(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
            ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA'
          CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE
                         AVVERTENZE GENERALI
   Il  presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai
militari di leva.
   L'idoneita'  e'  la  condizione  di  efficienza  psico-fisica  che
consente,  sia  in  tempo  di pace che in emergenza bellica o civile,
l'espletamento di tutte le attivita' proprie della  vita  militare  e
degli  incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al
ruolo   di   appartenenza,   senza   pregiudizio   per   la    salute
dell'interessato o per quella della collettivita'.
   Il  giudizio  di abilita' viene adottato nei riguardi dei soggetti
che non siano affetti dalle imperfezioni  ed  infermita'  di  cui  al
presente elenco.
   Il   giudizio   di   inabilita'   permanente   che   determina  il
provvedimento di  riforma  viene  adottato:  immediatamente,  per  le
imperfezioni  gravi e le infermita' croniche e al termine del periodo
massimo concedibile di temporanea inabilita', per quelle che ritenute
presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio
e' adottato, altresi', per le infermita' che per la loro natura  sono
suscettibili  di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza
dei prevedibili disagi connessi con la vita militare.
   Per i militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente  che
determina   il   provvedimento   di  riforma  viene  adottato  quando
l'infermita'  permanga,  nonostante  le  cure   e   le   licenze   di
convalescenza richieste dal caso.
   Il   giudizio   di   inabilita'   temporanea   che   determina  il
provvedimento  di  rivedibilita'  per  gli  iscritti  di  leva  e  di
temporanea non idoneita' (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima
dell'incorporazione,  viene  adottato  per  imperfezioni o infermita'
presunte sanabili, entro il periodo massimo  concedibile  e  solo  se
previsto dall'articolo che definisce l'infermita'.
   Con  il  provvedimento  di rivedibilita' l'iscritto viene rinviato
alla successiva leva e non puo'  essere  sottoposto  a  nuova  visita
medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi.
   Per   l'arruolato   rivisitato   prima   dell'incorporazione,   il
provvedimento di temporanea non idoneita', per la stessa  infermita',
puo'  avere  una  durata  complessiva  non inferiore a sei mesi e non
superiore ad un anno e puo' essere adottato solo in unica soluzione.
   Per i  provvedimenti  di  "rivedibilita'"  e  di  "temporanea  non
idoneita'",  connessi  a  stati  di  tossicodipendenza,  di  abuso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme
previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del D.P.R. 9  ottobre  1990,  n.
309.
   L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e
finalita' medico-legale.
   Essa  va  praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti
di organi medico-legali, tutte le volte che e' prevista dall'articolo
che  definisce  l'infermita',  nonche'  nei  casi  in   cui   risulti
necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale
necessita',  gli  iscritti  di leva, gli arruolati ed i militari sono
inviati presso le medesime strutture  sanitarie  per  effettuare  gli
accertamenti   specialistici   necessari,  non  eseguibili  presso  i
Consigli di leva o le infermerie di Corpo.
   Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da  una
visita  collegiale,  da parte di una commissione medica costituita da
due membri (uno dei quali  medico  fiduciario  del  consolato),  alla
presenza dell'autorita' consolare.
   Durante  le  visite  i  periti  esaminano  il  libretto  sanitario
personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,
nonche'  l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli
interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.
   La documentazione sanitaria rilasciata con  debita  autenticazione
da strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata,
se  ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del
giudizio medico-legale.
   I Consigli di leva possono riformare senza esame personale:
     a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni  fisiche,
sulla  base  di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione
comunale;
     b) i soggetti  affetti  da  gravi  infermita'  accertate  presso
strutture  sanitarie  pubbliche, documentate con idonei atti sanitari
debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale
della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
   Il  provvedimento  di  riforma  dei  soggetti  che   siano   stati
riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71
del  D.P.R.  14  febbraio  1964,  n.  237,  viene  adottato  ai sensi
dell'art. 67 dello stesso D.P.R.
   Gli  articoli   del   Capo   XII   (psichiatria)   tengono   conto
prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R).
