(Atto finale)
          ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE 
                     SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
    

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE
                     SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE


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1. La conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione  stradale  e'
stata  convocata  dal  Segretario  generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, conformemente  alle  risoluzioni  1129  (XLI)  e  1203
(XLII)  adottate  dal Consiglio economico e sociale il 27 luglio 1966
ed il 26 maggio 1967. I testi di tali risoluzioni sono i seguenti:
Risoluzione 1129 (XLI)
"Il consiglio economico e sociale,
"Richiamando le proprie risoluzioni  967  (XXXVI)  del  25  luglio
1963, 1034 (XXXVII) del 14 agosto 1964 e 1082 B (XXXIX) del 30 luglio
1965  sulla  revisione  della Convenzione del 1949 sulla circolazione
stradale e del Protocollo relativo alla segnalazione stradale,
"Considerando,  conformemente  all'opinione  gia'  espressa  nelle
proprie risoluzioni 1034 (XXXVII) a 1082 B (XXXIX) che, allo scopo di
facilitare  la  circolazione  stradale,  e'  necessario  modificare e
completare la Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale ed  il
Protocollo del 1949 sulla segnaletica stradale,
"Prendendo   nota   del   rapporto  del  Segretario  generale,  in
particolare il suo paragrafo 6, tenuto conto delle risoluzioni  1082B
(XXXIX) del Consiglio,
"Prendendo atto dell'invito del Governo austriaco;
"1.  Decide  che  la  Conferenza  internazionale  che  deve essere
convocata  stabilira'  se  dovra'  essere  predisposto  piu'  di  uno
strumento  per  sostituire la Convenzione ed il Protocollo del 1949 e
se alcune disposizioni relative alla  segnaletica  stradale  dovranno
avere  un  carattere obbligatorio o essere semplicemente delle proce-
dure raccomandate;
"2. Decide che saranno invitati alla Conferenza  tutti  gli  Stati
membri   dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite  o  membri  di
istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale  dell'energia
atomica,  nonche',  a titolo consultivo, le istituzioni specializzate
e, in qualita' di  osservatori,  le  organizzazioni  intergovernative
interessate e le organizzazioni non governative interessate dotate di
statuto consultivo presso il Consiglio;
"3.  Decide  inoltre che la Conferenza si terra' a Vienna nel mese
di  marzo  1968,  durante  un  periodo  non  superiore  a  25  giorni
lavorativi ed alla data che verra' fissata dal Segretario generale di
concerto con il Governo austriaco;
4.  Prega  il  Segretario  generale di predisporre e di diffondere
come documenti della Conferenza:
a) Un progetto di convenzione sulla circolazione stradale;
b) Un progetto di convenzione sulla segnaletica stradale;
basati sui progetti redatti  in  precedenza  e  tenendo  conto  degli
emendamenti proposti dalle Commissioni economiche regionali;
c) Dei commentari a tali progetti che:
i)    Pongano  in  evidenza  le  differenze  di  fondo  che essi
presentano nei confronti dei progetti diramati in precedenza;
ii)  Ripropongano  quegli emendamenti proposti dalle Commissioni
economiche regionali che non siano stati incorporati nei nuovi testi;
5. Prega inoltre il Segretario Generale,
a) In occasione della diffusione dei nuovi progetti, di chiedere:
i)  Ai governi degli Stati che saranno invitati alla Conferenza,
di fargli pervenire, almeno quattro mesi  prima  dell'apertura  della
Conferenza,  gli  emendamenti  a  tali  progetti  che essi desiderano
proporre;
ii) Alle istituzioni specializzate, nonche' alle  organizzazioni
intergovernative   e   non  governative  che  saranno  invitate  alla
Conferenza, di fargli pervenire nello stesso termine, i  suggerimenti
di emendamento alle disposizioni tecniche dei nuovi progetti che esse
ritengano di dover presentare;
b)  Di  diffondere,  almeno  due  mesi  prima  dell'apertura della
Conferenza, gli emendamenti ed  i  suggerimenti  che  avra'  ricevuto
conformemente ai precedenti commi a), i e ii;
c)   di   prendere   le   altre  disposizioni  necessarie  per  la
convocazione della Conferenza ed in  particolare,  di  predisporre  e
diffondere  il  progetto  di  regolamento  interno  provvisorio della
Conferenza, nonche' gli altri documenti utili".
Risoluzione 1203 (XLII)
"Il Consiglio economico e sociale,
Richiamando la propria risoluzione 1129 (XLI) del 26  luglio  1966
concernente  le disposizioni relative alla riunione di una conferenza
internazionale  incaricata  di  sostituire   la   Convenzione   sulla
circolazione  stradale  ed  il  Protocollo  relativo alla segnaletica
stradale, fatti a Ginevra il 19 settembre 1949;
Prendendo atto del rapporto del Segretario Generale,  in  data  16
marzo 1967 con le modifiche indicate nella sua lettera 3 aprile 1967,
   Decide  di  modificare  come  segue il calendario della Conferenza
fissata dalla Risoluzione 1129 (XLI):
a) Al paragrafo 3 di detta risoluzione, sopprimere le  parole  che
seguono  la  parola  "Vienna"  ad  eccezione delle parole "durante un
periodo non superiore a venticinque giorni lavorativi" ed inserire le
parole dal "30 settembre al 1 novembre 1968";
b) Al paragrafo 5, sostituire "quattro mesi"  con  "sei"  mesi  al
punto i) del comma a) e sostituire "due mesi" con "tre mesi" al comma
b.)
