ALLEGATO
1. DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER IL CENSIMENTO DELLE RISORSE
IDRICHE (art. 4, comma 1, lett.a) della legge 5 gennaio 1994, n.
36)
1.1. Generalita'
Tra le finalita' delle legge 5 gennaio 1994, n. 36 vi e' la
determinazione del bilancio idrico al fine di individuare gli
squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilita'
e l'uso della risorsa.
La conoscenza del bilancio idrico e il riconoscimento degli
squilibri e' indispensabile per la definizione degli interventi
strutturali e non strutturali finalizzati a mitigare gli squilibri e
riassicurare l'equilibrio tra la disponibilita' di risorse e
fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli
obiettivi indicati agli artt. 1 e 2 della stessa legge.
Al fine di definire il bilancio idrico occorre procedere:
- alla valutazione delle portate disponibili alla fonte o alle fonti
di approvvigionamento, corrispondenti ad assegnati periodi di
deficienza;
- alla valutazione delle portate prelevate dai corpi idrici
superficiale e sotterranei;
- alla valutazione dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 1, 2 e 5 della legge.
Dovranno altresi' contemporaneamente essere evidenziati gli
squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche, cosi' come
definite nel D.P.R. 18 luglio 1995 (G.U. n. 7 del 10 gennaio 1996)
avente per oggetto l'Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di
Bacino, e, quindi, vanno determinate le caratteristiche di qualita'
delle acque superficiali e sotterranee.
1.2 Oggetto del censimento
Il censimento delle risorse idriche consiste nell'acquisizione,
elaborazioni e pubblicazione dei dati raccolti dalla rete di
rilevamento sistematico e si misura del Servizio Idrografico e
Mareografico, dalle Regioni, dalle Autorita' di Bacino o da altri
enti.
Per il censimento delle risorse idriche saranno acquisiti anche
gli elementi di vasi di descrizione dell'ambiente fisiografico
(bacino idrografico, reti idrografiche, bacini sotterranei), e le
altre caratteristiche (morfologiche, geologiche ed idrogeologiche),
utili alla valutazione delle risorse, caratteristiche individuate nel
citato d.P.R. concernente "Criteri per la redazione dei pianti di
Bacino".
Attesa la natura di dette rilevazioni e la necessita' di disporre
nel breve periodo alcuni dati fondamentali, e' opportuno prevedere
due fasi di rilevamento.
In prima fase occorre rilevare i dati su:
a) Idrologia e idrografica
- precipitazioni - orarie (eventi estremi), giornaliere,
mensili;
- livelli idrometrici - orari (eventi estremi), giornalieri
mensili;
- scale di deflusso;
- portate - orarie (eventi estremi), giornaliere, mensili;
- trasporto solido per gli aspetti connessi con le variazioni
morfologiche dei corso d'acqua:
b) Prelievi e derivazioni
Tutte le concessioni ed i prelievi in atto (pozzi, sorgenti,
grandi e piccole derivazioni). Ai fini della quantificazione dei
volumi estratti e della loro distribuzione nel tempo (art. 7
Decreto Legislativo 275/93), devono essere acquisiti i seguenti
dati:
- caratteristiche delle opere di captazione;
- portate estratte medie e massime;
- distribuzione temporale dei prelievi;
- i prelievi da pozzo, i livelli statici e dinamici e le curve
caratteristiche (q, abbassamento) del pozzi stessi.
c) Qualita' delle acque
Tutti i dati riguardanti i parametri fisici, chimici e
microbiologici di qualita' delle acque in rapporto al loro uso
cosi' come disciplinato nell'allegato 1 alla Deliberazione del 4
febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
In una seconda fase e' necessario pervenire alla razionale e
completa raccolta delle conoscenze a scala di bacino secondo quanto
indicato nel citato D.P.R.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i
Servizi tecnici nazionali, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 18
maggio 1989 n. 183, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
dell'ambiente, in base alle rispettive competenze, promuovono in
forma coordinata intese con le Regioni, le Autorita' di bacino di
rilievo nazionale e con gli altri organismi pubblici interessati,
aventi per oggetto la raccolta, elaborazione, consultazione ed
analisi in forma omogenea e coordinata dei dati oggetto della
presente direttiva.
Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente
direttiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove il
coordinamento per la definizione delle prime intese aventi per
oggetto:
- la definizione, a cura delle amministrazioni dello Stato per le
parti di competenza, di criteri, metodi e standards per la
raccolta, l'elaborazione e la consultazione dei dati che
assicurino lo sviluppo coordinato delle reti di rilevamento e la
integrazione di quelle locali nei sistemi informativi nazionali e
nella rete nazionale di rilevamento e sorveglianza;
- la definizione dei flussi informativi tra i diversi soggetti
operanti nel settore.
Le intese, attuate dai singoli partecipanti in relazione alle
rispettive competenze, prevedono obiettivi, azioni, modalita' di
coordinamento, tempi di attuazione, modalita' di finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER LA DISCIPLINA DELL'ECONOMIA
IDRICA (art. 4, comma 1, lett.a) della legge 5 gennaio 1994, n.
36)
Per economia idrica deve intendersi la gestione ottimale delle
risorse idriche, censite secondo le direttive di cui al cap. 1, al
fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia d'uso, tenuto
conto della loro reale disponibilita' nel tempo e nello spazio e
delle situazioni di concorrenzialita' tra usi diversi.
Le risorse che formano oggetto della economia idrica di un bacino,
e la cui utilizzazione va disciplinata, sono:
- le risorse gia' disponibili (utilizzate e non);
- le risorse potenzialmente disponibili attraverso la attivazione di
nuove captazioni, il trasferimento da altri bacini, il riutilizzo
di acque trattate.
Per usi delle risorse idriche si intendono sia quelli che ne
presuppongono il prelievo (usi civili, irrigui, industriali,
idroelettrici, etc.) sia quelli che consistono in attivita' svolte
nel corpo idrico (navigazione, balneazione, pesca).
Il soddisfacimento dei fabbisogni, attuali e futuri, si intende
ottimale allorche' esso venga esplicato tramite il ricorso a risorse
idriche in quantita' e qualita' commisurate alla specifica tipologia
d'uso.
Si richiama la necessita' di riservare prioritariamente le acque
di migliore qualita' d'uso per il consumo umano e abbandonare
progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono
elevati livelli qualitativi.
Pertanto, i fabbisogni devono essere determinati non solo negli
aspetti quantitativi (portate e loro distribuzione temporale), ma
anche in quelli qualitativi (caratteristiche chimico fisiche e
microbiologiche dell'acqua corrispondenti alla tipologia d'uso).
Il bilancio idrico potra' evidenziare, per ciascuna tipologia
d'uso, situazioni di deficit di risorsa a livello quantitativo e/o
qualitativo. Con priorita' per l'uso per il consumo umano,
l'equilibrio del bilancio idrico va perseguito adottando tra le
soluzioni di seguito elencate quella piu' efficiente sotto il profilo
economico-sociale, verificata con tecniche di analisi costi-benefici:
- utilizzo di risorse potenzialmente disponibili;
- utilizzo di risorse attualmente destinate ad altri usi, ove questi
ultimi siano soddisfacibili con risorse di qualita' inferiore (usi
a cascata, usi di acque trattate, etc.);
- minimizzazione delle perdite;
- introduzione di misure per il risparmio idrico;
- trasferimenti temporanei di risorse all'interno del bacino;
- trasferimento di risorse da bacini idrografici contigui;
- ridefinizione dei moduli di concessione.
Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le regioni titolari
dei poteri di Autorita' di bacino di rilievo regionale o
interregionale, pianificano l'uso delle risorse del bacino e
promuovono accordi di programma laddove l'economia idrica comporti il
trasferimento di acqua tra bacini.
Le amministrazioni competenti, nel rilascio delle concessioni di
utilizzazione, verificano la loro conformita' alla pianificazioni di
cui sopra.
3. METODOLOGIE GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RAZIONALE
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AGLI USI PLURIMI (art. 4, comma 1, lett.b) della legge 5 gennaio
1994, n. 36)
La programmazione della razionale utilizzazione delle risorse
idriche rappresenta un processo operativo di notevole complessita',
articolato in differenti fasi e con la partecipazione, in base alle
rispettive competenze, di soggetti pubblici e privati individuati
dalla legge (Regioni, Province autonome, Autorita' di bacino, Enti
locali, gestori del servizio idrico integrato).
Essa richiede una pluralita' di competenze e conoscenze a
carattere interdisciplinare che vanno dall'effettuazione di
un'analisi demografica descrivente anche i flussi stagionali della
popolazione e di studi a carattere socio-economico, alle doverose
considerazioni sull'evoluzione del sistema territoriale interessato
verso nuove ripartizioni dei settori idroesigenti, muovendosi,
peraltro, sempre nell'ambito dei diversi quadri di compatibilita'
ambientale, finanziario, tecnico-ingegneristico, ecc.
I soggetti decisori, per la migliore realizzazione della
programmazione in materia di utilizzo ottimale della risorsa idrica
potranno opportunamente avvalersi del supporto tecnico-scientifico di
organismi specializzati.
In virtu' della differente scala fisica di riferimento e delle di-
verse competenze espresse, i soggetti coinvolti operano in regime di
collaborazione e di sussidiarieta' affinche' il sistema da
programmare sia caratterizzato da rilevanti livelli di affidabilita'
globale e settoriale.
L'uso razionale delle risorse idriche deve assicurare - attraverso
l'ottimizzazione delle differenti fasi operative e tenendo conto
della esigenza di assicurare la salvaguardia del patrimonio idrico,
dell'agricoltura, della fauna e della flora acquatiche, dei processi
geomorfologici e degli equilibri idrologici e la vivibilita'
dell'ambiente - il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorita' indicate
agli artt. 1 e 2 della legge e di criteri di equa ripartizione
della risorsa sul territorio, anche attraverso la previsione di
soddisfacenti meccanismi compensativi tra le diverse aree di
utilizzo;
- corrispondenza tra qualita' della risorsa e uso della stessa.
I risultati dell'attivita' di programmazione in ogni fase del suo
svolgimento devono essere sottoposti a continua e costante verifica
affinche' gli strumenti amministrativi e organizzativi a
disposizione, le disponibilita' finanziarie, le risorse umane, gli
obiettivi finali ed i risultati intermedi del processo stesso
risultino tra loro congrui.
Nella fase di avvio delle attivita' che porteranno alla razionale
utilizzazione delle risorse idriche, dovra' essere garantito un
graduale adeguamento del sistema alle nuove condizioni di equilibrio
affinche' i soggetti istituzionali, i gestori del servizio idrico e
gli utenti siano posti in grado di contribuire e di collaborare al
raggiungimento degli obiettivi della legge.
La razionale utilizzazione delle risorse idriche viene
programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:
- aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti ed
armonizzazione con altri strumenti di pianificazione (Piano
regionale di risanamento delle acque, piani di bacino, nonche'
piani territoriali e settoriali comportanti significative
interrelazioni con la distribuzione della risorsa idrica);
- delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;
- ripartizione delle risorse idriche tra i diversi soggetti
richiedenti le concessioni di derivazione e definizione della
normativa di prelazione, nel rispetto dei principi di trasparenza
ed economicita';
- programmazione degli interventi di completamento, integrazione e
adeguamento delle infrastrutture e relativo piano di fattibilita'
economico-finanziario;
- gestione del servizio, con particolare attenzione alla esigenza di
garantire il piu' possibile l'autofinanziamento degli organismi
interessati ed il rispetto di determinati livelli di qualita' del
servizio.
La razionale utilizzazione delle risorse idriche richiede che i
relativi elaborati di pianificazione, rappresentando nella materiale
lo strumento di sintesi globale, siano disegnati sulla base dei
seguenti presupposti:
- conoscenza completa del sistema fisico da gestire;
- valutazione del patrimonio idrico di riferimento, inteso come
insieme delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, riferito
ad un bacino d'utenza plurima;
- analisi delle infrastrutture di prelievo, captazione, adduzione e
distribuzione esistenti, ivi compresa l'analisi finanziaria ed
economica delle eventuali alternative di intervento e gestione;
- valutazione dei fabbisogni soddisfatti e di quelli caratterizzati
da carenze idriche, costanti nel tempo o periodiche;
- messa a punto di un modello preliminare di gestione delle risorse
idriche;
- conoscenza delle interrelazioni esistenti con gli obiettivi di
altri programmi di settore e con la pianificazione territoriale di
ogni livello;
- valutazione dei fabbisogni potenziali;
- individuazione dei possibili interventi per l'adeguamento ed il
potenziamento degli schemi, dove possibile, e per il reperimento di
ulteriori risorse distinguendo tra quelle pregiate e quelle
derivanti da processi di riciclo e di recupero;
- valutazione degli effetti in termini di analisi costi-benefici ed
ambientali;
- individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di prelievo e
di captazione, sulla base di quanto stabilito agli artt. 4, 5, 6 e
7 del D.P.R. 21 maggio 1988, n. 236, e delle possibili aree da
destinare a riserva;
- definizione degli strumenti finanziari piu' idonei alla
realizzazione dei programmi, dei relativi tempi di attuazione e
delle modalita' di coordinamento dei soggetti coinvolti.
