L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175  che  attribuisce  all'ISVAP  il  potere  di  stabilire  norme di
dettaglio in ordine alla valutazione degli attivi posti  a  copertura
delle  riserve  tecniche  di  cui  agli  articoli 23 e seguenti dello
stesso decreto legislativo;
  Visto l'art. 30, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995,  n.  175  che  attribuisce  all'ISVAP  il  potere  di stabilire
disposizioni di dettaglio in ordine ai limiti massimi di investimento
per singole categorie di  attivi  posti  a  copertura  delle  riserve
tecniche  nonche'  in  ordine ai criteri di investimento negli attivi
stessi;
  Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175 che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un  modello  per
la  comunicazione  trimestrale  della  situazione  delle  attivita' a
copertura delle riserve tecniche;
  Considerati  i  principi  generali  di  sicurezza,   liquidita'   e
redditivita'  degli  investimenti  a copertura delle riserve tecniche
nonche'  di  diversificazione  e  dispersione  degli  stessi  di  cui
all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Considerati i principi fissati dal legislatore all'art. 30, commi 2
e  3,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 per l'emanazione
del provvedimento relativo alla determinazione dei limiti massimi  di
investimento  per  singole categorie di attivi nonche' dei criteri di
investimento negli attivi stessi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
               Attivita' ammissibili e limiti massimi
  1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami
indicati al punto A della tabella allegata al decreto legislativo  17
marzo  1995,  n.  175,  fermo  restando quanto espressamente previsto
dagli articoli da 27 a 31 del predetto  decreto  legislativo,  devono
coprire  le  riserve  tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti del
citato decreto legislativo utilizzando attivita' comprese tra  quelle
di seguito indicate:
A) INVESTIMENTI.
  La categoria e' suddivisa nelle seguenti macroclassi:
  A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili.
  La   macroclasse   comprende   titoli   di   Stato,   obbligazioni,
obbligazioni  convertibili  ed  altri   valori   classificabili   nel
"comparto  obbligazionario",  inclusi  quelli  a  tasso  di interesse
variabile, indicizzati in base ad un parametro predeterminato.
  Tali  attivita'  sono  complessivamente  ammesse nel limite massimo
dell'85% delle riserve tecniche da coprire.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti  alla  zona
A,  ai  sensi  della  direttiva  n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti
locali o da  enti  pubblici  di  Stati  membri  o  da  organizzazioni
internazionali  cui  aderiscono  uno  o  piu'  di detti Stati membri,
negoziati in un mercato regolamentato.
  A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A,
ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti  locali
o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali
cui  aderiscono uno o piu' di detti Stati membri, non negoziati in un
mercato regolamentato.
  A1.2a) Obbligazioni od altri titoli assimilabili  negoziati  in  un
mercato regolamentato.
  A1.2b)  Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in
un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi  aventi
la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio
sia  da  almeno  tre  anni  certificato  da  parte di una societa' di
revisione debitamente autorizzata.
  Sono compresi in tale classe i certificati di deposito e i depositi
bancari in qualsiasi forma  che  prevedono  prelevamenti  soggetti  a
limiti di tempo superiori a quindici giorni.
  A1.3)  Altre  obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli
indicati ai punti precedenti, purche' con scadenza residua  inferiore
all'anno.
   A1.4)  Quote  in  organismi  di  investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM).
  La classe comprende le quote di OICVM  coordinati  ai  sensi  della
direttiva  n.  85/611/CEE  che investono prevalentemente nel comparto
obbligazionario.  Relativamente  ai   fondi   comuni   d'investimento
mobiliare  aperti  di  diritto  italiano,  si fa riferimento, ai fini
della   presente   classificazione,   alle   tipologie    individuate
dall'Associazione  delle  societa'  di  gestione  di  fondi comuni di
investimento.
   A1.5) Pronti contro  termine,  con  obbligo  di  riacquisto  e  di
deposito dei titoli presso un istituto di credito.
  Tali operazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
   - avere ad oggetto titoli ammissibili a copertura;
   - essere concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato
appartenente  alla zona A, una SIM, una societa' finanziaria iscritta
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del  decreto  legislativo  1
settembre  1993,  n.  385,  ovvero  con  societa'  svolgenti analoghe
attivita',  soggette  ad  equivalente  regolamentazione  dello  Stato
membro di appartenenza;
  - avere una durata non superiore a 6 mesi.
  Tali  attivi  possono  essere  destinati  a copertura delle riserve
tecniche entro il limite massimo del 20% delle  riserve  tecniche  da
coprire.