2. Poiche' le date previste per la Conferenza nella Risoluzione di
cui  sopra sono state respinte su richiesta del Governo ospitante, la
Conferenza sulla circolazione stradale si e'  tenuta  dal  7  ottobre
all'8 novembre 1968.
I  Governi  degli  Stati  sottoindicati  erano  rappresentati alla
Conferenza per mezzo di delegazioni:
Afghanistan                     Messico
Algeria                         Monaco
Arabia Saudita                  Nigeria
Argentina                       Norvegia
Australia                       Paesi Bassi
Austria                         Peru'
Belgio                          Polonia
Brasile                         Portogallo
Bulgaria                        Repubblica Araba Unita
Canada                          Repubblica centroafricana
Cecoslovacchia
Cile                            Repubblica di Corea
Cina                            Repubblica Dominicana
Cipro                           Repubblica Federale tedesca
Costa Rica
Danimarca                       Repubblica socialista sovietica di
Equador                         Bielorussia
Filippine                       Repubblica socialista sovietica di
Finlandia                       Ucraina
Francia                         Romania
Gabon                           Regno Unito di Gran Bretagna e
Ghana                           Irlanda del Nord
Giappone
Grecia                          San Marino
India                           Santa Sede
Indonesia                       Spagna
Iran                            Stati Uniti d'America
Israele                         Sudan
Italia                          Svezia
Jugoslavia                      Svizzera
Kenia                           Tailandia
Kuwait                          Turchia
Liberia                         Ungheria
Libia                           Unione delle Repubbliche socialiste
Lussemburgo                     sovietiche
Malesia                         Venezuela
Mali
I Governi degli Stati seguenti erano rappresentati alla Conferenza
per mezzo di osservatori:
Bolivia
Colombia
Cuba
Guatemala
Nicaragua
L'Organizzazione   internazionale   del  Lavoro,  l'Organizzazione
mondiale  della  Sanita'  e  l'Agenzia  internazionale   dell'energia
atomico erano rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo.
Le Organizzazioni seguenti erano rappresentate alla Conferenza per
mezzo di osservatori:
A. - Organizzazioni intergovernative:
Commissione delle Comunita' Europee;
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti;
Consiglio d'Europa;
Consiglio Nordico;
Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato;
Lega degli Stati Arabi;
Organizzazione per la collaborazione delle ferrovie.
B. - Organizzazioni non governative:
Ufficio permanente internazionale dei costruttori di autoveicoli;
Ufficio permanente internazionale dei costruttori di motocicli;
Camera di Commercio Internazionale;
Comitato Europeo delle Assicurazioni;
Commissione Internazionale dell'Illuminazione;
Confederazione Internazionale dei sindacati cristiani;
Confederazione Internazionale dei sindacati liberi;
Federazione Internazionale dei funzionari superiori di Polizia;
Federazione Internazionale della strada;
Federazione Sindacale mondiale;
Lega delle Societa' della Croce Rossa;
Organizzazione Internazionale di normalizzazione;
Organizzazione Internazionale di polizia criminale;
Organizzazione mondiale del turismo e dell'automobile;
Prevenzione Stradale internazionale;
Unione internazionale delle ferrovie;
Unione internazionale degli organismi ufficiali di turismo;
Unione internazionale dei trasporti pubblici;
Unione internazionale dei trasporti stradali.
3.  La  Conferenza  era  in possesso di un progetto di convenzione
sulla circolazione stradale e di un  progetto  di  convenzione  sulla
segnaletica  stradale  redatti  dal  Segretario  Generale  e se ne e'
servita come base di discussione. (1)
4. Tenuto conto delle sue deliberazioni, riportate nei  rendiconti
analitici  delle sue sedute plenarie e nei rendiconti delle decisioni
delle sue commissioni  principali,  la  Conferenza  ha  elaborato  ed
aperto  alla firma una Convenzione sulla Circolazione stradale ed una
Convenzione sulla segnalazione stradale.
5. La Conferenza  ha  adottato  per  acclamazione  la  risoluzione
sottoriportata  intitolata  "Omaggio  al  Governo  ed al popolo della
Repubblica d'Austria".
"Al termine dei suoi lavori a  Vienna,  il  7  novembre  1968,  la
Conferenza  delle  Nazioni Unite sulla circolazione stradale desidera
esprimere la  sua  profonda  gratitudine  al  popolo  ed  al  Governo
austriaco,  nonche'  alla Citta' di Vienna, per la cortese e generosa
ospitalita' accordata a tutti i rappresentanti che hanno  partecipato
alla Conferenza".
IN  FEDE  DI  CHE,  i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il
presente Atto finale.
FATTO a Vienna l'otto novembre  millenovecentosessantotto,  in  un
solo originale in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa,
ciascun testo facente ugualmente fede.
Il  testo  originale  sara'  depositato  nelle mani del Segretario
Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  che  ne  inviera'
delle  copie  certificate  conformi a ciascuno dei Governi invitati a
farsi rappresentare alla Conferenza.
Il presidente della Conferenza          Il Segretario Esecutivo
A. BUZZI-QUATTRINI                         F.D. MASSON

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1/ Documenti E/CONF.56/1 e Add.1 e E/CONF.56/3 e Add.1