(all. 1 - art. 1)
                    AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
                      NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI
  A  seguito  della  registrazione da parte della Corte dei conti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7  marzo  1996,
con  il  quale  l'ARAN  e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato dell'accordo successivo che, per  il  personale  educativo
dipendente  dalle  istituzioni  educative,  e'  previsto dall'art. 1,
comma 3, lettera a), del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo  al  comparto  del personale della scuola, sottoscritto il 4
agosto 1995, il giorno 2 maggio 1996, alle ore  10,  presso  la  sede
dell'ARAN,   ha   avuto   luogo   l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la
rappresentanza    negoziale    delle    pubbliche    amministrazioni,
rappresentata  dai  componenti  del  comitato direttivo e le seguenti
confederazioni ed organizzazioni sindacali  di  categoria  firmatarie
del contratto collettivo nazionale di lavoro sopraindicato:
   CGIL,  CISL,  UIL,  CISAL,  USPPI,  RDB/CUB,  CGIL-SNS, CISL-SISM,
CISL-SINASCEL, UILSCUOLA, UNAMS.
  Al termine della riunione le  parti  hanno  sottoscritto  l'accordo
successivo  concernente  le specificazioni e le modalita' applicative
della normativa di cui al predetto contratto collettivo nazionale  di
lavoro al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  lettera  a), del
medesimo contratto collettivo nazionale.
                            ____________
  ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE EDUCATIVO DIPENDENTE DALLE
   ISTITUZIONI EDUCATIVE DEL COMPARTO SCUOLA.
                               Art. 1.
      Profilo professionale e funzione del personale educativo
  1. Il profilo professionale del personale educativo  e'  costituito
da    competenze    di    tipo   psicopedagogico,   metodologico   ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed  integrate,  che  si
sviluppano  attraverso  la  maturazione  dell'esperienza  educativa e
l'attivita' di studio e di ricerca.
  2.  Nell'ambito  dell'area  della  funzione  docente,  la  funzione
educativa  partecipa  al processo di formazione e di educazione degli
allievi, convittori e semiconvittori,  in  un  quadro  coordinato  di
rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e
di  rispetto  dell'autonomia  culturale e professionale del personale
educativo.
  3. Essa si  esplica  in  una  serie  articolata  di  attivita'  che
comprendono l'attivita' educativa, le attivita' ad essa funzionali ed
attivita' aggiuntive.
  4. Per adeguare il profilo professionale del personale educativo ai
processi  di affermazione dell'autonomia delle istituzioni educative,
al personale stesso si applica quanto previsto dall'art. 38, commi  7
e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
                               Art. 2.
                         Attivita' educativa
  1.  L'attivita' educativa e' volta: alla promozione del processo di
crescita umana, civile e culturale, nonche' di socializzazione  degli
allievi,  convittori  e  semiconvittori,  i  quali  sono  assistiti e
guidati nella loro partecipazione al vari momenti della  vita  comune
nel  convitto  od  istituzione  educativa;  alla organizzazione degli
studi e delle  attivita'  di  tempo  libero,  culturali,  sportive  e
ricreative;  alla definizione delle rispettive metodologie, anche per
gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
                               Art. 3.
            Attivita' funzionali all'attivita' educativa
  1. L'attivita' funzionale  all'attivita'  educativa  e'  costituita
dagli  impegni  inerenti  all'esercizio  della  funzione da parte del
personale educativo. Essa  comprende  tutte  le  attivita',  anche  a
carattere  collegiale,  di  programmazione,  progettazione,  ricerca,
documentazione, ivi compresa la  produzione  di  materiali  didattici
utili  alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui
risultati educativi conseguiti e  su  altri  argomenti  da  discutere
collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
  2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attivita' relative:
    a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di
assistenza   alle   attivita'   di   studio,  culturali,  sportive  e
ricreative;
    b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
    c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel
momento della loro entrata ed  uscita  dal  convitto  od  istituzione
educativa  e  degli  allievi  semiconvittori  al momento dell'uscita,
nonche' agli eventuali compiti di  accompagnamento  dal  convitto  od
istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
  3.  Le  attivita'  di  carattere  collegiale  sono costituite dalla
partecipazione alle riunioni collegiali  per  la  programmazione,  la
progettazione,  la  discussione  ed  approvazione delle relazioni sui
risultati educativi conseguiti e la  definizione  degli  elementi  di
valutazione  da  fornire  ai  competenti consigli di classe, ai quali
partecipa, a titolo consultivo, il personale  educativo  interessato,
la  determinazione  delle  modalita'  e  dei  criteri  da seguire nei
rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonche'  con  i  docenti
delle scuole da essi frequentate.
