TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1996. Data, luogo della firma, Data di entrata in vigore Pagina titolo - - - 538. 26 gennaio - 15 marzo - 28 maggio - 13 ottobre 1993, Luanda Scambio di note tra Italia ed 13 ottobre 1993 9 Angola che integra e modifica il Protocollo finanziario di "Commodity Aid" del 17 luglio 1987 539. 26 maggio 1995, Firenze Accordo in materia di ricerca 21 maggio 1996 25 e sviluppo nel settore dell'energia tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato italiano ed il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America 540. 26 ottobre 1995, New York Memorandum d'Intesa tra Italia 16 maggio 1996 35 ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo concernente il programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico 541. 5 marzo - 12 marzo 1996, New York Scambio di Lettere tra Italia 12 marzo 1996 55 e l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguardo i privilegi per i partecipanti al seminario: "Rimessa in funzione dell'apparato amministrativo in situazione di conflitto, Roma 13-15 marzo 1996" 542. 3 gennaio - 28 marzo 1996, Roma/Ankara Scambio di Note tra Italia e 8 luglio 1996 69 Turchia relativo al trattamento delle navi nei rispettivi porti 543. 25 marzo - 3 aprile 1996, Lubiana Scambio di Note tra Italia e 17 luglio 1996 77 Slovenia per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, con allegata tabella di equipollenza 544. 10 - 18 aprile 1996, Roma Scambio di Lettere tra Italia 3 luglio 1996 85 e Ungheria per la costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata d'Ungheria a Baghdad TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, Data di entrata in vigore titolo - - Accordo di collaborazione turistica 14 dicembre 1995 tra Italia e Giordania (Amman G.U. n. 18 del 23 gennaio 18 luglio 1988) 1996 (Vedi legge n. 225 del 30 luglio 1990 nel S.O. n. 54 alla G.U. n. 186 del 10 agosto 1990). Accordo per la promozione e 1 maggio 1994 protezione degli investimenti tra G.U. n. 71 del 25 marzo Italia ed Egitto (Il Cairo 2 marzo 1996 1989) (Vedi legge n. 201 del 4 marzo 1994 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 71 del 26 marzo 1994). Convezione tra Italia e Bangladesh 7 luglio 1996 per evitare le doppie imposizioni G.U. n. 177 del 30 in materia di imposte sul reddito luglio 1996 e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Roma 20 marzo 1990) (Vedi legge n. 301 del 5 luglio 1995 nel S.O. n. 91 alla G.U. n. 172 del 25 luglio 1995). Accordo culturale tra Italia e Vietnam 28 luglio 1996 (Roma 18 maggio 1990) G.U. n. 174 del 26 (Vedi legge n. 138 del 6 marzo luglio 1996 1996 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 68 del 21 marzo 1996). Accordo di collaborazione, culturale, 24 luglio 1996 scientifica e tecnologica tra G.U. n. 137 del 13 Italia e Singapore (Singapore giugno 1996 30 luglio 1990) (Vedi legge n. 140 del 6 marzo 1996 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 68 del 21 marzo 1996). Accordo tra Italia e Tunisia in materia 13 gennaio 1995 di trasporti internazionali su G.U. n. 167 del 18 strada (Tunisi 28 novembre 1990) luglio 1996 (Vedi legge n. 476 del 26 ottobre 1995 nel S.O. n. 135 alla G.U. n. 268 del 16 novembre 1995). Accordo di cooperazione scientifica e 11 aprile 1994 tecnologica tra Italia e Cile (Roma G.U. n. 278 del 28 15 aprile 1991) novembre 1996 (Vedi legge n. 159 del 24 febbraio 1994 nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 56 del 9 marzo 1996). Trattato di amicizia e collaborazione 14 febbraio 1996 tra Italia e Ungheria (Budapest G.U. n. 55 del 6 marzo 6 luglio 1991) 1996 (Vedi legge n. 75 dell'8 marzo 1995 nel S.O. n. 32 alla G.U. n. 65 del 18 marzo 1996). Accordo tra Italia e San Marino per la 1 maggio 1996 modifica della Convenzione in G.U. n. 101 del 2 maggio materia di sicurezza sociale del 1996 10 luglio 1974 (Roma 21 dicembre 1991) (Vedi legge n. 48 del 31 gennaio 1996 nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 1996). Accordo tra Italia e Argentina sulla 3 aprile 1996 cooperazione nella lotta contro il G.U. n. 112 del 15 terrorismo, il traffico illecito maggio 1996 internazionale di sostanze stupefacenti e la criminalita' organizzata (Roma 6 ottobre 1992) (Vedi legge n. 50 del 31 gennaio 1996 nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 1996). Accordo tra Italia e Austria sulla 1 agosto 1995 cooperazione transfrontaliera G.U. n. 132 dell'8 delle collettivita' territoriali giugno 1995 (Vienna 27 gennaio 1993) (Vedi legge n. 76 dell'8 marzo 1995 nel S.O. n. 32 alla G.U. n. 65 del 18 marzo 1995). Accordo tra Italia e Germania sul 23 febbraio 1996 riconoscimento di equipollenze G.U. n. 101 del 2 maggio nell'ambito dell'istruzione 1996 superiore, con Scambio di Note (Bonn 20 settembre 1993) (Vedi legge n. 49 del 31 gennaio 1996 nel S.O. n. 22 alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 1996). Accordo tra Italia e Organizzazione 26 febbraio 1996 delle Nazioni Unite per lo G.U. n. 66 del 19 marzo Sviluppo Industriale (UNIDO) sulle 1996 disposizioni amministrative per il centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con Scambio di Lettere (Vienna 9 novembre 1993) (Vedi legge n. 51 del 15 febbraio 1995 nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1995). Accordo sulla navigabilita' aerea tra 24 marzo 1994 Italia e Polonia, con annesso G.U. n. 136 del 12 (Varsavia 24 marzo 1994) febbraio 1996 (Vedi legge n. 70 dell'8 febbraio 1996 nel S.O. n. 37 alla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1996). 538. Luanda, 26 gennaio/15 marzo/28 maggio/13 ottobre 1993 Scambio di Note costituenti in Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola che integra e modifica il Protocollo finanziario di "Commodity Aid" del 17 luglio 1987 (Entrata in vigore: 13 ottobre 1993) TRADUZIONE NON UFFICIALE Ambasciata d'Italia Nota Verbale 26.01.93 N. 0077 L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola ed ha l'onore di far riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17.07.1989, sulla base del quale e' stato recentemente avviato l'iter procedurale per la fornitura delle prime tranches di beni per un valore di circa 10 miliardi di Lire italiane. Al fine di rendere piu' celeri e facili le ulteriori procedure di utilizzo del Commodity Aid, il Governo italiano propone i due seguenti emendamenti al testo del citato Protocollo: A) al punto 5 dell'art. 3. dopo: "la societa' inviera' i contratti al Banco Nacional de Angola che" si propone di inserire: "li fara' firmare per conformita' al Perito italiano e"; B) al punto 4 dell'allegato n. 2 "CLAUSOLE CONTRATTUALI", dopo: "Verbale di consegna al destinatario", si propone di inserire: "oppure al responsabile". Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo, le Parti possono proporre emendamenti al testo ed agli allegati mediante scambio di note. L'Ambasciata d'Italia sara' quindi particolarmente grata a codesto Ministero se vorra', nel caso sia d'accordo con gli emendamenti proposti, far cortesemente pervenire una Nota di risposta. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola i sensi della sua piu' alta stima. Luanda, 20 gennaio 1993. ____________________ Al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola - Direzione Europa - LUANDA ------ e p.c. - Comitato di Gestione del Commodity Aid - Ministero del Commercio della Repubblica d'Angola ___________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------- Repubblica Popolare d'Angola Ministero degli Affari Esteri Nota Verbale n. 00144 16.01 D.E. - M.R.E.93 15.3.93 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di inviare la risposta agli emendamenti sollecitati relativamente ai punti 5 dell'art. 3 e 4 dell'art. 2 relativa alla Nota Verbale n. 0077 del 26 gennaio 1993. 