   Per  quanto  non  espressamente  previsto  da queste avvertenze si
applica  il  vigente  regolamento  sul  servizio  sanitario  militare
territoriale (R.S.S.M.T.).
                       I - MORFOLOGIA GENERALE
                               Art. 1.
   Le  disarmonie  generali  e  le  distrofie costituzionali di grado
elevato, comprensive sia delle carenze  di  sviluppo  e  di  trofismo
(gracilita')  sia  degli  eccessi  volumetrico-ponderali  (obesita');
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
          II - DISMETABOLISMI, DISENDOCRINIE ED ENZIMOPATIE
                               Art. 2.
    a) I difetti del metabolismo  glicidico,  lipidico  o  protidico;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    b) La mucoviscidosi.
                               Art. 3.
   Le  endocrinopatie;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  della
inabilita' temporanea.
                               Art. 4.
   I difetti quantitativi e/o qualitativi  degli  enzimi;  trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
          III - MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI
                               Art. 5.
   Le   malattie  infettive  e/o  parassitarie  che  siano  causa  di
importanti lesioni organiche o di  notevoli  alterazioni  funzionali,
oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle
condizioni   generali   e/o   della   crasi  ematica  o  che  abbiano
caratteristiche  di  cronicita'  e/o  di evolutivita'; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                IV - EMATOLOGIA, IMMUNO-ALLERGOLOGIA
                           E TOSSICOLOGIA
                               Art. 6.
    a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;
    b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi  emopoietici;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                               Art. 7.
    a)   L'asma  bronchiale  allergico  e  le  altre  gravi  allergie
clinicamente manifeste o  in  fase  asintomatica,  accertate  con  le
appropriate  indagini  biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
    b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od  alimenti,
manifeste   o  accertate  con  le  appropriate  indagini  biologiche;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    e) Le sindromi da immunodeficienza, anche in  fase  asintomatica,
accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    d) Le connettiviti sistemiche.
                               Art. 8.
   Lo  stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                            V - NEOPLASIE
                               Art. 9.
     a) I tumori maligni.
     b) I tumori benigni ed i loro esiti  quando  per  sede,  volume,
estensione   o   numero   siano  deturpanti  o  producano  importanti
limitazioni funzionali.
              VI - CRANIO E COMPLESSO MAXILLO-FACCIALE
                              Art. 10.
    a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita'.
    b) Le  modificazioni  morfologiche  delle  ossa  del  cranio  con
interessamento della teca interna.
Art. 11.
   Le  malformazioni  e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra,
della lingua e dei tessuti molli  della  bocca  che  producano  gravi
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 12.
   Le  malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici
correttivi,  le  malattie  del  complesso   maxillo-facciale   e   le
alterazioni  dell'articolarita'  temporo-mandibolare  causa  di gravi
alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo   di
inabilita' temporanea.
Art. 13.
    a)  La  mancanza  o  l'inefficienza  (per  carie  destruente, per
parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o
di almeno otto tra incisivi e canini;
    b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale;
    c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o  radiologlci
di  intolleranza;  trascorso,  ove  occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
                   VII - APPARATO CARDIOVASCOLARE
                              Art. 14.
    a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia.
    b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i
loro   esiti;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di  inabilita'
temporanea.
    c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco  e  le  gravi  anomalie  del
sistema  specifico  di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
                              Art. 15.
   L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove  occorra,  il
periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione.
                              Art. 16.
    a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.
    b)  Le  altre  malattie  delle arterie e quelle dei capillari con
disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 17.
    a)  Le  ectasie  venose  estese  con  incontinenza  valvolare o i
disturbi del circolo venoso profondo.
    b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso  ed  i  loro
esiti  con  disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
    c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici  ed  i  loro
esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                    VIII - APPARATO RESPIRATORIO
                              Art. 18.
    a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali
respiratorie o del circolo polmonare.
    b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                       IX - APPARATO DIGERENTE
                              Art. 19.
   Le  malformazioni  e  le  malattie  croniche delle ghiandole e dei
dotti salivari che producono gravi  disturbi  funzionali;  trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 20.
   Le ernie viscerali.
