L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, che attribuisce  all'ISVAP  il  potere  di  stabilire  norme  di
dettaglio  in  ordine alla valutazione degli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche  di  cui  all'art.  24  dello  stesso  decreto
legislativo;
  Visto  l'art.  29,  commi  2  e 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174,  che  attribuisce  all'ISVAP  il  potere  di  stabilire
disposizioni di dettaglio in ordine ai limiti massimi di investimento
per  singole  categorie  di  attivi  posti  a copertura delle riserve
tecniche nonche' in ordine ai criteri di  investimento  negli  attivi
stessi;
  Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello per
la comunicazione  trimestrale  della  situazione  delle  attivita'  a
copertura delle riserve tecniche;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  26  settembre  1995,  n. 406,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n.  503,
recante,  tra  l'altro,  integrazione al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174;
  Considerati  i  principi  generali  di  sicurezza,   liquidita'   e
redditivita'  degli  investimenti  a copertura delle riserve tecniche
nonche' di  diversificazione  e  dispersione  degli  stessi,  di  cui
all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Considerati i principi fissati dal legislatore all'art. 29, commi 2
e  3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per l'emanazione
del provvedimento relativo alla determinazione dei limiti massimi  di
investimento  per  singole categorie di attivi nonche' dei criteri di
investimento negli attivi stessi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
               Attivita' ammissibili e limiti massimi
  1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami
indicati al punto A della tabella allegata al decreto legislativo  17
marzo  1995,  n.  174,  fermo  restando quanto espressamente previsto
dagli articoli da 26 a 31 del predetto  decreto  legislativo,  devono
coprire  le  riserve  tecniche  di cui all'art. 24 del citato decreto
legislativo utilizzando attivita'  comprese  tra  quelle  di  seguito
indicate:
A) INVESTIMENTI.
  La categoria e' suddivisa nelle seguenti macroclassi:
  A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili.
  La   macroclasse   comprende   titoli   di   Stato,   obbligazioni,
obbligazioni  convertibili  ed  altri   valori   classificabili   nel
"comparto  obbligazionario",  inclusi  quelli  a  tasso  di interesse
variabile, indicizzati in base ad un parametro predeterminato.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti  alla  zona
A,  ai  sensi  della  direttiva  n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti
locali o da  enti  pubblici  di  Stati  membri  o  da  organizzazioni
internazionali  cui  aderiscono  uno  o  piu'  di detti Stati membri,
negoziati in un mercato regolamentato;
   A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti  alla  zona
A,  ai  sensi  della  direttiva  n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti
locali o da  enti  pubblici  di  Stati  membri  o  da  organizzazioni
internazionali  cui  aderiscono uno o piu' di detti Stati membri, non
negoziati in un mercato regolamentato;
 A1.2a) Obbligazioni od altri titoli  assimilabili  negoziati  in  un
mercato regolamentato;
  A1.2b)  Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in
un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi  aventi
la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio
sia  da  almeno  3  anni  certificato  da  parte  di  una societa' di
revisione debitamente autorizzata.
  Sono compresi in tale classe i certificati di deposito e i depositi
bancari in qualsiasi forma  che  prevedono  prelevamenti  soggetti  a
limiti di tempo superiori a 15 giorni;
   A1.3)  Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli
indicati ai punti precedenti, purche' con scadenza residua  inferiore
all'anno;
   A1.4)  Quote  in  organismi  di  investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM).
  La classe comprende le quote di OICVM  coordinati  ai  sensi  della
direttiva  n.  85/611/CEE  che investono prevalentemente nel comparto
obbligazionario.  Relativamente  ai   fondi   comuni   d'investimento
mobiliare  aperti  di  diritto  italiano,  si fa riferimento, ai fini
della   presente   classificazione,   alle   tipologie    individuate
dall'Associazione  delle  societa'  di  gestione  di  fondi comuni di
investimento;
   A1.5) Pronti contro  termine,  con  obbligo  di  riacquisto  e  di
deposito dei titoli presso un istituto di credito.
  Tali operazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
   - avere ad oggetto titoli ammissibili a copertura;
   - essere concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato
appartenente  alla zona A, una SIM, una societa' finanziaria iscritta
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del  decreto  legislativo  1
settembre  1993,  n.  385,  ovvero  con  societa'  svolgenti analoghe
attivita',  soggette  ad  equivalente  regolamentazione  dello  Stato
membro di appartenenza;
   - avere una durata non superiore a 6 mesi.
  Tali  attivi  possono  essere  destinati  a copertura delle riserve
tecniche entro il limite massimo del 20% delle  riserve  tecniche  da
coprire;
   A1.6) Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di
credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A.