1 - Per quanto riguarda il punto 5 dell'art. 3 del Protocollo Finanziario citiamo: "I contratti per la fornitura di beni e servizi connessi saranno stipulati dalla societa', per delega delle competenti autorita' del Governo della Republica d'Angola, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 2. La Societa' inviera' i contratti al Banco Nacional de Angola che, con l'emissione della lettera di credito irrevocabile, dara' le istruzioni necessarie alla Banca Agente italiana ai fini dell'esecuzione di ogni operazione. In merito al contenuto appena citato il Ministero degli Affari Esteri, non intravede alcuna necessita' di inserire nella proposta "lo fara' firmare al Perito italiano per conformita'". Si deve precisare che in questo punto si tratta di mera trasmissione bancaria nella quale il Comitato di Gestione, di cui il Perito italiano e' membro, non partecipa. Tutti i passi precedenti all'elaborazione dell'emissione della lettera di credito irrevocabile, sono da considerare di estrema importanza, nonche' il punto di partenza di tutto il lavoro del Perito, sia quale membro del Comitato di Gestione, sia come funzionario del Ministero degli Affari Esteri italiano nella missione che gli e' stata attribuita. D'altro canto esistono in questo protocollo disposizioni in base alle quali il Perito potra' esercitare il suo ruolo in funzione delle specificita' della sua designazione, che si trascrivono di seguito: a) punto 1, 2, 3, 4 dell'art. 3. 2 - Relativamente al punto 4 dell'allegato 2 "clausole contrattuali", si concorda con l'inserimento o al Responsabile "visto che lo stesso non altera l'utilizzo finale dei beni da importare nell'ambito del programma". Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola coglie l'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta stima. Luanda, 5 marzo 1993. All'Ambasciata d'Italia LUANDA ------ Comitato di Gestione del Programma di Commodity Aid Ministero del Commercio ___________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------- Ambasciata d'Italia Nota Verbale 28.05.93 N. 0622 L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola ed ha l'onore di far riferimento al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17.07.1989. L'Ambasciata d'Italia ha preso nota con soddisfazione dell'accettazione da parte angolana relativo al punto 4 dell'allegato n. 2 "Clausole Contrattuali", come da Nota Verbale n. 00144/16.01 D.E.-M.R.E. 93 del 15.03.1993. L'Ambasciata d'Italia concorda inoltre con il Governo della Repubblica d'Angola nel lasciar decadere l'emendamento relativo al punto n. 5 dell'art. 3, precedentemente sollecitato con la Nota Verbale n. 0077 del 26.01.1993. Allo stesso tempo il Governo italiano reputa opportuno inserire nel Protocollo Finanziario, piu' concretamente nell'art. 3, alcune modifiche formulate sulla base dell'esperienza di questo primo anno di attivita' del programma. Il Governo italiano propone quindi una nuova versione dell'art. 3 del Protocollo di cui si allega una copia e in cui sono stati sottolineati gli emendamenti rispetto alla versione attuale. Il Governo italiano propone infine, allo scopo di evitare possibili controversie relative al pagamento delle operazioni di scarico delle merci del settore dei trasporti (a carico del fornitore) e relative al saldo delle spese doganali (a carico del beneficiario), di sostituire la dicitura "CIF destino" ove compaia nel testo dell'Accordo, con una delle seguenti diciture: - "Reso banchina (non sdoganato) del settore di...": - "Reso non sdoganato - dogana di... scaricamento a carico del venditore". L'Ambasciata d'Italia, nel confidare in una rapida e cortese formalizzazione degli emendamenti proposti, coglie l'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola i sensi della sua piu' alta stima. Luanda, 27 maggio 1993. Al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola - Direzione Europa Occidentale - LUANDA ------- e p.c. Alla Segretaria di Stato della Cooperazione Al Comitato di Gestione del Commodity Aid Ministerio del Commercio ___________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------- Repubblica Popolare d'Angola Ministero degli Affari Esteri Nota Verbale n. 00524 10.38 D.E. - M.R.E. 93 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di notificare la ricezione della Nota Verbale n. 0622 del 28 maggio 1993 per la quale si ringrazia. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola informa che, dopo un'analisi minuziosa del contenuto della stessa nota relativamente alle modifiche proposte all'art. 3 e alla sostituzione della dicitura "CIF destino", questo Ministero e' pienamente d'accordo con le modifiche proposte da codesta Ambasciata al Protocollo Finanziario del Commodity Aid firmato a Roma il 17 luglio 1989. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Angola coglie l'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta stima. Luanda, 13 ottobre 1993. All'Ambasciata d'Italia LUANDA ------ ___________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------- 539. Firenze, 26 maggio 1995 Accordo in materia di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia tra il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato della Repubblica Italiana e il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti d'America (Entrata in vigore: 21 maggio 1996) ACCORDO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PREMESSO CHE: - Il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica Italiana sono parti dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto il 1 aprile 1988 e dei successivi emendamenti e rinnovi; - Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (di seguito denominato "DOE") ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana (di seguito denominato "MICA) entrambe di seguito denominate "le Parti", in data 5 dicembre 1985 hanno sottoscritto un memorandum d'intesa in materia di ricerca e di sviluppo nel campo dell'energia (di seguito denominato "l'Accordo del 1985") e gli accordi integrativi del 2 maggio 1990 sulle consultazioni di politica energetica e sulla cooperazione congiunta e lo scambio di informazioni scaduti il 5.12.1991; - Le Parti ritengono che le attivita' di cooperazione per la ricerca, lo sviluppo, lo scambio di informazioni e la consultazione in materia di politica energetica, svolte ai sensi dell'Accordo del 1985 e degli accordi integrativi del 1990 siano state reciprocamente proficue; - Le Parti hanno un comune interesse a proseguire le attivita' poste in essere in virtu' di protocolli attuativi dell'Accordo del 1985, non ancora completati, nonche' ad avviare nuove attivita' di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo in base ad un nuovo Accordo; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 La cooperazione oggetto del presente Accordo e' finalizzata a: - continuare nel reciproco interesse delle Parti, lo scambio bilanciato di informazioni sulle tecnologie nei vari settori energetici, quali fonti fossili, fonti rinnovabili, efficienza energetica, nucleare e altre discipline di base riguardanti l'energia; - svolgere, in tali campi, attivita' congiunte di ricerca, sviluppo e pianificazione che saranno esplicitate negli Allegati di Progetto del presente Accordo; - continuare le consultazioni periodiche bilaterali in materia di politica energetica come definita nell'Accordo integrativo del 2 maggio 1990. ART. 2 La cooperazione quivi prevista comprende in via esemplificativa e non esclusiva: 1. scambio periodico di informazioni scientifiche e tecniche, di risultati e di metodologie di ricerca e sviluppo, secondo le modalita' che saranno stabilite di comune accordo dai Coordinatori di cui all'Art. 3; 2. organizzazione di seminari e convegni su temi energetici scelti di comune accordo fra quelli di cui all'Art. 1, secondo le modalita' che saranno decise dai Coordinatori; 3. visite di esperti presso centri o progetti di ricerca energetica dell'altra Parte, su invito dell'istituto ospitante; 4. scambio di materiali, strumenti, componenti e apparecchiature a fini di sperimentazione; 5. scambio di personale per la partecipazione alle attivita' concordate di ricerca e sviluppo, dimostrazione, analisi, progettazione, sperimentazione e formazione; 6. progetti congiunti sotto forma di sperimentazioni, prove, analisi di progetto ed altre attivita' di cooperazione tecnica; 7. finanziamento congiunto di specifici progetti di ricerca e sviluppo che possono essere avviati in collegamento con altre qualificate persone fisiche o giuridiche, secondo le modalita' che saranno stabilite dai Coordinatori; 8. finanziamento congiunto di attivita' di dimostrazione e di diffusione dei risultati dei progetti e 9. altre forme di cooperazione che possano essere proposte e concordate per iscritto dalle Parti. ART. 3 1. Ciascuna delle Parti designa un Coordinatore incaricato di sovrintendere all'attuazione del presente Accordo. I Coordinatori si riuniranno, in base alle modalita' che saranno fissate, per valutare tutti gli aspetti della cooperazione oggetto del presente Accordo. Le riunioni avranno luogo alternativamente negli Stati Uniti e in Italia. 