Particolare considerazione dovra' aversi in presenza di una
diffusa utilizzazione plurima delle risorse idriche; in tal caso,
previa puntuale determinazione dei fabbisogni su base stagionale
(attesa la sfasatura temporale delle punte di consumo tra il settore
irriguo e quello industriale e la concomitanza tra il settore irriguo
e quello potabile) saranno adottati idonei strumenti programmatori
per regolamentare ed incentivare:
- la distribuzione flessibile delle risorse tra i vari settori, prev-
edendo la piu' opportuna localizzazione degli eventuali impianti di
trattamento, al fine della comune vettorializzazione dei volumi
idrici globali;
- le priorita' nella attribuzione dei volumi idrici in situazioni di
scarsita' della risorsa o addirittura di crisi, considerando
comunque inderogabile il principio enunciato dall'art. 2 della
legge;
- i criteri di ripartizione degli oneri di esercizio e manutenzione,
con particolare riferimento alle situazioni in cui il gestore a
contatto con l'utenza si approvvigioni da organismi cui compete la
gestione delle grandi opere di accumulo, trasporto e trattamento,
anche prevedendo meccanismi di automatico riversaggio delle entrate
tariffarie;
- la riserva delle acque sotterranee di riconosciuta qualita' all'uso
potabile, indirizzando il settore industriale - con idonei
strumenti normativi e tariffari - verso un piu' elevato utilizzo
d'acqua di ricircolo;
- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in
relazione alla destinazione delle risorse idriche, promuovendo
inoltre, per i nuovi insediamenti produttivi, la realizzazione di
reti duali differenziate fra uso potabile e uso civile
conformemente al disposto degli artt. 5, lett. b), e 6, comma 2,
della legge.
4. CRITERI ED INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI TRASFERIMENTI
D'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO (art. 4, comma 1, lett. c) della
legge 5 gennaio 1994, n. 36)
4.1. Premesse
4.1.1. Ambito di applicazione della direttiva.
I criteri e gli indirizzi che seguono disciplinano i trasferimenti
di acqua destinata al consumo umano e che interessano al tempo stesso
bacini idrografici diversi e Regioni diverse.
In relazione all'entita' dei volumi idrici in gioco e alle
caratteristiche delle infrastrutture da realizzare, nonche' agli
ambiti fisici ed amministrativi interessati, i trasferimenti d'acqua
si possono essenzialmente distinguere nelle seguenti tipologie:
- interconnessioni tra sistemi idrici contigui dirette a
fronteggiare situazioni critiche di approvvigionamento e/o
emergenze a livello locale, anche di tipo stagionale, che
comportino il trasferimento dell'acqua dal punto di
disponibilita' della risorsa ai singoli ambiti di utenza;
- trasferimenti, a carattere ordinario, di volumi idrici rilevanti
derivati da aree remote verso le aree di utilizzazione.
Nei casi, viceversa, di trasferimenti d'acqua tra Regioni diverse
ma ricompresi nell'ambito del medesimo bacino idrografico, la
relativa programmazione e' effettuata dalla competente Autorita' di
bacino o, qualora non ancora costituita, dalla Regioni interessate
mediante reciproca intesa.
Nei casi, infine, di trasferimenti d'acqua nell'ambito della
stessa Regione, ma ricadenti in bacini idrografici diversi, compete
alla Regione provvedere alla relativa programmazione.
Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva i sistemi
gia' esistenti, salvo che il fabbisogno non renda necessari
incrementi del trasferimento d'acqua e/o la realizzazione di opere e
impianti di adeguamenti degli schemi idrici relativi.
4.1.2. Riferimenti normativi e procedurali
I trasferimenti d'acqua, sotto il profilo della utilizzazione
della risorsa, rientrano nella disciplina generale prevista dal T.U.
11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche.
Disposizioni a carattere speciale sono poi contenute negli artt. 17 e
24, comma 2, della legge n. 36/94.
Il citato articolo 17 prevede:
- al comma 1, che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e le
regioni interessate posano promuovere accordi di programma, ai
sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di
pianificare i trasferimenti definiti al punto 4.1.1. L'accordo di
programma e' dunque individuato dalla legge come il modello
procedimentale piu' idoneo ad assicurare il raggiungimento di una
intesa tra le diverse amministrazioni interessate ad un programma
di trasferimento di risorse idriche, anche con l'individuazione di
iniziative e meccanismi di compenso per tenere conto dei minori
benefici derivabili ad alcuni dall'attuazione dello stesso;
- al comma 6, che le opere e gli interventi relativi a trasferimenti
d'acqua tra regioni diverse che travalichino i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici siano sottoposti alla preventiva
valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377, e successive modificazioni. Il decreto e le successive
integrazioni, in particolare il DPCM 27 dicembre 1988,
regolamentano, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 349/86, le
pronunce di compatibilita' ambientale e dettano le norme tecniche
per la redazione degli studi.
Si tratta quindi di procedere:
- alla redazione di uno studio d'impatto ambientale che consenta di
valutazione rischi ed implicazioni dal punto di vista ambientale
connessi al trasferimento d'acqua ed individuare la soluzione
migliore dal punto di vista della tutela degli equilibri naturali;
- allo svolgimento della fase di pubblicita' e partecipazione
prevista dalla citata normativa;
- all'esame ed alla valutazione da parte della apposita Commissione
ministeriale ed alla pronuncia del Ministro dell'Ambiente di
concerto con il Ministro per i Beni Culturali.
4.1.3. Obiettivi del trasferimento d'acqua
Obiettivo primario dei trasferimenti d'acqua ad uso potabile e' di
sopperire ad una carenza di risorse che si manifesta a) in via
permanente, b) ciclicamente in particolari bacini idrografici.
Con riferimento a queste due tipologie di carenza, le opere di
trasferimento possono distinguersi nei seguenti gruppi fondamentali:
a) trasferire volumi idrici nei casi in cui le risorse sono
generalmente ubicate lontano dalle zone ove sono localizzati i
consumi, il che comporta il trasferimento delle acque con
lunghe adduzioni dai territori dove essere sono disponibili a
quelli di utilizzo e/o la diversione di portate da un bacino
all'altro;
b) garantire sistemi di approvvigionamento che comprendano il
territorio di piu' bacini idrografici e di piu' regioni,
caratterizzati da grandi centri di consumo e dotati globalmente
di sufficienti risorse idriche, attraverso operazioni di
scambio nei periodi di punta e di emergenza;
In entrambi i casi i sistemi acquedottistici risultanti vengono
alimentati da una pluralita' di fonti di approvvigionamento, anche a
diversa idrologia, e sono caratterizzati da interconnessioni che
possono garantire una adeguata capacita' di scambio tra le adduzioni.
Si ottiene cosi' da una parte una economia di scala e dall'altra un
effetto sinergico delle risorse, a fronte di variazioni locali di
consumo, la cui efficacia e' direttamente proporzionale alla
dimensione del sistema.
Un sistema cosi' strutturato consente altresi' di adattare la
distribuzione delle risorse allo sviluppo territoriale dell'area di
utenza (elasticita' funzionale), di garantire la continuita' della
produzione idrica, a fronte di puntuali situazioni di crisi nella
risorsa, di concentrazione stagionale della domanda, di rottura nelle
condotte (affidabilita' ed efficacia operativa). La maggiore
complessita' della rete infrastrutturale esige, d'altro canto, una
piu' elevata attenzione alle problematiche gestionali, anche in
riferimento alle strutture organizzative incaricate della gestione.
4.1.4. Contenuti dell'accordo di programma
Gli accordi di programma aventi come obiettivo trasferimenti
d'acqua individuano le azioni (ivi compresi gli interventi
infrastrutturali da realizzare), i tempi, le fasi e le modalita'
della loro realizzazione, gli adempimenti preliminari, i soggetti
coinvolti, le fonti di finanziamento, relativamente sia alla fase di
realizzazione che di gestione.
Per verificare la possibilita' di procedere alle iniziative in
programma il soggetto proponente convoca una conferenza tra i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
Nell'ambito della conferenza si procede all'esame di:
- fabbisogni da soddisfare e prestazioni da erogare;
- risorse idriche disponibili ed utilizzabili;
- confini dell'intervento, sia in termini di complessi
infrastrutturali che di territori coinvolti;
- risorse economiche necessarie ed eventuali vincoli finanziari;
- elaborazioni progettuali e di studio necessarie;
- tempi e fasi per l'elaborazione dell'accordo di programma;
- implicazioni gestionali con riferimento anche alla organizzazione
dei soggetti gestori;
- riversamenti consensuali delle entrate tariffarie idriche tra i
gestori di vario livello.
L'accordo di programma e' sottoscritto sulla base di:
- progetto preliminare;
- valutazione di impatto ambientale;
- valutazione economica e finanziaria degli interventi;
- valutazione degli aspetti organizzativi e gestionali;
- individuazione delle fonti di finanziamento.
Gli obiettivi della progettazione e le relative soluzioni dovranno
integrarsi anche attraverso la possibilita' di reciproci
"aggiustamenti" con gli interventi programmati nel settore idraulico
ed ambientale dai vari soggetti pubblici e privati coinvolti nella
gestione del territorio. Gli interventi devono essere valutati sulla
base di realistiche ipotesi di disponibilita' finanziarie ed
ottimizzazioni tecnico-temporale, tenendo ad intervenire per stralci
funzionali di immediata efficacia.
Nell'ambito della programmazione degli interventi devono essere
salvaguardate, in via ordinaria, le esigenze legate al mantenimento
del minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua, al fine di non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati e degli altri
usi a valle. Devono, inoltre, essere fatte oggetto di adeguata
considerazione le necessita' derivanti dalle caratteristiche di
naturalita' degli ambienti interessati.
4.2. Progetto preliminare-condizioni di fattibilita'
Nella redazione dei progetti preliminari oggetto dell'accordo di
programma si dovra' tenere conto dei criteri di seguito specificati
relativamente agli aspetti idraulici, ambientali ed economico-
finanziari.
4.2.1. Criteri idraulici
Bilanci risorse/fabbisogni (attuali e futuri) per i diversi bacini
coinvolti e per le diverse destinazioni d'suo della risorsa
Il bilancio globale idrico, preordinato alla definizione dei
trasferimenti d'acqua, e' effettuato sulla base delle informazioni
contenute nei singoli bilanci idrici determinati ai sensi dell'art.
3 della legge dalle competenti Autorita' di bacino, se del caso
opportunamente integrate.
Esso dovra' individuare, per i bacini idrografici interessati e
per ogni settore di utilizzo, le "carenze" e le "eccedenze" nei
rapporti risorse/fabbisogni, su base temporale mensile ed annua
determinando, inoltre, l'evoluzione temporale del bilancio stesso -
dall'anno di redazione - a quello finale di riferimento.
Nell'elaborazione del bilancio si adotteranno valori idrologici di
riferimento legati alla variabilita' degli afflussi e si terra' conto
della eventuale possibilita' di regolazione pluriennale delle opere
di accumulo.
Dovranno, inoltre, redigersi appositi allegati nei quali si
effettuera' sia una analisi temporale delle portate - nel rispetto
dei volumi idrici annui individuati - sia lo studio di particolari
bilanci corrispondenti alle situazioni di punta dei consumi, e
all'opposto, di crisi idrica; quest'ultimo specie nelle aree ad alto
rischio di crisi, quali individuate ai sensi della direttiva di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della legge (v. cap. 6).
Esso tendera' alla verifica di compatibilita' tra la variazione
dei volumi idrici annui disponibili, delle portate nei vari periodi
dell'anno, dei livelli idrometrici e freatimetrici ed i
corrispondenti valori necessari all'equilibrio del sistema.
Bilancio dello stato energetico delle risorse interessate prima e
dopo il trasferimento per i diversi bacini coinvolti e per le diverse
destinazioni d'uso della risorsa.
Il bilancio dello stato energetico delle risorse interessate dal
trasferimento si riconduce all'applicazione dei seguenti principi
generali:
- razionalizzazione ed ottimizzazione dei sistemi di adduzione,
distribuzione e potabilizzazione;
- massima utilizzazione, a regime, delle risorse idriche
energicamente piu' pregiate;
- riserva delle risorse poste a quote piu' basse per far fronte a
periodi di deficit.
Eventuali esigenze dissipative, opportunamente concentrate,
potranno essere sfruttate per la produzione di energia elettrica. Nel
caso di interconnessione tra sistemi contigui, invece, si dovranno
ottimizzare le portate trasferite e il posizionamento di eventuali
impianti di sollevamento e riduttori di pressione, in relazione alle
ipotesi di funzionamento previste ed al carico piezometrico
disponibile.
Lo studio della ottimizzazione energetica dell'intervento in
progetto avra' approfondimento e svolgimento logico analoghi al
macrobilancio risorse-fabbisogni.
Dovra' essere costruito un algoritmo atto a rappresentare la
funzione costo energico del trasferimento idrico con riferimento alle
diverse soluzioni alternative disponibili; questa funzione,
adeguatamente vincolata al mantenimento del servizio progettato,
sara' sottoposta a definizione di minimo, con procedure logiche e/o
analitiche a secondo della complessita' del problema.
Dovra', in ogni caso, porsi attenzione a che la configurazione
ottimale dal punto di vista energico non presenti pero' un eccesso di
difficolta' gestionali, tali da inficiarne il materiale
conseguimento.
Analisi dello stato di qualita' delle risorse utilizzate, prima e
dopo il trasferimento, per i diversi bacini coinvolti e per le di-
verse destinazioni d'uso della risorsa
Per perseguire l'obiettivo dell'ottimale utilizzazione delle
risorse idriche, le caratteristiche qualitative di una fonte di
approvvigionamento devono essere adeguate all'uso cui e' destinata.
In particolare, le acque di qualita' migliore, sono preferibilmente
destinate al consumo umano.
La disomogeneita' territoriale della disponibilita' delle risorse,
nonche' il ricorso a sistemi idrici complessi per fare fronte ad una
domanda sempre crescente, comporta in genere l'utilizzazione di acque
di diversa origine, quindi di diversa qualita'.
