IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,
n. 43;
   Visto  l'art.  2,  commi  1  e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147;
   Sentito il parere della commissione consultiva istituita ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;
   Rilevato, peraltro, che ai sensi del citato art. 2, comma  3,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, con
il presente provvedimento devono essere stabilite anche le  modalita'
ed  i  criteri  in  base  ai quali i subentranti concessionari devono
provvedere alla riscossione dei crediti inclusi negli elenchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I cessati concessionari, nel termine di cui all'art.  2,  comma
1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n.
147, provvedono a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita' a
compilare  gli  elenchi,  riportati  nell'allegato  A  del   presente
decreto,  delle  entrate di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  nonche'  di
quelle  contenute  negli  elenchi  di  cui all'art. 116, comma 2, del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988,  e  a
dichiarare  in  calce  a  detta  elencazione, la conformita' dei dati
esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.
   2. Entro lo stesso termine, i cessati concessionari devono formare
altresi', ai soli fini procedurali, un elenco (mod. 6) delle  deleghe
passive   in   corso   di   espletamento,   allegando   la   relativa
documentazione.