2. Ai Coordinatori e' affidato il compito di approvare e controllare tutte le attivita' di cooperazione portate avanti in virtu' del presente Accordo. 3. I Coordinatori esamineranno e valuteranno eventuali nuove proposte di attivita', nonche' lo stato della cooperazione oggetto del presente Accordo, impartiranno opportuni pareri e direttive ai sottocomitati di cui al paragrafo 4 del presente articolo e ai direttori di progetto delle attivita' sviluppate in forza del presente Accordo. Su richiesta delle Parti, i Coordinatori potranno dare consigli per lo sviluppo ed il futuro delle attivita' di cooperazione specificate nel presente Accordo. 4. Qualora lo ritengano opportuno, i Coordinatori costituiranno dei sottocomitati nei vari settori di cooperazione al fine di favorire l'attuazione degli eventuali progetti. ART. 4 1. Le proposte di cooperazione relative al presente Accordo possono essere sottoposte all'approvazione dei Coordinatori da una delle Parti o dai suoi rappresentanti designati. 2. Ogni attivita' di cooperazione che venga approvata dai Coordinatori sara' descritta in un apposito Allegato di Progetto del presente Accordo. Gli Allegati conterranno le procedure dettagliate per la realizzazione dell'attivita' di cooperazione e, in via esemplificativa e non esclusiva, l'indicazione dell'entita' del contributo di ciascuna delle Parti (costi e ripartizione dei costi), le sue responsabilita' ed i programmi cronologici di attivita'. 3. Nessuna attivita' di cooperazione potra' essere avviata finche' l'Allegato di progetto non sia stato concordato dalle Parti. 4. Ogni Allegato di Progetto concordato dalle Parti e' soggetto e vincolato alle disposizioni del presente Accordo. 5. I Protocolli Attuativi di Progetto, che sono stati sottoscritti a norma dell'Accordo del 1985 e non sono stati completati, restano in vigore in virtu' del presente Accordo. ART. 5 Per gli scambi di apparecchiature da attuarsi in conformita' al presente Accordo, si applicano le seguenti disposizioni. 1. Di comune accordo, apparecchiature per attivita' congiunte possono essere messe a disposizione da una delle Parti. In tal caso, la Parte fornitrice deve trasmettere, nel piu' breve tempo possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature che saranno messe a disposizione, accompagnato dalle specifiche e dalla documentazione tecnica riguardanti l'uso, la manutenzione e la riparazione. 2. Le apparecchiature e le necessarie parti di ricambio messe a disposizione per le attivita' congiunte restano di proprieta' della Parte fornitrice e, salvo diverso accordo, le saranno restituite al termine dell'attivita'. 3. Le apparecchiature messe a disposizione in conformita' al presente Accordo potranno entrare in servizio soltanto con il previo accordo delle Parti. 4. La Parte ospitante predisporra' i locali necessari per le apparecchiature, provvedera' alle utenze (elettricita', acqua e gas) e, di norma, fornira' i materiali da sperimentare, in base a requisiti tecnici stabiliti di comune accordo. 5. Le responsabilita' e le spese per il trasporto delle apparecchiature e dei materiali per via aerea o marittima dagli Stati Uniti al porto autorizzato di entrata in Italia piu' vicino alla destinazione finale, nonche' per la salvaguardia delle stesse e la copertura assicurativa durante il trasporto saranno a carico del DOE. 6. Le responsabilita' e le spese per il trasporto delle apparecchiature e dei materiali per via aerea o marittima dall'Italia al porto autorizzato di entrata negli USA piu' vicino alla destinazione finale, nonche' la salvaguardia delle stesse e la copertura assicurativa durante il trasporto saranno a carico delle organizzazioni italiane designate dal MICA per ciascuno Annesso. 7. Le apparecchiature fornite conformemente al presente Accordo per lo svolgimento di attivita' comuni hanno carattere scientifico e non commerciale e ciascuna delle Parti fara' tutto quanto e' in suo potere per ottenerne l'esenzione doganale. ART. 6 Per gli scambi di personale da attuarsi ai sensi del presente Accordo, si applicano le seguenti disposizioni. 1. Ogni qualvolta sia previsto uno scambio di personale, ciascuna delle Parti scegliera' personale con capacita' e competenze adeguate per lo svolgimento delle attivita' oggetto dell'Accordo. Detti scambi di personale devono essere preventivamente concordati per iscritto mediante scambio di lettere fra le Parti con riferimento al presente Accordo ed alle eventuali disposizioni in materia di proprieta' intellettuale. 2. Ciascuna delle Parti provvede al pagamento dei compensi, delle assicurazioni e delle indennita' dovute al proprio personale o ai consulenti esterni. 3. Salvo diversamente convenuto, ciascuna delle Parti provvede al pagamento delle spese di viaggio e di alloggio del proprio personale e dei consulenti esterni durante il soggiorno presso il centro della Parte ospitante. 4. Ciascuna delle Parti mettera' a disposizione del personale e dei consulenti esterni (e delle relative famiglie) dell'altra Parte alloggi che siano mutualmente accettabili, su base di reciprocita'. 5. Ciascuna delle Parti prestera' tutta l'assistenza necessaria al personale ed ai consulenti esterni dell'altra Parte per l'espletamento delle formalita' amministrative. 6. Il personale ed i consulenti esterni di ciascuna delle Parti dovranno rispettare le norme di lavoro e di sicurezza vigenti presso il sito ospitante. ART. 7 1. Salvo diversamente convenuto, tutte le spese derivanti dalle attivita' di cooperazione oggetto del presente Accordo sono a carico della Parte che le sosterra'. 2. Ciascuna delle Parti svolgera' le attivita' oggetto del presente Accordo e degli Allegati ai sensi delle sue leggi e dei suoi regolamenti vigenti, le attivita' di cui al presente Accordo e ai relativi Allegati sono subordinate alla disponibilita' di risorse adeguate. 3. Ciascuna delle parti fara' tutto quanto e' in suo potere per ottenere i permessi e le licenze previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai fini dell'attuazione del presente Accordo e dei relativi Allegati. ART. 8 Le disposizioni in materia di tutela e sfruttamento dei diritti di proprieta' intellettuale risultanti dalle attivita' di cooperazione oggetto del presente Accordo e quelle riguardanti la salvaguardia delle informazioni e delle apparecchiature a fini di sicurezza nazionale, sono riportate negli Allegati 1 e 2 del presente Accordo, i quali ne costituiscono parte integrante. ART. 9 1. Il presente Accordo ha effetto al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica, attraverso canali diplomatici, dell'avvenuto espletamento delle relative procedure di legge all'uopo previste. Esso avra' durata di cinque (5) anni e sara' tacitamente rinnovabile per altri cinque anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle Parti all'altra almeno sei (6) mesi prima della scadenza dello stesso. 