(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
 
ACCORDO  INTERPROFESSIONALE  PER  LA  CAMPAGNA  1995  PER  LE  PATATE
   DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.
 
   Nella sede del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, alla presenza del Ministro dott. Walter Luchetti, vista la
legge  sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra
l'Unione  nazionale  delle  associazioni   pataticoli   U.N.A.PA.   e
l'Italpatate  da una parte e le Associazioni industriali di categoria
dell'altra,   con   l'assistenza   delle   organizzazioni    agricole
professionali  (Coldiretti,  Confagricoltura,  CIA)  e  alla presenza
delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;
   Considerando  che  nell'attuale  scenario   internazionale   della
trasformazione  industriale  delle patate destinate all'alimentazione
umana, per consentire all'agricoltura  e  all'industria  italiana  di
portarsi  ad  un  livello  europeo  e'  di  primaria  importanza  che
l'Accordo  interprofessionale  si  mantenga  nella  logica   di   una
programmazione poliennale;
 
                            Si conviene:
 
   1)  il  presente  accordo interprofessionale rappresenta la quarta
annualita' del programma gia' avviato nella campagna 1992/1993;
   2) l'obiettivo di  trasformazione  per  la  presente  campagna  e'
quantificato in 160.000 tonn.;
   3)    la   costituzione   di   un   fondo   nazionale   alimentato
pariteticamente dalla parte agricola e industriale  finalizzato  alla
realizzazione    di    programmi    strategici    per    il   settore
agro-industriale.
 
                        Si conviene pertanto
 
il presente accordo per la campagna 1995/1996 per le patate destinate
alla trasformazione industriale, in uscita  dai  centri  di  raccolta
predisposti per la fornitura all'industria.
   Le  patate  oggetto  del  presente  accordo,  sono prodotte per la
trasformazione industriale  e  non  semplicemente  compravendute,  in
quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un
processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la
commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.
 
                               Art. 1.
 
   La premessa e gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del
presente accordo.
   Le  associazioni  industiali  di  categoria  stipulano il presente
accordo interprofessionale in nome  e  per  conto  delle  aziende  di
trasformazione  ad  esse  aderenti  ed  in nome e per conto di quelle
aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.
 
                               Art. 2.
 
   Con  il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati
tra le associazioni  dei  produttori  riconosciute,  come  da  elenco
allegato   (allegato   1)   e  le  imprese  acquirenti  contratti  di
trasformazione per complessive tonn. 160.000 di patate.
   La stipula dei contratti avverra' con  il  sistema  della  vendita
diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante
del presente accordo (allegato 2).
   I contratti dovranno essere stipulati entro il 24 giugno 1995 e le
quantita'  saranno  ripartite,  in  accordo  tra  le associazioni dei
produttori, sentito il parere della parte  acquirente,  come  risulta
dal prospetto allegato (allegato 1).
   Le  parti  si  riservano di verificare la contrattazione in seduta
congiunta presso il Miraaf, entro il 10 luglio 1995.
   Qualora  dalla  verifica  della  contrattazione   risultasse   non
collocata  parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale
di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti
la ripartizione per associazione di  produttori,  con  la  mediazione
dell'U.N.A.PA.  e  dell'Italpatate,  si dovra' provvedere a ripartire
tali  quantitativi  gia'  contrattati,  fra  altre  associazioni   di
produttori  che  dispongano  ancora  di  prodotto, nei rispetto delle
necessita' delle industrie  acquirenti.  Le  stesse  provvederanno  a
prorogare  i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1995 al fine
di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di  valutazione
quantitativa.
 
                               Art. 3.
 
