(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
              Accreditamento in conto corrente bancario
        postale, post-card e su libretto postale di risparmio
   L'accreditamento dello  stipendio  e  degli  altri  assegni  fissi
continuativi  nonche'  della tredicesima mensilita' al conto corrente
bancario, postale, al post-card ed al libretto postale  di  risparmio
disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale
avviene  il  giorno  appresso indicato ovvero, qualora questo non sia
lavorativo, il precedente giorno lavorativo:
    1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno  22  del
mese  cui  il  pagamento  dello  stipendio  si  riferisce e giorno 14
dicembre per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese  e  tredicesima
mensilita';
    2)  personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro
con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il  pagamento  dello
stipendio  si  riferisce  e giorno 15 dicembre per stipendio relativo
allo stesso mese e tredicesima mensilita';
    3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del  mese
cui  il  pagamento  dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre
per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita';
    4)  restante  personale  statale:  giorno  24  del  mese  cui  il
pagamento  dello  stipendio  si  riferisce  e  giorno 16 dicembre per
stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'.
   I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui  sopra  sono
estinti  con  tre  giorni  lavorativi  di  anticipo rispetto a quelli
fissati per l'accreditamento in  conto  corrente  bancario,  postale,
assegni postali, post-card e il libretto postale di risparmio.
        Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria
                        o gli uffici postali
   Il  pagamento  in contanti, disposto in favore delle sottoelencate
categorie di personale statale, avviene il giorno  appresso  indicato
ovvero,  qualora  questo  non  sia  lavorativo,  il precedente giorno
lavorativo:
    1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno  25  del
mese  cui  il  pagamento  dello  stipendio  si  riferisce e giorno 17
dicembre per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese  e  tredicesima
mensilita';
    2)  personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro
con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui il  pagamento  dello
stipendio  si  riferisce  e giorno 18 dicembre per stipendio relativo
allo stesso mese e tredicesima mensilita';
    3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo  giorno  del
mese  cui  il  pagamento  dello  stipendio  si  riferisce e giorno 19
dicembre per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese  e  tredicesima
mensilita';
    4)  restante  personale  statale:  giorno  27  del  mese  cui  il
pagamento dello stipendio si  riferisce  e  giorno  19  dicembre  per
stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita'.
   I  delegati  alla  riscossione  ai  sensi  dell'art. 383 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive  modificazioni,  possono
riscuotere,  presso  le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici
postali, il giorno lavorativo precedente a  quello  sopra  stabilito;
nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi diritto.
           Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile
     della Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile
   Il  pagamento  degli  emolumenti  mediante  commutazione in vaglia
cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in assegno  postale
non  trasferibile  per  tutto  il  personale  -  ad  eccezione  degli
insegnanti supplenti temporanei - avviene il giorno 27  del  mese  in
cui  il  pagamento si riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio
relativo allo stesso mese e tredicesima mensilita';  il  pagamento  a
favore  degli  insegnanti  supplenti  temporanei  avviene  il secondo
giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e  il  giorno  19
dicembre  per  stipendio  relativo  allo  stesso  mese  e tredicesima
mensilita'.
   Il vaglia cambiario e l'assegno postale  non  trasferibile  devono
essere  spediti  al  beneficiario  in  piego postale assicurato salvo
diversa richiesta del creditore, con tassa a carico del destinatario.