2. Il presente Accordo puo' essere emendato o rinnovato mediante accordo scritto delle Parti. Esso puo' essere risolto con preavviso scritto di una delle Parti un (1) anno prima della scadenza. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli interessi che, prima di tale scadenza, possano essere stati acquisiti o maturati da una delle Parti ai sensi del presente Accordo. 3. Tutte le attivita' e le sperimentazioni che non risultassero ulti- mate all'atto della scadenza o della risoluzione del presente Accordo possono continuare fino alla loro ultimazione. Fatto a Firenze, in duplice copia, nella lingua inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in data 26 maggio 1995. per il per il Ministero dell'Industria, Commercio Dipartimento dell'Energia e Artigianato della degli Repubblica Italiana Stati Uniti d'America "ALLEGATO I Proprieta' intellettuale In conformita' all'articolo VIII del presente Accordo: Le Parti assicurano adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale prodotta o fornita in conformita' al presente Accordo ed alle relative intese di attuazione. Le Parti convengono di notificarsi reciprocamente e tempestivamente ogni invenzione o lavoro protetti da diritti d'autore ai sensi del presente Accordo e di perseguire tempestivamente protezione per detta proprieta' intellettuale. I diritti di tale proprieta' intellettuale saranno allocati come previsto dal presente Allegato. I. OBIETTIVI A. Il presente Allegato si applica ad ogni attivita' di cooperazione intrapresa ai sensi del presente Accordo, eccetto quanto diversamete convenuto dalle Parti o da chi da esse designato. B. Ai fini del presente Accordo, "Proprieta' Intellettuale" stara' ad indicare quanto definito nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. C. Il presente allegato tratta della allocazione dei diritti, interessi e royalty tra le Parti. Ciascuna Parte garantira' che l'altra percepisca i diritti di proprieta' intellettuale allocati ai sensi del presente Allegato, attraverso l'esazione di tali diritti dai suoi stessi partecipanti con l'uso di contratti o altri strumenti legali, se del caso. Il presente Allegato, parimenti, non altera o pregiudica l'allocazione tra una Parte e i suoi cittadini, che verra' determinata dalla legislazione e proce- dure di quella Parte. D. Le controversie relative alla proprieta' intellettuale generata ai sensi del presente Accordo, saranno risolte attraverso discussioni fra le partecipanti istituzioni interessate o, se del caso, le Parti o chi da esse designato. E. La denuncia o la scadenza del presente Accordo non influiscono sui diritti ed obblighi di cui al presente Allegato. II ALLOCAZIONE DEI DIRITTI A. A ciascuna Parte sara' garantita la facolta' non esclusiva, irrevocabile, libera da royalty in tutti i Paesi, di tradurre, riprodurre e distribuire pubblicamente articoli tratti da periodici scientifici e tecnici, relazioni e libri originati direttamente dall'attivita' di cooperazione a seguito del presente Accordo. Tutte le copie pubblicamente distribuite di un'opera i cui diritti d'autore siano tutelati, prodotta ai sensi della presente norma, dovranno indicare il nome degli autori a meno che un autore esplicitamente declini dall'essere nominato. B. I diritti relativi a tutti i tipi di proprieta' intellettuale diversi da quelli indicati nella precedente sezione II (A), saranno allocati come di seguito: 1. I ricercatori ospiti, per esempio, scienziati ospiti con lo scopo di incrementare la loro formazione, riceveranno ai fini dei diritti d'autore in conformita' all'ordinamento delle istituzioni ospitanti, il trattamento riservato ai cittadini del Paese a cui le istituzioni appartengono. Inoltre, ad ogni ricercatore ospitante a cui sia riconosciuto il titolo di inventore, sara' applicato il trattamento riservato ai cittadini del Paese ospitante per quanto si riferisce alle roy- alty percepite dalle istituzioni ospitanti a seguito della concessione di tale proprieta'. 2. (a) Relativamente alla proprieta' intellettuale creata nel contesto di ricerche congiunte, per esempio quando le parti, le istituzioni partecipanti o il personale hanno convenuto in anticipo sulle finalita' del lavoro, le Parti o i loro partecipanti ne condivideranno i costi e i profitti, e congiuntamente ne elaboreranno un piano di gestione tecnologica insieme con un programma di ricerca. Riguardo l'allocazione dei diritti di tale proprieta' intellettuale, il piano di gestione tecnologica dovra' considerare i contributi di ciascuna Parte e dei suoi partecipanti, i profitti derivanti dalla concessione esclusiva per territorio o per settore di uso, i requisiti imposti dalla legislazione del Paese delle parti e gli altri fattori che si ritengano opportuni. (b) Se le Parti o i loro partecipanti non addivengono ad un Accordo su un certo piano di gestione tecnologica in un tempo ragionevole che non superi i sei mesi a decorrere dal momento in cui una parte e' edotta della creazione della proprieta' intellettuale in questione, ciascuna Parte potra' designare un concessionario con diritti mondiali. Ciascuna Parte informera' l'altra della designazione di cui al presente paragrafo con due mesi di anticipo: quando entrambe le Parti (o i loro concessionari) sfruttano la proprieta' intellettuale in un Paese dovranno condividere in egual misura il ragionevole costo della protezione della proprieta' intellettuale in quel Paese. (c) Uno specifico programma di ricerca sara' considerato programma di ricerca congiunta ai fini della allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale soltanto quando e' designato tale nella relativa intesa di attuazione; diversamente l'allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale sara' in conformita' al paragrafo II (B) (1). (d) Nonostante quanto enunciato nei paragrafi II (B) (2) (a) e (b), se un certo tipo di proprieta' intellettuale e' disponibile ai sensi della legislazione di una Parte ma non di quella dell'altra, alla Parte la cui legislazione consente tale tipo di protezione spettano mondialmente tutti i diritti ed interessi, a meno che le Parti concordino diversamente. Agli individui a cui sia riconosciuto il titolo di inventore della proprieta' intellettuale spettano non di meno le royalty risultanti dalla concessione della proprieta' intellettuale. III INFORMAZIONI RISERVATE CONCERNENTI IL COMMERCIO Nel caso che informazioni concernenti il commercio, identificate a tempo opportuno come riservate, siano fornite o prodotte ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte ed i suoi partecipanti proteggeranno tali informazioni ai sensi delle leggi, norme e procedure amministrative. Sono definite riservate le informazioni concernenti il commercio qualora la persona che le detiene possa da esse derivare profitto economico o possa trarne vantaggi concorrenziali ai danni di coloro che non le detengono, qualora le informazioni non siano generalmente note o disponibili pubblicamente presso altre fonti, e il possessore non abbia in precedenza messo a disposizione le informazioni senza imporre a tempo opportuno un obbligo a mantenerle riservate". "ALLEGATO II OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA Ai sensi del presente Accordo, entrambe le Parti convengono che non saranno fornite informazioni o apparecchiature che necessitino di protezione nell'interesse della difesa nazionale o dei rapporti esteri di ciascuna Parte e classificate ai sensi delle leggi e norme nazionali. Nel caso che, nel corso delle attivita' di cooperazione avviate a seguito del presente Accordo, si identifichino informazioni o apparecchiature ritenute, o che potrebbero essere ritenute, suscettibili della protezione di cui sopra, lo si portera' immediatamente all'attenzione dei funzionari a cio' preposti e le Parti si consulteranno per definire le idonee misure di sicurezza che esse dovranno concordare per iscritto ed applicare a dette informazioni ed apparecchiature ed emenderanno, se lo riterranno opportuno, il presente Accordo incorporando dette misure". 