Nei casi in cui un sistema idrico sia preposto al soddisfacimento
di una pluralita' di usi, ciascuno caratterizzato da un'esigenza
qualitativa diversa, eventuali interventi di interconnessione, ove
possibile, devono essere progettati per dare luogo a sottosistemi
omogenei per qualita', in funzione della destinazione delle acque, in
modo da minimizzare i costi di trattamento, comunque integrandosi con
gli impianti gia' realizzati.
In particolare, per il settore potabile, l'utilizzazione di fonti
di approvvigionamento di diversa origine comporta uno studio del loro
miscelamento mirato a prevenire l'insorgere di problemi di
accettabilita' dell'acqua per cio' che riguarda l'uso in relazione
alle caratteristiche qualitative ed alla loro variabilita' nel tempo
(eventi meteorologici, episodi di inquinamento, ecc.).
L'analisi dello stato di qualita' portera' alla redazione di un
documento progettuale che individui i parametri rappresentativi delle
variazioni indotte al sistema dall'intervento in progetto. L'analisi
dei parametri e della loro evoluzione nel tempo sara' svolta nelle
diverse condizioni di esercizio, e tendera' al perseguimento di una
condizione conservativa rispetto ai valori ottimali previsti dalle
norme.
4.2.2. Criteri ambientali
Generalita'
Il trasferimento d'acqua tra bacini idrografici provoca
un'alternazione dei sistemi naturali ed in particolare induce una
modifica degli equilibri preesistenti d'entita' commisurabile alle
quantita' prelevate ed a quelle immesse, in relazione alle
caratteristiche idrologiche ed ecosistemiche dei bacini interessati.
Le ipotesi progettuali vanno percio' definite tenendo presenti le
componenti ambientali coinvolte e devono essere corredate da regole
di gestione e programmi di monitoraggio.
Si tratta di definire un quadro chiaro degli interventi che si
intendono realizzare e delle regole di funzionamento e delle misure
di controllo che si intendono adottare, tali da consentire un
confronto con i soggetti interessati e di assumere decisioni concrete
e praticabili.
E' infatti fondamentale, soprattutto in casi cosi' delicati quali
i trasferimenti di risorse naturali da una comunita' all'altra, che i
conflitti siano esplicitati e che scelte impegnative dal punto di
vista sociale ed economico siano assunto dopo una completa verifica
di fattibilita'.
La sottrazione d'acqua da un bacino induce variazioni sui regimi
idrologici, sugli usi e funzioni sia di tipo economico che ecologico
a valle, sui fenomeni di ricarica delle falde, di subsidenza ed
intrusione salina, sulla stabilita' dei versanti e sulla qualita'
delle acque, su fenomeni di erosione costiera e di interrimento.
Si possono creare, peraltro, problemi anche sul bacino ricevente
in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture necessarie,
con particolare riferimento alla realizzazione di notevoli opere di
accumulo.
Non e' da escludere peraltro che opere, interventi e modifiche al
regime naturale delle acque interessino aree di rilevante interesse
naturalistico o comunque incidano sugli ecosistemi acquatici e
ripariali.
Valutazione d'impatto ambientale delle opere di trasferimento
L'applicazione di tale procedura ha inizio nella fase di verifica
delle condizioni di fattibilita' del trasferimento idrico, nella
quale vengono prese in considerazione le variabili che concorrono a
definire le trasformazioni compatibili di un territorio, tenendo
conto delle esigenze di tutela e di regolazione d'uso delle risorse
ambientali presenti. In questa fase sono individuati i soggetti
interessati alla gestione ed alla utilizzazione delle risorse idriche
dei territori coinvolti, ivi compresi i cittadini, le cui
osservazioni concorrono alla formazione delle scelte programmatorie e
progettuali del trasferimento dell'acqua da una zona all'altra.
La valutazione tempestivita' dei problemi ambientali consente di
dare certezze in ordine alla successiva formazione del processo
autorizzativo e quindi procedere alla progettazione definitiva ed
alla realizzazione e gestione delle opere sulla base di concrete
certezze.
La procedura di valutazione d'impatto ambientale prevista dal
comma 6 dell'art. 17 della legge interviene sulla base del progetto
preliminare prima dell'approvazione dell'accordo di programma da
parte del Comitato dei Ministri.
In relazione alle caratteristiche specifiche ed alla natura delle
opere da realizzare, nonche' alla peculiarita' dell'ambiente
interessato, il soggetto proponente, preliminarmente all'avvio della
procedura, puo' concordare con la Commissione per la valutazione
dell'impatto ambientale le analisi e le elaborazioni da effettuare,
nell'ambito dei criteri e delle norme dettate dal D.P.C.M. 10 agosto
1988, n. 377 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
4.2.3. Criteri economico finanziari.
Il progetto preliminare approvato dall'Accordo di programma di cui
al punto 1.4. va di norma accompagnato da una valutazione economica
dello stesso, effettuata con le tecniche dell'analisi costi-benefici.
L'analisi dovra' essere preceduta da una valutazione preliminare
delle alternative progettuali, ove esistenti, che evidenzi la
maggiore convenienza della soluzione del trasferimento.
La valutazione economica va sviluppata sia nella situazione "senza
intervento" che in quella "con intervento" approfondendo, in
particolare, i seguenti aspetti:
- opportunita' dell'intervento proposto nel quadro economico
territoriale di riferimento;
- bilancio domanda-offerta;
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
di investimento (diretti e indiretti);
- individuazione della presenza di eventuali costi accantonati e
descrizione dei criteri utilizzati per la loro quantificazione;
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
di esercizio (diretti e indiretti);
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei costi
esterni;
- descrizione dei criteri utilizzati per la quantificazione dei
rientri tariffari (nell'analisi economica i rientri tariffari
andranno evidentemente calcolati, unitamente agli altri prezzi, con
tecniche di derivazione atte a riflettere il valore sociale del
bene acqua);
- individuazione dei benefici economici interni ed esterni;
- verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario;
- analisi della redditivita' economica e finanziaria (saggio di
rendimento interno e valore attuale netto).
La valutazione del progetto, oltre ad indirizzare verso una piu'
efficiente allocazione dei fattori produttivi in funzione degli
obiettivi economici e sociali prefissati (in particolare di
ridistribuzione della risorsa), consente di rendere le scelte piu'
trasparenti e pertanto agevola la ricomposizione dei conflitti che
generalmente si innescano tra amministrazioni locali nelle situazioni
in argomento.
E' fondamentale che la valutazione economica sia redatta, in
particolare per la parte che attiene al bilancio domanda-offerta
(risorse-fabbisogni), sulla base di informazioni certificate ed
attendibili (censimento delle risorse idriche e bilancio idrico
nell'ambito del bacino idrografico) che consentano in modo univoco di
accertare le disponibilita' idriche teoriche potenziali nei territori
interessati e di controllare i criteri e le metodologie adottati
nella determinazione della domanda idrica per i vari usi.
A tale proposito, poiche' l'uso irriguo impegna la maggior parte
del patrimonio idrico nazionale utilizzabile, un'attenta e razionale
programmazione delle pratiche agricole, delle capacita' di campo
necessarie e dei sistemi di irrigazione, anche in funzione degli
assorbimenti che il mercato nazionale e quelli esteri (in particolare
in ambito comunitario) possono garantire alle varie produzioni, deve
essere alla base della determinazione della quantita' d'acqua da
destinare all'uso agricolo.
5. METODOLOGIE E CRITERI GENERALI PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI (art. 4, comma 1,
lettera d) della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
5.1. Finalita' e contenuti dell'aggiornamento.
L'aggiornamento del P.R.G.A. deve anzitutto tenere conto degli
obiettivi introdotti dalla legge, innovativi rispetto a quelli
definiti a suo tempo dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129.
La legge, in particolare, introduce alcune innovazioni che non
possono non avere riflessi sul modo di impostare la pianificazione
degli schemi idrici. Gli acquedotti sono infatti considerati come una
parte dei servizi idrici integrati, costituiti dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad
usi civili, di fognature e depurazione delle acque e destinati ad una
gestione unitaria rispondente a logiche di mercato.
Ne deriva, tra l'altro, la necessita' che il nuovo P.R.G.A.
prenda in esame aspetti fondamentali dei sistemi distributivi non
considerati dalla legge 129/63 tra cui:
- contenimento perdite e sprechi;
- regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
- affidabilita' dell'insieme;
- elasticita' di esercizio;
- conservazione della qualita' delle acque in distribuzione;
- riorganizzazione dei servizi idrici per ambiti territoriali
ottimali;
- gestione integrata degli impianti di acquedotto, di fognatura e
depurazione.
Va tenuto presente che obiettivo generale del P.R.G.A. resta
l'equa ripartizione delle risorse, tenendo conto della loro
salvaguardia in termini sia quantitativi che qualitativi.
Per quest'ultimo aspetto vanno particolarmente evidenziati gli
effetti del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 (S.O. alla G.U. n. 152 del
30 giugno 1988). Quest'ultimo, come e' noto, affronta anche il tema
della salvaguardia della qualita' delle fonti di approvvigionamento,
ripreso anche dall'art. 24 della legge, che lo considera un elemento
del costo del servizio, da recuperare in tariffa. Pertanto detta
salvaguardia costituisce un ulteriore obiettivo da considerare nella
revisione del P.R.G.A.
5.2. Elementi conoscitivi sulla situazione in atto.
L'aggiornamento del P.R.G.A. va basato su di una preventiva
analisi della situazione in atto in grado di fare chiarezza sulle
reali cause di crisi attuali o prevedibili, tenendo conto degli
scenari di evoluzione della domanda in un contesto generale di
profonde modificazioni dello sviluppo demografico rispetto alle
previsioni del vigente P.R.G.A., dei consumi specifici e di
affinamento delle tecniche di risparmio (individuazione e separazione
degli usi impropri, degli sprechi e delle irrazionalita' di
approvvigionamento o di distribuzione).
Le indagini conoscitive di dettaglio vanno finalizzate agli scopi
suddetti e a quelli di chiarire l'interfaccia con gli usi
competitivi.
I servizi esistenti sono esaminati per sistemi acquedottistici,
evidenziando le situazioni di crisi di risorsa, di approvvigionamento
e di distribuzione.
Le crisi di risorsa sono individuate in relazione sia agli aspetti
qualitativi quanto a quelli quantitativi.
Per ogni singola regione, e' necessario riconsiderare le
previsioni ed i programmi elaborati nella redazione di varianti al
P.R.G.A. e ai piani di risanamento delle acque predisposti ai sensi
della legge 319/1976, valutare gli elementi conoscitivi acquisiti in
materia di risorse idriche e procedere ad una ricognizione generale
dello stato di conservazione delle opere di captazione, di adduzione
e di distribuzione dei corpi idrici, individuando, per ciascuna di
esse, le percentuali di perdita.
L'attivita' conoscitiva preliminare va integrata e completata con
le notizie riguardanti l'aspetto socio-economico al fine di
individuare le caratteristiche antropiche del territorio, le tendenze
demografiche che sicuramente trovano differenza rispetto alle
previsioni del P.R.G.A. del 1968.
La fase preliminare puo' cosi' schematizzarsi:
- verifica dello stato di attuazione del P.R.G.A. del 1968 e sue
varianti;
- verifica dello stato di conservazione delle opere di captazione,
di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche;
- individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze
demografiche del territorio;
- verifica dello stato di attuazione dei piani regionali concernenti
l'uso e il risanamento delle risorse idriche;
- verifica quali-quantitava delle risorse idriche attualmente in
uso.
5.3. Competenze istituzionali e territorio di riferimento.
Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ha delegato alle Regioni (art.
90 comma 2 lettera a) le funzioni "di aggiornamento e modifiche del
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti concernenti le risorse
idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei
rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse
stesse". Sono tuttavia riservate allo Stato (successivo art. 91),
oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale
o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni
concernenti l'imposizione di vincoli e gli aggiornamenti e le
modifiche del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti che
comportino una diversa distribuzioni delle riserve idriche tra
regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato deve sentire le
Regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse
per l'attuazione di programmi per il raggiungimento di speciali
obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
Inoltre la legge 10 maggio 1976 n. 319, in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento, ha attribuito specifiche competenze alle
Regioni concernenti, tra l'altro la redazione dei piani regionali di
risanamento delle acque (che contengono, anche, indicazioni per il
miglioramento di tutti i servizi idrici) e l'esecuzione delle
operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici.
L'art. 8, punto 4 della legge ribadisce la competenza delle
Regioni per l'aggiornamento del P.R.G.A. (sentite le Province
interessate) e dell'Autorita' di Bacino (nell'ambito delle attivita'
previste dagli artt. 3 e 17 della legge 183/89). Il piano va
aggiornato "su scala di bacino", per i vari bacini di competenza;
l'aggiornamento va fatto per le finalita' di cui alla citata legge
36/94 e deve, quindi, essere funzionale alla modernizzazione della
gestione dei servizi idroambientali. Nei bacini di rilievo nazionale
sono fatte salve le competenze statali (esercitate dal Ministero dei
Lavori Pubblici, su proposta delle Autorita' di Bacino) di cui al
gia' citato art. 91, punto 4, del D.P.R. 616/77, e cioe' le modifiche
del P.R.G.A. che comportino una diversa distribuzione delle risorse
idriche tra le Regioni (sentite le Regioni stesse).
L'art. 3 della legge 183/89 fa rientrare tra le attivita' di
pianificazione di competenza delle Autorita' di Bacino la razionale
utilizzazione, la protezione, il risanamento delle risorse idriche
atte all'uso potabile, e l'art. 17 fa rientrare tra le finalita' ed i
contenuti del Piano di Bacino l'utilizzazione delle risorse idriche e
la valutazione preventiva dell'impatto ambientale degli interventi.
