L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO
   Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n. 183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa  del  suolo"  e  in
particolare l'art. 17;
   Visto  il  decreto  ministeriale dei lavori pubblici 1 luglio 1989
con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale  bacino
pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge
n. 183/1989;
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in  particolare  l'art.
8;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 1992 recante "Costituzione dell'Autorita'  di  bacino  pilota
del fiume Serchio";
   Vista  la  legge  della  regione  Toscana  30  aprile  1980, n. 36
("Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere");
   Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta tra  l'altro,
a specifica autorizzazione ambientale l'attivita' estrattiva;
   Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994, n. 22, che pone
fine al regime transitorio;
   Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17
ottobre  1994, n. 75, circa procedure specifiche per l'individuazione
e l'autorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per
la realizzazione di opere pubbliche;
   Vista la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995 n.  5,  circa
le norme per il governo del territorio;
   Vista  la  legge della regione Toscana 18 aprile 1995 n. 68, circa
le norme per la valutazione di impatto ambientale;
   Vista la delibera del consiglio regionale della  Toscana  7  marzo
1995  n.  200,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario al Bollettino
ufficiale della regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995,  relativa
all'adozione del piano regionale delle attivita' estrattive;
   Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo
alle  attivita'  estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave),
adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995;
   Ritenuto pertanto opportuno vietare  l'asportazione  di  materiali
inerti  sia  in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree
di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure  di
salvaguardia;
   Visto  l'art.  12,  comma  3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione  4
dicembre  1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale,  adottano  misure  di salvaguardia ( ..). Le misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore  fino
all'approvazione  del  piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni";
   Visti i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996
di  questo  comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12,
comma 3 della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n.  253/1990
e  delle  decisioni  regionali,  dai  Ministri  dei  lavori pubblici,
dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per  i
beni  culturali  e  ambientali, dal presidente della giunta regionale
della Toscana, dai  presidenti  dell'amministrazione  provinciale  di
Lucca,  Pisa  e Pistoia, dal rappresentante della comunita' montana e
dal segretario generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Nel  bacino  del  fiume  Serchio  e'  vietata  l'asportazione   di
materiali  inerti  sia  in  alveo ordinario che nelle aree golenali e
nelle aree di naturale esondazione e/o  di  pertinenza  fluviale,  ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e quindi del comma  6-bis  dell'art.  17  della  legge  n.  183/1989,
secondo  quanto  evidenziato  in  premessa, fino all'approvazione del
piano di bacino stralcio e comunque per un periodo  non  superiore  a
tre anni.