540. New York, 26 ottobre 1995 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo concernente il programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico (Entrata in vigore: 16 maggio 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE FONDO FIDUCIARIO UNDP PER LO SVILUPPO SOCIALE SOSTENIBILE, LA PACE ED IL SOSTEGNO A PAESI IN SITUAZIONI SPECIALI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO UMANO A LIVELLO LOCALE IN MOZAMBICO MEMORANDOM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO CONSIDERANDO che il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (di seguito denominato UNDP), in base al consenso formatosi nel corso dello 'Special Event' sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo tenutosi a Copenaghen il 7 marzo 1995 nell'ambito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale (di seguito denominato WSSD), ha costituito il Fondo Fiduciario per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno ai Paesi in Situazioni Speciali (di seguito denominato Fondo Fiduciario) mirante a dare appoggio ai governi dei paesi in via di sviluppo che desiderano mettere in pratica la Dichiarazione ed il Piano d'Azione WSSD; CONSIDERANDO che l'UNDP amministra il Fondo Fiduciario che prevede la possibilita' di avvalersi, per l'esecuzione e l'attuazione dei programmi finanziati con il Fondo Fiduciario stesso anche degli organi del Sistema delle Nazioni Unite, compreso l'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (di seguito denominato UNOPS); CONSIDERANDO che il Regolamento del Fondo Fiduciario prevede l'istituzione di Comitati Consultivi per agevolare la partecipazione attiva dei paesi donatori in tutte le fasi dei programmi cui ciascuno di questi donatori contribuisce; CONSIDERANDO che i programmi finanziati mediante il Fondo Fiduciario dovranno essere stabiliti per mezzo di accordi specifici tra i paesi beneficiari, l'UNDP ed il donatore, nei quali gli obiettivi specifici del programma, i metodi di lavoro, le modalita' di realizzazione e le attivita' saranno determinati in conformita' con i principi generali approvati al WSSD; CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica italiana (di seguito denominato Italia) e' impegnato a promuovere la cooperazione allo sviluppo sociale, con particolare attenzione per i programmi che dimostrino di poter favorire direttamente ed in modo tangibile, i processi di pace e di democratizzazione nei paesi in via di sviluppo colpiti da conflitti e da forti tensioni sociali, e che in varie occasioni ha dimostrato il suo impegno riguardo alle attivita' delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Umano e per lo Sviluppo Sociale, incluso il contributo al finanziamento nell'ambito del WSSD di uno 'Special Event' sulla cooperazione internazionale ed il finanziamento di programmi come il programma dell'UNDP Prodere in America Centrale; CONSIDERANDO che l'Italia e' inoltre impegnata a rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite, in particolare attraverso i programmi per lo sviluppo umano e la cooperazione decentrata; CONSIDERANDO che l'UNDP e' impegnato a dare appoggio ai governi dei paesi in via di sviluppo interessati a promuovere lo sviluppo sociale in conformita' con la Dichiarazione ed il Piano d'Azione di Copenaghen e che il suo mandato comprende anche il coordinamento del Sistema Operativo per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, compresa la gestione della rete dei Coordinatori Residenti delle Nazioni Unite, nonche' la collaborazione interagenziale con le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che l'UNOPS ha esperienza nella gestione dei progetti che hanno dimostrato particolare efficacia nel dare appoggio ai processi di pace, alle istituzioni democratiche ed alla ricostruzione e che hanno favorito la reintegrazione sociale delle popolazioni vittime dei conflitti; e che ha dato prova del suo impegno di appoggiare il ruolo di coordinamento dell'UNDP, compreso il pieno supporto al ruolo del Coordinatore Residente; CONSIDERANDO che il governo del Mozambico ha espresso la propria volonta' di realizzare, con l'appoggio dell'UNDP e dell'UNOPS, un programma di cooperazione internazionale denominato "Programma per la promozione dello sviluppo umano a livello locale in Mozambico" (di seguito denominato il Programma) volto a mettere in pratica gli obiettivi della Dichiarazione e del Piano d'Azione di Copenaghen nel quadro del processo di consolidamento della pace e del rafforzamento delle istituzioni democratiche mediante il decentramento politico e amministrativo e la partecipazione attiva delle comunita' locali ai programmi di sviluppo sociale; CONSIDERANDO che il Programma puo' pertanto essere finanziato come ausiliario del Fondo Fiduciario; L'Italia e l'UNDP hanno raggiunto la seguente intesa: L'Italia si impegna ad appoggiare il Programma attraverso un contributo finanziario al Fondo Fiduciario. Il Programma dara' appoggio ai processi di consolidamento della pace e di democratizzazione mediante la promozione dello sviluppo umano nelle province di Manica, Maputo e Sofala. A livello nazionale il Programma svolgera' attivita' volte a consolidare il decentramento e la democratizzazione e promuovera' l'applicazione in altre province dei metodi e dei risultati elaborati dal Programma. Il Programma promuovera' inoltre la cooperazione decentrata per lo sviluppo umano. Cio' puo' includere la cooperazione delle comunita' mozambicane con le comunita' locali italiane o con le autorita' locali di altri paesi. Il Programma in Mozambico sara' collegato a livello internazionale con altri programmi finanziati con il Fondo Fiduciario, mediante lo scambio di esperienze e la disponibilita' reciproca di informazioni. Gli obiettivi generali ed i cambi di attivita' del Programma sono quelli previsti nell'Annesso allegato. Le principali caratteristiche e le modalita' organizzative del Programma sono anche indicate nell'Annesso; queste includono l'istituzione di un Comitato Consultivo UNDP/Italia/UNOPS. Gli accordi specifici del presente Memorandum d'Intesa saranno incorporati in un documento di Programma in linea con il Capitolo II del Regolamento del Fondo Fiduciario in quanto strumenti per la messa in opera del Programma. Le attivita' saranno pianificate nell'ambito di un programma quadro attraverso piani d'azione periodici. Il programma quadro ed i piani d'azione saranno predisposti congiuntamente dal Governo del Mozambico, dall'UNDP, dall'UNOPS e dall'Italia. L'Unita' di Supporto prevista dal paragrafo 4.1 e 5.5 della Dichiarazione d'Intento e degli Accordi Organizzativi del Fondo Fiduciario sara' finanziata dal Fondo in quanto attivita' del presente Programma. Il Programma includera' inoltre tre componenti riguardo alle quali l'UNDP e l'Italia hanno gia' tenuto consultazioni: appoggio al processo democratico, appoggio allo sminamento e promozione delle piccole imprese e del settore informale. Il Programma sara' gestito dall'UNOPS che, in base alle esigenze ed alle priorita' identificate nei piani d'azione, si avvarra' della collaborazione di 'partners' di esecuzione che includono le Agenzie delle Nazioni Unite interessate ed altre organizzazioni internazionali. L'UNOPS formera' un piccolo gruppo, a carattere consultivo, per la selezione del personale internazionale del Programma al quale l'Italia sara' invitata a partecipare. I piani d'azione conterranno l'indicazione delle spese che dovranno essere effettuate dalle Agenzie delle Nazioni Unite associate al Programma. L'Italia sosterra' la prima fase del Programma versando al summenzionato Fondo Fiduciario un contributo