  4.   Rientra   altresi'   nell'attivita'  funzionale  all'attivita'
educativa  la  partecipazione  ad  iniziative  di  formazione  e   di
aggiornamento  programmate  a  livello  nazionale,  provinciale  o di
istituzione educativa.
                               Art. 4.
                        Attivita' aggiuntive
  1. Le  attivita'  aggiuntive  consistono  in  attivita'  aggiuntive
educative  ed  in  attivita'  aggiuntive  funzionali allo svolgimento
dell'attivita' educativa.
  2. Le  attivita'  aggiuntive  educative  sono  volte  a  realizzare
interventi   educativi   integrativi,  finalizzati  all'arricchimento
dell'offerta educativa prevista dal progetto educativo d'istituto. In
particolare, esse possono consistere:
    a) nelle attivita' relative alla realizzazione di progetti intesi
a  definire  un  maggiore  raccordo  tra  convitto   od   istituzione
educativa, scuola e mondo del lavoro;
    b) nella partecipazione a sperimentazioni;
    c)  nelle  attivita'  relative alla realizzazione di progetti che
interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli  enti
locali,  anche  per  iniziative  aperte  al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
    d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
  3.  Le  attivita'  aggiuntive  funzionali  all'attivita'  educativa
possono consistere:
    a) nei compiti di coordinamento, da svolgere  secondo  i  criteri
definiti  nel  progetto  educativo  di  istituto e nel relativo piano
attuativo, come supporto  organizzativo  al  capo  di  istituto,  dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
    b)  nei  compiti  di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti
per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o  per
la  progettazione  di particolari iniziative, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 4;
    c) in attivita' di aggiornamento e formazione in  servizio  oltre
le trenta ore annue, senza esonero dagli obblighi di servizio.
  4. Le attivita' aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili.
                               Art. 5.
         Attivita' di progettazione a livello di istituzione
  1.  Il  personale  educativo,  riunito  collegialmente, definisce i
principi ed i contenuti formativi  del  progetto  educativo,  che  e'
adottato  dal  rettore,  direttore  o  direttrice  o,  per i convitti
annessi, dal preside. Il progetto educativo comprende anche il  piano
delle   attivita'   aggiuntive   di   cui  all'art.  4.  Gli  aspetti
organizzativi  e  finanziari   sono   definiti   dal   consiglio   di
amministrazione  del  convitto o dell'istituzione educativa, o, per i
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio
di istituto, nell'ambito del progetto d'istituto.
  2. Il progetto deve essere coordinato con le indicazioni  che,  per
gli  aspetti didattici, sono contenute nei progetti di istituto delle
scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei  docenti
della   scuola  interessata  definisce,  con  la  partecipazione  dei
rappresentanti  designati  dal  personale  educativo,   i   necessari
raccordi   tra   aspetti   didattici   ed   aspetti  educativi  della
progettazione complessiva.
  3. In coerenza con il progetto educativo, il rettore,  direttore  o
direttrice  o,  per i convitti annessi, il preside, avvalendosi degli
apporti dei coordinatori di cui  al  comma  4,  predispone  il  piano
attuativo   del   progetto,   quale   documento   che   esplicita  la
pianificazione annuale dell'insieme delle attivita'  e  le  modalita'
per   la   loro   realizzazione;   il  personale  educativo,  riunito
collegialmente, delibera in merito al piano attuativo, tenendo  conto
delle   iniziative  da  assumere  per  rendere  coerente  la  propria
attivita'   con   le   attivita'   scolastiche,   anche    ai    fini
dell'organizzazione   di   interventi  congiunti  atti  a  rispondere
flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
  4. Le riunioni collegiali del personale  educativo  possono  essere
articolate  in  gruppi  di  lavoro  per  la  definizione  di  aspetti
specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. Esse
designano gli educatori incaricati di partecipare alla  riunione  del
collegio dei docenti di cui al comma 2.