La conseguente definizione del territorio da collegare e da
servire con sistemi acquedottistici o fognari interconnessi va
effettuata sulla base delle considerazioni tecnico-gestionali di
seguito esposte, e secondo logiche industriali, indipendentemente,
quindi dai vincoli amministrativi o di competenza (confini di Enti
Locali e di Bacini).
5.4. Flessibilita', razionalita', affidabilita' dei sistemi -
orizzonti temporali.
Il P.R.G.A. va armonizzato con gli altri strumenti di
pianificazione, ed in particolare con i P.R.R.A. e i piani di bacino.
L'aggiornamento del P.R.G.A. deve assicurare i seguenti requisiti:
- flessibilita', intesa come capacita' dei sistemi idrici di
adattarsi alle mutevoli caratteristiche fisiche ed antropiche del
territorio interessato;
- razionalita' e compattezza della configurazione finale di lungo
termine;
- affidabilita' globale e settoriale del sistema.
Gli obiettivi di flessibilita', razionalita' e affidabilita'
conducono all'adozione di sistemi ragionevolmente estesi, ben
interconnessi, e riforniti da fonti di alimentazione molteplici e con
caratteristiche differenziate.
I sistemi estesi compensano al proprio interno gli errori di
previsione che abbiano segno opposto e riducono, per note leggi di
probabilita', l'onere pro-capite delle configurazioni di riserva atte
ad incrementarne l'affidabilita'.
Sistemi del genere conducono e raggiungere anche altri obiettivi.
In primo luogo, quello di ridurre l'impegno complessivo di acqua
presso le fonti di approvvigionamento, in quanto consentono di
sfruttare la complementarieta' di diagrammi di consumo (ad esempio:
connettendo aree urbane ed industriali di un territorio con le aree
turistiche limitrofe) e di disporre piu' facilmente di grandi
serbatoi per la regolazione stagionale dei consumi complessivi.
In secondo luogo quello di interconnettere con facilita' aree
"fonti" (alta densita' ed elevato reddito medio della popolazione)
con aree "deboli" limitrofe, mediandone la ripartizione dei costi e
risolvendo cosi' il problema, altrimenti insolubile, di dotare di
servizi a tariffe ragionevoli anche le aree meno sviluppate del
Paese.
In terzo luogo, quello di raggiungere o tendere verso dimensioni
ottimali ai fini dell'economia di scala per i problemi di gestione
con particolare riferimento alle strutture fisiche e concettuali di
impresa ed alla capacita' di attrarre personale di alta
specializzazione, problemi la cui soluzione ottimale richiede
dimensioni rilevanti.
Gli orizzonti temporali da assumere a riferimento sono:
- per la definizione dei lineamenti strategici del Piano ed, in
particolare, per la determinazione delle portate da riservare
presso le fonti di approvvigionamento prescelte: l'anno 2040;
- per la definizione e il dimensionamento dei primi sub-sistemi,
coerenti con i precedenti lineamenti strategici: l'anno 2015;
- per il primo programma di attuazione: l'anno 2000.
Con cadenza pluriennale deve essere verificata la rispondenza del
P.R.G.A. alle mutate condizioni fisiche, antropiche ed ambientali.
5.5. I fabbisogni e la loro dislocazione. Sistemi duali, consumi
industriali e promiscui.
Punto fondamentale per la revisione del P.R.G.A. e' la definizione
del fabbisogno sulla base delle mutate modalita' di utilizzo
dell'acqua nell'ambito della comunita' e del territorio interessati.
I criteri a cui si ispira il P.R.G.A. del 1963 sono infatti molto
aggregati e non consentono di determinare il necessario quantitativo
d'acqua tenendo presenti le reali esigenze che, come noto, variano
notevolmente nel tempo e nello spazio.
Nella determinazione del fabbisogno, e della sua dislocazione
planimetrica, occorre innanzi tutto individuare unita' territoriali
omogenee per tipologia di utilizzo sia per le situazioni in atto che
per quelle evolutive previste dagli strumenti pianificatori
territoriali-urbanistici (assetto del territorio) negli orizzonti
territoriali prima indicati.
Unita' territoriali omogenee possono essere, ad esempio:
- aree residenziali (intensive, medie, estensive) con inclusione di
attivita' pubbliche, commerciali, artigianali, industriali di tipo
diffuso;
- centri residenziali con particolari concentrazioni di utilizzazioni
abitative permanenti di tipo comunitario e sanitario (collegi,
caserme, ospedali ecc.) o temporanee (uffici, scuole, ecc.);
- centri turistici stagionali, estivi od invernali;
- aree direzionali;
- aree industriali;
- aree agricole;
- aree a verde, aree di rispetto, zone silvopastorali.
Ciascuna unita' territoriale omogenea deve essere considerata nel
contesto delle caratteristiche climatiche proprie della zona
interessata, (temperatura stagionale, piovosita'). Inoltre, e cio'
particolarmente per le aree residenziali, e' necessario tenere in
debito conto il grado di sviluppo economico e sociale della
popolazione interessata.
In definitiva, occorre analizzare il territorio da servire con uno
studio urbanistico e socio-economico ragionevolmente approfondito,
atto a valutare i parametri che possono influire sulla propensione al
consumo o sul fabbisogno di servizi di ciascuna unita'.
Per le unita' di tipo residenziale, e' ovviamente importante
determinare l'entita' numerica della popolazione da servire ai vari
orizzonti (il P.R.G.A. vigente fa infatti riferimento ad una
valutazione effettiva all'atto della prima redazione del Piano stesso
e ad una previsione all'anno 2015) e le sue caratteristiche di
mobilita' e pendolarita' giornaliera, settimanale e stagionale.
L'esame della situazione italiana negli ultimi decenni ha messo in
evidenza alcune particolarita' nella dinamica della popolazione che
hanno un peso non trascurabile sulla determinazione dell'evoluzione
del fabbisogno.
Il tasso di incremento annuo e' notevolmente diminuito, tanto che
in molte zone d'Italia si parla ora di "crescita zero". Occorre,
pertanto, che, all'interno dei sistemi distributivi, siano
individuate aree territoriali omogenee contraddistinte anche
dall'appartenenza ad una estensione territoriale entro la quale si
possa ipotizzare un valore pressoche' uniforme del tasso di crescita.
Nelle estrapolazioni e stime conseguenti non sembrano avere piu'
validita' le leggi e le formule comunemente applicate in passato
quale la formula dell'interesse composto; sara' consigliabile
applicare caso per caso espressioni piu' appropriate (ad esempio
quella di tipo lineare: PTPo (1+rt) nella quale PT e Po sono
rispettivamente la popolazione all'anno "t" e quella all'anno "0",
mentre "r" e' il tasso di crescita annuale, variabile nel tempo, e'
piu' adatta a descrivere incrementi o decrementi migratori.
Vi sono zone di sviluppo economico e demografico anomalo e,
percio' difficilmente prevedibili, quali:
- centri direzionali satelliti;
- centri turistici ad utilizzo stagionale e per fine-settimana.
Le valutazioni di sviluppo demografico di tali zone vanno inserite
nel contesto piu' vasto degli aggregati urbani e nei territori delle
regioni a cui esse appartengono.
Vi sono anche zone caratterizzate da progressivo spopolamento,
situazione tipica di centri collinari a vocazione agricola. Per tali
centri non sembra, pero', opportuno prevedere una riduzione del
fabbisogno idrico, dal momento che ci si puo' aspettare una
inversione di tendenza e che si deve sempre ipotizzare che la
popolazione benefici di un miglioramento del tenore di vita,
connesso, in un rapporto reciproco di causa-effetto, con il
miglioramento dei servizi idrici, ovvero dei fenomeni di
valorizzazione quali l'agriturismo e l'artigianato locale, lo
sviluppo di parchi naturali, ecc.
Per alcune unita' di tipo non residenziale (ad es. direzionali) il
riferimento alla popolazione residente o presente non ha, invece,
significato, se non per rapporti statistici di tipo globale (cioe'
riferito all'intera citta') con realta' similari.
Per la valutazione del fabbisogno si dovra' tenere conto anche
delle perdite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in
quelle di distribuzione (non piu' del 20%). Qualora le perdite in
sistemi acquedottistici esistenti siano superiori a detto limite, il
PRGA dovra' prevedere interventi di manutenzione entro un ragionevole
periodo di tempo e pertanto una diminuzione, a parita' di altre
condizioni, del fabbisogno stesso.
Ai fini della allocazione delle fonti di approvvigionamento, si
dovra' fare riferimento separatamente sia al fabbisogno medio
giornaliero che a quello nei periodi di punta. Interconnessioni tra
sistemi acquedottistici e utilizzo della medesima fonte per
alimentare sistemi diversi dovranno assicurare la minimizzazione
delle variazioni delle portate emunte.
Va tenuto presente che, almeno nelle grandi aree metropolitane,
fortemente urbanizzate, nelle quali l'utenza non possa disporre di
risorse alternative distribuite sul territorio (ad es. acque
sotterranee non utilizzate per uso potabile) o di apposite reti
idriche "non potabili", e' opportuno che la rete di pubblico servizio
possa sopperire anche ad esigenze non strettamente riconducibili ad
usi "civili", che sono, di norma, suddivisi nelle seguenti classi:
- usi comunitari;
- usi commerciali;
- usi pubblici.
Si intende fare riferimento, in particolare, all'innaffiamento del
verde pubblico disperso all'interno della citta', alle esigenze della
piccola industria diffusa sul territorio, all'alimentazione di
riserve di acqua potabile sulle navi, ai rifornimenti all'ingrosso
per usi speciali (ad es. insediamenti militari).
Gli usi speciali sopra ricordati possono essere soddisfatti con il
ricorso a sistemi duali nei quali coesiste, con la normale rete
idrica, una seconda rete destinata ad usi che richiedono acque meno
pregiate: innaffiamento stradale ed aree verdi, lavaggio fognature,
usi industriali minori, ecc, e, quindi, anche parte degli usi civili.
E' inoltre opportuno adottare indicatori economico-sociali (classi
di reddito, presenza di attivita' artigianali e/o produttive) ai
quali collegare valutazioni di consumi specifici attuali e futuri, ai
soli fini previsionali.
Per la valutazione dei fabbisogni non propriamente domestici ma
inseriti nel contesto urbano e da soddisfare con la rete
acquedottistica urbana, quali quelli relativi ai servizi, alle
piccole industrie, ed al mantenimento del verde pubblico e privato,
si ricorrera' al metodo analitico.
In ogni caso il P.R.G.A. dovra' assicurare una dotazione idrica
pro-capite minima da valutarsi a seconda delle particolari esigenze
del complesso urbano da servire.
Detta dotazione dovra' essere contenuta al di sotto di opportuni
valori massimi al fine di evitare il depauperamento delle risorse
disponibili e la realizzazione di opere non giustificate.
Si sottolinea, infine, che la valutazione dell'andamento
temporale, nell'intervallo di riferimento (sino al 2040), dei
parametri indispensabili alla programmazione degli interventi, ivi
compreso il fabbisogno di acqua, dovra' essere eseguita con criteri
statistici che definiscano intervalli di valori con probabilita' di
realizzazione predefinita (intervalli di confidenza).
5.6. Le risorse idriche: loro selezione e protezione, rischi di
approvvigionamento.
Si richiamano alcuni indirizzi di carattere generale applicabili
all'intero territorio nazionale.
Il Piano deve individuare solo risorse idriche di considerevole
importanza, caratterizzate come segue:
- acque telluriche (sorgenti o acque sotterranee): portate poco
variabili e con altissima probabilita' di essere superiori ai
valori prefissati; caratteristiche di qualita' buone o facilmente
migliorabili anche con opportuni trattamenti; concreta possibilita'
di protezione contro i rischi di inquinamento progressivo;
- acque di grandi laghi naturali: volumi utilizzabili con altissima
probabilita' di essere superiori ai valori prefissati;
caratteristiche di qualita' rientranti preferibilmente nella classe
A1 o al massimo A2 del D.P.R. 515/82; concreta possibilita' di
protezione contro i rischi di inquinamento progressivo;
- acque superficiali: portate con altissima probabilita' di essere
superiori a quelle minime prefissate ovvero regolabili con serbatoi
artificiali; caratteristiche preferibilmente rientranti nelle
classi A1 o A2 del D.P.R. 515/82; minor esposizione agli
inquinamenti accidentali.
Entro i limiti ricordati, l'elencazione corrisponde anche ad una
scala di preferenza decrescente, scala che va comunque ponderatamente
correlata ai problemi di disponibilita', vicinanza e quota e, quindi,
di costo.
Il principale requisito da ricercare nelle fonti di
approvvigionamento e', senza dubbio, quello della possibilita' di
essere protette naturalmente e artificialmente da eventuali
inquinamenti delle acque sia progressivi che accidentali. A tal fine
si dovranno privilegiare i seguenti indirizzi:
- progressivo abbandono delle numerosissime piccole risorse locali
(sorgenti e pozzi minori) caratterizzate da portate molto variabili
(e quindi troppo rapidamente influenzate dalle precipitazioni),
dalla sostanziale impossibilita' di proteggerle dall'inquinamento
(se non a costi proibitivi in rapporto ai volumi di acqua
prelevati) salvo l'utilizzo quali risorse alternative o
integrative;
- progressiva concentrazione delle fonti di approvvigionamento dei
sistemi acquedottistici;
- preferenza per sorgenti, acquiferi, laghi o bacini superficiali
alimentati da aree montane con scarsissimi insediamenti a monte e
limitatissime utilizzazioni agricole intensive (ad es. aree
innevate di alta quota, comprensori silvo-pastorali, parchi
naturalistici, riserve ecc.);
- uso ottimale del contenuto energetico delle varie riserve idriche
(ad es. destinazione delle sorgenti piu' elevate a servizio dei
territori a quota maggiore, utilizzazione di carichi eccedenti
mediante impianti idroelettrici in linea ecc.);
- collegamento di fonti di approvvigionamento aventi caratteristiche
complementari, sia ai fini della qualita', sia ai fini della
disponibilita' quantitativa nell'arco delle stagioni.