di 32.000.000.000 (trentadue miliardi di lire italiane), stanziato dall'Italia nel ciclo fiscale 1995. IL contributo dovra' essere depositato sul conto bancario "Contributi UNDP" in Italia. Il numero di conto corrispondente e l'istituto bancario saranno tempestivamente comunicati dall'UNDP. L'Italia indichera', su base annuale, la sua disponibilita' a finanziare ulteriori fasi del Programma, attraverso altri contributi al Fondo Fiduciario. Il Programma si avvarra' inoltre di risorse UNDP come l'IPF* del paese, con riserva dell'approvazione da parte del Governo del Mozambico. I costi generali di amministrazione del Programma costituiranno l'8,25% del contributo italiano, di cui l'1% sara' devoluto all'UNDP per l'Amministrazione del Fondo Fiduciario, a prescindere dal numero e dal tipo di organizzazioni internazionali coinvolte nella realizzazione. L'UNDP e l'UNOPS forniranno all'Italia rapporti periodici sull'uso dei contributi italiani secondo un formato prestabilito da concordare in occasione della prima riunione del Comitato Consultivo. Gli aspetti non specificati nel presente documento saranno oggetto di accordi specifici tra le parti interessate, per mezzo di scambi di lettere. Firmato a New York, il 26 ottobre 1995, in tre copie in lingua inglese, ciascuna delle quali sara' considerata come un originale. Per il Governo della Per il Programma delle Repubblica italiana Nazioni Unite per lo Sviluppo Alessio Carissimo Rafeeuddin Ahmed Ministro Plenipotenziario Amministratore Associato Con la testimonianza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti Reinhart Helmke Direttore Esecutivo ______________ n.d.t. IPF (Indicative Planning Figure, Cifra Indicativa di Programmazione) MOZAMBICO: SVILUPPO UMANO A LIVELLO LOCALE Annesso al Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Il Programma sara' uno dei progetti pilota nel quadro del Fondo Fiduciario UNDP per lo sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Speciali, che fa da riferimento per un programma di cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo sociale, aperto a piu' donatori. Finalita' generali Dare appoggio al consolidamento del processo di pace, di riconciliazione, di ricostruzione nazionale e di democrazia in atto in Mozambico a seguito dell'Accordo Generale di pace firmato a Roma il 4 ottobre 1992 e nell'ambito del Programma nazionale di governo approvato dall'Assemblea Nazionale nel maggio 1995; Favorire lo sviluppo sociale come definito nella Dichiarazione e nel Piano d'Azione di Copenaghen del marzo 1995, rafforzando lo sviluppo locale a livello delle province e dei distretti e dando priorita' alle persone e gruppi in maggiore difficolta', come rimpatriati, sfollati, combattenti smobilitati, vittime della guerra e gruppi vulnerabili; Facilitare un efficace coordinamento degli interventi di cooperazione internazionale, promuovendo la partecipazione coordinata dei vari protagonisti della cooperazione come istituzioni statali e organizzazioni locali, organizzazioni della societa' civile, organizzazioni internazionali, donatori bilaterali e organizzazioni non governative; il Programma potra' avvalersi dei meccanismi di coordinamento e consultivi esistenti ai quali l'UNDP partecipa, nonche' dell'esperienza di progetti bilaterali e multilaterali in settori connessi attualmente finanziati dalla cooperazione italiana nel Mozambico; A livello locale, migliorare le condizioni istituzionali e infrastrutturali di base che servono di sostegno al sistema di amministrazione locale e fornire servizi essenziali alla popolazione in termini di reddito, salute, educazione, diritti umani, ambiente e miglioramento generale delle condizioni di vita delle popolazioni nelle province di Manica, Maputo e Sofala. In ciascuna provincia saranno identificati i distretti prioritari, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. A livello nazionale, migliorare le attivita' di programmazione dell'informazione, di formazione professionale e di supervisione volte alla promozione dello sviluppo sociale a livello locale e rafforzare le istituzioni democratiche mozambicane nonche' migliorare la loro capacita' di utilizzare in maniera piu' razionale le risorse fornite dalle varie fonti della cooperazione internazionale in materia; informare le altre province dei risultati e dei metodi messi a punto nelle province e nei distretti selezionati, in vista di una loro eventuale replica in altre province. A livello internazionale, promuove il collegamento con gli altri progetti delle Nazioni Unite che attuano la Dichiarazione ed il Piano d'Azione di Copenaghen. Campi di azione 1) Promozione dello sviluppo economico locale, mediante il sostegno all'imprenditoria attraverso credito, assistenza tecnica e formazione professionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e al settore informale, programmi di lotta alla poverta' ed alla disoccupazione, organizzazione, funzionamento e gestione dei servizi pubblici e privati e delle agenzie locali di sviluppo. 2) Sostegno ai programmi di sanita' e miglioramento della gestione dei servizi sociali di base, con particolare riferimento ai sistemi locali di salute ed alla medicina preventiva. 3) Promozione dell'educazione di base; lotta all'analfabetismo; formazione professionale con particolare attenzione alle fasce piu' vulnerabili della popolazione. 4) Protezione dei diritti umani e promozione dei valori democratici attraverso il decentramento politico ed amministrativo, i programmi d'informazione, il rafforzamento delle istituzioni e la promozione della partecipazione popolare ai processi decisionali in materia di pianificazione dello sviluppo. 5) Miglioramento dell'assetto del territorio, con particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente, alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla creazione delle infrastrutture di base indispensabili per migliorare la qualita' della vita e dei servizi sociali. Modalita' di programmazione A livello di distretti e di province, le risorse del Programma saranno utilizzate in base a piani locali di sviluppo che faranno parte della normale programmazione dello sviluppo distrettuale e provinciale, e che saranno realizzati mediante meccanismi decentrati. Tali piani saranno definiti con la partecipazione attiva di tutte le strutture pubbliche e private interessate, e saranno basati su un'analisi dei bisogni di base e delle risorse, tenendo in massimo conto le particolarita' di ogni provincia e distretto. Tali piani prevederanno altresi' i requisiti di assistenza tecnica. A livello nazionale la programmazione sara' effettuata nell'ambito dei meccanismi di supervisione del programma descritti qui di seguito. A livello internazionale, le attivita' saranno progettate congiuntamente tra il governo mozambicano, l'UNDP, l'UNOPS, altri organi delle Nazioni Unite coinvolti nel programma, e l'Italia. A tutti i livelli sara' fornita assistenza tecnica. Supervisione del Programma Riunioni Periodiche di Verifica avranno luogo in Mozambico secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo Fiduciario. In linea con quanto ivi stabilito, l'Italia partecipera' a queste Riunioni. In conformita' con le norme ed i regolamenti dell'UNDP, le Riunioni di Verifica definiranno gli orientamenti globali del Programma, approveranno i piani di lavoro, e verificheranno l'avanzamento del Programma. I criteri di partecipazione, di periodicita' e di rendicontazione saranno descritti in maniera particolareggiata nel documento di Programma. Un Comitato Consultivo UNDP/UNOPS/Italia verifichera' periodicamente l'avanzamento del Programma e fornira' indicazioni e raccomandazioni sulla preparazione dei piani di lavoro, compreso l'organigramma del Programma e la sua durata. Le riunioni del Comitato Consultivo offriranno l'opportunita' di discutere con il donatore questioni relative alla spesa, alla disponibilita' di