                               Art. 6.
                         Obblighi di lavoro
  1.  Gli  obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali
all'orario di servizio  stabilito  dal  piano  di  attivita'  e  sono
finalizzati  allo  svolgimento dell'attivita' educativa e di tutte le
altre   attivita'   di   programmazione,   progettazione,    ricerca,
valutazione  e  documentazione  necessarie all'efficace realizzazione
dei processi formativi.
  2. Per l'attivita' educativa, ivi compresa  l'assistenza  notturna,
e' determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base
plurisettimanale,  da  svolgere di norma in non meno di cinque giorni
alla settimana.
  3. In aggiunta all'orario  settimanale,  di  cui  al  comma  2,  e'
determinato  un  obbligo  di  ulteriori  6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attivita' di carattere collegiale funzionali all'attivita' educativa,
di cui all'art. 3, comma 3, e, fino  a  5  ore  settimanali,  per  il
completamento  del  servizio  di  assistenza notturna, secondo quanto
previsto dal progetto educativo di  istituto  e  dal  relativo  piano
attuativo.
  4.  Il  personale  educativo e' tenuto inoltre ad assolvere a tutti
gli  impegni  individuali   attinenti   alle   attivita'   funzionali
all'attivita' educativa di cui all'art. 3, comma 2.
  5.  Il  compenso per le attivita' aggiuntive e' determinato secondo
quanto  previsto  dall'art.  43,  comma  5,  del  predetto  contratto
collettivo nazionale di lavoro.
                               Art. 7.
            Norme di adattamento in materia di mobilita'
  1.  Gli  accordi  di  cui  all'art.  48  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  tengono  conto,  ai  fini  della  mobilita'  del
personale  educativo,  oltre  che  dei  principi  enunciati  in detto
articolo, anche dei criteri stabiliti dall'art.  73  della  legge  20
maggio  1982, n. 270, e della possibilita' di utilizzare il personale
educativo in esubero, che sia in possesso dei titoli di studio  o  di
abilitazione prescritti, in cattedre o posti di insegnamento.
  2.  Il  personale  educativo  e' ammesso a partecipare, alle stesse
condizioni  del  personale  docente,  ai   corsi   di   riconversione
professionale.
                               Art. 8.
                            Norme finali
  1.  Per quanto non disciplinato specificamente dal presente accordo
si  applicano  le  disposizioni  recate  dal   contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro  stipulato il 4 agosto 1995 per il comparto del
personale della scuola.
  2. Il presente accordo ha applicazione a decorrere dal 1  settembre
1996.
                               Art. 9.
                           Disapplicazioni
  1.  L'elencazione  delle  disposizioni  di  legge e di regolamento,
recate dall'art. 82 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,
divenute inapplicabili in quanto in contrasto con il contratto stesso
e  con  i  conseguenti  accordi  decentrati, e' integrata, per il suo
adattamento  al  personale  educativo  dipendente  dalle  istituzioni
educative, dall'indicazione delle seguenti norme:
   con  riferimento  all'art. 1 (profilo professionale e funzione del
personale educativo): gli articoli da 92 a 102 del  regio  decreto  1
settembre  1925,  n. 2009, per le parti contrarie o incompatibili con
il nuovo profilo  professionale  e  con  le  funzioni  del  personale
educativo;
   con  riferimento  all'art.  6 (obblighi di lavoro): art. 14, comma
16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.
                            ____________
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
  In conformita' all'art. 8 del presente accordo, che, per quanto  da
esso  non  diversamente stabilito, rinvia alle clausole contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro  sottoscritto  il  4  agosto
1995,  le parti concordano che, per il personale educativo dipendente
dalle istituzioni educative, si applica quanto previsto dal  comma  2
dell'art. 39, che e' pertanto riferibile anche all'individuazione dei
coordinatori  delle  articolazioni con cui si organizzano le riunioni
collegiali del personale educativo.