   Considerato  che  il  costo  minimo  di produzione delle patate in
Italia e' pari a lire 230/kg e pertanto il prezzo di  cessione  delle
patate  alle industrie non potra' essere inferiore al costo minimo di
produzione per le fasce A e B, si conviene:
   Fascia A: il prezzo della fascia A,  puo'  essere  determinato  al
momento  della  stipula  dei  contratti  per  il  prodotto di calibro
superiore a 40 mm di cui alle norme di qualita' della fascia A: (vedi
all. 3). Tale prezzo potra' impegnare il  conferimento  del  70%  dei
quantitativi  contrattati e per il restante 30% il prezzo di cessione
sara' determinato tra le parti al momento della raccolta tenuto conto
delle indicazioni della commissione di cui  alla  fascia  B  e  fatti
salvi diversi accordi tra le parti.
   In  alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per le
patate definito al momento della stipula dei contratti.  Tale  prezzo
comunque non potra' essere inferiore al costo minimo di produzione.
   Fascia  B:  il  prezzo della fascia B viene fissato in lire 240/kg
piu' eventale bonus e malus (medesimo della fascia A) per il prodotto
di calibro superiore a 45 mm, di cui alle  norme  di  qualita'  della
fascia B (vedi allegato 4).
   Successivamente,  al  momento del conferimento del prodotto, sara'
determinato il prezzo di mercato delle patate, che verra' fissato  da
una  commissione tecnica composta dai rappresentanti delle due unioni
e dell'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla
raccolta, tenuta presente la media dei prezzi  rilevati  nel  periodo
della  raccolta  nella  regione  di  provenienza  delle  patate.  Gli
eventuali aumenti di prezzo  riscontrati  determineranno  un  aumento
pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso.
   In  alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per le
patate definito al momento della stipula dei contratti.
   Fascia B1: il prezzo della fascia B1 viene fissato in lire  220/kg
per  prodotto  di  calibro  inferiore  a  4  mm, di cui alle norme di
qualita' della fascia B (vedi allegato 4).
   Successivamente, al momento del conferimento del  prodotto,  sara'
determinato  il prezzo di mercato delle patate, che verra' fissato da
una commissione tecnica composta dai rappresentanti  delle  unioni  e
dell'AIIPA  entro  un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla
raccolta, tenuta presente la media dei prezzi  rilevati  nel  periodo
della  raccolta  nella  regione  di  provenienza  delle  patate.  Gli
eventuali  aumenti  di   prezzo   riscontrati   per   la   fascia   B
determineranno  un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo
stesso.
   In alternativa si potra' determinare il prezzo di cessione per  le
patate definito al momento della stipula dei contratti.
   Fascia  C: per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale
di chips e fritte, ma  idoneo  all'ottenimento  di  derivati  ad  uso
alimentazione  umana  di  cui  alle  norme di qualita' della fascia C
(allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire  75/kg.  Il
prodotto  utilizzabile  con  la  fascia  C  non  puo' superare il 20%
dell'obiettivo di trasformazione.
   Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa.  Eventuali  altri
condizionamenti  e  servizi resi se richiesti e concordati, saranno a
carico dell'industria acquirente.
   Le  parti  potranno  convenire  in  contratto  che   la   consegna
all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che
qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in
contratto questi saranno a carico dell'industria.
   I  pagamenti  dovranno  essere  resi tramite assegni circolari non
trasferibili o bonifico bancario.
 
                               Art. 4.
 
   La   parte   acquirente   assume   l'obbligo   di    corrispondere
all'associazione  dei produttori venditrice il prezzo di cui all'art.
3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al  punto
3 della premessa.
   La  parte  agricola  si  impegna  a  versare  un  pari importo nel
medesimo fondo.
 
                               Art. 5.
 
   Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini
dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a  consegnare
all'acquirente  tutto  il  prodotto oggetto dell'accordo, rispondente
alle norme di qualita' concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5.
   La parte acquirente si impegna a:
    1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato,  che  risponda
alle  norme  di  qualita'  concordate,  entro  i termini pattuiti nel
contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
    2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo  fissato  secondo
le modalita' contrattuali.
   La parte agricola si impegna a:
    1)  consegnare  tutto  il  prodotto contrattato che risponda alle
norme di qualita' concordate come da allegati 3, 4 e 5.
 
                               Art. 6.
 
   Per il prodotto oggetto del presente  accordo,  sono  definite  le
norme di qualita' che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).
   Il  verificarsi  di  eventi  eccezionali  che non consentiranno la
consegna o il ritiro del  prodotto  dovranno  essere  comunicati  nel
momento  in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo
scritto piu' veloce.
   Le modalita' e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti
contraenti.
   Qualora alla data prevista, concordata secondo  le  modalita'  del
terzo  comma  del  presente  articolo,  l'acquirente non ritirasse il
prodotto  contrattato,  o  il  venditore  non   consegnasse   secondo
contratto,  la  parte venditrice o compratrice potra' fare verificare
immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art.  10  i  mancati
ritiri o consegne.
   Nel  caso  che  il  collegio  arbitrale  accertasse l'inadempienza
dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte  venditrice,  alla
parte  lesa  sara'  dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10%
del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del  danno  ulteriore,
derivato  da  acquisto "in perdita" o "in sostituzione". Per la parte
acquirente  detto  importo  costituira'  prova  certa  di   pagamento
anticipato a valere sul dovuto.
   Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.
   Ferme  restanti  le condizioni sopra indicate, la parte venditrice
potra'  proporre  altre  varieta'   alternative,   in   accordo   con
l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.
 
                               Art. 7.
 
   All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice
preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.
   Il  controllo  del  prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la
seguente prassi:
    per le patate entrate  in  stabilimento  fino  alle  ore  12,  il
controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;
    per  le  patate  entrate  in  stabilimento  dopo  le  ore  12, il
controllo dovra'  essere  effettuato  entro  le  ore  12  del  giorno
successivo.
   In   caso   di  non  rispondenza  alle  specifiche  qualitative  e
quantitative  previste  e  con   l'esclusione   di   una   variazione
percentuale  dell'1%  in  piu'  o in meno sulla quantita' indicata in
bolla, la parte acquirente informa, con  il  mezzo  di  comunicazione
piu'  rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e
della sostanza secca.
   La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore l'accettazione dei
controlli.
   Qualora non fosse stato raggiunto un  accordo  fra  le  parti,  si
procedera'  ad  un  ulteriore  prelievo  ed  al  controllo, presso lo
stabilimento, di un campione contraddittorio fra le parti, che  fara'
testo  per  l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o
meno della merce.
   Se  una  partita  di  prodotto  e'  contestata  e  le parti non si
accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della  legge
n.  88  del  1988,  entro  tre  giorni alla decisione di un perito da
richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP (Regole  ed  usi
commercio  inter.  europeo  patate).  Le  spese  di perizia saranno a
carico della parte perdente.
 