cassa e di assicurare, prima delle Riunioni di Verifica, che ai piani operativi del Programma corrisponda una disponibilita' adeguata di fondi; il Comitato Consultivo prendera' anche decisioni su temi indicati specificamente dal donatore quali schemi speciali per la preparazione dei rapporti o modalita' di attuazione. Prima delle riunioni del Comitato Consultivo potranno avere luogo, di preferenza a Roma, riunioni periodiche interagenziali con la partecipazione delle organizzazioni internazionali che partecipano al Programma. Organizzazione Un Direttore Nazionale sara' designato dal governo del Mozambico, con il compito di facilitare la mobilitazione delle diverse istituzioni nazionali coinvolte e di favorire il decentramento e l'integrazione delle attivita' di sviluppo. Un Consulente Tecnico Capo (CTC) sara' designato dall'UNOPS in consultazione con l'UNDP per assistere il Direttore Nazionale nelle sue funzioni. Le attivita' nell'ambito del Programma saranno realizzate essenzialmente da istituzioni pubbliche e private mozambicane, con l'assistenza tecnica delle organizzazioni delle Nazioni Unite e con il supporto delle comunita' locali coinvolte negli schemi di cooperazione decentrata. L'UNDP istituira' una Unita' di Supporto, come stabilito nel Regolamento del Fondo Fiduciario. L'Unita' di Supporto assicurera' lo scambio di esperienze e di informazioni a livello internazionale tra il Programma, gli altri progetti finanziati attraverso il Fondo Fiduciario e gli altri programmi multilaterali sostenuti dall'Italia nel campo dello sviluppo umano. L'Unita' di Supporto promuovera' la partecipazione degli organi delle Nazioni Unite associati al programma, di altre organizzazioni internazionali coinvolte o interessate al Programma e della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Italia. A livello tecnico e di attuazione, l'Italia, l'UNDP e l'UNOPS, seguendo le raccomandazioni del Comitato Consultivo, verificheranno la preparazione dei piani operativi e assicureranno la loro conformita' con i termini di riferimento prima di presentarli alle Riunioni di Verifica. In particolare il Programma promuovera' lo scambio di informazioni con le seguenti iniziative: 1. Programma PRODERE e programmi multilaterali di promozione dello sviluppo umano finanziati dall'Italia in America Centrale; 2. Programma Italia/UNDP/UNOPS "Promozione dello sviluppo umano sostenibile in Tunisia e Bosnia". 3. Programma Italia/DHA/IDNDR di riduzione dei disastri in Tunisia (Prodis) 4. Programma Italia/OMS di sviluppo umano e sanitario (HUD) in Tunisia e Bosnia e programmi OMS collegati. L'UNDP istituira' una piccola Unita', gestita dall'UNOPS, che fornira' sostegno per la formazione professionale delle controparti mozambicane in Italia. Tale Unita' svolgera' inoltre attivita' di documentazione e di informazione nell'ambito delle funzioni della Unita' di supporto dell'UNDP. Strutture esistenti, come il Centro OIL di Torino, saranno prese in considerazione per attivita' di formazione professionale. Le attivita' dell'unita' saranno indicate in un specifico piano operativo finanziato con le risorse del Programma. Cooperazione decentrata Grazie alle attivita' di cooperazione decentrata saranno procurati contributi tecnici e finanziari, da parte delle comunita' italiane e di altre comunita' locali, ai progetti di sostegno delle sviluppo umano a livello locale, nell'ambito del Programma, in base ai fabbisogni prioritari definiti dai piani di sviluppo distrettuali e provinciali. Tali attivita' mobiliteranno risorse aggiuntive rispetto a quelle proprie del Programma. I progetti di cooperazione decentrata dovranno essere approvati dalle Riunioni di Verifica e realizzati secondo le modalita' approvate da dette Riunioni. Durata Una prima fase di durata limitata, sara' realizzata utilizzando il contributo italiano di lire 32.000.000.000 ed il contributo dell'UNDP. La durata di questa prima fase sara' raccomandata dalla prima riunione dal Comitato Consultivo, tenendo conto dell'esigenza di fornire benefici diretti ai beneficiari mozambicani nel periodo piu' breve possibile. Le attivita' del Programma avranno inizio non oltre 30 giorni dopo il deposito del contributo italiano. Nel corso del 1996, la Riunione di Verifica valutera' l'opportunita' di estendere le attivita' del Programma, inclusa la possibilita' di mobilitare risorse di altri donatori. L'Italia valutera', nell'ambito della programmazione per l'anno fiscale 1996, la possibilita' di accantonare ulteriori finanziamenti per il Programma. PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO Sviluppo Umano Sostenibile 8 novembre 1995 Eccellenza, innanzitutto mi consenta, a nome dell'UNDP, di congratularmi con Lei quale rappresentante del Governo della Repubblica Italiana per il successo dei negoziati che hanno condotto alla firma del Memorandum d'Intesa per il Fondo Fiduciario dell'UNDP per lo Sviluppo Sociale Sostenibile, la Pace ed il Sostegno a Paesi in Situazioni Particolari, Programma per lo Sviluppo Umano a Livello Locale in Mozambico. Sappiamo che il Memorandum d'Intesa seguira' le procedure interne applicate in questi casi da entrambe le parti perche' possa entrare pienamente in vigore, e che le due parti annettono a cio' la massima priorita'. Nel caso dei negoziati e' stato indicato chiaramente che, poiche' il Governo della Repubblica Italiana ha svolto un ruolo fondamentale nel realizzare questa impresa congiunta con l'UNDP, cio' si riflettera' certamente nelle modalita' di attuazione del progetto, come si dichiara nel Memorandum d'Intesa. Per l'attuazione e l'esecuzione, l'UNDP impieghera' gli enti delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e nazionali e le organizzazioni della societa' civile. L'UNPOS terra' dunque particolarmente conto della partecipazione attiva delle organizzazioni nazionali e delle organizzazioni della societa' civile, quali le organizzazioni non governative, ed in particolare di quelle italiane. Raccomanderei che, nel corso delle prossime delibere del comitato consultivo, si discuta di questi aspetti in maggior dettaglio. Desidero garantirLe il totale impegno dell'UNDP nel perseguimento degli obiettivi del Memorandum d'Intesa firmato. Suo, Kristian Sorensen Capo Divisione per la Mobilitazione delle Risorse e gli Affari Esteri _______________________________________ S.E. Min Alessio Carissimo Coordinatore per l'Africa Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministero degli Affari Esteri Roma, Italia 541. New York, 5 marzo / 12 marzo 1996 Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite riguardo i privilegi per i partecipanti al seminario "Rimessa in funzione dell'apparato amministrativo in situazione di conflitto Roma 13 - 15 marzo 1996" (Entrata in vigore: 12 marzo 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE NAZIONI UNITE 5 marzo 1996 Egregio Dott. Ferrarin, ha l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa in Situazioni di Conflitto", a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i Servizi Gestionali (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma, Italia, dal 13 al 15 marzo 1996. