IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza  presentata  dal  direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera  C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino in data 6 ottobre
1995  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita' di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso
l'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  5  febbraio  1996,  in  esito  agli  accertamenti   tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio  1990,  n.  198,  recante  modifiche  alle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre  1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria  Adelaide  di  Torino  e'
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cute da cadavere a
scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o  importata gratuitamente
dall'estero.