Nel programmare la selezione delle risorse idriche va tenuto
presente il problema delle aree nelle quali il rischio di temporanee
crisi di approvvigionamento e' piu' elevato per motivi sia idrologici
(prolungate siccita'), sia di inquinamento accidentale (ad es.
rovesciamento improvviso di sostanze inquinanti a monte di una presa
di fiume), sia di inquinamento progressivo irreversibile (ad es.
crescita del contenuto di nitrati, in acque sotterranee di zone con
agricoltura industrializzata, al di sopra dei limiti ammessi) sia,
infine, per collasso di strutture idriche di trasporto a distanza a
causa dell'instabilita' geotecnica o sismica diffusa sul tracciato
(vedi cap. 6).
In questi casi si deve ricorrere a scelte di natura strategica
quali: interconnessione tra impianti con diverse caratteristiche;
introduzione di subsistemi di riserva; subapprovigionamenti di
emergenza con acque meno pregiate, ecc.
Occorre prevedere sistemi atti a minimizzare i tempi di
rilevamento e localizzazione dell'evento dannoso ed alla riduzione
preventiva dei relativi effetti (monitoraggio biologico on-line,
telecontrollo ecc.), nonche' la predisposizione di mezzi di soccorso
di ogni tipo, anche a scala regionale (sistemi di autobotti, acque in
pacchi, impianti di potabilizzazione mobili ecc.).
In aree del tutto particolari occorrera' prevedere il ricorso a
linee di approvvigionamento non convenzionali, quali la dissalazione
ed il riuso di acque di scarico.
Quest'ultimo aspetto, nella maggioranza dei casi, e' di interesse
marginale perche' tali acque (scaricate nei fiumi) vengono gia'
utilizzate oggi dai prelievi piu' a valle, sia perche', nei limiti
del possibile sara' piu' logico utilizzare dette acque per usi
irrigui od industriali, onde liberare altre risorse idriche che
potrebbero risultare piu' adatte all'uso potabile.
5.7. I sistemi di produzione, adduzione, regolazione, smistamento,
modulazione e distribuzione.
Si e' gia' detto che questi sistemi debbono servire territori
individuati sulla base di criteri tecnici (urbanistici, idraulici,
altimetrici ecc.) e, quindi, del tutto indipendenti dai limiti
amministrativi o di competenza (Enti locali, autorita' di bacino
ecc.).
L'oculata ideazione dei complessi di produzione, adduzione e
smistamento e' fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di
flessibilita', razionalita', affidabilita' ricordati al punto 5.4,
nonche' per il controllo della qualita' delle acque immesse nella
rete distributiva.
In particolare, i sistemi idrici in argomento dovranno essere
configurati in modo flessibile per tenere conto che l'andamento nel
tempo dei parametri piu' significativi della loro progettazione non
e' univocamente determinabile ma si muove entro intervalli
predefiniti (criterio statistico).
Inoltre, al fine di ridurre al minimo gli scostamenti tra
obiettivi di piano e valori effettivi dei predetti parametri, piu'
elevati per orizzonti temporali piu' remoti, i sistemi in argomento
andranno aggiornati ad intervalli intermedi in relazione agli
andamenti effettivi dei parametri di cui sopra.
Si precisa che rientrano nel subsistema produzione gli interventi
per la salvaguardia, la regolazione, la captazione, il trattamento di
potabilizzazione (ove necessario) ed il sollevamento primario delle
diverse risorse considerate.
Nei casi segnalati nei punti 5.4 e 5.5, si indicheranno anche
sistemi paralleli per usi industriali o promiscui o per reti duali.
Per quanto attiene ai sistemi di regolazione e modulazione (torri
piezometriche, serbatoi, sollevamenti locali, automatismi connessi
ecc.) e distribuzione (alimentatrici, reti, connessioni) si precisa
che essi vanno individuati sulla base di zonizzazioni
planoaltimetriche rispondenti esclusivamente a criteri tecnici (e,
quindi, del tutto indipendenti, in particolare, dai confini
comunali).
Il P.R.G.A. si limitera' a fornire indicazioni molto generali sui
sistemi di regolazione e modulazione, sulle zone di distribuzione,
sulle direttrici (indicative) di alimentazione di queste ultime.
Qualora il P.R.G.A preveda grandi opere di rilevante incidenza
ambientale, occorrera' allegare una relazione preliminare sugli
effetti ambientali.
Per le opere primarie che comportino rilevanti problemi di ordine
geotecnico (dighe, grandi gallerie, grandi tubazioni in zone
particolarmente franose ecc.), occorrera' allegare uno studio
geotecnico preliminare relativo alla loro fattibilita'.
Piu' in generale occorre chiarire che il P.R.G.A. non e' il
coacervo dei progetti di fattibilita' delle singole opere proposte,
ma semplicemente uno schema della loro finalizzazione e del loro
assemblamento d'insieme, arricchito dagli studi (non progetti) di
fattibilita' limitati a quelle sole opere primarie che, se dovessero
risultare non fattibili, comprometterebbero irrimediabilmente la
concezione generale del sistema proposto.
Per le aree maggiormente soggette a rischio di crisi idrica,
saranno particolarmente segnalati i provvedimenti strategici inseriti
negli schemi proposti e quelli tattici raccomandati ai gestori (vedi
anche cap. 6).
Per tutte le componenti comprese nei sistemi sopra descritti, la
definizione degli schemi impiantistici strategici verso i quali
occorre tendere gradualmente, ed ancor piu' la definizione ed il
dimensionamento di massima degli interventi riferiti agli orizzonti
2000 e 2015, debbono partire dal rilevamento, ragionevolmente
approfondito, delle situazioni in atto o in corso di realizzazione,
come del resto prescritto dal punto c) dell'art. 2 della citata legge
129/63 e dalla ricognizione prescritta dall'art. 11, comma 3 della
legge 36/94.
Lo scopo del rilevamento e' quello di delineare programmi che
consentano la maggiore possibile riutilizzazione delle opere
esistenti, anche mediante processi di riabilitazione e manutenzione
straordinaria.
L'obiettivo della riutilizzazione agisce quindi, sostanzialmente
come un "vincolo" nei riguardi della definizione dei programmi.
Peraltro, tale vincolo non va interpretato in senso assoluto, ma
limitatamente alle parti che non interferiscono negativamente nel
raggiungimento degli obiettivi generali indicati nei precedenti
paragrafi (e quindi non deformino la razionalita' della concezione
strategica dell'insieme) ma che semplicemente riducano i costi
complessivi (di investimento e di gestione), soprattutto per i
programmi di breve termine.
5.8. I sistemi di smaltimento delle acque reflue.
Si e' gia' accennato che, in ossequio dell'art. 2, punto d) della
legge 129/63, la revisione del P.R.G.A. deve essere finalizzata anche
a determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il
corretto e razionale smaltimento delle acque reflue conseguenti agli
usi civili dell'acqua. Si e' anche gia' ricordato che questa parte
del P.R.G.A. deve essere resa coerente con il P.R.R.A. e deve essere
inquadrata nella nuova disciplina degli scarichi introdotta con la
direttiva 91/271/ CEE.
Nella revisione del P.R.G.A. si dovranno perseguire, in
particolare, gli obiettivi di seguito esposti:
- progressivo miglioramento dell'impermeabilita' dei sistemi
fognanti;
- tendenza verso sistemi fognanti ragionevolmente estesi ed
interconnessi, sviluppati, per quanto possibile, secondo le linee
naturali di scorrimento delle acque di superficie;
- ottimizzazione della gestione degli impianti di depurazione anche
attraverso la scelta di impianti consortili;
- tendenza alla centralizzazione dei relativi sistemi di controllo e
di quelli di trattamento finale e smaltimento dei fanghi;
- adozione, nelle piccole comunita' isolate, di sistemi di
trattamento estremamente semplificati.
- eventuali riuso e riciclo delle acque trattate.
5.9. Articolazione dei documenti finali.
Il processo di revisione del P.R.G.A. e' effettuato con
riferimento alle unita' territoriali di base rappresentate dagli
ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 8 della
legge 36/94 e deve condurre a:
a) per i soli bacini di rilievo nazionale ed interregionale, un
documento di sintesi che riassuma, su scala di bacino, le risorse
prescelte per l'uso civile, la destinazione finale dei reflui;
b) per ciascuna Regione:
- la determinazione dei fabbisogni ai vari orizzonti temporali e la
loro dislocazione planoaltimetrica;
- il riepilogo dei vincoli d'uso di risorse e delle altre indicazioni
provenenti dai Piani di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale ovvero dalle decisioni di competenza dello Stato per
l'uso di risorse provenienti da altre Regioni;
- la selezione ragionata delle risorse provenienti dai bacini
regionali;
- l'indicazione di diversi orizzonti degli schemi dei vari sistemi
acquedottistici (schemi planimetrici, altimetrici, idraulici,
istogrammi di portata, emergenze, ecc.);
- l'indicazione degli schemi dei sistemi fognari e della loro
connessione con il P.R.R.A. e dei Piani di bacino;
- il piano pluriennale degli investimenti necessari per l'attuazione
del Piano esteso all'intero arco temporale di validita' dello
stesso, da predisporre con riferimento al programma previsto
dall'art. 11, comma 3, della legge 36/94;
- il riepilogo delle risorse idriche da riservare per uso potabile.
6. DIRETTIVE E PARAMETRI TECNICI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A
RISCHIO DI CRISI IDRICA CON FINALITA' DI PREVENZIONE DELLE
EMERGENZE IDRICHE (art. 4, comma 1, lett.e) della legge 5 gennaio
1994, n. 36)
6.1. Cause di deficienze idriche
La valutazione del rischio di deficienza idrica richiede
preliminarmente l'individuazione degli elementi "a rischio" di un
sistema idrico e l'indagine sulle cause (transitorie o permanenti)
delle condizioni di emergenza idrica.
L'analisi del rischio di deficienza idrica dovra' essere condotta
con riferimento sia ai sistemi idrici che ricadono in ciascun ambito
territoriale, sia a quelli esterni che assicurano
l'approvvigionamento idrico, anche parziale, di utenze ubicate in
tale ambito.
Un sistema idrico e' generalmente costituito dai seguenti
componenti:
- corpi idrici naturali sia superficiali che sotterranei (fonti di
alimentazione);
- impianti di attingimento, distinti in:
- derivazioni dirette dai corsi d'acqua
- derivazioni da serbatoi naturali o artificiali
- prelievo da falde sotterranee;
- impianti di trattamento, anche di risorse non convenzionali (acque
reflue, salmastre, saline), necessari per il rispetto dei parametri
di qualita' richiesti dalle norme in relazione ai vari utilizzi;
- reti di adduzione, comprendenti eventuali impianti di sollevamento,
di disconnessione idraulica, di rifasamento e/o accumulo nonche' di
eventuale produzione di energia elettrica;
- reti di distribuzione per i vari usi, comprendenti le eventuali
capacita' di regolazione e riserva;
- apparecchiature finali di utenza.
Naturalmente, la caratterizzazione dei vari componenti del sistema
idrico richiede la conoscenza sia dei dati fisici sia degli aspetti
istituzionali e gestionali.
Una situazione di deficienza idrica si verifica in un sistema di
approvvigionamento idrico quando il livello standard della domanda di
una o piu' utenze non viene raggiunto.
In particolare, tali carenze possono classificarsi nel modo
seguente:
A. Carenza delle fonti di alimentazione
A1 eventi di siccita' (piu' gravi in termini probabilistici di
quelli considerati in sede progettuale);
A2 indisponibilita' da inquinamento;
A3 errata gestione delle fonti di alimentazione.
B. Carenza negli impianti (di attingimento, trattamento, adduzione,
distribuzione)
B1 carenze progettuali (di tipo idraulico, igienico-sanitario,
strutturale, previsionale);
B2 interruzioni del servizio dovute al decadimento delle
caratteristiche strutturali e/o ad una non adeguata
manutenzione;
B3 errata gestione degli impianti e perdite o sprechi
ingiustificati.
C. Carenze in tutto il sistema idrico dovute ad altri eventi
naturali eccezionali (sismi, inondazioni, frane).
Nella tabella I per ciascuna delle principali cause di deficienza
idrica, sono distinte le principali misure di emergenza e di
prevenzione.
TABELLA I Misure contro il rischio di deficienza idrica
___________________________________________________________________
| | | | |
| CARENZE | CAUSE | MISURE DI | MISURE DI |
| | | EMERGENZA | PREVENZIONE |
|_______________|______________|___________________|________________|
| | | | |
| | eventi di | approvvigionamento| riduzione |
| | siccita' | con risorse | della |
| | | integrative | vulnerabilita' |
| | | | del sistema |
| | | | alla siccita' |
| nelle fonti di| | | |
| alimentazione | ------------ | ----------------- | -------------- |
| | inquinamento | approvvigionamento| riduzione |
| | distribuito | di emergenza, | della |
| | e/o puntuale | disinquinamento | vulnerabilita' |
| | | ecc. | del sistema |
| | | | all'inquina- |
| | | | mento |
| | | | |
| | ------------ | ----------------- | -------------- |
| | | | |
| | errata | | definizione di |
| | gestione | | programmi di |
| | del | | gestione |
| | prelievi | | |
|_______________|______________|___________________|________________|
| | | | |
| negli | inadeguata | | revisione dei |
| impianti di | progettazione| | criteri |
| attingimento | | | progettuali |
|_______________|______________|___________________|________________|
| | | | |
| | decadimento | | manutenzione |
| | delle carat- | | programmata |
| | teristiche | | |
| | degli | | |
| | impianti | | |
| adduzione e | | | |
| distribuzione | ------------ | ----------------- | -------------- |
| | | | |
| | errata | | definizioni di |
| | gestione | | corretti |
| | degli | | standards |
| | impianti | | gestionali |
|_______________|______________|___________________|________________|
| | | | |
| nell'intero | sismi, | soccorso, | riduzione della|
| sistema | inondazioni, | approvvigionamento| vulnerabilita' |
| idrico | frane | di emergenza | del sistema |
|_______________|______________|___________________|________________|
Le misure di emergenza sono orientate alla riduzione degli impatti
negativi di un particolare evento di deficienza idrica e sono
prevalentemente affidate alle strutture di protezione civile; esse
comprendono gli interventi di soccorso e le azioni volte al
superamento dell'emergenza.
