ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI
INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
TITOLO I
DEFINIZIONI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si
rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30
novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti,
conferenze, congressi e simili;
- CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni
cinematografiche ed attrezzi con scena per lo svolgimento di
rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati
prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di
manifestazioni di abilita', forza e coraggio, con o senza
l'intervento di animali feroci o domestici;
- LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo
spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e
disimpegni ad esse annessi; convenzionalmente si considerano
anche le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed
l);
- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed
attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzate per accogliere spettacoli;
- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attivita' non
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici
spettacoli;
- LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi
all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a
spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico;
- SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad
uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una
audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti
danzanti;
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al
pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari
nonche' tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari
all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli
in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala puo'
essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando e' separata rispetto
alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti
al fuoco e l'unica apertura con la sala e' costituita dal
boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna
separazione tra l'area scenica e quella destinata al
pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con
una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non
deve costituire intralcio alla fruibilita' delle vie di esodo e
deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di
persone con ridotte o impedite capacita' motorie in attesa di
soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi
destinati ad attivita' spettacolari, trattenimenti o
attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto,
ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli
lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varieta',
caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a
riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di
pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a
spettacoli vari.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI
2.1 UBICAZIONE
2.1.1 GENERALITA'
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici
spettacoli, possono essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in
essi si svolgano attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a
quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando
l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi
per le specifiche attivita'.
2.1.2 SCELTA DELL'AREA
In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle
distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti,
previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi,
relative alle attivita' in essi svolte.
2.1.3 ACCESSO ALL'AREA
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della
presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12
sull'asse posteriore; passo 4 m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del lo-
cale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, puo' essere consentito a
condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei
mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del
pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o
balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al
presente punto, devono essere adottate misure atte a consentire
l'operativita' dei soccorsi.
2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo
piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano di
riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10
m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico
a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate
lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri
dinamici.
2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI
2.2.1 GENERALITA'
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere
ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e
c), devono essere separati da attivita' non pertinenti ed a diversa
destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90
senza comunicazioni.
In uno stesso edificio possono coesistere piu' locali, ubicati
anche su piani diversi, purche' ciascuno di tali locali sia dotato di
ingressi e di vie di uscita indipendenti.
2.2.2 COMPLESSI MULTISALA
E' consentito che:
a) piu' locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio
purche' separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI
60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie
di uscita indipendenti.
b) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un
unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di
capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata
dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di
cui alla precedente lettera a);
c) piu' locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI
90;
- non comunichino tra loro direttamente;
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non
sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia
a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di
riferimento;
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA'
E' consentito che:
a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), comunichino con le attivita' indicate ai punti 85, 86 e 89
del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 9 aprile 1982), purche' pertinenti, tramite filtro a
prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI
30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini
del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle
specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture
di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60;
b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle
condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto
disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi,
le strutture di separazioni devono possedere caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
comunichino con le attivita' indicate al punto 84 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982, purche' pertinenti, alle
condizioni di cui alla precedente lettera a);
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti e
simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), comunichino con sale giuochi, purche' pertinenti,
tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette
comunicazioni non possono essere considerate ai fini del
computo delle vie di uscita.
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi
alle attivita' indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate
al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI
In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla
sua gestione ed amministrazione, nonche' l'abitazione del custode.
Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con
strutture resistenti al fuoco al meno REI 90 e puo' avere un'unica
porta di comunicazione con gli stessi, purche' resistente al fuoco
almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora
non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono
essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non
computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per
l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso
nel locale, alle seguenti condizioni:
a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e
disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso
del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m2;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m2,
l'area di pertinenza dovra' essere protetta con impianto di
spegnimento a pioggia (impianto sprinkler).
2.3 STRUTTURE E MATERIALI
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalita' di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali suddetti, nonche' la classificazione
degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare n.
91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per
locali aventi strutture portanti in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in
edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai
seguenti valori:
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO R REI
fino a 12 m 60 60
superiore a 12 m e fino a 24 m 90 90
superiore a 24 m 120 90
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri
elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformita' al
decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di
prevenzione incendi.
