ALLEGATO A 1. Ambito di applicazione Le disposizioni del presente decreto si applicano allo scarico deliberato nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui quali spiaggie, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di sedimenti provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi. Le presenti disposizioni si applicano altresi' a tutte le movimentazioni di sedimenti in ambito marino, quali ad esempio, quelle connesse alla posa di cavi e condotte sottomarine. 2. Scarichi non autorizzabili E' vietato lo scarico in mare di: - materiali di dragaggio classificabili come rifiuti tossico nocivi ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale, ex art. 5 del D.P.R. 915/82, 27 luglio 1984; - materiali di dragaggio che contengano i componenti specificati negli Allegati I e II alla Legge 25 gennaio 1979, n. 30, con particolare riferimento a quelli sottoelencati ai seguenti punti da 1 a 10, in quantita', concentrazione o stato chimico fisico tali da poter compromettere l'equilibrio produttivo delle risorse biologiche interessanti la pesca o l'acquacultura o la fruizione delle spiaggie e la balneazione o modificare in senso negativo le qualita' organolettiche ed igienico sanitarie delle produzioni ittiche o alterare significativamente l'equilibrio ecosistemico esistente: 1) sostanze organo-alogenate; 2) mercurio e suoi composti; 3) cadmio e suoi composti; 4) antimonio, arsenico, berillio, cromo, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco e loro composti; 5) cianuri e fluoruri; 6) petrolio grezzo ed idrocarburi derivati; 7) pesticidi e loro isomeri e sottoprodotti diversi da quelli classificati al punto l); 8) composti organostannici 9) rifiuti ed altre materie fortemente, mediamente e debolmente radioattive come definite dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (I.A.E.A.); 10) microrganismi potenzialmente nocivi. 3. Scarichi autorizzabili Fatti salvi i divieti di cui al precedente punto 2 e subordinatamente all'esito favorevole delle procedure istruttorie di seguito indicate puo' essere consentito, dietro esplicita autorizzazione, lo scarico a mare di materiali di dragaggio, quando ne sia dimostrata l'impossibilita' di deposizione o utilizzo a terra con minori rischi ambientali. 4. Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione per le attivita' di cui al punto 1 relative ai materiali di cui al precedente punto 3 deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica (di seguito denominato Servizio A.R.S.), per il tramite del Capo del Compartimento Marittimo nel cui ambito avvengono le operazioni di escavo di cui al presente Decreto, sentito il Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ricade la zona di scarico, nel caso in cui questa sia ubicata in Compartimento diverso da quello da cui provengono i materiali da scaricare. Tale istanza dovra' essere avanzata: - nel caso di dragaggi portuali, dagli aventi titolo al mantenimento/ripristino dell'operativita' del porto e/o degli accosti, - nel caso di posa di cavi e condotte sottomarine dal titolare dell'intervento per il quale si rende necessaria la posa medesima. - nel caso di ripascimento di litorali, dal Sindaco del Comune del sito nel quale ha luogo il ripascimento. L'istanza deve essere corredata delle informazioni indicate nelle schede tecniche riportate negli allegati B/1 o B/2. Nel caso di utilizzo dei materiali di dragaggio per ripascimento di litorali, dovra' essere acquisito, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche il parere del competente ufficio del Genio Civile Opere Marittime nonche' quello delle competenti Amministrazioni locali del sito di ripascimento. 5. Attivita' istruttoria L'istruttoria e' destinata ad acquisire e conseguentemente valutare i dati relativi alla caratterizzazione, chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio, alla individuazione e caratterizzazione della zona di discarica ed ogni altro elemento necessario a garantire la compatibilita' dello scarico con la tutela dell'ambiente marino, delle coste e del demanio marittimo nonche' la sicurezza della navigazione ed ogni altro uso legittimo del mare. L'individuazione dell'area dragaggio e' effettuata anche tenendo operativo triennale di cui al comma 10 dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 predisposto dall'Autorita' portuale, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui al successivo punto 9 del presente Allegato A. L'istruttoria e' iata dal Capo del Compartimento marittimo, sulla base delle istanze pervenute. Espletate le necessarie verifiche istruttorie di propria competenza, lo stesso sottopone al Ministero dell'Ambiente Servizio A.R.S. la proposta relativa al di autorizzazione corredata della documentazione raccolta. Il Ministero dell'Ambiente, nell'esame delle istanze trasmesse, ed in particolare nella valutazione, sulla base delle sopraindicate caratterizzazioni, degli aspetti ambientali connessi, puo' avvalersi dei seguenti Organismi: Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laboratorio Centrale di Idrobiologia del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare del Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore di Sanita', Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente. 6. Autorizzazione L'autorizzazione allo scarico in mare e' rilasciata dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, su proposta del Capo del Compartimento marittimo competente. Il decreto di autorizzazione allo scarico ad indicare gli eventuali controlli, da effettuarsi a spese del titolare dell'autorizzazione stessa, diretti ad accertare il rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire la compatibilita' dello scarico dei materiali con la tutela dell'ambiente. L'autorizzazione e' rilasciata nei termini temporali di cui al decreto 16 giugno 1994, n. 527 come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1994. L'autorizzazione puo' essere modificata sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Ministero dell'Ambiente, sulla base di una adeguata e circostanziale motivazione quale l'inosservanza delle prescrizioni del decreto di autorizzazione e comunque in tutti i casi in cui risulti obiettivamente non garantita la compatibilita' delle operazioni svolte dal titolare dell'autorizzazione con la tutela dell'ambiente marino e/o dei suoi usi legittimi. In questi casi ed ove sussistano condizioni indilazionabili di emergenza, il Capo del Compartimento Marittimo competente puo' procedere autonomamente alla sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione, dandone immediata e motivata comunicazione al Ministero dell'Ambiente - Servizio R.S. - il quale provvede, se del caso, con successive disposizioni, a prescrivere la revoca della sospensione o/e la modifica dell'autorizzazione, ovvero la revoca definitiva della stessa. 