                              Art. 21.
    a)  Le  malformazioni,  le anomalie di posizione, le malattie o i
loro esiti, del  tubo  digerente,  del  fegato  e  vie  biliari,  del
pancreas  e  del  peritoneo  che,  per natura, sede e grado producano
notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il  periodo  di
inabilita' temporanea;
    b)  Gli  esiti  di  intervento  chirurgico  con  perdita totale o
parziale di un viscere.
                      X - APPARATO UROGENITALE
                              Art. 22.
    a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti,
del rene, della  pelvi,  dell'uretere,  della  vescica,  dell'uretra,
della  prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti
alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo   di
inabilita' temporanea.
    b) La perdita anatomica o funzionale di un rene.
    c)  La  mancanza  o  l'atrofia  o  la  ritenzione  o l'ectopia di
entrambi i testicoli.
                              Art. 23.
   Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i  loro
esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                           XI - NEUROLOGIA
                              Art. 24.
   Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano
causa   di   significative  alterazioni  funzionali;  trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 25.
   Le malattie del sistema nervoso periferico e  i  loro  esiti,  che
siano  causa  di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 26.
   Le  miopatie  primitive  o  che  siano  causa   di   significative
alterazioni   funzionali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 27.
   Le epilessie; trascorso, ove occorra,  il  periodo  di  inabilita'
temporanea.
                              Art. 28.
   Gli  esiti  di  traumi  encefalici  e  midollari con significativa
limitazione  funzionale;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo   di
inabilita' temporanea.
                          XII - PSICHIATRIA
                              Art. 29.
   Il  ritardo  mentale, anche lieve, purche' tale da pregiudicare il
rapporto di realta'.
                              Art. 30.
    a) I disturbi dell'adattamento.
    b) I disturbi del controllo degli impulsi.
    c)  I  disturbi  dell'identita'   di   genere   (disturbi   della
sessualita').
    d) I disturbi dell'alimentazione.
    e) I disturbi delle funzioni evacuative.
    f) I disturbi da tic.
    g) I disturbi del sonno.
    h) I disturbi dell'eloquio.
   In   ogni   caso   i  disturbi  devono  essere  tali  da  limitare
significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti
dal  servizio  militare;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo   di
inabilita' temporanea.
                              Art. 31.
   I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 32.
   Il  disturbo  organico di personalita'; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
   Dopo osservazione.
                              Art. 33.
   I   disturbi  non  organici  di  personalita',  tali  da  limitare
significativamente l'assolvimento dei compiti previsti  dal  servizio
militare;   trascorso,   ove   occorra,   il  periodo  di  inabilita'
temporanea.
   Dopo osservazione.
                              Art. 34.
   I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i  disturbi
somatoformi,  le  nevrosi  isteriche  (tipo  dissociativo  e  tipo da
conversione), le sindromi marginali, quando siano  tali  da  limitare
significativamente  l'assolvimento  dei compiti previsti dal servizio
militare;  trascorso,  ove  occorra,   il   periodo   di   inabilita'
temporanea.
                              Art. 35.
   I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione
clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                         XIII - OFTALMOLOGIA
                              Art. 36.
    a)  Le  malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di
lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad  un  solo
occhio,   quando   siano  causa  di  rilevanti  disturbi  funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
    b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di  lesioni
delle  ghiandole  e  delle  vie  lacrimali,  quando  siano  causa  di
rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 37.
   I  disturbi  della motilita' del globo oculare, quando siano causa
di diplopia  o  deficit  visivi  previsti  dall'art.  42,  o  qualora
producano   alterazioni   della  visione  binoculare  (soppressione);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 38.
   Le gravi discromatopsie.
                              Art. 39.
   L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e  gli  esiti
di  lesioni  dell'orbita,  del  bulbo  oculare  e  degli  annessi con
importanti  alterazioni  anatomiche  o  funzionali;  trascorso,   ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 40.
   Il   glaucoma   e   le  disfunzioni  dell'idrodinamica  endoculare
potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 41.
   I  deficit  visivi  che, corretto l'eventuale vizio di refrazione,
riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di  2/10
in un occhio.
                              Art. 42.