  Le  accettazioni  bancarie  utilizzate  a  copertura  delle riserve
tecniche devono avere durata residua non superiore a 6 mesi;
  Tali attivi possono essere  destinati  a  copertura  delle  riserve
tecniche, unitamente a quelli di cui al successivo punto A1.7), entro
il  limite  massimo  complessivo  del  10%  delle riserve tecniche da
coprire;
   A1.7) Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio  1994,  n.
43.
  Le  cambiali  finanziarie  utilizzate  a  copertura  delle  riserve
tecniche devono avere una durata residua non superiore a 6 mesi; sono
escluse dalla copertura delle riserve tecniche quelle garantite dalla
stessa impresa di assicurazione.
  Tali attivi possono essere  destinati  a  copertura  delle  riserve
tecniche, unitamente a quelli di cui al precedente punto A1.6), entro
il  limite  massimo  complessivo  del  10%  delle riserve tecniche da
coprire;
   A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei  alla  copertura
delle riserve tecniche.
  La  classe  comprende  i  ratei  attivi relativi agli interessi sui
titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla  data  di
riferimento  del  prospetto  trimestrale di cui all'art. 31, comma 2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
  A2) Prestiti.
 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti  da  ipoteche  o  da  garanzie
bancarie  o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti
locali territoriali.
  Non sono  ammessi  a  copertura  delle  riserve  tecniche  mutui  e
prestiti  garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate,
controllanti  o  sottoposte  al  controllo  del   medesimo   soggetto
controllante l'impresa.
  Il  mutuo  deve  essere  contenuto  nel  limite  del 50% del valore
dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui deve  essere  di  primo
grado.
  Le  garanzie bancarie o assicurative devono essere rappresentate da
fideiussioni  che  prevedano  la  clausola  di  pagamento  "a   prima
richiesta e senza eccezioni".
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
20% delle riserve tecniche da coprire.
  A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili
  La   macroclasse   comprende   azioni,   quote   ed   altri  valori
classificabili nel "comparto azionario".
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
35% delle riserve tecniche da coprire.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
   A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di  societa'  cooperative
ed  azioni,  non  negoziate  in  un  mercato regolamentato, emesse da
societa' aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A,
il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni  da  parte  di
una societa' di revisione debitamente autorizzata;
   A3.2) Warrant negoziati in un mercato regolamentato.
  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  per warrant si intende una
cedola  che  circola  separatamente  dal  titolo  principale  e   che
incorpora  la  facolta'  di  sottoscrivere  o  acquistare  una  certa
quantita' di azioni in un determinato periodo di tempo e ad un prezzo
prestabilito.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve
tecniche da coprire;
  A3.3) Quote in  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM).
  La  classe  comprende  le  quote di OICVM coordinati ai sensi della
direttiva n. 85/611/CEE che investono
prevalentemente nel comparto azionario. Relativamente ai fondi comuni
d'investimento  mobiliare  aperti  di   diritto   italiano,   si   fa
riferimento,  ai  fini della presente classificazione, alla tipologia
individuata dall'Associazione delle societa'  di  gestione  di  fondi
comuni di investimento;
   A3.4)  Quote  di  fondi  comuni  di investimento mobiliare chiusi,
situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
  A4) Comparto immobiliare.
  La macroclasse comprende gli investimenti in beni  immobili  ed  in
valori assimilabili.
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
40% delle riserve tecniche da coprire.
  Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
17  marzo 1995, n. 174, il valore di un singolo terreno o fabbricato,
o di piu' terreni o fabbricati, tali da poter essere considerati come
un  unico   investimento,   ancorche'   detenuti   tramite   societa'
immobiliari,  e'  ammesso  nel  limite  massimo del 10% delle riserve
tecniche da coprire.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento,  per
le quote libere da ipoteche.
  Tali  attivi  devono essere considerati al netto del relativo fondo
di ammortamento;
   A4.2) Beni immobili concessi in leasing.
  All'atto dell'invio del prospetto trimestrale di cui  all'art.  31,
comma  2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, l'importo di
tali attivi deve essere  ridotto  in  base  alle  quote  di  capitale
corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.
  Tali  attivita'  sono  ammesse  nel  limite  massimo  del 10% delle
riserve tecniche da coprire;
   A4.3) Partecipazioni in societa' immobiliari nelle quali l'impresa
detenga piu' del 50 per cento del capitale sociale aventi ad  oggetto
esclusivo  la  costruzione  o  la gestione di immobili per l'edilizia
residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale  o  per
l'esercizio   dell'attivita'  agricola,  per  l'importo  iscritto  in
bilancio nel limite del valore economico degli  immobili  assunto  in
proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle
passivita'  complessivamente  iscritte  nel  bilancio  della societa'
immobiliare.
  Nel  caso  in  cui  tra  le  passivita'  suddette  figurino  debiti
garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili deve  essere
determinato  al  netto  del  valore  dell'ipoteca  stessa in luogo di
quello del debito residuo.
