ALLEGATO ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE AVVERTENZE GENERALI Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva. L'idoneita' e' la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'espletamento di tutte le attivita' proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettivita'. Il giudizio di abilita' viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' di cui al presente elenco. Il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilita', per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio e' adottato, altresi', per le infermita' che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l'infermita' permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di inabilita' temporanea che determina il provvedimento di rivedibilita' per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneita' (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermita' presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermita'. Con il provvedimento di rivedibilita' l'iscritto viene rinviato alla successiva leva e non puo' essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneita', per la stessa infermita', puo' avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e puo' essere adottato solo in unica soluzione. Per i provvedimenti di "rivedibilita'" e di "temporanea non idoneita'", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalita' medico-legale. Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che e' prevista dall'articolo che definisce l'infermita', nonche' nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessita', gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorita' consolare. Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale. I Consigli di leva possono riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da gravi infermita' accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unita' sanitaria locale territorialmente competente. Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.). I - MORFOLOGIA GENERALE Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilita') sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesita'); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. II - DISMETABOLISMI, DISENDOCRINIE ED ENZIMOPATIE Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. b) La mucoviscidosi. Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilita' temporanea. Art. 4. I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. III - MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' e/o di evolutivita'; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. IV - EMATOLOGIA, IMMUNO-ALLERGOLOGIA E TOSSICOLOGIA Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifeste o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. e) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. d) Le connettiviti sistemiche. Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. V - NEOPLASIE Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali. VI - CRANIO E COMPLESSO MAXILLO-FACCIALE Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita'. b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna. Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini; b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale; c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologlci di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. VII - APPARATO CARDIOVASCOLARE Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia. b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione. Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose. b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 17. a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. VIII - APPARATO RESPIRATORIO Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. IX - APPARATO DIGERENTE Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 20. Le ernie viscerali. Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea; b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere. X - APPARATO UROGENITALE Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. b) La perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli. Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. XI - NEUROLOGIA Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. XII - PSICHIATRIA Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta'. Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi dell'identita' di genere (disturbi della sessualita'). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 32. Il disturbo organico di personalita'; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Dopo osservazione. Art. 33. I disturbi non organici di personalita', tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Dopo osservazione. Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. XIII - OFTALMOLOGIA Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 37. I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 38. Le gravi discromatopsie. Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio. Art. 42. I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore. Art. 43. L'emeralopia. Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano. c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le sei diottrie. XIV - OTORINOLARINGOIATRIA Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%. Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. XV - DERMATOLOGIA Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. XVI - APPARATO LOCOMOTORIO Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-scheletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di Lippmann - Cob superiore a 25, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; b) discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite: flogistico-degenerative, quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali. Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici. Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un alluce; c) due dita di un piede. Art. 57. a) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA' Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermita' non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare. In tutti i casi dopo osservazione.