Le misure di prevenzione sono orientate a ridurre la
vulnerabilita' del sistema sia nella fase di progettazione, sviluppo
e adeguamento degli impianti attuali, sia nella fase di esercizio e
manutenzione ordinaria degli stessi; generalmente esse sono affidate
agli enti responsabili della pianificazione ed ai soggetti
responsabili della gestione ordinaria degli impianti.
6.2. Definizione del rischio di deficienza idrica
Facendo riferimento alla teoria dell'affidabilita', per sistemi il
cui comportamento puo' essere descritto attraverso due sole
condizioni: di regolare funzionamento (successo) o di mancato
funzionamento (fallanza), la pericolosita' (hazard) puo' essere
definita come la probabilita' che "il sistema (o qualcuno dei suoi
componenti) non svolga correttamente le funzioni assegnate per un
prefissato periodo di tempo in determinate condizioni operative".
Per lo studio del rischio di deficienza idrica occorre
innanzitutto definire in maniera univoca le condizioni di regolare
funzionamento, tese a garantire l'equilibrio tra il volume erogato V
e la domanda D. Con riferimento ad un sistema di approvvigionamento
idrico, la condizione di non corretto funzionamento puo' considerarsi
quella in cui il volume erogato risulti minore di una soglia
percentuale prefissata K della domanda in un certo intervallo di
tempo.
In conseguenza la pericolosita' puo' essere espressa dalla
probabilita':
P = P (V < K D) con 0 < K < 1
Facendo riferimento ad un intervallo temporale pari a un annuo e
indicando con Pd la probabilita' che l'anno sia interessato da una
significativa deficienza, e con Va il volume annuo di
approvvigionamento idrico in condizione normale, il grado di
vulnerabilita' e' rappresentato dall'entita' del deficit annuo di
approvvigionamento espresso come quota del volume annuo Va
normalmente erogato (deficit annuo relativo).
Di conseguenza, indicato con Df il deficit annuo relativo, il
rischio annuo di deficienza idrica puo' esprimersi:
RISCHIO DI DEFICIENZA ANNUO = Pd . Va . Dfm
ove Dfm e' il valore atteso di Df, stimato con riferimento ai soli
anni interessati da significative deficienze.
Per un periodo di n anni si avra', poi:
RISCHIO DI DEFICIENZA IN n ANNI = n Pd . Va . Dfm.
6.3. Previsione e valutazione del rischio di deficienza idrica
6.3.1. Dati di base da raccogliere e da elaborare
Al fine di valutare il rischio di deficienza idrica in n anni
occorre stimare, determinati i valori di K in relazione ai diversi
usi ed alle conseguenze attese:
- la pericolosita' Pd;
- il volume annuo normalmente erogato Va;
- il deficit annuo di approvvigionamento medio, Dfm.
A tal fine e' indispensabile disporre di dati idonei a definire:
1. le caratteristiche topologiche del sistema idrico;
2. i fabbisogni delle diverse utenze servite, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo;
3. la distribuzione di probabilita' delle portate disponibili alla
fonte (o alle fonti) di approvvigionamento;
4. le modalita' di gestione e di manutenzione delle diverse
componenti del sistema.
Soltanto la conoscenza dei dati indicati, infatti, consente da un
canto di procedere ad una verifica idraulica del sistema considerato
e di definire il rischio di deficienza idrica, dall'altro, di
predisporre eventuali interventi di prevenzione e/o di emergenza.
In particolare per quanto riguarda il punto 1 e' necessario
acquisire:
- planimetrie e profili longitudinali delle diverse componenti del
sistema (dalle opere di presa fino alle opere di distribuzione),
con indicazione della localizzazione e delle caratteristiche
planimetriche e altimetriche delle successive derivazioni verso le
utenze servite;
- dati sulle caratteristiche topologiche del sistema di captazione
(da invasi, da sorgenti, da falde sotterranee, da corsi d'acqua),
del sistema di adduzione (condotte a gravita', impianti di
sollevamento, opere di sconnessione, materiali impiegati, diametri
delle tubazioni, tipi di giunti), delle opere di derivazione (a
pelo libero o in pressione), delle opere di sconnessione fra opere
di adduzione e reti di distribuzione (quote sfioro e capacita'
delle vasche di carico e/o dei serbatoi interrati e/o sopraelevati)
e di ciascuna delle reti di distribuzione (se a pelo libero:
dimensioni della sezione trasversale, pendenze di fondo, materiali
impiegati; se in pressione: rete a maglie aperte o chiuse,
materiali impiegati, diametri delle tubazioni, tipi di giunto,
caratteristiche di eventuali impianti di sollevamento inseriti
lungo la rete o di vasche di carico intermedie, caratteristiche e
localizzazione di valvole, saracinesche).
Le notizie di cui al punto 2 devono consentire:
- di caratterizzare ciascuna utenza di settore;
- di individuare l'andamento spaziale e temporale (annuo, mensile,
giornaliero, orario) delle portate richieste, prendendo a
riferimento i valori dei volumi fatturati alle singole utenze e i
diagrammi delle portate registrate (rispettivamente alle opere di
captazione, alle opere di derivazione poste lungo l'adduttore, alle
vasche di carico o ai serbatoi) nel passato, e, in particolare, in
periodi di siccita' gia' verificatisi;
- di individuare l'esistenza di utenze o di zone di utenza in cui,
anche in periodi di disponibilita' alla fonte (a alle fonti) di
approvvigionamento, si lamentano carenze nella distribuzione.
Per quanto riguarda il punto 3, infine, le indagini idrologiche
per la valutazione delle risorse idriche in periodi di magra devono
consentire la conoscenza dei seguenti elementi caratteristici:
- diagramma di disponibilita' alla fonte o alle fonti di
approvvigionamento al variare del periodo di ritorno T, per
definizione pari all'inverso della pericolosita' Pd; in particolare
dovranno individuarsi diagrammi di disponibilita' relativi agli
anni di minimo deflusso cui corrispondono periodi di ritorno che
possono definirsi critici (diagramma di disponibilita' di fonti
ordinarie);
- diagrammi di disponibilita' analoghi per fonti non utilizzate in
via ordinaria, ma che, in periodi di emergenza, possono utilizzarsi
per le utenze irrigue e/o industriali senza richiedere grossi oneri
per la captazione e per l'adduzione (diagramma di disponibilita' di
fondi alternative).
A tali valutazioni bisogna aggiungere tutte le notizie utili di
cui al punto 4:
- sulle modalita' attuali di gestione di ciascun sistema componente
dello schema;
- sullo stato di conservazione delle reti di adduzione e
distribuzione (notizie su interventi di manutenzione effettuati in
passato con indicazione dei tipi di intervento e della
localizzazione di ciascuno di essi, individuazione di eventuali
zone in cui si registrano forti abbassamenti della superficie
piezometrica, anno di installazione della rete, eventuali problemi
di corrosione).
I dati sopra elencati possono essere raccolti in una "scheda
informativa tipo" suddivisa in quattro parti e compilata, nelle parti
relative ai punti 1, 2 e 4 di cui sopra, in collaborazione con i vari
enti gestori dei sistemi componenti lo schema idrico considerato e,
nella parte relativa al punto 3, sfruttando i risultati dello studio
idrologico.
In mancanza di dati esaurienti, soprattutto sui consumi, sara'
compito degli enti gestori installare opportune stazioni di misura
che consentano di avere un quadro esaustivo della situazione attuale.
6.3.2. Criteri di valutazione delle domande idriche e dei valori di
soglia e di crisi per gli usi civili, irrigui e industriali.
Sfruttando le informazioni raccolte nella seconda parte della
scheda si catalogano, innanzi tutto, le utenze in civili,
industriali, irrigue. Per ciascuna di dette categorie e' possibile
poi effettuare un confronto fra i dati di consumo registrati in
passato e i dati dei fabbisogni minimi necessari quali si deducono
dal confronto con i consumi registrati per utenze analoghe servite da
reti in buono stato di conservazione e gestite in maniera razionale o
in base a studi di carattere generale reperibili nella bibliografia
tecnica sui sistemi acquedottistici.
L'analisi di cui sopra consente di individuare l'eventuale
presenza di consumi anomali da parte di alcune utenze. A dette
anomalie si puo' ovviare o con una piu' razionale gestione, anche
tariffaria, nel caso che esse siano da attribuire a ingiustificati
sprechi, o con interventi di manutenzione ordinaria, se invece sono
da ascrivere a perdite superiori alla norma.
Al termine dello studio e' possibile individuare, sia per ciascuna
utenza che per il complesso delle utenze servite:
valori di soglia che, pur limitando al massimo i consumi, siano in
grado di soddisfare i bisogni senza creare reali disagi;
valori di crisi che comportino soglie di disagio comunque
ammissibili, fissate con criteri diversi a seconda del tipo di utenza
considerata (civile, irrigua, industriale), tenendo conto delle
particolari esigenze locali e comunque col criterio di evitare danni
irreparabili tenuto conto della durata di permanenza di detto
disagio.
6.3.3. Criteri di analisi delle caratteristiche e degli effetti di
recenti siccita' storiche.
Le notizie raccolte nell'ultima parte della scheda relative alle
caratteristiche e agli effetti di recenti siccita' possono risultare
estremamente utili per procedere a verifiche idrauliche del sistema
nel suo complesso.
Come e' ovvio, dette verifiche devono essere effettuate sullo
schema complessivo delle opere, quale dedotto dai dati riportati
nella prima parte della scheda informativa, supponendo una
distribuzione delle richieste, quale si deduce dalla seconda parte
della stessa scheda, e prendendo a riferimento il diagramma di
disponibilita' verificatosi durante il periodo di siccita' storico
considerato, quale si deduce dalla terza parte della scheda stessa.
I risultati della verifica consentono di localizzare le aree a
maggior rischio di deficienza idrica.
Un'analoga verifica deve essere effettuata anche per le condizioni
di disponibilita' ordinaria.
Dal confronto fra i risultati ottenuti dalle verifiche precedenti,
e dalla conoscenza dello stato di conservazione dei singoli
componenti lo schema e le modalita' di gestione dei sistemi di
captazione, di adduzione e di distribuzione, e' possibile individuare
le cause che provocano particolari disagi in alcune zone e
riconoscere se gli stessi si sono verificati solo in periodi di defi-
cit di alimentazione o non si verifichino con frequenze notevoli
anche in altri periodi.
6.4. Interventi di mitigazione delle deficienze idriche
6.4.1. Tipologia degli interventi
Una prima distinzione puo' essere fatta fra interventi strutturali
(realizzazione di opere e impianti) e interventi non strutturali
(modifiche delle norme di esercizio, provvedimenti normativi o
tariffari etc.).
Una ulteriore distinzione puo' essere fatta tra:
1) misure di prevenzione da adottare se le cause di vulnerabilita'
sono da ascrivere anche a erronee previsioni su domanda e
disponibilita' in fase di progettazione, o a sottodimensionamento
di alcuni componenti, o a difetti di costruzione o a cattiva
manutenzione o a errata gestione; si tratta di interventi:
- prevalentemente strutturali, capaci di ridurre la vulnerabilita'
dei sistemi idrici (pluralita' delle fonti di alimentazione,
interconnessione, regolazione pluriennale)
- prevalentemente non strutturali, idonei a prevenire le conseguenze
dei deficit idrici (assicurazioni, scelta di colture non
idroesigenti etc.)
2) misure di emergenza, atte a mitigare gli effetti di una crisi gia'
in atto; si tratta di interventi che riguardano prevalentemente
l'esercizio di sistemi idrici e possono essere distinti in tre
categorie principali:
- riduzione della domanda, intesa sia come azioni intraprese per
ottenere la riduzione volontaria dei consumi da parte degli utenti
(campagne pubblicitarie, uso dello strumento tariffario per il
risparmio idrico etc.), sia come azioni di razionamento delle
erogazioni da parte dell'Ente gestore;
- incremento delle disponibilita' idriche, per assicurare, almeno in
parte, il soddisfacimento delle domande con approvvigionamenti
integrativi o con il ricorso a forme alternative normalmente non
utilizzate;
- riduzione delle deficienze idriche piu' gravi mediante opportune
regole di esercizio per la ripartizione delle risorse nel tempo e
tra le varie utenze, preventivamente pianificate.
6.4.2. Criteri di analisi della idoneita' dei possibili interventi
proposti per limitare il livello di vulnerabilita' del sistema idrico
Dal raffronto fra i valori di soglia e le disponibilita' delle
fonti ordinarie corrispondenti a diversi periodi di ritorno T (terza
parte della scheda informativa) si puo' definire il valore del
periodo di ritorno Temer al verificarsi del quale si puo' parlare di
emergenza: in tal caso si possono prendere in considerazione vari
provvedimenti che possono essere adottati contemporaneamente o in
alternativa.