2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono
essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei
passaggi in genere e nelle vie di esodo, e' consentito
l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo,
del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti +
soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le
restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti e' consentito che i materiali di
rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1;
c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le
facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1;
d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1
IM;
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili
devono essere di classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale
isolante in vista, con componente isolante non direttamente
esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al
fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in
aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale
incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le
limitazioni di cui alla precedente lettera a), e' consentita
l'installazione di controsoffitti nonche' di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in
aderenza agli elementi costruttivi, purche' abbiano classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo
conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione
alle possibili fonti di innesco;
h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere
omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26
giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto
1984);
i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a
quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi
di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento
automatico, puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe
1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indi-
cate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali
di rivestimento posti non in aderenza per i quali e' ammessa
esclusivamente la classe 1, nonche' delle poltrone e dei
mobili imbottiti per i quali e' ammessa esclusivamente la
classe 1 IM;
l) e' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di
rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco,
secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
66 del 19 marzo 1992);
m) per il palcoscenico e la sala e' ammesso il pavimento in
legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento puo' essere
consentito purche' stabilmente aderente a strutture non
combustibili o rivestite con materiali di classe 0;
n) e' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed
interni;
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti in
vetrocemento o con materiali combustibili purche' di classe 1
di reazione al fuoco;
p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di
materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini
delimitate da strutture realizzate con materiali
incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.
2.3.3 MATERIALE SCENICO
Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte,
velari, tendaggi e simili) e' ammesso l'impiego di materiali
combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a
condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione
automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.
In alternativa la classe di reazione al fuoco puo' essere
attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e
manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro
dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione della relativa
documentazione probante.
Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di
prova la cui validita' e' comunque limitata a sei mesi con l'obbligo
di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che
possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali
allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore a 1.
2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA
I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere
caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto
2.3.2.
E' consentito che il materiali dei tendoni dei circhi, teatri
tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.
TITOLO III
DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in
settori con non piu' di 160 posti, con un massimo di 16 posti per
fila e di 10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file e' di almeno 1,1
m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300
posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante
passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2
m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato
un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorita' competente, si puo' consentire
che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali
della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti e' consentita
una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di
posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a
0,6 m, misurato a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la
distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le
necessita', non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli
all'esodo delle persone in caso di emergenza.
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE
La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il
corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno
di 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con
braccioli e di 0,45 m senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo
ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'.
Quando la distanza tra gli schienali di file successive e' di almeno
1,1 m e' consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, puo' essere
concesso l'impiego temporaneo di sedie purche' collegate rigidamente
tra loro in file. Ciascuna fila non puo' contenere piu' di 10 sedie
in gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso e 1300
all'aperto per locale.
E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi
e nei corridoi.
3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore puo' sostare nei passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in
ragione di 35 spettatori ogni 10 m2 di superficie all'uopo
destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza
delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a
sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di
ingresso e di uscita.
TITOLO IV
MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
4.1 AFFOLLAMENTO
L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi
autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con
ridotte o impedite capacita' motorie;
b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), e f), pari
a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita' di
affollamento di:
- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
- 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
La densita' di affollamento dovra' tenere conto dei vincoli
previsti da regolamenti igienico-sanitari.
4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO
La capacita' di deflusso per i locali al chiuso non deve essere
superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno 1
m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' o meno
7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto
di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
La capacita' di deflusso per i locali all'aperto non deve essere
superiore a 250.
4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA
4.3.1 GENERALITA'
Ogni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di uscita
dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle
capacita' di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi
indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi,
vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi in genere.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a
2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo
l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli
estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli
posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non
superiore ad 8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare
gradini per superare dislivelli, gli stessi devono avere pedate ed
alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e
non superiore a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi
dispositivi luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di
uniformita' e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della
stessa. Qualora cio' risulti impossibile, deve provvedersi ad
assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del
movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento
dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non puo' essere superiore al
12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove
e' prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacita'
motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza
deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono
avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita
esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre da neve e
ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se
possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che
possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale
o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere
ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori,
non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del
pubblico.
4.3.2 NUMERO DELLE USCITE
Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro
all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno
ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono
essere previste due sole uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso
dell'esodo con un sistema a semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere
computati i vani di ingresso purche' dotati di porte apribili nel
verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un
proprio sistema indipendente di vie di uscita. E' consentito che gli
ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano computati nella
determinazione del numero delle uscite purche' siano protetti con
porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30, con
apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo di
autochiusura.
4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli
(1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in
numero di moduli di uscita, e' determinata dal rapporto tra
l'affollamento previsto al piano e la capacita' di deflusso relativa.
Per i locali che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro
all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due
piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone e' ammesso
che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di
0,9 m, purche' conteggiate come un modulo.
4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di
uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo
sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui
al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in
presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su piu' piani fuori terra, qualora per
le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile
il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi
di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non piu' di
quattro piani fuori terra;
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono
essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al
fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono
immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la piu'
vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa,
vanno calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di
arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento
che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti
percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a
partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo
maggiore di 45 gradi;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non
sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al
punto dove c'e' disponibilita' di percorso alternativo, deve
essere limitata a 15 m.