                            ____________
DICHIARAZIONE CONGIUNTA ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL-SNS,
   CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-SCUOLA.
  L'ARAN  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   CGIL-SNS,
ClSL-SISM,   CISL-SlNASCEL   e  UIL-Scuola,  firmatarie  dell'accordo
relativo  al  personale  educativo   dipendente   dalle   istituzioni
educative,  ravvisano  l'esigenza  che,  in  relazione all'attuazione
della "legge sulla parita'" n. 903 del 1977,  si  pervenga,  a  breve
termine,  ad  una  specifica  modifica  della  attuale disciplina che
regola la definizione degli organici e le modalita' di assunzione del
personale nelle istituzioni convittuali e negli educandati  femminili
dello  Stato  in  coerenza  con quanto previsto per tutto il restante
sistema scolastico.
                            ____________
DICHIARAZIONE A VERBALE DEI SINDACATI SCUOLA CGIL, SISM-CISL,
   SINASCEL-CISL E UIL SULLA RIFORMA DELLE ISTITUZIONI CONVITTUALI  -
   CISAL.
  Le  organizzazioni  sindacali  confederali  della scuola firmatarie
dell'accordo relativo al personale educativo ribadiscono l'importanza
e l'urgenza della definizione, da parte del Governo e del Parlamento,
di provvedimenti legislativi che realizzino l'auspicata riforma delle
istituzioni convittuali in un  regime  di  autonomia  scolastica  che
introduca  gli  organi collegiali, oggi assenti, realizzando il pieno
coinvolgimento del personale educativo nella gestione  collegiale  di
tali istituzioni.
  Il  profilo  professionale  delineato dall'accordo, le modalita' di
progettazione  collegiale   dell'attivita'   educativa,   a   livello
d'istituto,   prefigurano   le   condizioni  affinche'  tale  disegno
riformatore possa concretamente attuarsi e ne  sollecitano  al  tempo
stesso la definizione.
                            ____________
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
  La  CISAL  nel  sottoscrivere l'accordo successivo per il personale
educativo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a),  del  CCNL  del
comparto  scuola,  pur  valutando  sostanzialmente  positivo il testo
concordato, dichiara non esaustiva la dizione dell'art.  4,  comma  3
lettera  a),  riguardante  il coordinamento nei convitti annessi, che
non garantisce ne' assicura sufficientemente  un  buon  funzionamento
per   l'organizzazione   generale   di   tutti  i  servizi  specifici
convittuali, vanificando  le  disposizioni  ministeriali  vigenti  in
riguardo    e    ritiene   che   cio'   determinera'   gravi   disagi
all'organizzazione, agli operatori e all'utenza.
  Altro punto non sufficientemente rafforzato,  ai  fini  delle  pari
opportunita' rispetto al restante personale della scuola, e' l'art. 5
dove l'attuale collegio degli educatori e' ridimensionato, ed esclude
la partecipazione del personale educativo agli organi collegiali.
  La   negativita'   di   questi   due  punti,  nel  nuovo  contratto
ulteriormente peggiorati, e' da ricondurre in parte alla rigidita'  e
al  disimpegno,  rispetto  al  problema,  delle  altre organizzazioni
sindacali,  le  quali,  infatti,  si  sono  dissociate  dalla  nostra
proposta  di  dichiarazione  a  verbale  congiunta,  con  la  quale i
sindacati firmatari si sarebbero impegnati a definire la  figura  del
coordinatore   dei   convitti   annessi,  in  sede  della  successiva
trattativa dei comma 7 e 8 dell'art. 38 - nuove figure di  sistema  -
e,  nella  sede  opportuna,  ad  intervenire  per  l'istituzione  del
consiglio  di  convitto,  del  collegio  degli  educatori  e  per  la
partecipazione  a  pieno  titolo  degli  operatori  dei convitti agli
organi collegiali.
   Roma, 23 febbraio 1996
                                                 La delegazione CISAL