
ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6"; 
  al comma 10, primo periodo, le parole: "con il decreto del Ministro
delle finanze di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di  concerto  con  il
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e   forestali";   e,
all'ultimo periodo, le parole: ",  da  emanare  di  concerto  con  il
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali"   sono
soppresse; 
  al comma 11, le parole: "comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 22";  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "A
decorrere dal 1 gennaio 1997 come parametro unitario  di  consistenza
per  il  classamento  delle  unita'  immobiliari  appartenenti   alle
categorie dei gruppi catastali A e B, dovra' essere assunto il  metro
quadrato  catastale,  in  conformita'  alle   norme   di   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio  1993,  n  16,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  marzo  1993,  n  75,
rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo"; 
  al comma 14, le parole: "comma 9" sono sostituite  dalle  seguenti:
"comma 13". 
  All'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Ministro  delle
finanze puo' affidare la distribuzione dei biglietti  delle  lotterie
nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o societa' costituiti
fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti". 
  All'articolo 12, al comma 1, le parole: "del campionato  di  calcio
di serie A" sono sostituite dalle seguenti: "dei campionati nazionali
di calcio". 
  All'articolo 14, al comma 1, lettera  a),  le  parole:  "20  giugno
1990" sono sostituite dalle seguenti: "26 giugno 1990". 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  "ART. 15 (Compensi incentivanti la produttivita'). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare  su  proposta  del  segretario
generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono  definiti  i
criteri generali per la corresponsione di  compensi  incentivanti  la
produttivita'  ai   fini   dell'eliminazione   dell'arretrato   delle
liquidazioni delle dichiarazioni  dei  contribuenti  e  dei  relativi
rimborsi   e   dell'aggiornamento   degli   archivi    informatizzati
dell'amministrazione finanziaria. 
  2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sara'  individuato  annualmente   il
risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi  nonche'
il  risparmio  sui  compensi  pagati   ad   organismi   esterni   per
l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con  lo
stesso decreto sara' determinata la quota degli anzidetti risparmi da
destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti. 
  3. Fatte salve le procedure di mobilita' e  tutte  le  disposizioni
della legge 24 dicembre  1993,  n  537,  ad  eccezione  del  comma  6
dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro  delle  finanze  e'
autorizzato a bandire, dal 1 gennaio 1994, concorsi per  l'assunzione
ti mille dipendenti da inquadrare per meta' nel profilo professionale
di funzionario tributario  dell'ottava  qualifica  funzionale  e  per
l'altra meta' nel profilo professionale di  collaboratore  tributario
della settima qualifica funzionale,  da  destinare  al  potenziamento
dell'attivita' di controllo esclusivamente nelle  sedi  nelle  quali,
all'esito  della  verifica  dei  carichi  di  lavoro,  si  registrano
maggiori carenze di organico, avuto  anche  riguardo  al  numero  dei
contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione  territoriale
dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere
assunti prima del 1 gennaio 1995,  ne  essere  destinati  per  almeno
sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione.  All'onere
derivante dal presente comma, valutato in lire 50  miliardi  annue  a
decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione  delle  proiezioni
per gli anni 1995 e 1996 dello  stanziamento  iscritto,  u  fini  del
bilancio pluriennale 1994-1996,  al  capitolo  3500  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994  e
corrispondente capitolo per gli  anni  successivi,  per  effetto  dei
minori oneri per interessi derivanti dall'articolo  13  del  presente
decreto".