   A1.6) Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di
credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A.
  Le  accettazioni  bancarie  utilizzate  a  copertura  delle riserve
tecniche devono avere durata residua non superiore a 6 mesi.
  Tali attivi possono essere  destinati  a  copertura  delle  riserve
tecniche, unitamente a quelli di cui al successivo punto A1.7), entro
il  limite  massimo  complessivo  del  10%  delle riserve tecniche da
coprire.
   A1.7) Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio  1994,  n.
43.
  Le  cambiali  finanziarie  utilizzate  a  copertura  delle  riserve
tecniche devono avere una durata residua non superiore a 6 mesi; sono
escluse dalla copertura delle riserve tecniche quelle garantite dalla
stessa impresa di assicurazione.
  Tali attivi possono essere  destinati  a  copertura  delle  riserve
tecniche, unitamente a quelli di cui al precedente punto A1.6), entro
il  limite  massimo  complessivo  del  10%  delle riserve tecniche da
coprire.
   A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei  alla  copertura
delle riserve tecniche.
  La  classe  comprende  i  ratei  attivi relativi agli interessi sui
titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla  data  di
riferimento  del  prospetto  trimestrale di cui all'art. 31, comma 2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  A2) Prestiti.
 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti  da  ipoteche  o  da  garanzie
bancarie  o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti
locali territoriali.
  Non sono  ammessi  a  copertura  delle  riserve  tecniche  mutui  e
prestiti  garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate,
controllanti  o  sottoposte  al  controllo  del   medesimo   soggetto
controllante l'impresa.
  Il  mutuo  deve  essere  contenuto  nel  limite  del 50% del valore
dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui deve  essere  di  primo
grado.
  Le  garanzie bancarie o assicurative devono essere rappresentate da
fideiussioni  che  prevedano  la  clausola  di  pagamento  "a   prima
richiesta e senza eccezioni".
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
20% delle riserve tecniche da coprire.
  A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.
  La   macroclasse   comprende   azioni,   quote   ed   altri  valori
classificabili nel "comparto azionario".
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
25% delle riserve tecniche da coprire.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato.
  A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di societa' cooperative ed
azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da societa'
aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A,  il  cui
bilancio  sia  stato  certificato  da  almeno  3 anni da parte di una
societa' di revisione debitamente autorizzata.
   A3.2) Warrant negoziati in un mercato regolamentato.
  Ai fini del presente provvedimento,  per  warrant  si  intende  una
cedola   che  circola  separatamente  dal  titolo  principale  e  che
incorpora  la  facolta'  di  sottoscrivere  o  acquistare  una  certa
quantita' di azioni in un determinato periodo di tempo e ad un prezzo
prestabilito.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve
tecniche da coprire.
   A3.3)  Quote  in  organismi  di  investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM).
  La classe comprende le quote di OICVM  coordinati  ai  sensi  della
direttiva  n.  85/611/CEE  che investono prevalentemente nel comparto
azionario. Relativamente ai  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare
aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente
classificazione,  alla  tipologia individuata dall'Associazione delle
societa' di gestione di fondi comuni di investimento.
  A3.4) Quote di  fondi  comuni  di  investimento  mobiliare  chiusi,
situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
  A4) Comparto immobiliare.
  La  macroclasse  comprende  gli investimenti in beni immobili ed in
valori assimilabili.
  Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del
40% delle riserve tecniche da coprire.
 Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
17  marzo 1995, n. 175, il valore di un singolo terreno o fabbricato,
o di piu' terreni o fabbricati, tali da poter essere considerati come
un  unico   investimento,   ancorche'   detenuti   tramite   societa'
immobiliari,  e'  ammesso  nel  limite  massimo del 10% delle riserve
tecniche da coprire.
  La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento,  per
le quote libere da ipoteche.
  Tali  attivi  devono essere considerati al netto del relativo fondo
di ammortamento.
   A4.2) Beni immobili concessi in leasing.
  All'atto dell'invio del prospetto trimestrale di cui  all'art.  31,
comma  2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'importo di
tali attivi deve essere  ridotto  in  base  alle  quote  di  capitale
corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.
  Tali  attivita'  sono  ammesse  nel  limite  massimo  del 10% delle
riserve tecniche da coprire.
   A4.3) Partecipazioni in societa' immobiliari nelle quali l'impresa
detenga piu' del 50 per cento del capitale sociale aventi ad  oggetto
esclusivo  la  costruzione  o  la gestione di immobili per l'edilizia
residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale  o  per
l'esercizio   dell'attivita'  agricola,  per  l'importo  iscritto  in
bilancio nel limite del valore economico degli  immobili  assunto  in
proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle
passivita'  complessivamente  iscritte  nel  bilancio  della societa'
immobiliare.
