L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire norme di dettaglio in ordine alla valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti dello stesso decreto legislativo; Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire disposizioni di dettaglio in ordine ai limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi posti a copertura delle riserve tecniche nonche' in ordine ai criteri di investimento negli attivi stessi; Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello per la comunicazione trimestrale della situazione delle attivita' a copertura delle riserve tecniche; Considerati i principi generali di sicurezza, liquidita' e redditivita' degli investimenti a copertura delle riserve tecniche nonche' di diversificazione e dispersione degli stessi di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Considerati i principi fissati dal legislatore all'art. 30, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 per l'emanazione del provvedimento relativo alla determinazione dei limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi nonche' dei criteri di investimento negli attivi stessi; Dispone: Art. 1. Attivita' ammissibili e limiti massimi 1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati al punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli da 27 a 31 del predetto decreto legislativo, devono coprire le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti del citato decreto legislativo utilizzando attivita' comprese tra quelle di seguito indicate: A) INVESTIMENTI. La categoria e' suddivisa nelle seguenti macroclassi: A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel "comparto obbligazionario", inclusi quelli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base ad un parametro predeterminato. Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita': A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o piu' di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato. A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o piu' di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato. A1.2a) Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato. A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. Sono compresi in tale classe i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni. A1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purche' con scadenza residua inferiore all'anno. A1.4) Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alle tipologie individuate dall'Associazione delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento. A1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito. Tali operazioni devono soddisfare i seguenti requisiti: - avere ad oggetto titoli ammissibili a copertura; - essere concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, una SIM, una societa' finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero con societa' svolgenti analoghe attivita', soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza; - avere una durata non superiore a 6 mesi. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A1.6) Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A. Le accettazioni bancarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere durata residua non superiore a 6 mesi. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al successivo punto A1.7), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. A1.7) Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43. Le cambiali finanziarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere una durata residua non superiore a 6 mesi; sono escluse dalla copertura delle riserve tecniche quelle garantite dalla stessa impresa di assicurazione. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al precedente punto A1.6), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche. La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi sui titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. A2) Prestiti. Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali. Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa. Il mutuo deve essere contenuto nel limite del 50% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui deve essere di primo grado. Le garanzie bancarie o assicurative devono essere rappresentate da fideiussioni che prevedano la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni". Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel "comparto azionario". Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita': A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato. A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di societa' cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da societa' aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. A3.2) Warrant negoziati in un mercato regolamentato. Ai fini del presente provvedimento, per warrant si intende una cedola che circola separatamente dal titolo principale e che incorpora la facolta' di sottoscrivere o acquistare una certa quantita' di azioni in un determinato periodo di tempo e ad un prezzo prestabilito. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire. A3.3) Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alla tipologia individuata dall'Associazione delle societa' di gestione di fondi comuni di investimento. A3.4) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. A4) Comparto immobiliare. La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili. Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di piu' terreni o fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorche' detenuti tramite societa' immobiliari, e' ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita': A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche. Tali attivi devono essere considerati al netto del relativo fondo di ammortamento. A4.2) Beni immobili concessi in leasing. All'atto dell'invio del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'importo di tali attivi deve essere ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire. A4.3) Partecipazioni in societa' immobiliari nelle quali l'impresa detenga piu' del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passivita' complessivamente iscritte nel bilancio della societa' immobiliare. Nel caso in cui tra le passivita' suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili deve essere determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo. Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si e' tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti, ai fini del presente provvedimento, non sono considerati passivita' della societa' immobiliare. A4.4) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro. La classe comprende le quote di fondi comuni di diritto italiano istituiti con legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di fondi comuni di diritto estero dello stesso tipo soggetti ad equivalente regolamentazione. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. B) CREDITI. Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui al punto B1) ed unitamente a quelli inclusi nella successiva categoria C), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire. I crediti devono essere valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita': B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare. B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare. B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi. La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non piu' di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. B3.2) Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi. La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. B4) Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire. B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento. Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. B6) Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie. Tale classe comprende i crediti verso i fondi di garanzia come definiti all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. C) ALTRI ATTIVI. Le attivita' comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella precedente categoria B) ad eccezione di quelle di cui al punto B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire. La categoria e' composta dalle seguenti classi di attivita': C1) Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla successiva voce C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. C2) Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla precedente voce C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. C3) Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare. La classe comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento sia coerente con il metodo di calcolo delle riserve tecniche. C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare. D) DEPOSITI. Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorita' di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. La classe comprende i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su contratti derivati. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.