(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
 
                 CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
                          CAMPAGNA 1995/96
 
   N. contratto ............. Codice ditta .........................
   Tra il .................................... legale rappresentante
dell'associazione ......con sede amministrativa in tel. ............
partita I.V.A. ......................, aderente all'Unione nazionale
 ............,  produttore-venditore da una parte e la ditta.........
con sede sociale in ............. e stabilimento in ................
via ................. n. ........... tel ...........................
partita I.V.A. .................. che dichiara di essere associata o
di designare l'associazione di categoria ...........................
acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:
 
                               Art. 1.
 
   L'associazione si impegna a consegnare  per  la  campagna  1995/96
tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
   Tonn. ....... patate di cui alla fascia A allegato n.  .....
   Tonn. ....... patate di cui alla fascia B allegato n.  .....
   Tonn. ....... patate di cui alla fascia C allegato n.  .....
   Il prodotto consegnato dovra' corrispondere alle norme di qualita'
prescritte  per  le  patate destinate alla trasformazione industriale
nel rispetto del seguente calendario di consegne:
   L'industria di trasformazione assume l'obbligo:
     a) di ritirare tutti i  quantitativi  di  prodotto  oggetto  del
presente contratto;
     b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:
 
                               Art. 2.
 
   L'Associazione  di  produttori  venditrice  dovra' collaborare con
l'industria acquirente, al fine  di  arrivare,  con  l'aiuto  tecnico
della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.
   Dovranno   essere   messi   a  disposizione  dell'acquirente  dati
riguardanti localita',  numero  di  ettari  investiti  per  varieta',
relativi  alle  patate  oggetto  del presente contratto e l'industria
sara' autorizzata a visitare  per  mezzo  dei  suoi  tecnici,  ed  in
accordo  con  l'associazione  di  produttori venditrice, in qualsiasi
momento,  le  colture  ed  a  controllarne  lo  stato  vegetativo   e
sanitario.
 
                               Art. 3.
 
   Il prezzo viene concordato come segue:
   Il prezzo di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso .........
su  camion,  rinfusa,  al  netto  di IVA, fatto salvo quanto previsto
dalle norme di qualita' allegate all'accordo.
 
                               Art. 4.
 
   La  parte venditrice e la parte acquirente si riservano il diritto
di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare  come  forma  di
pagamento  quella  del  bonifico  bancario irrevocabile, con valuta a
sessanta giorni dalla data della fattura, a carico  degli  acquirenti
nei  confronti  dei  quali  esistano  elementi  probanti (contratti o
accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che  dimostrino  una
loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle
modalita' contrattuali.
 
                               Art. 5.
 
   Modalita'  di pagamento: fatturazione settimaiiale, 60 giorni data
fattura in un'unica soluzione.
 
                               Art. 6.
 
   Condizioni particolari aggiuntive:
   Le parti concordano che il  mancato  pagamento  dei  servizi  resi
comporta  la  lesione del costo minimo di produzione contrattato. Per
quanto non  altro  specificato  e  previsto  dal  presente  contratto
valgono  le norme minime stabilite dall'accordo inteprofessionale per
le patate, stipulato presso il MIRAAF il 2  giugno  1995,  quelle  in
materia  di  compravendita regolate dal codice civile, nonche' quelle
relative alla disciplina fiscale e tributaria.
 
                               Art. 7.
 
   Il presente contratto deve essere compilato in ogni  sua  parte  e
sara'   valido   soltanto   al   momento   della  firma  dell'accordo
interprofessionale in sede ministeriale.
    p. l'Associazione                    p. l'Industria