Ai sensi dei decreti del Ministro del tesoro in data 7 luglio  e  7
agosto  1992,  pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992 e n.  192  del  17  agosto
1992,  l'Ufficio  italiano  dei  cambi ha aggiornato le tabelle delle
causali analitiche delle operazioni. Le nuove tabelle sono  contenute
nell'allegato  alla  presente  circolare,  denominato  "Elenco  delle
causali analitiche e criteri di raccordo con  le  causali  sintetiche
(voci)": esse saranno applicate a decorrere dalle operazioni poste in
essere  dopo  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
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  A seguito di richieste  di  chiarimenti  pervenute  in  materia  di
Archivio  unico  informatico,  si  forniscono,  inoltre,  le seguenti
precisazioni allo scopo di assicurare uniformita' d'applicazione:
1. OPERAZIONI CONNESSE ALL'ACQUISTO E GESTIONE DI TITOLI AL
   PORTATORE.
  Nel caso di acquisto di titoli al portatore  con  immissione  degli
stessi in dossier intestato all'acquirente, l'operazione va riportata
nell'archivio   unico   registrando  unicamente  l'acquisto  (causale
analitica BB ex 70) ed indicando quale importo dell'operazione quello
di negoziazione dei titoli.
  Qualora all'acquisto dei titoli  faccia  seguito  il  ritiro  degli
stessi  allo  sportello,  ovvero  l'immissione in dossier intestato a
soggetto diverso dall'acquirente, andranno  effettuate  due  distinte
registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR (ex A0) e
nel secondo le causali BB e C5 (ex AE).
  L'acquisto  andra'  registrato all'effettivo valore di negoziazione
mentre il ritiro o l'immissione in  dossier  andranno  registrati  al
valore nominale dei titoli.
  Analogamente,  la  vendita di titoli prelevati da dossier intestato
al venditore verra' registrata al valore  di  negoziazione  sotto  la
causale BA (ex 70).
  Qualora  la  vendita  avvenga  mediante consegna allo sportello dei
titoli,  ovvero  sia  collegata  all'uscita  dei  titoli  da  dossier
intestato  a  soggetto  diverso  dal  venditore, le due registrazioni
andranno effettuate, nel primo caso, con le causali BS (ex A0) e BA e
nel secondo con le causali C6 (ex AE) e BA.
2. RICEZIONE DI BONIFICI DALL'ESTERO. NEGOZIAZIONE
DIVISE E BANCONOTE ESTERE.
  La ricezione di un bonifico da Paese estero sara' sempre registrata
utilizzando la causale AA.
  L'importo bonificato, se in valuta  estera,  andra'  riportato  nel
controvalore in lire italiane, mentre l'apposito codice indichera' la
divisa  in  cui  il  bonifico e' espresso. Cio' anche nel caso in cui
l'importo medesimo venga accreditato  in  conto  corrente  tenuto  in
valuta diversa da quella dell'ordine.
  Le  causali B5/B6 (ex 28) "Acquisto/vendita di divise e/o banconote
estere c/lire" saranno utilizzate esclusivamente  nei  casi,  diversi
dalle  negoziazioni  dei  bonifici,  in  cui la clientela richieda la
nogoziazione di lire contro valuta  estera  sia  che  la  transazione
avvenga  per  cassa  sia  che  avvenga  con  movimentazione  di conto
corrente.
3. FUSIONI/INCORPORAZIONI/ESTINZIONI/VARIAZIONI DI COORDINATE.
   In tali casi vanno rispettati i seguenti obblighi:
  a) Societa' fuse/incorporate.
  Dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti ed  alle
operazioni  non  ancora  riportati  nel  proprio  archivio unico, gli
intermediari provvederanno ad effettuare le registrazioni di chiusura
di tutti i rapporti che saranno  trasferiti  al  soggetto  risultante
dalla  fusione  o  alla societa' incorporante. La registrazione sara'
effettuata entro sessanta giorni dalla  data  di  esecutivita'  della
fusione  o  dell'incorporazione,  utilizzando il nuovo codice tipo di
registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione).
  Gli intermediari, entro sei mesi dalla data di  esecutivita'  della
fusione o dell'incorporazione, produrranno un unico archivio off-line
contenente tutte le registrazioni.
  b) Societa' risultanti dalla fusionie/societa' incorporanti.