A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate,
l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite
distribuite con criteri di uniformita' e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a
persone con limitate o ridotte capacita' motorie, ha una lunghezza
fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o piu' rampe di
scale, deve essere utilizzato con spazi calmi.
4.4 PORTE
Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso
dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due
battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono
ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente
sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di
dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione
esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno
qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del
serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da
materiali di sicurezza.
4.5 SCALE
4.5.1 GENERALITA'
Le scale devono avere struttura resistente al fuoco in relazione
a quanto previsto al punto 2.3.1.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed
alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm
(pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purche' la pedata sia
di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal
parapetto interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non piu' di
quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2
m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per
un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere piu' di 8 cm e le
loro estremita' devono essere arrotondate verso il basso o rientrare,
con raccordo, verso le pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di
corrimano centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono
avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le
sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in
situazioni di emergenza o di panico.
4.5.3 VENTILAZIONE
I vani scala devono essere provvisti superiormente di apertura di
aerazione con superficie non inferiore a 1 m2, con sistema di
apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di
incendio o manualmente in prossimita' dell'entrata alle scale, in
posizione segnalata.
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza
esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto
riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza
antincendio non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione
al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala,
compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una
larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di
2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco di
almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle
pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite
passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi
requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni
antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del
27 giugno 1987).
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in
caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve
essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi
secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994).
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del
dimensionamento delle vie di uscita.
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco
delle scale mobili nonche' il riporto al piano di uscita degli
ascensori in caso di incendio.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala,
devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi
necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati
in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le
attrezzature ed i mezzi antincendio.
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione
con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i
magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari
e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare
direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e
restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo
spostamento dei materiali.
I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono
comunicare direttamente con la scena.
L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme
libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da
parte dell'autorita' competente e non puo' essere autorizzato in
mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.
E' vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per
esigenze sceniche.
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena
dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al
termine dei lavori.
Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco,
deve essere assicurata l'accessibilita' alla zona comprendente la
scena ed i locali di servizio annessi. In particolare:
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo
di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio
annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una
frazione non inferiore al 50% del suo perimetro.
b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il
corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio
annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una
frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro.
Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere
in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di
cui al punto 2.1.3.
5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA
5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA
Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio
contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio
annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI
90.
L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la
sale e' il boccascena.
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purche' muniti
di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90,
provviste di dispositivo di autochiusura.
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra
riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza
superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie
superiore a 150 m2; la scena deve essere in ogni caso separata dai
locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il
boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non e' obbligatorio nei
luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori,
nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni
teatrali, purche' il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150
m2.
5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA
Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un
eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano
invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata,
rispetto al punto piu' alto della copertura della sala.
In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di
palcoscenico superiore a 150 m2, deve essere sopraelevata, rispetto
al punto piu' alto della copertura della sala, di almeno 2 m.
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a
150 m2, e' consentito che la copertura della scena sia allo stesso
livello della copertura della sala purche' a soffitto, tra
palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto
di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.
5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO
Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare
direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti
i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare
con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati
all'interno della scena.
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono
essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di
dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve
essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non
puo' essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico,
ed a 1,2 m per gli altri piani.
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono
condurre all'esterno con percorso di lunghezza non inferiore a quella
stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite
contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola
uscita.
Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione
all'importanza della scena ed alle necessita' funzionali e di
sicurezza.
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti
di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con
dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o
su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate
dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili del Fuoco
per l'attacco di un incendio dall'esterno.
5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA
5.2.4.1 Caratteristiche
Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione,
incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il
palcoscenico.
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve
chiudersi con velocita' non minore a 0,25 m/s e resistere ad una
pressione di almeno 45 daN/m2, senza che si verifichino inflessioni
che possano compromettere il suo funzionamento.
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta
sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco
sottostante.
5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza
I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in
posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando
la completa visibilita' del sipario stesso durante la discesa.
Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul
palcoscenico e l'altro fuori della scena.
5.3.4.3 Protezione del sipario di sicurezza
Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena
mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale.
Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di
manovra del sipario.
La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore
a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in
modo omogeneo su tutta l'area del sipario.
5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE
La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione
fumi e calore, realizzato a regola d'arte.
I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere
ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio.
5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA
5.2.6.1 Camerini e cameroni
I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai
muri perimetrali della scena.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con
l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le
scale previste al punto 5.2.3.
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e'
consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il
sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite
dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio
di classe REI 120.
5.2.6.2 Depositi e laboratori
I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere
ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto
dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe almeno
REI 60.
