IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare  un
testo  unico  concernente  le  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, esclusa quella  universitaria,  relative  alle
scuole di ogni ordine e grado; 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; 
   Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
   Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
             E M A N A il seguente decreto-legislativo: 
                               Art. 1. 
   1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                      JERVOLINO RUSSO, Ministro della 
                                  pubblica istruzione 
Visto, il Guardasigilli: CONSO