ALLEGATO A ELENCHI DELLE ENTRATE EX ARTT. 41 E 116, COMMA 2, DEL D.R.P. 28 GENNAIO 1988, N. 43 PREMESSA: Si precisa che la medesima quota non dovra' apparire su elenchi diversi. Per gli elenchi analitici (da 1 a 18), deve essere indicata una riga per ciascun articolo (o documento nel caso delle deleghe e degli atti in corso); sono obbligatorie le totalizzazioni per comune e concessione. Sull'ultima pagina di tutti gli elenchi, oltre alla dichiarazione di conformita' alle risultanze contabili, deve essere apposta l'indicazione del numero di pagine che costituiscono l'elenco ("Il presente elenco e' composto di nnnn pagine"). ----> Vedere elenchi da Pag. 6 a Pag. 25 della G.U. <----