7. Procedura d'urgenza Nel caso di materiali provenienti da dragaggi da effettuarsi con urgenza per il ripristino del passo marittimo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, il Capo del Compartimento trasmette al Ministero dell'Ambiente Sevizio A.R.S. la richiesta di autorizzazione corredata delle informazioni di seguito indicate avanzando la formale proposta per il rilascio dell'autorizzazione: - coordinate e planimetria della zona di scarico, nell'ambito di aree idonee preventivamente individuate; - quantitativo dei materiali da scaricare; - tempi di esecuzione dell'intervento; - planimetria della zona di escavo; - notizie riguardanti eventuali incidenti occorsi nell'area che abbiano determinato inquinamento dei sedimenti e relative determinazioni analitiche effettuate sui sedimenti stessi; - dichiarazione del Capo del Compartimento marittimo attestante l'effettivo sussistere delle sopraindicate ragioni di urgenza. 8. Vigilanza e controlli Il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al punto 6 del presente Allegato A e' assicurato dal Capo del Compartimento marittimo competente. I controlli sono effettuati dagli Organismi tecnici pubblici competenti (U.S.L. o, ove gia' operative, la Agenzie Regionali per L'Ambiente). In caso di dichiarata o accertata impossibilita' operativa da parte di tali strutture pubbliche, i predetti controlli possono essere effettuati da Istituti scientifici pubblici specializzati. I analitici con relativo parere debbono essere trasmessi al Capo del Compartimento Marittimo e da questo a sua volta, in originale, al Ministero dell'Ambiente - A.R.S. unitamente alle informazioni relative agli esiti della vigilanza e dei controlli come sopra effettuati. 9. Scarico in aree protette e sensibili La zona di scarico non puo' ricadere nelle aree protette o sensibili cosi' come di seguito definite. Aree protette: - aree archeologiche marine di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e all'art. l della legge 8 agosto 1985, n. 431; - zone marine di tutela biologica di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963; - zone marine di ripopolamento di cui all'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; - zone marine e costiere elencate all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come perimetrate, in via provvisoria, dall'allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del Ministro della Marina Mercantile nonche' quelle istituite ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; - aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ovvero da leggi statali o regionali o comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi. Aree sensibili: - la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel 'comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sara' quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia; - praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate. La scelta delle zone di scarico dovra' comunque essere effettuata in modo che lo scarico stesso avvenga a distanza tale da non influenzare, anche indirettamente: - aree protette; - ecosistemi fragili (es. formazioni di fanerogame marine, zone lagunari) e specie protette; - uso protetto delle risorse marine (balneazione, maricoltura, pesca). Salvo che nei casi di opere di ripascimento o di altre opere specificamente autorizzate, la scelta della zona di scarico in mare dovra' inoltre essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: - distanza dalla costa non inferiore a 3 miglia; profondita' dei fondali non inferiore a 50 metri (fatta - eccezione per l'Alto e Medio Adriatico); - superficie dell'area di scarico sufficientemente estesa in rapporto alla quantita' dei materiali da scaricare. Dovra' altresi' essere evitata la scelta di zone all'interno di ambienti costieri parzialmente confinati o di areali marini per i quali sussistano manifestazioni evidenti di compromissione ambientale. In prossimita' di grandi complessi portuali dovra' essere individuata piu' di una zona di scarico al fine di poter disporre di una alternativa in caso di "saturazione" del sito prescelto. Nel caso di operazioni di posa di condotte e cavi che comportino l'attraversamento di aree sensibili, dovranno essere valutate le opportune ipotesi alternative di modifica del tracciato e, qualora questa non fosse possibile, dovranno essere previsti i necessari interventi atti a minimizzare gli effetti di disturbo ed a ottimizzare i controlli ambientali. In caso di necessita', il provvedimento di autorizzazione potra' prevedere il ripristino dei siti alterati. 10. Regime transitorio Le autorizzazioni regolarmente concesse per le operazioni di cui al punto 1) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Decreto si intendono confermate. Per i progetti concernenti le operazioni di cui al punto 1), per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stata inoltrata, dalla competente Capitaneria di porto, istanza di autorizzazione di scarico a mare dei materiali dalle stesse derivanti, varranno le prescrizioni della Delibera C.I.T.A.I. 26 novembre 1980.