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che
per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le
attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso
l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di
quella in pianta.
La superficie massima lorda di ciascun locale non potra' essere
superiore a:
- 1000 m2, se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 m2, se ubicati ai piani interrati.
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di
30 Kg/m2 di legna standard, gli stessi devono essere protetti con
impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori
del volume del fabbricato.
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di
capacita' estinguente non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 m2 di
superficie.
5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m2, oltre
alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV,
devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a
pioggia (impianto sprinkler).
5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA
L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di
uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli
artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area
riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del
20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono
sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di
larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla
scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione
al fuoco non superiore a 1.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione
fumi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINA DI PROIEZIONE
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del
numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da
consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione.
Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del
palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di
idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessita'
funzionali.
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite
disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco
REI 30.
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore
portatile di capacita' estinguente minima 21A, 89B, C.
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione,
non necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore,
che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale
durante la proiezione.
E' consentito installare un apparecchio di proiezione di formato
ridotto in un punto qualsiasi del locale, purche' distante dai posti
riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in
alcun modo il deflusso del pubblico.
TITOLO VII
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI
7.1 UBICAZIONE
Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in
modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di
soccorso e la possibilita' di sfollamento delle persone verso aree
adiacenti.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una
larghezza globale pari almeno alla meta' della larghezza complessiva
delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile
in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere
interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di
divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia
elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli
automezzi antincendio.
7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI
I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da
ridurre al minimo la possibilita' di propagazione di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe
non deve essere inferiore a 6 m.
Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni
non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri.
Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essere
protetti e segnalati.
7.3 SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali
debbono essere separati dalla sala.
7.4 DEPOSITI E LABORATORI
Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati
all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.
7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di
sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le
carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale
combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa
la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad
evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo
d'incendio.
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere
custoditi in conformita' alle specifiche norme di prevenzione
incendi.
E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di
palloni in vendita o in esposizione.
E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli
effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano
adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO
Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli
viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono
essere forniti di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza
reciproca non superiore a 60 m.
7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle
attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al
loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e
prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative
alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la
distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di
documentazione relativa alla conformita' degli impianti e dei
materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di
controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta
installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta
di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio
dell'attivita' ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto di
una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle
strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli
esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita
certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO VIII
TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI
8.1 UBICAZIONE
L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve
essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.
8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI
L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato
nella sala, dovra' osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella
della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con
l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi
autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m,
onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.
Nell'impossibilita' di realizzare un efficace sistema di
evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini,
se ubicati all'interno del tendone, con un un impianto di spegnimento
ad acqua frazionata a comando manuale.
8.3 DEPOSITI E LABORATORI
Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione
di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro
tenda.
8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO
L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di
almeno un idrante DN 70.
Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto
idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo
XV.
8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari,
approvati dall'autorita' competente, corredati di planimetrie
indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di
uscita, e di documentazione relativa alla conformita' degli impianti
e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di
controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta
installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta
di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio
dell'attivita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Con periodicita' annuale ogni struttura deve essere oggetto di
una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneita' delle
strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli
esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita
certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo
locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO IX
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture
destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere
rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle
vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto
prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico,
e' fatto obbligo di produrre, alle autorita' competenti al rilascio
della licenza di esercizio, la idoneita' statica delle strutture
allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli
impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonche'
l'approntamento e l'idoneita' dei mezzi antincendio.
TITOLO X
LOCALI MULTIUSO
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali
multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di
prevenzione incendi.
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento
occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le norme
previste per i suddetti impianti quando vengano utilizzati per
manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.
TITOLO XI
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con
capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche
occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono
comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato rel-
ative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e
all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui
idoneita', da esibire ad ogni controllo, dovra' essere accertata e
dichiarata da tecnici abilitati.
TITOLO XII
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
12.1 CLASSIFICAZIONE
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono cosi'
classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2 DEPOSITI
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla
conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed ai
servizi amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti
norme, con esclusione di quelli gia' trattati ai punti 5.1, 5.2, 6.2,
7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e
separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante ap-
erture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono
avere accesso dall'esterno e possono comunicare con gli altri
ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI
60, munite di dispositivo di autochiusura.
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile
solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto
delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere
progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unita' di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di
produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso
direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di
autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi
non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei
gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate
a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi
termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare
le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da
cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B) CONDOTTE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali puo' tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i
compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in
corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente
resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano,
azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di piu'
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei
ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento
dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo
degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non
deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza
l'intervento manuale dell'operatore.
