ANNESSO 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente annesso, per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. 2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione. 3. Ad Articolo primo della Convenzione (Definizioni) Alinea c) Detto alinea andra' letto come segue: "Per "centro abitato" si intende un'area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificamente indicate come tali"; Alinea n) I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli. Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto Articolo Tale alinea redatto come segue: "Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonche' le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonche' gli infermi che viaggiano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo". 4. Ad Articolo 3 della Convenzione (Obblighi delle Parti contraenti) Paragrafo 4 Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno ne' modificare la portata dell'Articolo 39 della Convenzione, ne' rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta. 5. Ad Articolo 6 della Convenzione (Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione) Paragrafo 3 Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. 6. Ad Articolo 7 della Convenzione (Norme generali) Paragrafo 2 Le disposizioni di detto paragrafo che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie. Paragrafi addizionali da inserire alla fine del presente Articolo Detti paragrafi saranno redatti come segue: "Gli utenti della strada debbono dar prova di grande prudenza in presenza di bambini, di infermi, in particolare di ciechi muniti di bastone bianco ed in presenza di persone anziane. I conducenti devono stare attenti che i propri veicoli non disturbino gli altri utenti della strada e non danneggino le proprieta' confinanti con la strada, soprattutto non provochino rumore, polvere o fumo quando essi siano evitabili." 7. Ad Articolo 8 della Convenzione (Conducenti) Paragrafo 2 La norma di detto paragrafo che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 8. Ad Articolo 9 della Convenzione (Greggi) La norma del presente Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione sara' obbligatoria. 9. Ad Articolo 10 della Convenzione (Posizione sulla carreggiata) Il titolo andra' letto come segue: "Posizione sulla strada". Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Detto paragrafo sara' redatto come segue: "a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria. b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se cio' e' possibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile. 10. Ad Articolo 11 della Convenzione (Sorpasso e circolazione per file) Paragrafo 5, alinea b) Tale disposizione non sara' applicata. Paragrafo 6 alinea b) In conseguenza della non-applicazione dell'alinea b) del paragrafo 5 del presente Articolo, la disposizione contenuta nell'ultima parte di frase di detto alinea non sara' applicata. Paragrafo 8, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semoforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali". 11. Ad Articolo 12 della Convenzione (Incroci) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l'incrocio e' impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di ricoverarsi siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocita' e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinnanzi a se' di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l'incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorita' sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria e' il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa manovra si presenta chiaramente piu' facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola. 12. Ad Articolo 13 della Convenzione (Velocita' e distanza tra i veicoli) Paragrafo 4 Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sara' redatto come segue: "Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia e' adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocita' e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza fuori tutto superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non e' tuttavia applicabile quando la circolazione e' molto intesa ne' quando il sorpasso e' vietato. 13. Ad Articolo 14 della Convenzione (Prescrizioni generali per le manovre) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra, percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'". 14. Ad Articolo 15 della Convenzione (Prescrizioni particolari rela- tive ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico La disposizione di questo Articolo, che e' una raccomandazione nella Convenzione, sara' obbligatoria. 15. Ad Articolo 18 della Convenzione (Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio) Paragrafo 3 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Ogni conducente che di immetta da una proprieta' fiancheggiante La strada su di una strada, e' tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada". Paragrafo 4, alinea b) Tale alinea sara' redatto come segue: "Negli Stati in cui il senso di circolazione e' a sinistra, la precedenza alle intersezioni e' regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale". 16. Ad Articolo 20 della Convenzione (Prescrizioni applicabili ai pedoni) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I pedoni devono per quanto possibile evitare di utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessita' disturbare o intralciare la circolazione." Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto Articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata." Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente Articolo, essi debbono tenersi il piu' possibile accostati al bordo della carreggiata". Paragrafo 5 Tale paragrafo sara' letto come segue: "a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che cio' non metta a repentaglio la loro sicurezza e salvo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore, o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della circolazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, comminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilita' o della forte densita' della circolazione dei veicoli". b) Le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese applicabili nei centri abitati. Paragrafo 6, alinea c) Tale alinea sara' redatto come segue: "Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse". 17. Ad Articolo 21 della Convenzione (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo. Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Articolo 13 della Convenzione, allorche' non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i conducenti che svoltano per immettersi su un'altra strada devono farlo solo lasciando passare, salvo anche ad arrestarsi all'occorrenza, i pedoni che si trovino sulla carreggiata di questa altra strada alle condizioni previste al paragrafo 6 dell'Articolo 20 della Convenzione". Paragrafo 3 Questa disposizione non sara' applicata. 18. Ad Articolo 23 della Convenzione (Fermata e sosta) Paragrafo 1 Questo paragrafo sara' redatto come segue: "Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali in fermata o in sosta debbono essere posti per quanto possibile fuori della carreggiata. Nei centri abitati e fuori di essi, veicoli ed animali non debbono essere posti sulle piste ciclabili, ne' sui marciapiedi o sulle banchine pedonali salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile. Paragrafo 2 alinea b) Questo alinea sara' redatto come segue: "I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza side-car non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata." Paragrafo 3, alinea a) Tale alinea sara' redatto come segue: "La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata: i) a meno di 5 metri prima degli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti e passaggi pedonali, su quelli ciclabili e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove da questa fermata o sosta dovesse derivare ostacolo alla circolazione dei trams e dei treni; Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo alinea Questo testo sara' redatto come segue: "Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16 piedi 1/2) dal prolungamento del filo piu' vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica; Paragrafo 3 alinea b Testo addizionale da inserire immediatamente dopo il punto iii) di tale alinea Tale testo sara' redatto come segue: "Nei luoghi in cui il veicolo in sosta possa nascondere o mascherare un segnale stradale o un segnale semaforico alla vista degli utenti della strada" Paragrafo 3, alinea c)i) Tale disposizione sara' redatta come segue: "In prossimita' dei passaggi a livello, per la distanza che sara' stabilita dalla legislazione nazionale ed a meno di m. 15 da una parte e dall'altra delle fermate autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori. Paragrafo 3, alinea c)v) Questa disposizione non sara' applicata. Paragrafo 5 Questo paragrafo sara' redatto come segue:" "a) Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonche' ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo/: i) quando il conducente e' stato costretto a fermare il suo veicolo in un luogo in cui la fermata e' vietata, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3b) i) o ii) di questo articolo della Convenzione, ii) quando le condizioni sono tali che i conducenti che si avvicinano non possono accorgersi in tempo, o lo possono solo con gravi difficolta', dell'ostacolo costituito dal veicolo fermo. b) le disposizioni dell'alinea a) del presente paragrafo possono essere rese valevoli anche nei centri abitati. c) Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi di cui al paragrafo 56 dell'Allegato 5 della Convenzione". 19. Ad Articolo 25 della Convenzione (Autostrade e strade affini) Paragrafo 1 Tale paragrafo sara' redatto come segue: Sulle autostrade, nonche' sulle strade di raccordo delle autostrade alla viabilita' ordinaria segnalate come autostrade: a) La circolazione e' vietata ai pedoni, agli animali, alle biciclette, ai ciclomotori se non sono assimilati, ai motocicli ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonche' agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano per costruzione, suscettibile di raggiungere in piano una velocita' prestabilita fissata dalla legislazione nazionale, ma che non puo' comunque essere inferiore a 40 km/ora; b) e' vietato ai conducenti: i) fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta autorizzati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non puo' farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano; se si tratta di uno dei veicoli a cui si applica il paragrafo 5 dell'Articolo 23 della Convenzione, si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano l'utilizzazione di uno dei dispositivi previsti al paragrafo 56 dell'Allegato 5 alla Convenzione; ii) di fare conversione ad U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra di loro". Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo Articolo Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Quando un'autostrada comporta 3 o piu' corsie per ogni senso di circolazione e' vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 35 q.li, o di complessi di veicoli lunghi piu' di 7 metri, di impegnare altre corsie all'infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione". Paragrafo 4 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente Articolo cosi' come redatto sopra, e del paragrafo addizionale da inserire immediatamente dopo tale paragrafo 1, nonche' dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo della Convenzione, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali ed alle quali le proprieta' laterali non hanno accesso." 20. Ad Articolo 27 della Convenzione (Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti). Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "E' vietato ai ciclisti di circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei ciclomotoristi e dei motociclisti ma, in piu', questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione". Paragrafo 4 Tale paragrafo andra' redatto come segue: "I ciclomotori possono essere autorizzati a circolare sulle piste ciclabili e puo' anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata, se cio' e' utile." 21. Ad Articolo 29 della Convenzione (Veicoli e rotaie) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo II della Convenzione potranno essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell'Articolo 18 della Convenzione". Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente Articolo. Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in o sosta, la cui sede insista sulla carreggiata, si esegue dalla parte corrispondete al senso di circolazione. Se l'incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa della ristrettezza di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare ne' mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si puo' effettuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano". 22. Ad Articolo 30 della Convenzione (Carico dei veicoli) Paragrafo 4 L'inizio di questo paragrafo sara' redatto come segue: "I carichi che sporgono la sagoma del veicolo in avanti, verso dietro o sui lati, debbono essere segnalati in modo ben visibile in tutti i casi in cui le loro sporgenze rischiano di non essere viste dai conducenti degli altri veicoli; tra il calar della notte ed il levar del giorno, nonche' negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, queste segnalazioni devono essere fatte davanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore ...." Paragrafo 4, alinea b Tale alinea sara' redatto come segue: "Tra il calar della notte ed il levar del giorno, e negli altri momenti in cui la visibilita' e' insufficiente, i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo tale che la loro estremita' laterale venga a trovarsi a piu' di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce anteriore di posizione del veicolo debbono essere segnalati verso l'avanti, e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremita' laterale si trova a piu' di 0,40 m. (16 Pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo". 23. Articolo addizionale, da inserire immediatamente dopo l'Articolo 30 della Convenzione Tale Articolo sara' redatto come segue: "(Trasporto di passeggeri)" I passeggeri non dovranno essere trasportati in numero tale, o in maniera tale da rappresentare un pericolo". 24. Ad Articolo 31 della Convenzione (Comportamento in caso di incidente) Paragrafo 1 Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo Tale alinea sara' redatto come segue: "Se l'incidente ha provocato solo danni materiali e se una delle parti lese non e' presente, le persone implicate nell'incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalita' ed indirizzo ed in ogni caso fornire al piu' presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via piu' diretta o altrimenti tramite la polizia". 25. Ad Articolo 32 della Convenzione (Illuminazione: Prescrizioni generali) Paragrafo 6 alinea a) Tale paragrafo sara' redatto come segue: "Le carrozzelle da bambino, di malati o d'infermi, e tutti gli altri veicoli di piccole dimensioni e senza motore, spinte o trainate da pedoni;" Paragrafi 7 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "a) Di notte quando circolano sulla carreggiata: i) i gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti corteo devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o giallo-selettiva rivolta verso l'avanti, e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'uncia luce arancione rivolta nelle due direzione; ii) i conducenti di animali da traino, da carico, da sella e quelli di bestiame devono essere equipaggiati dal lato del traffico almeno da una luce bianca o gialla-selettivo rivolta verso l'avanti e da una luce rossa all'indietro, oppure da un'unica luce arancione visibile nelle due direzioni. b) Le luci previste all'alinea a) del presente paragrafo non sono, tuttavia obbligatorie circolando in un centro abitato adeguatamente illuminato". 26. Ad Articolo 34 della Convenzione (Deroghe) Paragrafo 2 Tale paragrafo sara' redatto come segue: "I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione e' indicata dagli speciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti all'osservanza in tutto o in parte delle norme del Capitolo II della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, diverse da quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giustificati dall'urgenza della loro missione".