Alle imprese interessate
   All'ABI
   All'ASS.I.LEA
   All'ASS.I.RE.ME
   Alla Confindustria
   Alla Confapi
   Alla Confcommercio
   Alla Confesercenti
   Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane
  Il programma operativo  multiregionale  "Industria,  artigianato  e
servizi  alle  imprese"  1994-1999,  approvato  con  decisione  della
Commissione U.E. n. C (95) n. 2481 del 15 novembre 1995, prevede alla
misura 3.1 un regime d'intervento in favore  delle  piccole  e  medie
imprese  che  realizzino programmi d'investimento nelle aree di crisi
definite dalla delibera CIPE del 13  aprile  1994  (allegato  1).  Si
forniscono di seguito le necessarie indicazioni sul funzionamento del
predetto  regime  cui  si  applicano,  per  quanto  non  diversamente
disposto dalla presente circolare, le modalita' ed i criteri  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
iniziative ammissibili al cofinanziamento U.E. aree ob.  1,  previsti
dal  decreto  ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e dalla circolare
applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30  dicembre  1995),
relativi alla legge n. 488/1992.
  Possono  accedere alle agevolazioni in argomento le piccole e medie
imprese, operanti nei settori estrattivo e manufatturiero di cui alle
sezioni C e D della  classificazione  ISTAT  '91,  che  richiedono  i
benefici  di  cui alla legge n. 488/1992, cosi' come disciplinati dal
decreto ministeriale e dalle circolari citati, per  la  realizzazione
di programmi di investimento d'importo non superiore a 10 miliardi di
lire,  concernenti  la  costruzione di un nuovo impianto produttivo o
l'ampliamento di uno esistente, secondo le  precisazioni  di  cui  ai
punti  3.2  e  3.3  della citata circolare n. 38522/95. A tal fine le
imprese interessate devono allegare alla  domanda  da  presentare  ai
sensi  della  legge  n.  488/1992 apposita istanza redatta secondo lo
schema di cui all'allegato 2. In sede di prima attuazione, i suddetti
programmi devono essere stati avviati a realizzazione non prima del 1
gennaio 1995.
  Le agevolazioni sono concesse seguendo specifiche graduatorie,  una
per ciascuna area di crisi, per la formazione delle quali si prendono
in considerazione i seguenti due indicatori:
   valore  del  capitale  proprio  investito nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo;
   numero   di    occupati    attivati    dall'iniziativa    rispetto
all'investimento complessivo.
  Per  la  determinazione  degli indicatori valgono le norme generali
contenute nel decreto  ministeriale  e  nella  circolare  piu'  volte
citati.
  Le  agevolazioni,  nella  misura  pari ai valori massimi consentiti
dall'U.E. per ciascuna area di crisi (allegato 1),  vengono  concesse
in  favore  delle  iniziative  inserite  nella graduatoria, a partire
dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
area.
  Eventuali  domande  che  dovessero  risultare,  anche parzialmente,
escluse dalle graduatorie relative  alla  misura  3.1  del  P.O.  per
esaurimento  degli  specifici  fondi,  concorreranno  automaticamente
all'attribuzione  delle  risorse  disponibili  per   la   graduatoria
regionale  di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria
della legge n. 488/1992.
  Con riferimento alle agevolazioni per l'acquisto di  servizi  reali
ed  al fabbisogno di azioni di tutoraggio connessi con i programmi di
investimento, di cui al piu'  volte  citato  P.O.,  il  Ministero  si
riserva di emanare specifiche disposizioni.
  L'utilizzo   delle  risorse  messe  a  disposizione  dall'U.E.  per
l'attuazione  della  misura  di  cui  alla  presente   circolare   e'
strettamente   vincolato   agli   orientamenti  interpretativi  della
Commissione U.E. per quanto riguarda l'ammissibilita'  dei  programmi
d'investimento  e  delle  relative  spese. Di tali orientamenti sara'
data tempestiva informativa alle imprese.
                                                    Il Ministro: CLO'