(all. 1 - art. 1)
                              Art. 16.
               Poteri del consiglio di amministrazione
   (Omissis).
Comma 4.
   Sono di esclusiva competenza del  consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
   (omissis);
    la  modifica del regolamento operativo per l'attivita' erogatrice
istituzionale;
    la determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  ..
(omissis);
   (omissis);
    la  costituzione  (e  la  soppressione) di commissioni tecniche e
scientifiche  consultive,  occasionali  o  permanenti,   formate   da
esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di
intervento  della  Fondazione,  determinandone  la  composizione,  le
funzioni, la durata, le modalita' di funzionamento  e  gli  eventuali
compensi.
   I   consiglieri   possono  essere  chiamati  a  fare  parte  delle
commissioni tecniche e scientifiche;
    (omissis).
                              Art. 19.
                        Cumulo delle cariche
Comma 1.
   Le  cariche  amministrative  e  di  controllo  assunte  ai   sensi
dell'art.  10  e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili
con  le  cariche  amministrative  e  di  controllo   nella   societa'
conferitaria  controllante  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 1,
lettera a), e nelle societa' ed  enti  che  con  essa  compongono  il
gruppo  bancario,  salvo  che  non  ricorrano  le  condizioni  di cui
all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 1 febbraio 1995.
Comma 2.
   Le cariche di cui al comma precedente  sono  viceversa  cumulabili
con  quelle  in  organi  di altre societa' ed altri enti partecipati,
direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, ma non facenti parte
del gruppo bancario della conferitaria di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera a), con un massimo di tre cariche complessive.
                              Art. 20.
                       Disciplina dei compensi
   (Omissis).
Comma 5.
   Qualora i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio
dei  sindaci  ricoprano  contemporaneamente  cariche  negli organismi
amministrativi e di controllo di societa' partecipate, direttamente o
indirettamente,  dalla   Fondazione   per   le   quali   percepiscano
l'indennita'  di  carica,  il compenso di cui al presente articolo e'
ridotto dell'importo  complessivo  di  detta  indennita'  ovvero,  se
quest'ultima e' superiore, non e' dovuto.
                          NORME TRANSITORIE
                               Art. 1.
                      Permanenza nell'incarico
Comma 1.
   Il  presidente,  i  vice presidenti, i componenti del consiglio di
amministrazione  e  del  collegio  dei   sindaci   della   Fondazione
Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in carica alla
data  dell'approvazione delle presenti modifiche, permangono ciascuno
nella propria carica presso la  Fondazione  fino  alla  scadenza  dei
rispettivi  mandati  in  corso  alla  data  stessa, salvo l'esercizio
dell'opzione nei termini temporali e sotto la condizioni previsti dal
comma seguente.
Comma 2.
   Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del  decreto
del  Ministro  del  tesoro  1  febbraio  1995,  le disposizioni sulla
incompatibilita'delle cariche amministrative  e  di  controllo  della
Fondazione  e le cariche amministrative e di controllo della societa'
conferitaria controllante di cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera  a),  e  delle  societa'  ed  enti che con essa compongono il
gruppo bancario Unicredito - Gruppo bancario del  nord  est,  dettate
dall'art.  19,  divengono  operanti entro il 30 giugno 1996, in forza
delle previsioni dell'art. 2, comma 2, del decreto sopracitato.