IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i propri decreti in data 12 agosto 1992 e in data 27 aprile 1993 con i quali, in attuazione del comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992 e n. 102 del 4 maggio 1993); Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto del 12 agosto 1992, si doveva procedere, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco di dette patologie sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati effettuati dagli stabilimenti termali; Considerato che non sono disponibili i predetti elementi di valutazione a causa della pratica impossibilita' per gli stabilimenti termali di realizzare gli studi scientifici controllati, anche per la mancanza di linee guida; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', sezioni seconda e terza, nella seduta del 16 novembre 1994, ha confermato che l'elenco delle patologie deve derivare dalle sperimentazioni effettuate dagli stabilimenti termali interessati ed ha proposto di fissare il termine finale per la sperimentazione al 1 gennaio 1998; Considerato che, al fine di poter procedere alla valutazione di efficacia della terapia termale, il Consiglio, nella stessa seduta, ha proposto alcune specifiche linee guida; Ritenuto di conformarsi ai predetti orientamenti del Consiglio; Viste le proposte di revisione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto 12 agosto 1992 come integrato con decreto 27 aprile 1993, formulate dal Consiglio superiore di sanita', sezioni seconda e terza, nella seduta del 19 ottobre 1994; Ritenuto, che ogni determinazione al riguardo debba derivare dagli studi clinici conformemente a quanto prospettato in generale dallo stesso Consiglio superiore nel richiamato parere del 16 novembre 1994; Ritenuto, conseguentemente, di subordinare la decisione sulle malattie dell'apparato gastroenterico ai risultati degli studi clinici; Ritenuto, peraltro, di accogliere alcune proposte di modifica in ragione della loro limitata rilevanza; Ritenuta l'opportunita' di procedere al 31 dicembre 1996 alla verifica dello stato di attuazione degli studi clinici anche per evitare che, alla scadenza del termine del 1 gennaio 1998, si riproponga l'attuale situazione; Decreta: Art. 1. 1. L'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, allegato al decreto ministeriale 12 agosto 1992 ed integrato con decreto ministeriale 27 aprile 1993, e' modificato come da allegato al presente decreto. 2. L'elenco di cui al comma precedente ha validita' fino al 1 gennaio 1998.