ACCORDO EUROPEO COMPLETANTE LA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'8 NOVEMBRE 1968 LA PARTI CONTRAENTI, PARTI ALLA CONVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APERTA ALLA FIRMA A VIENNA L'2 NOVEMBRE 1968. IN VISTA di stabilire una maggiore uniformita' delle norme relative alla circolazione stradale in Europa, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo 1. Le Parti contraenti, parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, prenderanno i provvedimenti appropriati affinche' le norme relative alla circolazione stradale in vigore sul loto territorio siano sostanzialmente conformi con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo. 2. Sempre che non siano incompatibili in alcun punto con le disposizioni dell'Annesso al presente Accordo, a) tali norme possono non riprendere quelle determinate disposizioni applicantisi a situazioni che non si presentano sul territorio delle Parti contraenti in causa; b) tali norme possono contenere disposizioni non previsti nel presente Annesso. 3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contenenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell'Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.