IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successivamente modificato dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976; Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 2 nonche' gli articoli 25, 26, 27, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 1982, n. 979; Vista la legge 5 marzo 1985, n. 127, di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982 (in specie, gli articoli 3 e 7, comma 1, lettera b), del Protocollo medesimo); Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 luglio 1978; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 27 agosto 1984; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 1994, n. 527: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini ed i responsabili dei procedimenti"; Ritenuta la necessita' di procedere ad una revisione delle prescrizioni contenute nella sopracitata delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980 e di acquisire istruttorie standardizzate e complete al fine di uniformare la trattazione delle istanze di autorizzazione allo scarico in mare, o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi; Visto il comma 21 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il suddetto Comitato; Decreta: Art. 1. Le attivita' istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi, devono essere condotte in conformita' alle disposizioni riportate negli allegati A, B/ 1 e B/2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.