(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
               CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI
               TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO
              DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI
                        ACQUA POTABILE E NON
In  merito  a  tale  problematica  sono  state  eseguite una serie di
valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati
individuati i seguenti indirizzi comportamentali.
   Innanzitutto e'  stata  valutata  la  possibilita'  di  utilizzare
tubazioni  e  cassoni  in  cemento-amianto  per  il  trasporto e/o il
deposito di acqua potabile.
   In merito a tale  aspetto,  basandosi  sulle  indicazioni  fornite
dall'Istituto Superiore di Sanita' e' stato rilevato che:
1)  studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso
l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto  variabili  da
1x10  6  a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali
contaminate che dalla cessione da parte  di  condotte  o  cassoni  in
cemento-amianto,  non  hanno  fornito  finora  chiare evidenze di una
associazione fra eccesso di tumori  gastrointestinali  e  consumo  di
acqua  potabile  contenente  fibre  di amianto. L'interpretazione dei
dati ottenuti dal complesso  di  tali  ricerche  e'  a  tutt'oggi  un
problema dibattuto sul quale non vi e' unanimita' di vedute.
2)  L'Organizzazione  Mondiale  della Sanita' (O.M.S.) ha pubblicato,
nell'anno 1994, il  documento  "Direttive  di  qualita'  per  l'acqua
potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si e' cosi' espressa
nei  confronti  del rischio per la salute correlato all'ingestione di
fibre di amianto attraverso l'acqua potabile".... Non  esiste  dunque
alcuna  prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la
salute, non e' stato ritenuto utile, pertanto,  stabilire  un  valore
guida  fondato  su  delle  considerazioni di natura sanitaria, per la
presenza di questa sostanza nell'acqua potabile".
3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere  anche  causa
dell'aumento  della  concentrazione di fibre di amianto aerodisperse.
E' stato riportato infatti (dati di provenienza  USA)  che  l'uso  di
acque  con  elevata  contaminazione  di amianto (20x10 6 fibre/litro)
puo' incrementare anche di 5 volte rispetto al livello  di  fondo,  i
livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da
tali acque.
4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad
ampio  raggio  sulla  contaminazione da amianto delle acque potabili;
tuttavia,  i  risultati  ottenuti  nel  corso   degli   ultimi   anni
dall'Istituto  Superiore  di Sanita' in collaborazione con 7 Regioni,
pur evidenziando che il  fenomeno  della  contaminazione  da  amianto
delle  acque  potabili  esiste  anche in Italia, mostrano che esso ha
dimensioni assai inferiori di quelle osservate in  vaste  aree  degli
USA e del Canada.
5)  Il  rilascio  di  fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto
dipende  dalla  solubilizzazione  della  matrice  cementizia,  dovuta
soprattutto  alla  sottrazione  di ioni calcio; in tale situazione le
fibre possono essere liberate e  cedute  all'acqua.  Il  rilascio  di
fibre  e'  causato  percio'  essenzialmente  dalla  natura dell'acqua
condottata  e in particolare dalla sua aggressivita', che e' funzione
del ph, dell'alcanilita' totale e della durezza calcica. Il  rilascio
di fibre dalle tubature e' influenzato inoltre da altri fattori quali
la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi,
la   turbolenza  e  la  velocita'  dell'acqua.  Nella  Circolare  del
Ministero della Sanita' n. 42 dell'1/8/86 pubblicata  sulla  G.U.  n.
157  del  9/7/1986 e' suggerito un indice di aggressivita' dell'acqua
da usare come riferimento per l'individuazione  delle  situazioni  in
cui  potrebbe  aversi  rilascio  di fibre dalle tubazioni in cemento-
amianto.
6) Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non  sono  previste
prescrizioni  relative  alla  sostituzione  dei  cassoni  in cemento-
amianto per l'acqua potabile.
   Per quanto riguarda eventuali difficolta' tecniche che  potrebbero
insorgere  nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto
con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso  le
Associazioni  industriali  di  settore,  risulta che generalmente non
sussistono particolari  problemi,  essendo  disponibili  sul  mercato
adeguati  ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi
di  amianto.  Informazioni  possono   essere   ottenute   presso   le
Associazioni industriali di settore.
   E'  stata  altresi'  valutata  la possibilita' di utilizzazione di
tubazioni in  cemento-amianto  negli  interventi  di  manutenzione  -
sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie.
   A  riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha
vietato (con decorrenza dal 365  giorno  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   medesima)   "l'estrazione,   l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto,  o
di  prodotti  contenenti  amianto",  facendo peraltro salvi i diversi
termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione
della produzione e della commercializzazione dei prodotti".
   Dalla formulazione della norma si evince che  il  divieto  non  e'
esteso  anche  all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti
amianto.
   Oltre al dato testuale, anche  l'interpretazione  logica  porta  a
concludere  che  l'impiego dei prodotti contenenti amianto e' escluso
dall'ambito dei divieti previsti  dalla  norma  citata.  Non  avrebbe
senso,  infatti,  la previsione che consente l'ulteriore produzione e
commercializzazione, per un periodo di due  anni,  di  vari  prodotti
contenenti  amianto  (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per
il  trasporto  e  lo  stoccaggio  di  fluidi,  ad   uso   civile   ed
industriale"),  se  non  fosse  poi  lecito  impiegare, anche dopo lo
scadere del biennio, i prodotti  venduti  prima  della  scadenza  del
predetto termine.
   Si  ritiene  che  l'utilizzazione,  da  parte dei gestori di opere
idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in
cemento-amianto  negli  interventi  di  manutenzione-sostituzione  di
condotte  per  le  acque  cittadine delle reti idriche e fognanti non
possa ritenersi vietata ai  sensi  della  legge  257/92,  purche'  si
tratti  di  tubature  regolarmente  acquistate  dai soggetti medesimi
entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi,  in  ogni  caso,
gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni
si  ribadisce  l'obbligo  del rispetto del Decreto Legislativo 277/91
relativo alla protezione dei lavoratori, nonche', per la sostituzione
dei  materiali gia' in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati
dal punto 7 del D.M. 6/9/94.
   Va, peraltro, rilevato che, sotto  il  profilo  dell'opportunita',
l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti
amianto  dovrebbe  essere,  con  il  passare  del  tempo, sempre piu'
limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una
progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi  per
la salute pubblica.
   Per  quanto  sopra  si richiama la necessita' di valutare il reale
stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-
amianto, danni alla superficie dei  cassoni,  danni  alle  tubazioni,
frattura  della  matrice  cementizia,  in  conseguenza  dei  quali si
potrebbe avere una  cessione  di  fibre  di  amianto  all'acqua)  per
decidere  sulla opportunita' della loro sostituzione. In proposito si
richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza
di  programmare  in  tempi  rapidi  la  progressiva    e  sistematica
eliminazione  delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via
via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate
ai  vari  interventi  da  effettuarsi  diano  l'occasione  per   tale
dismissione.
   Nei  casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i
criteri di valutazione e di bonifica da  prendere  in  considerazione
sono  quelli  indicati  al  punto  2 del Decreto Ministeriale 6/9/94,
adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.