  Nel  caso  in  cui  tra  le  passivita'  suddette  figurino  debiti
garantiti  da ipoteca, il valore economico degli immobili deve essere
determinato al netto del  valore  dell'ipoteca  stessa  in  luogo  di
quello del debito residuo.
  Se  nella  determinazione del valore contabile della partecipazione
si e' tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di  conferimento
di  capitale, tali finanziamenti, ai fini del presente provvedimento,
non sono considerati passivita' della societa' immobiliare.
  A4.4) Quote di fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi
situati in uno Stato membro.
  La  classe  comprende  le quote di fondi comuni di diritto italiano
istituiti con legge 25 gennaio 1994, n. 86,  o  di  fondi  comuni  di
diritto   estero   dello   stesso   tipo   soggetti   ad  equivalente
regolamentazione.
  Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
B) CREDITI.
  Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione  di  quelli  di
cui  al  punto  B1)  ed  unitamente a quelli inclusi nella successiva
categoria C), sono complessivamente ammessi nel  limite  massimo  del
25% delle riserve tecniche da coprire.
  I  crediti  devono  essere valutati in modo prudente, tenendo conto
del rischio di mancato realizzo.
  La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie,
comprese le quote di riserve  tecniche  a  loro  carico,  debitamente
documentati, fino al 90% del loro ammontare.
   B2)  Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le
imprese cedenti,  debitamente  documentati,  fino  al  90%  del  loro
ammontare.
   B3.1)  Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite
debitorie, derivanti da operazioni di  assicurazione  diretta,  nella
misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.
  La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso
di  riscossione  scaduti  da non piu' di 3 mesi rispetto alla data di
riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art.  31,  comma  2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
   B3.2)  Crediti  nei  confronti  di  intermediari,  al  netto delle
partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e
di  riassicurazione,  nella  misura  in  cui   siano   effettivamente
esigibili da meno di 3 mesi.
  La  classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno
di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale
di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 175.
   B4) Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione.
  Tali  crediti  sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve
tecniche da coprire.
   B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia
decorso il termine prescritto per l'accertamento.
  Tali  crediti  rappresentano  il  saldo  a   credito   dell'impresa
risultante  dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato
o per il quale sia decorso il termine prescritto per  l'accertamento,
comprensivo dei relativi interessi.
  Tali  crediti  sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
   B6) Crediti  verso  fondi  di  garanzia  al  netto  delle  partite
debitorie.
 Tale  classe  comprende  i  crediti  verso  i fondi di garanzia come
definiti all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 175.
  Tali  crediti  sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
C) ALTRI ATTIVI.
  Le attivita'  comprese  in  tale  categoria,  unitamente  a  quelle
incluse  nella  precedente categoria B) ad eccezione di quelle di cui
al punto B1), sono complessivamente ammesse nel  limite  massimo  del
25% delle riserve tecniche da coprire.
  La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita':
   C1)    Immobilizzazioni   materiali,   strumentali   all'esercizio
dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30
per cento del valore di bilancio rettificato dal  relativo  fondo  di
ammortamento.
  Tali  attivi,  unitamente a quelli di cui alla successiva voce C2),
sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
   C2)  Immobilizzazioni  materiali  non  strumentali   all'esercizio
dell'impresa,   diverse   da   terreni   e   fabbricati,  debitamente
documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio.
  Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla precedente  voce  C1),
sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve
tecniche da coprire.
   C3)  Spese  di  acquisizione  da ammortizzare, coerentemente con i
metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento
del loro ammontare.
  La classe  comprende  unicamente  le  provvigioni  di  acquisizione
pagate in via anticipata su contratti pluriennali nella misura in cui
l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento sia coerente con
il metodo di calcolo delle riserve tecniche.
   C4)  Ratei  attivi  per  canoni di locazione nel limite del 30 per
cento del loro ammontare.
D) DEPOSITI.
  Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o  qualsiasi
altro  istituto autorizzato dalla competente autorita' di vigilanza a
ricevere depositi, al netto delle partite debitorie.
  La classe comprende  i  depositi  bancari  a  vista  e  quelli  che
prevedono  prelevamenti  soggetti  a  limiti  di tempo inferiori a 15
giorni.
  Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i  depositi  in
contante  costituiti  presso  intermediari  finanziari  a  fronte  di
operazioni su contratti derivati.
  Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15%  delle  riserve
tecniche da coprire.