  Se nella determinazione del valore contabile  della  partecipazione
si  e' tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento
di capitale, tali finanziamenti, ai fini del presente  provvedimento,
non sono considerati passivita' della societa' immobiliare;
  A4.4)  Quote  di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il
cui patrimonio immobiliare sia costituito per non  meno  del  90%  da
immobili  alienati  dallo  Stato o da enti previdenziali pubblici, da
regioni,  da  enti  locali  o  loro  consorzi,  nonche'  da  societa'
interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
  La classe comprende le quote di fondi comuni istituiti ai sensi del
decreto   legge   26   settembre   1995,   n.  406,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29  novembre  1995,  n.  503.  Tali  quote
possono essere poste a copertura delle riserve, nel limite del valore
delle  stesse,  determinato  sulla  base  dell'ultimo  prospetto  del
patrimonio del fondo redatto a  norma  dell'art.  9  della  legge  25
gennaio 1994, n. 86;
   A4.5)  Quote  di  altri  fondi  comuni di investimento immobiliare
chiusi situati in uno Stato membro.
  La classe comprende le quote di fondi comuni  di  diritto  italiano
istituiti  con  legge  25  gennaio  1994, n. 86, o di fondi comuni di
diritto  estero   dello   stesso   tipo   soggetti   ad   equivalente
regolamentazione.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
B) CREDITI.
  Gli  attivi compresi in tale categoria, unitamente a quelli inclusi
nella successiva categoria C) ad eccezione di quelli di cui al  punto
C3),  sono  complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle
riserve tecniche da coprire.
  I crediti devono essere valutati in modo  prudente,  tenendo  conto
del rischio di mancato realizzo.
  La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie,
comprese  le  quote  di  riserve  tecniche a loro carico, debitamente
documentati, fino al 90% del loro ammontare;
   B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso  le
imprese  cedenti,  debitamente  documentati,  fino  al  90%  del loro
ammontare;
   B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle  partite
debitorie,  derivanti  da  operazioni di assicurazione diretta, nella
misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.
  La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso
di riscossione scaduti da non piu' di 3 mesi rispetto  alla  data  di
riferimento  del  prospetto  trimestrale di cui all'art. 31, comma 2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
   B3.2) Crediti  nei  confronti  di  intermediari,  al  netto  delle
partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e
di   riassicurazione,   nella  misura  in  cui  siano  effettivamente
esigibili da meno di 3 mesi.
  La  classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno
di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale
di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 174.
   B4) Anticipazioni su polizze;
   B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia
decorso il termine prescritto per l'accertamento.
  Tali   crediti   rappresentano  il  saldo  a  credito  dell'impresa
risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente  accertato
o  per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento,
comprensivo dei relativi interessi.
  Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5%  delle  riserve
tecniche da coprire;
   B6)  Crediti  verso  fondi  di  garanzia  al  netto  delle partite
debitorie.
  Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5%  delle  riserve
tecniche da coprire.
C) ALTRI ATTIVI.
  Le  attivita' comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di
cui al punto C3) ed unitamente  a  quelle  incluse  nella  precedente
categoria  B),  sono  complessivamente ammesse nel limite massimo del
25% delle riserve tecniche da coprire.
  La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   C1)   Immobilizzazioni   materiali,   strumentali    all'esercizio
dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30
per  cento  del  valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di
ammortamento.
  Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla successiva  voce  C2),
sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire;
   C2)   Immobilizzazioni  materiali  non  strumentali  all'esercizio
dell'impresa,  diverse   da   terreni   e   fabbricati,   debitamente
documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio.
  Tali  attivi,  unitamente a quelli di cui alla precedente voce C1),
sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire;
   C3) Spese di acquisizione da  ammortizzare,  coerentemente  con  i
metodi  di  calcolo  delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per
cento del loro ammontare.
  La classe  comprende  unicamente  le  provvigioni  di  acquisizione
pagate  in  via  anticipata  su  contratti pluriennali, calcolate nei
limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui
l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento sia coerente con
il metodo di calcolo delle riserve;
   C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel  limite  del  30  per
cento del loro ammontare;
   C5) Interessi reversibili.
  Tali  crediti  sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
D) DEPOSITI.
 Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi  o  qualsiasi
altro  istituto autorizzato dalla competente autorita' di vigilanza a
ricevere depositi, al netto delle partite debitorie.
  La  classe  comprende  i  depositi  bancari  a  vista  e quelli che
prevedono prelevamenti soggetti a limiti  di  tempo  inferiori  a  15
giorni.
  Sono  esclusi  dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in
contante  costituiti  presso  intermediari  finanziari  a  fronte  di
operazioni su contratti derivati.
  Tali  attivi  sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve
tecniche da coprire.