                               Art. 8.
 
   Il pagamento del prodotto  avviene  in  un'unica  soluzione  entro
sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.
   Qualora  l'acquirente  non  rispettasse  i suddetti termini, sara'
dovuto al venditore, per il  ritardo,  un  interesse  pari  al  tasso
ufficiale  di  sconto  per  tutto  il  periodo  di mora. Il pagamento
dell'interesse avverra' contestualmente al  saldo  comprensivo  degli
interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.
   In  fattura  andranno  evidenziate  le quantita', le qualita' ed i
prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.
 
                               Art. 9.
 
   Sono istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta  in  cui
concentrare  e  controllare  fisicamente  il prodotto da avviare alla
trasformazione; i  centri  saranno  gestiti  dalle  associazioni  dei
produttori al di fuori degli impianti industriali.
   Qualora  si  tratti  di  impianti  di  trasformazione direttamente
gestiti da associazioni o  cooperative  di  produttori,  tali  centri
potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
 
                              Art. 10.
 
   Per  la  soluzione delle controversie, che possano sorgere durante
l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio  di  un
collegio  arbitrale.  Esso  e'  formato  da  tre membri di cui uno e'
scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il  terzo
sara'  il  funzionario  responsabile  del  servizio  EIMA  (o  un suo
delegato) della regione sul cui territorio e' ubicato lo stabilimento
di trasformazione.
   Il collegio arbitrale dovra' formulare il suo giudizio  entro  tre
mesi dalla richiesta.
 
                              Art. 11.
 
   Le  industrie  di trasformazione corrisponderanno all'associazione
di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o  a
cui  hanno  dato  delega  per  la  firma,  la  somma  di  L. 0,75 per
chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.
   Un  pari   importo   verra'   corrisposto   dalle   industrie   di
trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori
con cui hanno stipulato contratti.
   La  suddetta  quota  non  va  portata  in detrazione del prezzo di
contratto di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui al  protocollo
aggiuntivo.
 
                              Art. 12.
 
   Il   presente  accordo  e'  depositato  a  cura  delle  unioni  di
produttori pataticoli presso il  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari    e    forestali,    nonche'   presso   gli   assessorati
all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.
   I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati  a  cura
dei  venditori  entro  quindici  giorni  dalla  stipula,  presso  gli
assessorati all'agricolltura delle  regioni  interessate,  presso  il
MIRAAF, l'EIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie
del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per
la firma le industrie acquirenti.
   Inoltre,  saranno  inviati  all'Unione  nazionale  a  cui aderisce
l'associazione di produttori venditrice.
                            ------------
 
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
 
    PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1995
 
   Il  giorno  2  giugno  1995  presso  il  Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari e forestali, le Unioni nazionali dei produttori
di patate U.N.A.PA., Italpatate, la Associazione di  categoria  degli
industriali   (AIIPA)  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni
professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura,  hanno  sottoscritto
l'accordo   interprofessionale,   per   le   patate   destinate  alla
trasformazione industriale per  la  campagna  1995  nel  quale  viene
fissato un obiettivo di trasformazione di 160.000 tonn.
   In  ordine  a  quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione
delle azioni previste dal piano nazionale di intervento  nel  settore
pataticolo l'AIMA corrispondera' direttamente:
    1) alle associazioni dei produttori agricoli:
      a)  la  somma  di  L.  22/kg per le associazioni dei produttori
situate nel nord Italia  e  di  L.  28/kg  per  le  associazioni  dei
produttori situate nel sud Italia al fine di garantire l'applicazione
dell'accordo  per  i  quantitativi  sopra  riportati  e migliorare le
caratteristiche qualitative  del  prodotto  attraverso  un'assistenza
diretta alla produzione;
      b)  la  somma di L. 15/kg come sostegno ai centri di raccolta e
sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria;
    2) alle unioni:
      a) la somma di L. 5/kg per l'attivita' di contrattazione  e  di
coordinamento  dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione
di patate alle industrie di trasformazione;
      b) la somma di L. 3/kg per  l'attivita'  di  certificazione  di
conformita'  all'accordo  nazionale  dei  contratti  stipulati tra le
associazioni dei produttori e le industrie  di  trasformazione.  Tale
attivita'  verra'  effettuata  dalle  unioni  nazionali alle quali le
singole associazioni aderiscono;
      c)  la  somma  di  L.  5/kg  per la gestione delle attivita' di
ricerca e di produzione di seme per l'industria;
    3) al fondo di cui all'art. 4 dell'accordo interprofessionale:
      a) la somma di L. 3/kg al fine di favorire la costituzione
del fondo stesso. Per la definizione ed il  controllo  dei  programmi
strategici   di   cui   all'art.  1  punto  3  del  disciplinare  per
l'attuazione dell'accordo interprofessionale  per  la  campagna  1995
sara'   prevista   la  partecipazione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali che avra'  altresi'  il  compito  di
valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.