Art. 16. Poteri del consiglio di amministrazione (Omissis). Comma 4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: (omissis); la modifica del regolamento operativo per l'attivita' erogatrice istituzionale; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' .. (omissis); (omissis); la costituzione (e la soppressione) di commissioni tecniche e scientifiche consultive, occasionali o permanenti, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone la composizione, le funzioni, la durata, le modalita' di funzionamento e gli eventuali compensi. I consiglieri possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche; (omissis). Art. 19. Cumulo delle cariche Comma 1. Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 1 febbraio 1995. Comma 2. Le cariche di cui al comma precedente sono viceversa cumulabili con quelle in organi di altre societa' ed altri enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, ma non facenti parte del gruppo bancario della conferitaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), con un massimo di tre cariche complessive. Art. 20. Disciplina dei compensi (Omissis). Comma 5. Qualora i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci ricoprano contemporaneamente cariche negli organismi amministrativi e di controllo di societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepiscano l'indennita' di carica, il compenso di cui al presente articolo e' ridotto dell'importo complessivo di detta indennita' ovvero, se quest'ultima e' superiore, non e' dovuto. NORME TRANSITORIE Art. 1. Permanenza nell'incarico Comma 1. Il presidente, i vice presidenti, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Fondazione Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, salvo l'esercizio dell'opzione nei termini temporali e sotto la condizioni previsti dal comma seguente. Comma 2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 1 febbraio 1995, le disposizioni sulla incompatibilita'delle cariche amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche amministrative e di controllo della societa' conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), e delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario Unicredito - Gruppo bancario del nord est, dettate dall'art. 19, divengono operanti entro il 30 giugno 1996, in forza delle previsioni dell'art. 2, comma 2, del decreto sopracitato.