Alle imprese interessate All'ABI All'ASS.I.LEA All'ASS.I.RE.ME Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Il programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" 1994-1999, approvato con decisione della Commissione U.E. n. C (95) n. 2481 del 15 novembre 1995, prevede alla misura 3.1 un regime d'intervento in favore delle piccole e medie imprese che realizzino programmi d'investimento nelle aree di crisi definite dalla delibera CIPE del 13 aprile 1994 (allegato 1). Si forniscono di seguito le necessarie indicazioni sul funzionamento del predetto regime cui si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, le modalita' ed i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle iniziative ammissibili al cofinanziamento U.E. aree ob. 1, previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e dalla circolare applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 1995), relativi alla legge n. 488/1992. Possono accedere alle agevolazioni in argomento le piccole e medie imprese, operanti nei settori estrattivo e manufatturiero di cui alle sezioni C e D della classificazione ISTAT '91, che richiedono i benefici di cui alla legge n. 488/1992, cosi' come disciplinati dal decreto ministeriale e dalle circolari citati, per la realizzazione di programmi di investimento d'importo non superiore a 10 miliardi di lire, concernenti la costruzione di un nuovo impianto produttivo o l'ampliamento di uno esistente, secondo le precisazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 della citata circolare n. 38522/95. A tal fine le imprese interessate devono allegare alla domanda da presentare ai sensi della legge n. 488/1992 apposita istanza redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2. In sede di prima attuazione, i suddetti programmi devono essere stati avviati a realizzazione non prima del 1 gennaio 1995. Le agevolazioni sono concesse seguendo specifiche graduatorie, una per ciascuna area di crisi, per la formazione delle quali si prendono in considerazione i seguenti due indicatori: valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo. Per la determinazione degli indicatori valgono le norme generali contenute nel decreto ministeriale e nella circolare piu' volte citati. Le agevolazioni, nella misura pari ai valori massimi consentiti dall'U.E. per ciascuna area di crisi (allegato 1), vengono concesse in favore delle iniziative inserite nella graduatoria, a partire dalla prima e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna area. Eventuali domande che dovessero risultare, anche parzialmente, escluse dalle graduatorie relative alla misura 3.1 del P.O. per esaurimento degli specifici fondi, concorreranno automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la graduatoria regionale di competenza territoriale di cui alla procedura ordinaria della legge n. 488/1992. Con riferimento alle agevolazioni per l'acquisto di servizi reali ed al fabbisogno di azioni di tutoraggio connessi con i programmi di investimento, di cui al piu' volte citato P.O., il Ministero si riserva di emanare specifiche disposizioni. L'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'U.E. per l'attuazione della misura di cui alla presente circolare e' strettamente vincolato agli orientamenti interpretativi della Commissione U.E. per quanto riguarda l'ammissibilita' dei programmi d'investimento e delle relative spese. Di tali orientamenti sara' data tempestiva informativa alle imprese. Il Ministro: CLO'