D) IMPIANTI LOCALIZZATI
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, purche' il fluido refrigerante non sia infiammabile
ne' tossico. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a
fiamma libera.
12.4 AUTORIMESSE
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle
autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione
incendi.
TITOLO XIII
IMPIANTI ELETTRICI
13.1 GENERALITA'
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23
marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli
impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve
essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei
singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
"protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti
cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successivi regolamenti di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (< o = 0,5 s) per gli impianti di rivelazione,
allarme e illuminazione; ad interruzione media (< o = 15 s) per
ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
regole tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza
dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2
lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purche'
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
TITOLO XIV
SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico
realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad
avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve
essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
TITOLO XV
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
15.1 GENERALITA'
Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono
essere realizzati a regola d'arte ed in conformita' a quanto di
seguito indicato.
15.2 ESTINTORI
Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di
estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, e' comunque necessario che almeno alcuni si
trovino:
- in prossimita' degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono
facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori
portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di
pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano,
fatto salvo quanto specificatamente previsto in altri punti del
presente allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacita' estinguente non
inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
15.3.1 NASPI
Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con
capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida
lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in
modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto
dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purche' questa sia in grado di alimentare in ogni momento
contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in
condizione idraulicamente piu' sfavorevole, assicurando a ciascuno di
essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non
inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60
min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto
sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione di
riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.
15.3.2 IDRANTI DN 45.
Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti
nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con
capienza superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con
capienza superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni
preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle
scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono essere
derivati gli idranti DN 45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle
condizioni piu' sfavorevoli di altimetria e distanza deve
essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una
pressione residua di almeno 2 bar;
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni
punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
c) l'impianto idrico deve essere dimensionato in relazione al
contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a
5000 m2;
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a
10.000 m2;
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore
a 10.000 m2;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili
all'accessibilita' ed all'operativita' in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete
devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.
Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento
con le autopompe VV.F., nel seguente numero:
- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con
oltre tre piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e
facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4 IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO
In prossimita' dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli altri
locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000
spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione
facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante
DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del
Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460
l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3
bar.
15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuita',
nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata una
riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti, di
capacita' tale da assicurare un'autonomia di funzionamento
dell'impianto, nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e
15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di
alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno
ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo puo' essere
installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico.
15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA'
Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori,
l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta
affidabilita'.
Affinche' un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilita'
puo' essere realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita' singola sia
pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di
rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro
nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente,
salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio
tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o piu' pompe,
ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste
secondo una delle seguenti modalita':
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla meta' del
fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al
fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni
elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO
SPRINKLER)
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto
sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio
superiore a 50 kg/m2 di legna standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere
realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.
TITOLO XVI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere
installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a
30 kg/m2 di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le
norme UNI 9795.
TITOLO XVII
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonche' le
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere
installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa
durante l'esercizio dell'attivita', ed inoltre alimentata in
emergenza.
In particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
Alle attivita' a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si
applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza
contenute nelle relative normative.
TITOLO XVIII
GESTIONE DELLA SICUREZZA
18.1 GENERALITA'
Il responsabile dell'attivita', o persona da lui delegata, deve
provvedere affinche' nel corso dell'esercizio non vengano alterate le
condizioni di sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente
sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo
delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un
incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere
controllata la funzionalita' del sistema di vie di uscita, il
corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonche'
degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio,
eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti
elettrici, in conformita' a quanto previsto dalle normative
vigenti;
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di
sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e
riscaldamento;
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in
occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e
risistemazioni;
g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli
ambienti ove tale divieto e' previsto per motivi di sicurezza;
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono
essere disposti in modo da consentirne una agevole
ispezionabilita'.
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di
necessita' tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a
fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia
possibile.
18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente
informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per
prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di
incendio.
Il responsabile dovra' inoltre curare che alcuni dipendenti,
addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri,
macchinisti, etc.), siano in grado di portare il piu' pronto ed
efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.
18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono
essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la
disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli
spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere
le scale e le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresi' essere
collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della
stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria
generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e
dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative
destinazioni d'uso.
18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della
sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito
documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che
specifichi in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il responsabile dell'attivita', o personale da lui incaricato, e'
tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui
seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza
antincendio:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali e' richiesto il
requisito di resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento
antincendio fornita al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in
occasione dei controlli dell'autorita' competente.
TITOLO XIX
ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati
alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti:
- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione
automatica degli incendi.
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui
al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in
vigore della presente decreto, con l'esclusione del piano di
sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che
devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso,
quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed
integrazioni.
----> Vedere TAVOLE da Pag. 34 a Pag. 36 del S.O. <----