   I  deficit  del  campo  visivo,  anche  monoculari,  che  riducano
sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
                              Art. 43.
   L'emeralopia.
                              Art. 44.
    a)  La  miopia,  senza  o con astigmatismo, che superi in ciascun
occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano.
    b) L'ipermetropia,  senza  o  con  astigmatismo,  che  superi  in
ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano.
    c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica
ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie.
    d)  Le  anisometropie  in  cui la differenza tra i meridiani piu'
ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.
                     XIV - OTORINOLARINGOIATRIA
                              Art. 45.
    a)  Le  malformazioni  ed  alterazioni  acquisite   dell'orecchio
esterno,  dell'orecchio  medio,  dell'orecchio  interno, quando siano
causa di notevoli disturbi funzionali;  trascorso,  ove  occorra,  il
periodo di inabilita' temporanea.
    b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla
media  delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000
Hz), maggiore di 65 dB.
    c) Le ipoacusie bilaterali  con  percentuale  totale  di  perdita
uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%.
                              Art. 46.
   Le  malformazioni  e  le alterazioni acquisite del naso e dei seni
paranasali, quando  siano  causa  di  notevoli  disturbi  funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 47.
   Le  malformazioni  e  le alterazioni acquisite della faringe della
laringe e della trachea, quando  siano  causa  di  notevoli  disturbi
funzionali;   trascorso,   ove  occorra,  il  periodo  di  inabilita'
temporanea.
                          XV - DERMATOLOGIA
                              Art. 48.
   Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della
cute e degli annessi, estese o gravi o  che,  per  sede,  determinino
notevoli  alterazioni  funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
                     XVI - APPARATO LOCOMOTORIO
                              Art. 49.
   Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite,  ad
andamento  cronico  o  gli  esiti  di  malattie acute, che comportino
dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni  funzionali;  trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 50.
   Le  malattie  dei  muscoli,  congenite  od acquisite, ad andamento
cronico o gli esiti  di  malattie  acute,  che  comportino  rilevanti
limitazioni   funzionali;  trascorso,  ove  occorra,  il  periodo  di
inabilita' temporanea.
                              Art. 51.
   Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche  e  delle
borse  sinoviali,  congenite  od  acquisite,  croniche o gli esiti di
affezioni acute (flogistico-degenerative), che  determinino  evidenti
dismorfismi   o  rilevanti  limitazioni  funzionali;  trascorso,  ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 52.
   Gli     esiti     di     lesioni     traumatiche     dell'apparato
muscolo-scheletrico,  tendineo  e capsulo-legamentoso, che comportino
evidenti dismorfismi o producano  rilevanti  limitazioni  funzionali;
trascorso ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
                              Art. 53.
   Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite:
     a)  scoliosi  con  angolo  di Lippmann - Cob superiore a 25›, la
schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre  malformazioni
causa di rilevanti limitazioni funzionali;
     b) discopatie con interessamento neurogeno;
     c) esiti funzionali di trattamento chirurgico,
in  tutti  i  casi  trascorso,  ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
                              Art. 54.
   Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore:
     a) congenite;
     b) acquisite: flogistico-degenerative,
quando siano causa di evidenti dismorfismi  o  rilevanti  limitazioni
funzionali.
                              Art. 55.
   La  mancanza  anatomica  o la perdita funzionale permanente almeno
di:
     a) una mano;
     b) un pollice;
     c) due dita di una mano;
     d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita
di una mano escluso il pollice;
     e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
     f) falangi ungueali di cinque dita  fra  le  due  mani,  escluse
quelle dei pollici.
                              Art. 56.
   La  mancanza  anatomica  o  la  perdita  funzionale  permanente di
almeno:
     a) un piede;
     b) un alluce;
     c) due dita di un piede.
                              Art. 57.
    a) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti.
    b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri.
                  II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'
                              Art. 58.
    a) Le imperfezioni ed infermita'  non  specificate  nel  presente
elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio
militare.
    b) Il complesso di imperfezioni e/o infermita' che, specificate o
non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado
richiesto  per  la  riforma  ma che, in concorso tra loro, rendano il
soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.
   In tutti i casi dopo osservazione.