Prescindendo dalla ottimistica possibilita' di reperire un'altra
fonte di approvvigionamento di qualita' idonea a servire tutte le
utenze, comprese quelle civili, che non sia gia' sfruttata, in una
prima fase si prendono in esame:
- tutti i provvedimenti tesi alla limitazione dei consumi, sino ai
valori indicati come "di soglia" e "di crisi";
- gli eventuali interventi gia' collaudati in occasione di precedenti
periodi di siccita' e che, dalle verifiche analoghe a quelle
descritte nel precedente paragrafo 3.3, si sono dimostrati idonei
ad abbassare, almeno parzialmente, il grado di vulnerabilita' del
sistema.
Nel caso fosse necessario, per alcune utenze industriali si puo'
considerare la possibilita' di ridurre i consumi intervenendo con
modifiche dei sistemi di produzione che prevedono, ad esempio, il
ricorso al riciclo e al riuso delle acque in conformita' con quanto
previsto anche dall'art. 29 (acque per usi industriali) della legge
36/94.
Sia per le utenze industriali che per quelle irrigue si puo'
considerare, infine, la possibilita' di ricorrere, in periodi di
emergenza, all'uso di fonti alternative, facilmente captabili, ma che
forniscono acque di qualita' meno pregiata di quella delle fonti
ordinarie. In tal caso bisogna effettuare uno studio approfondito per
verificare che l'acqua eventualmente addotta da detta fonte non
comprometta, con le sue caratteristiche chimico-fisiche, i componenti
dei sistemi di produzione industriale o del sistema di distribuzione
irrigua, e, ancora, che dette caratteristiche non siano nocive per il
tipo di coltivazione effettuato nelle zone irrigue da servire.
In caso di esito positivo dello studio, occorre approfondire la
tipologia delle opere necessarie a un allacciamento semplice e rapido
di dette fonti ai gruppi di utenze che dovranno usufruirne nei
periodi di emergenza e stimarne la fattibilita' con oneri
accettabili.
Come gia' si e' detto, nell'ipotesi del ricorso, in fase di
emergenza, ad una fonte di approvvigionamento alternativa, devono
essere individuati diagrammi di richiesta minimi e diagrammi di
richiesta di emergenza separati, sia per il complesso delle utenze
civili, che in detta fase utilizzera' le acque provenienti dalle
fonti di approvvigionamento ordinarie, sia dal complesso delle utenze
irrigue e industriali, che sara' servito dal sistema di alimentazione
alternativo.
Per ciascuno dei provvedimenti ipotizzati (riduzione dei consumi,
interventi gia' collaudati, riduzione dei consumi industriali a mezzo
di riciclo e di riuso dell'acqua, ricorso a fonti alternative), con
riferimento al periodo di ritorno Temer,
- si mettono a raffronto, rispettivamente, o di diagramma di
disponibilita' delle fonti ordinarie con il valore idrico di crisi
del complesso delle utenze o, nel caso si preveda l'utilizzo di
fonti alternative, ciascuno dei due diagrammi di disponibilita'
(delle fonti e delle fonti alternative), con i valori idrici di
crisi corrispondenti ai gruppi di utenze servite da ciascuno dei
sistemi di approvvigionamento;
- e previe verifiche idrauliche, analoghe a quelle descritte al punto
2. che precede, si riconosce se gli interventi previsti siano o
meno idonei ad affrontare il periodo di crisi corrispondente al
Temer fissato.
In caso di esito negativo, si esamina se esistono altre
possibilita' di intervento e si valutano gli effetti di ciascuno di
detti interventi.
Soltanto in caso di verifiche ancora tutte negative (livelli di
vulnerabilita' comunque alti, impossibilita' di approvvigionamenti
integrativi e di trasferimenti di risorse idriche da un sistema
all'altro), si ammettono soglie di disagio anche maggiori di quella
posta a base del valore idrico di crisi. In tali casi, come previsto
dalla legge 36/94 gli oneri piu' gravosi si caricano prima sulle
utenze industriali, poi su quelle irrigue, e, solo da ultimo, su
quelle civili.
7. CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO
DALL'INSIEME DI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (art. 4, comma 1, lett.f) della
legge 5 gennaio 1994, n. 36)
7.1. generalita'
Il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione e/o utilizzazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque
reflue, viene organizzato secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
al capo II della legge.
La gestione del servizio e' regolata dall'autorita' pubblica a
tutela del consumatore e degli interessi pubblici connessi con la sa-
lute, con la razionale utilizzazione delle risorse e con la difesa
dell'ambiente, nel quadro dello sviluppo socio-economico delle
popolazioni servite.
La gestione del servizio avviene assicurando il corretto esercizio
delle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'organizzazione e
l'esercizio delle attivita' accessorie e connesse che consentano
l'efficienza operativa ed economica, la trasparenza delle iniziative
e dei comportamenti, l'affidabilita' qualitativa e quantitativa, la
salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata
ed ai quali viene restituita, la solidarieta' tra soggetti gestori
vicini sia per compensare diversi livelli di ricchezze delle risorse
anche a fronte di situazioni di emergenza, sia per contenere i
carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori.
Nei casi in cui nell'ambito ottimale sussistono schemi idrici ad
uso plurimo devono essere definiti dagli organismi competenti piani
di ripartizione delle risorse fra i diversi usi secondo le norme
vigenti in una visione coordinata che assicuri l'uso plurimo delle
risorse stesse garantendo la priorita' per il consumo umano anche in
casi di emergenza idrica.
7.2. Criteri per la gestione
L'articolo 9, comma 1, della legge prescrive che il servizio
idrico integrato deve essere organizzato al fine di garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicita'.
A termine dell'art. 11 della legge, la regione adotta una
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra
gli enti locali interessati ed i soggetti gestori dei servizi idrici
integrati.
Oltre al rispetto delle norme generali e della convenzione
regionale, il soggetto gestore si atterra' ai criteri di seguito
illustrati.
7.2.1. Efficienza ed efficacia della gestione
L'efficienza va intesa come capacita' di garantire la razionale
utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori nonche' di
ottimizzare l'impiego delle risorse interne.
L'efficacia va intesa come capacita' di garantire la qualita' del
servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite e alle
esigenze della tutela ambientale.
L'efficacia della gestione richiede in via prioritaria il rispetto
dei limiti imposti relativi alla qualita' dell'acqua erogata e di
quella scaricata.
Sulla base della definizione della domanda idrica e della domanda
di smaltimento dei reflui, dipendenti anche dalle specifiche
condizioni fisiche e socioeconomiche caratteristiche del bacino di
utenza, l'efficacia della gestione deve tendere all'integrale
soddisfacimento delle condizioni stesse con continuita' e con
affidabilita'. Il soggetto gestore deve quindi attivarsi affinche',
secondo le condizioni ed i mezzi previsti dalla legge e dalla
convenzione e relativo disciplinare che ne regolano i rapporti con
gli enti locali, sia adeguata l'estensione degli impianti per servire
un intero comprensorio di competenza tenendo anche conto della
salvaguardia dei contesti ambientali.
Il gestore dovra' altresi' rispondere alla domanda di
"organizzazione" dell'utenza, espressa in termini di regolarita' e
tempestivita' della contabilizzazione e della fatturazione, di
semplicita' delle procedure amministrative per l'apertura, voltura e
chiusura dei contratti, di rapidita' ed esaustivita' della risposta
alle chiamate di emergenza, di garanzia delle informazioni fornite.
L'attivita' di gestione deve garantire, tra l'altro:
1. risparmio idrico, attraverso l'adozione di misure mirate alla
riduzione delle perdite in rete, al recupero dell'acqua non
contabilizzata, al contenimento degli sprechi alla gestione della
domanda in condizioni di scarsita' della risorsa idrica;
2. coerenza dei programmi di gestione con gli indirizzi della
pianificazione di bacino in materia di uso e tutela delle acque e
con il piano regolatore generale degli acquedotti;
3. adozione di misure atte a consentire il riutilizzo delle acque
reflue, al fine di ridurre sia il consumo delle risorse pregiate,
sia l'impatto sui corpi ricettori;
4. previsione, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione di cui
all'art. 8 della legge 36/94, di meccanismi di interscambio idrico
e/o costituzione di riserve, per la ottimale distribuzione delle
risorse disponibili a fronte di situazioni di carenza idrica
all'interno del comprensorio servito, in modo da minimizzare gli
effetti di disservizi o di emergenze locali di approvvigionamento;
analoghi meccanismi devono esser previsti per l'interscambio di
risorse tra comprensori vicini serviti da diversi soggetti
gestori, sia per fronteggiare carenze di disponibilita', sia per
garantire una quota di rifornimento vitale in occasione di eventi
eccezionali che possono produrre l'indisponibilita' di alcune
risorse;
5. destinazione delle acque reflue in considerazione della capacita'
ricettiva dei corpi idrici, tenendo in debito conto eventuali
impatti ambientali che possono essere indotti da tali scarichi,
con eventuale previsione di utilizzo di postazioni di scarico
anche non ricadenti nel comprensorio servito dal soggetto gestore.
6. selezione ed ottimizzazione degli usi delle risorse idriche
disponibili.
Il gestore del servizio idrico integrato che ricorra all'uso di
acqua approvvigionata con schemi plurimi dovra' assicurare
l'attivita' di gestione d'intesa con i soggetti gestori di questi
schemi.
Il gestore adotta un sistema di controllo dello stato globale del
servizio attraverso l'attivazione di una banca dati opportunamente
consultabile anche da postazione remota e da soggetti diversi dal
gestore, riportante tutti gli elementi di conoscenza sulla
consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e
dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri
caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il
profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli
interventi di manutenzione e di emergenza, nonche' in generale
sull'organizzazione della quale il soggetto si e' dotato per
garantire nel tempo il servizio.
Il gestore si avvale anche della collaborazione degli utenti,
predisponendo ad esempio appositi questionari per conoscere gli
effetti della gestione dal punto di vista dell'utente.
Attraverso un'idonea gestione del sistema di controllo si potranno
individuare le situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti,
negli impianti, nell'organizzazione, nelle condizioni di esercizio in
genere.
Sulla base di elementi concreti, conosciuti gli strumenti
pianificatori e le condizioni di vincoli per le aree interessate, il
gestore deve dare concreta attuazione al programma di investimento
definito a norma dll'art. 11 della legge n. 36/94 per il
conseguimento degli obiettivi di risparmio idrico, di manutenzione
mirata delle reti e degli impianti e di realizzazione di nuove opere.
A tal fine gli Enti Locali, nell'affidamento della gestione, dovranno
verificare che il soggetto gestore possieda i requisiti necessari in
termini di capacita' organizzative generali e specifiche competenze
professionali.
L'efficacia, sotto il profilo qualitativo deve essere
costantemente verificata dal soggetto gestore a mezzo di esami di
laboratorio estesi anche ai corpi idrici utilizzati per le captazioni
e per le rialimentazioni. Tali controlli sono, in sede di definizione
della convenzione, estesi ai corpi ricettori interessati dagli
scarichi in maniera commisurata alle caratteristiche delle reti,
degli impianti e delle caratteristiche del corpo idrico ricettore.
7.2.2. Economicita' della gestione
La gestione deve essere effettuata con rigidi criteri di
economicita' e sara' finalizzata ad assicurare il massimo
contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.
La tariffa, disciplinata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge n.
36/94, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi di
investimento e di esercizio, risulta essere sostanzialmente il
parametro indicatore elementare dell'economicita' della gestione, pur
dovendosi tenere conto delle particolari condizioni locali nelle
quali il soggetto gestore opera. Saranno definiti altri indicatori
piu' complessi riferiti, ad esempio, alla qualita' del servizio ed
alla produttivita'.
In presenza di schemi idrici ad uso plurimo, la tariffa del
servizio idrico incorpora i costi relativi all'uso degli impianti di
approvvigionamento.
Al fine di dimostrare la correttezza del suo operato, il soggetto
gestore deve rendicontare le singole voci di costo che concorrono a
formare la spesa complessiva, ponendole in relazione ai parametri
caratteristici del comprensorio e dell'utenza serviti.
Ai fini dell'accettazione degli obblighi e degli impegni previsti
dalla convenzione, il soggetto gestore verifichera' se le singole
voci di spesa relative ad investimenti per adeguamenti e manutenzioni
siano ripartiti equamente fino alla scadenza dell'affidamento in
gestione, dandone espressa dichiarazione.
8. LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN CIASCUN
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (art. 4, comma 1, lett.g) della legge
5 gennaio 1994, n. 36)
8.1. Generalita'
Il gestore del servizio idrico integrato garantisce i livelli
minimi dei servizi riportati nei punti che seguono.
La convenzione e relativo disciplinare definiscono, ove
necessario, i tempi per assicurare il raggiungimento dei predetti
livelli minimi in relazione al programma di interventi di cui
all'art. 11, comma 3, della legge 36/94.
8.2. Alimentazione idrica
8.2.1. Usi domestici
Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:
a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non inferiore
a 1501/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle
24 ore. Il contratto con l'utente menzionera' il numero di
"dotazioni" assegnato all'utente e ad esso garantito;
b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a
0,10 l/s per ogni unita' abitativa in corrispondenza con il carico
idraulico di cui alla successiva lettera c);
c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna,
relativo al solaio di copertura del piano abitabile piu' elevato.
Il dato e' da riferire al filo di gronda o all'estradosso del
solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici
comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il
gestore dovra' dichiarare in contratto la quota piezometrica
minima che e' in grado di assicurare. Per tali casi e per gli
edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti
urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se
sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario
sara' a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento
eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente
disconnessi dalla rete, di distribuzione; le reti private debbono
essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al pi-
ano stradale non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa
stabilita in sede di contratto di utenze.
