Art. 1. Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione L'accordo interprofessionale per la campagna 1995 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 2 giugno 1995 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti retroattivi a far data dal 15 maggio 1995 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base: 1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quarta annualita' del programma quinquennale gia' avviato nella campagna 1992-1993; 2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 160.000 tonn.; 3) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale; 4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie "fasce"; 5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate; 6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna. Art. 2. Centri di raccolta I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto. Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3. Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura. Art. 3. Operazioni demandate alle associazioni di produttori Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita. Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita', le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627. Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti. Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione. Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarra' agli atti dell'impresa, l'altra sara' vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta. Art. 4. Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno (a loro discrezione) specifici gruppi di accertamento incaricati, di esercitare nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione. Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto. Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori. Art. 5. Contratti I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione. Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantita' ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo. Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale produttori agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative. Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno 10 giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio. Eventuali cessioni di contratto dovranno essere comunicate all'A.I.M.A. che provvedera' all'eventuale riassegnazione del quantitativo di prodotto oggetto di cessione, sentite le Unioni nazionali di categoria. Art. 6. Dichiarazioni delle associazioni dei produttori Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive Unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualita', consegnati ad ogni singola industria. Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. e alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorieta', firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati. Art. 7. Contenuto della domanda di concessione del contributo La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalita' di pagamento. La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti: A) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore ai tre mesi; B) provvedimento regionale di riconoscimento dell'associazione dei produttori; C) certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire; D) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce; E) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato secondo le modalita' contrattuali; F) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato in accordo; G) distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria; H) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare; I) certificato rilasciato dall'Unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo dall'associazione dei produttori al singolo produttore. L'A.I.M.A. provvedera' alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.