IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
   Visto l'art. 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio  1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3
maggio 1996, n. 245;
   Visto in particolare il comma 2, del predetto art. 12, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175.  come
modificato  dall'art. 7, del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che
disciplina l'esercizio delle funzioni di  indirizzo  delle  attivita'
connesse all'applicazione del decreto stesso;
   Considerato  che,  ai  sensi del predetto comma 2, dell'art. 12 il
Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza
di  servizi  per  i  rischi  industriali,  stabilisce  i  criteri  di
valutazione dei rapporti di sicurezza;
   Considerata,  altresi'  l'esigenza  di stabilire modalita' per una
valutazione omogenea  sul  territorio  nazionale  del  contenuto  dei
rapporti  di sicurezza, relativi ad impianti similari, prodotti dalle
aziende in ottemperanza dell'art. 4 del citato decreto;
   Rilevato che ai predetti fini si rende  necessario  aggiornare  ed
integrare  i  criteri contenuti nel documento allegato al decreto del
Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, n. 76;
   Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per  i  rischi
industriali  di  cui  all'art.  14,  del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art.  9,  del
decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;
   In  Conformita'  alle  predette determinazioni della conferenza di
servizi per i rischi industriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di  analisi  e
valutazione  dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di
petrolio liquefatto (G.P.L.)", costituenti  la  linea  guida  per  le
attivita'  istruttorie  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sostituito dall'art. 13  del
decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, relative agli impianti di cui ai
punti 1.2 dell'allegato medesimo.
   L'allegato  al  presente decreto sostituisce l'allegato al decreto
del  Ministro  dell'ambiente  del  14  aprile  1994,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
1994, n. 76.
   Ulteriori analisi e approfondimenti  potranno  essere  effettuati,
ove  ritenuti  necessari,  nel corso dell'attivita' istruttoria sugli
impianti industriali di che trattasi.