8.2.2. Usi civili non domestici
Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici
(scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi,
mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali
(uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie,
autolavaggi, ecc.) devono essere assicurate una dotazione minima, una
portata da definire nel contratto di utenza. Essa non potra' essere
comunque inferiore ai valori che saranno fissati in apposita tabella
da allegare alla Convenzione. Si adottano per i valori di carico
idraulico i criteri di cui al precedente punto 8.2.1.
8.2.3. Usi non potabili
Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al punto 8.2.1 potranno
essere ridotte sino a 50 l/ab/giorno, nel caso all'utente sia
assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con
reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno
nella misura occorrente al raggiungimento dei valori minimi fissati
al punto 8.2.1. Analoghe riduzioni sono consentite per le utenze
civili non domestiche di cui al punto 8.2.2, tenuto conto del tipo di
utenza.
8.2.4. Qualita' delle acque potabili
La qualita' delle acque potabili deve essere conforme a quanto
previsto dal D.P.R. 24 gennaio 1988, n. 236. Le convenzioni fra Enti
Locali e gestori prevedono obiettivi, tempi e investimenti per il
miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto ed ai valori
guida di cui al relativo allegato I.
8.2.5. Controlli qualitativi
I valori indicati al punto 8.2.4 sono riferiti al punto di
consegna all'utente. Il gestore dovra' inserire dispositivi di
controllo in rete tali da assicurare il monitoraggio e da consentire
di porre in essere le azioni necessarie. Sono applicate le
disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del DPR 24 maggio 1988 n.
236.
8.2.6. Potabilizzazione
Gli impianti di potabilizzazione debbono essere realizzati e
gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla
consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto 8.2.4 in ogni
condizione di esercizio. Anche nei casi in cui le normali
caratteristiche delle acque da distribuire non lo richiedano, gli
impianti dovranno essere dotati di idonei dispositivi di
disinfezione.
Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano e sia
conveniente sotto il profilo igienico ed economico, e' consentito
fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete
di distribuzione.
8.2.7. Acque non potabili
L'eventuale distribuzione, con rete separata, di acqua non
potabile dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quelle
dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori
assoluti o in concentrazione, possono arrecare danni alla catena
biologica;
- rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi e'
destinata tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi
cui tale acqua puo' essere destinata; in mancanza, tali limiti
devono essere esplicitamente previsti in un'apposita tabella da
allegare alla convenzione.
8.2.8. Misurazione
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di
regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai
requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.
La' dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non
rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a
norma.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera
c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e
la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la
ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e
spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per
ciascuna unita' abitativa.
E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunita'
di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di
esclusivita', le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e
comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel
Regolamento di utenza.
8.2.9. Continuita' del servizio
Il servizio deve essere effettuato con continuita' 24 ore su 24 e
in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante
gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come
sotto disciplinati.
Il gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali
situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di
servizi:
- reperibilita' 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o
segnalazioni;
- prestazione di primo intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla
segnalazione;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per
gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e
entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di
approvvigionamento;
- adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio
approvato dal soggetto affidante, che disciplina, tra l'altro, le
modalita' di informativa agli Enti competenti ed all'utenza
interessata, nonche' l'assicurazione della fornitura alternativa di
una dotazione minima per il consumo alimentare. Il predetto piano
deve comprendere le procedure indicate ai successivi punti 8.2.10 e
8.2.11.
8.2.10. Crisi idrica da scarsita'
In caso di prevista scarsita', dovuta a fenomeni naturali o a
fattori antropici comunque non dipendenti dall'attivita' di gestione,
il gestore, con adeguato preavviso, deve informarne gli Enti Locali e
proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali
Enti si pronunciano in merito eventualmente prescrivendo idonee
misure alternative.
Tali misure possono comprendere:
- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi
non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.
In ogni caso sono assicurate quelle condizioni necessarie per
evitare che si creino depressioni nelle condotte.
8.2.11. Crisi qualitativa
Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i
requisiti previsti dalla legge, il gestore puo' erogare acqua non
potabile purche' ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle
autorita' competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al
nulla osta dell'Autorita' Sanitaria Locale.
Il gestore comunica altresi' all'Ente affidatario responsabile del
coordinamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della
legge n. 36/94, nonche' alle Province e ai Comuni che detengono il
potere di controllo sull'attivita' del gestore, le azioni intraprese
per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il
ripristino della normalita', ai fini dell'esercizio dei poteri di
controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.
Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 16, 17 e 18 del
DPR 24 maggio 1988, n. 236.
8.2.12. Dotazione
Per dotazione media pro-capite da erogare all'utenza di un ambito
territoriale si intende il fabbisogno medio giornaliero relativo ai
diversi usi civili rapportato al numero dei residenti, tenuto conto
della variabilita' delle presenze e dei consumi non domestici.
Tale dato costituisce riferimento pianificatorio da prendersi a
base per la quantificazione della risorsa da rendere disponibile, e
per la pianificazione delle infrastrutture, in sede di aggiornamento
del piano regolatore generale degli acquedotti.
8.2.13. Captazione e adduzione
La qualita' delle acque alle opere di presa e' salvaguardata
mediante l'adozione delle misure di cui al DPR n. 236/88, articoli
nn. 4, 5, 6 e 7. Dei relativi eventuali costi in conto capitale e di
esercizio si tiene conto nella determinazione del costo del servizio.
Il numero e la potenzialita' delle risorse devono assicurare un
ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di
cui al punto 8.2.12.
8.2.14. Perdite
La convenzione stabilisce i tempi e determina gli investimenti
necessari per la riduzione delle perdite nelle reti e negli impianti
di adduzione e di distribuzione, secondo le modalita' indicate dal
regolamento di cui all'art. 5 comma 2, della Legge 36/94.
8.2.15. Servizio antincendio, fontane, ecc.
La dotazione di idranti antincendio, di tipo, densita' e
ubicazione tipologica da stabilirsi in convenzione in aderenza alle
norme vigenti e alle disposizioni delle autorita' competenti, e'
considerata parte integrante della rete acquedottistica.
La Convenzione prevede inoltre tipo, densita' e ubicazione
tipologica delle utenze comuni (fontane, bocche di lavaggio stradale,
etc.), nonche' le modalita' di misurazione ed il soggetto cui sono
addebitati i consumi.
8.3. Smaltimento
8.3.1. Depurazione
Gli scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore
debbono essere conformi ai requisiti di qualita' fissati dalle
vigenti normative. Nel caso di fognature miste l'obbligo e' esteso
agli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione
stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media
di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi.
Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non
puo' essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
8.3.2. Fognatura separata
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle
preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed
ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella
rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato.
Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque
bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di
portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
8.3.3. Immissione in fogna
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di
allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi
odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da
permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a
0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
8.3.4. Fognature nere
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato
franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per
l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle
acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se
previste.
8.3.5. Drenaggio urbano
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura
bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da
garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale
o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta
ogni cinque anni per ogni singola rete.
8.3.6. Allaccio in fogna
La convenzione prevede idonee misure per consentire all'utente di
rivolgersi ad un unico soggetto per la stipula dei contratti di
utenza ed in particolare per le autorizzazioni all'allaccio in fogna
ai sensi della legge n. 319/76.
Il gestore deve organizzare il servizio di controllo interno sulle
acque immesse nella fognatura e verificare la compatibilita' tecnica
degli scarichi con la capacita' del sistema.
8.3.7. Servizio di depurazione
Il servizio di depurazione delle acque deve garantire che la
qualita' delle acque trattate risponda ai limiti allo scarico
prescritti dalle norme vigenti.
Il gestore deve organizzare un servizio di analisi che consenta di
effettuare le verifiche di qualita' nei termini prescritti dalle
vigenti norme, a tal fine si avvale dei laboratori di cui al
successivo paragrafo 8.4.1.
Nella conduzione degli impianti, il gestore deve attenersi alle
norme di esercizio riportate nella deliberazione del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4
febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21/2/1977
ed alle eventuali prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del
lavoro imposte dalla competente Unita' sanitaria locale e dalle leggi
regionali.
E' compito del gestore riportare i dati quali quantitativi delle
acque e dei fanghi trattati, nonche' quelli di funzionamento delle
sezioni degli impianti, su appositi registri.
A cura del gestore verranno calcolati e riportati in apposito
registro i costi complessivi unitari di trattamento espressi in L/ m3
trattato, L/COD abbattuto e L/ab.eq servito.
Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei misuratori di
portata e di campionatori; i relativi campionamenti medi debbono
essere effettuati secondo quanto previsto dall'allegato I della Dir.
91/271/CEE.
Per gli impianti con potenzialita' superiore ai 100.000 abitanti
equivalenti dovra' essere organizzato un centro di telecontrollo che
verifichi le grandezze caratteristiche nei nodi significativi della
rete fognaria di adduzione con le relative stazioni di sollevamento,
e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale deve
essere installato un idoneo campionatore.
8.3.8. Piano di emergenza
Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il gestore
e' tenuto ad adottare un piano di emergenza, approvato dall'Ente
affidatario responsabile del coordinamento, individuato ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge 36/94, che consenta di
effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di
depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualita'
dei corpi ricettori.
8.4. Organizzazione del servizio
8.4.1. Laboratorio di analisi
Il gestore dei servizi idrici integrati assicura, attraverso un
laboratorio di analisi di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 36/94,
la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio nel
rispetto degli standards fissati nella convenzione.
8.4.2. Segnalazione guasti
Il servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di
guasto deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.
8.4.3. Servizio informazioni
Il gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica
con operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni
feriali e di 5 il sabato.
Il servizio puo' essere integrato con un servizio telefonico a
risposta automatica, purche' sia consentito all'utente il ricorso
all'operatore.
8.4.4. Accesso agli sportelli
Gli sportelli del gestore debbono essere adeguatamente distribuiti
in relazione alle esigenze dell'utenza nel territorio.
Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8
ore giornaliere, nell'intervallo 8,00 - 18,00 nei giorni feriali e
non inferiori alle 4 ore nell'intervallo 8,00 - 13,00 il sabato.
8.4.5. Pagamenti
Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento
a mezzo:
- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- conto corrente postale.
Per il pagamento degli oneri di contratto o di prestazioni
accessorie deve essere consentito il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario.
Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione
in caso di morosita' dell'utente e la riprende entro due giorni
lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento
dell'autorita' competente,
8.4.6. Informazione agli utenti
Il gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza almeno
semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio
erogato.
8.4.7. Reclami
Il gestore assicura, in tempi da definire in convenzione, risposta
scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.
8.4.8. Penali
La convenzione prevede i criteri per la determinazione di penali o
rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi imputabili
a quest'ultimo.
8.4.9. Lettura e fatturazione
La lettura dei contatori e' effettuata almeno due volte all'anno,
prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.
La scadenza di fatturazione non puo' essere superiore al semestre.
E' assicurata all'utente la possibilita' di autolettura.
8.4.10. Variazione degli strumenti urbanistici
In relazione al disposto dell'articolo 16 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e' fatto obbligo ai Comuni, preventivamente alla
adozione di nuovi strumenti urbanistici, di sentire il gestore in
ordine alle conseguenze derivanti all'espletamento del servizio
idrico integrato ed ai relativi investimenti e costi di esercizio.
Il Comune, che adotti un nuovo strumento urbanistico o ne vari
sostanzialmente uno preesistente, provvede alle iniziative necessarie
ai fini dell'adeguamento della convenzione di gestione per tenere
conto, nella determinazione ed aggiornamento della tariffa, dei
sopraddetti investimenti e costi di esercizio.
8.4.11. Sistema di Qualita'
Il soggetto gestore deve adottare un Sistema di Qualita' quando
l'utenza servita superi i 100.000 abitanti. Il Sistema, allegato alla
Convenzione, e' redatto conformemente alle norme della serie UNI
29000, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla
gestione delle utenze - e a tutte le componenti materiali e
immateriali del servizio.
Il Sistema di Qualita' deve essere dotato di un inventario
informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un
idoneo Sistema Informativo Territoriale, e atto a consentire nel modo
piu' efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione,
la manutenzione programmata e l'aggiornamento della situazione
patrimoniale dei cespiti.
Il Sistema di Qualita' deve inoltre comprendere un piano di
manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire il continuo
mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore.
9. CRITERI ED INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
APPROVVIGIONAMENTO, DI CAPTAZIONE E DI ACCUMULO PER USI DIVERSI DA
QUELLO PORTABILE (art. 4, comma 1, lett.g) della legge 5 gennaio
1994, n. 36)
Fatte salve le situazioni in essere, caratterizzate dall'esistenza
di Enti gestori di servizi idrici sottoposti a vigilanza statale per
le quali ricorrono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5,
della Legge 36/94 nei casi in cui nell'ambito ottimale sussistano
schemi idrici ad uso plurimo gli organi competenti assicurano il
coordinamento e la programmazione dei prelievi e delle modalita' di
riparto dell'acqua tra i diversi usi ed adottano ogni altra misura di
organizzazione e di integrazione delle funzioni fra il soggetto
gestore di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge e gli enti gestori
di tali schemi idrici.
Per quanto e' compatibile con la natura giuridica, le finalita' e
le competenze territoriali degli enti gestori sottoposti a vigilanza
statale, in ciascuno ambito territoriale ottimale devono essere
garantiti i livelli minimi dei servizi di cui al presente decreto.
Nei casi di emergenza idrica i piani di ripartizione delle risorse
fra i diversi usi vengono definiti di concerto tra gli organismi
competenti secondo le norme vigenti. In tal caso resta fermo che
l'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli
altri usi secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge e che
quindi dovranno essere prioritariamente assicurati i livelli minimi
fissati per l'uso civile potabile.