  Gli  intermediari inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti
ancora  in  essere  presso  l'intermediario   fuso   o   incorporato,
utilizzando,  secondo  i  casi,  i  codici  tipo  di registrazione 33
(Apertura deposito a risparmio per migrazione da),  34  (Apertura  di
conto  corrente  per  migrazione  da), 35 (Apertura di altro rapporto
continuativo  per  migrazione  da).  Negli   spazi   a   disposizione
dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di
individuare   esattamente   il   rapporto  originario  (quali  codice
intermediario, codice rapporto, data  di  apertura,  codice  fiscale,
NDG).  L'inserimento dei dati deve evvenire entro sei mesi dalla data
di esecutivita'  della  fusione  o  dell'incorporazione,  che  verra'
indicata   quale   data   di   apertura  del  nuovo  rapporto  presso
l'intermediario subentrante.
  Per quanto concerne le fusioni e le  incorporazioni  in  atto  alla
data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
circolare, i termini previsti per gli adempimenti di cui al punto  a)
e  prima  alinea  del  punto b) decorrono dalla data di pubblicazione
della circolare stessa.
  Gli intermediari incorporanti o risultanti  dalla  fusione  inoltre
garantiranno  la  conservazione  e la leggibilita' dei dati contenuti
negli archivi unici dei soggetti fusi o incorporati secondo una delle
tre seguenti modalita':
   I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione  di
hardware e software esistenti;
   II)  gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di
ricerca ed aggregazione batch,  da  eseguire  sui  supporti  prodotti
secondo  quanto  descritto  al  punto  a).  Per  tale soluzione sara'
eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse
alle modalita' standard;
   III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio  archivio
unico   trasformando  lo  stesso  in  un  archivio  multintermediario
attraverso la gestione differenziata  dell'attributo  riguardante  il
codice intermediario. L'inserimento potra' avvenire secondo modalita'
scelte   dall'intermediario   che  comunque  consentano  un  corretto
funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.
  Una   delle  tre  soluzioni  sopra  indicate  deve  essere  attuata
contestualmente     alla     data     di      esecutivita'      della
fusione/incorporazione.  La  migrazione  verso  le soluzioni II o III
potra' essere attuata senza limitazioni temporali.
  c) Estinzioni.
  Nei  casi  di  cessazione  di  attivita'  diversi  da  ipotesi   di
fusione/incorporazione, gli intermediari cessati dovranno produrre un
unico archivio "off-line" che depositeranno presso l'Ufficio italiano
dei  cambi  secondo  le  modalita' indicate nell'allegato tecnico che
costituisce parte integrante di questa circolare.
  d) Variazione di coordinate.
  Il presente caso contempla la variazione per motivi tecnici  (quali
la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei
codici  rapporto) delle coordinate di riferimento di conti, depositi,
altri rapporti continuativi, in cui rimangono inalterati gli elementi
identificativi sia soggettivi che oggettivi. In tale ipotesi dovranno
essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di  apertura
secondo i nuovi codici di seguito indicati:
   tipo  di  registrazione:  46  (Chiusura  rapporto  per  variazione
coordinate);
   tipo di registrazione:  43  (Apertura  deposito  a  risparmio  per
variazione coordinate);
   tipo  di registrazione: 44 (Apertura conto corrente per variazione
coordinate);
   tipo di registrazione: 45 (Apertura  altro  rapporto  continuativo
per variazione coordinate).
  Le  registrazioni  di  cui  sopra  dovranno essere effettuate entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione.
4. SEGNALAZIONI AGGREGATE. VOCI 60 - 65.
  Nelle causali sintetiche 60 (versamenti contanti W 20 milioni) e 65
(prelevamenti  di  contanti   W   20   milioni)   saranno   riportate
esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote,
a   qualsiasi   titolo   effettuate,   che,   inizialmente  prese  in
considerazione quale possibili casi di frazionamento, non  hanno  poi
superato  la  soglia  di  L.  20.000.000  (cfr.  art.  6  del decreto
ministeriale 7 luglio 1992 - Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992).
  Pertanto, le operazioni di diversa natura, rimaste sotto la  citata
soglia,  non  saranno  oggetto  di  registrazione nell'Archivio unico
informatico ne' di segnalazione mensile all'Ufficio.
                                             Il direttore: CIAMPICALI