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/49/136 del 19 dicembre 1994, ha deciso di riaprire la sua quindicesima sessione nell'aprile 1996, al fine di esaminare la questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione ha riconosciuto, inter alia, l'importanza del ruolo che possono svolgere i Governi e la pubblica amministrazione nell'affrontare le nuove responsabilita' derivanti dalla ricerca di una crescita economica sostenuta e di uno sviluppo sostenibile. Fra i settori critici da sottoporre ad esame figura quello del ripristino e del recupero dei sistemi della pubblica amministrazione distrutti dai conflitti. Il Seminario prestera' un'attenzione particolare alla sfida della ricostruzione della capacita' istituzionale e gestionale dello stato, per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo. Il Seminario esaminera' altresi' le ripercussioni dei conflitti sui meccanismi e la capacita' amministrativa delle istituzioni statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si allega alla presente, a scopo informativo, un Pro-Memoria che fornisce ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario. ______________________________________ Sig. Lorenzo Ferrarin Vice Rappresentante Permanente Rappresentanza Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite Nazioni Unite - New York, NY 10017 Saranno invitati partecipanti di alcuni paesi, come pure consulenti, membri del personale del DDSMS ed alcuni osservatori delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni interessate. Le Nazioni Unite, tramite il Fondo Fiduciario Italiano, sosterra' le spese di viaggio e permanenza alle tariffe stabilite per i partecipanti ed i consulenti dei paesi selezionati. In conformita' con la prassi esistente, propongo con la presente di applicare al Seminario i termini seguenti: (a) (i) Al Seminario si potra' applicare la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' concesse agli esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite che partecipano o che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunita' di cui agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle agenzie specializzate che partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le immunita' di cui agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Agenzie Specializzate. (ii) Ferme restando le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che svolgono funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunita', delle strutture e delle cortesie necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono in relazione al Seminario. (iii) Il personale offerto dal Governo in base al presente Accordo godra' dell'immunita' dai procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario. (b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario avranno il diritto di entrare ed uscire liberamente dall'Italia. I visti ed i permessi di ingresso, ove richiesti, saranno concessi gratuitamente ed il piu' velocemente possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura. (c) E' altresi' sottinteso che il Suo Governo sara' responsabile di tutti gli atti, rivendicazioni ed altre istanze nei confronti delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni o danni a persone o proprieta' nei locali della conferenza messi a disposizione per il Seminario; (ii) il trasporto fornito o organizzato dal Suo Governo; (iii) l'impiego per il Seminario del personale fornito o messo a disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterra' che le Nazioni Unite ed il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali atti, rivendicazioni o altre istanze. (d) Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente Accordo, ad esclusione delle controversie soggette alle apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due parti, saranno composte tramite negoziato o in conformita' con eventuali altre procedure concordate dalle parti. (e) Ad avvenuta ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituira' un accordo fra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalita' del seminario in oggetto, ed entrera' in vigore alla data della firma. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Sig. Shian-Lung Lai, Funzionario addetto alla Divisione per l'Amministrazione Pubblica e la Gestione dello Sviluppo Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e la Gestione dello Sviluppo RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE New York, 12 marzo 1996 Egregio Signor Shian-Lung Lai, ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 5 marzo 1996, il cui testo e' qui di seguito riportato: "Ho l'onore di fare riferimento all'organizzazione per il prossimo Seminario sul "Recupero della Macchina Amministrativa Governativa in Situazioni di Conflitto", a cura della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i Servizi Gestionali (DDSMS). Il Seminario dovrebbe svolgersi a Roma, Italia, dal 13 al 15 marzo 1996. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione A/RES/49/136 del 19 dicembre 1994, ha deciso di riaprire la sua quindicesima sessione nell'aprile 1996, al fine di esaminare la questione della "Pubblica Amministrazione e Sviluppo". La risoluzione ha riconosciuto, inter alia, l'importanza del ruolo che possono svolgere i Governi e la pubblica amministrazione nell'affrontare le nuove responsabilita' derivanti dalla ricerca di una crescita economica sostenuta e di uno sviluppo sostenibile. Fra i settori critici da sottoporre ad esame figura quello del ripristino e del recupero dei sistemi della pubblica amministrazione distrutti dai conflitti. Il Seminario prestera' un'attenzione particolare alla sfida della ricostruzione della capacita' istituzionale e gestionale dello stato, per trasformare una situazione di crisi in sviluppo costruttivo. ______________________________________ Sig. Shian-Lung Lai Funzionario addetto alla Divisione per l'Amministrazione Pubblica e la Gestione dello Sviluppo Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo e la Gestione dello Sviluppo Nazioni Unite - New York, NY 10017 Il Seminario esaminera' altresi' le ripercussioni dei conflitti sui meccanismi e la capacita' amministrativa delle istituzioni statali, al fine di ideare strategie atte a ripristinarle. Si allega alla presente, a scopo informativo, un Pro-Memoria che fornisce ulteriori particolari sugli obiettivi del Seminario. Saranno invitati partecipanti di alcuni paesi, come pure consulenti, membri del personale del DDSMS ed alcuni osservatori delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni interessate. Le Nazioni Unite, tramite il Fondo Fiduciario Italiano, sosterra' le spese di viaggio e permanenza alle tariffe stabilite per i partecipanti ed i consulenti dei paesi selezionati. In conformita' con la prassi esistente, propongo con la presente di applicare al Seminario i termini seguenti: (a) (i) Al Seminario si potra' applicare la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite. I partecipanti invitati dalla Nazioni Unite godranno dei privilegi e delle immunita' concesse agli esperti in missione per le Nazioni Unite dall'Articolo VI della Convenzione. I funzionari delle Nazioni Unite che partecipano o che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunita' di cui agli Articoli V e VII della Convenzione. Ai funzionari delle agenzie specializzate che partecipano al Seminario saranno concessi i privilegi e le immunita' di cui agli articoli VI e VIII della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Agenzie Specializzate. (ii) Ferme restando le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, tutti i partecipanti e le persone che svolgono funzioni in relazione al Seminario godranno dei privilegi e delle immunita', delle strutture e delle cortesie necessarie all'esercizio indipendente delle funzioni che svolgono in relazione al Seminario. (iii) Il personale offerto dal Governo in base al presente Accordo godra' dell'immunita' dai procedimenti legali per quanto riguarda le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti svolti nel ruolo ufficiale assunto in relazione al Seminario. (b) Tutti i partecipanti e le persone che svolgono delle funzioni in relazione al Seminario avranno il diritto di entrare ed uscire liberamente dall'Italia. I visti ed i permessi di ingresso, ove richiesti, saranno concessi gratuitamente ed il piu' velocemente possibile, e non oltre tre giorni prima dell'apertura. (c) E' altresi' sottinteso che il Suo Governo sara' responsabile di tutti gli atti, rivendicazioni ed altre istanze nei confronti delle Nazioni Unite derivanti da (i) lesioni o danni a persone o proprieta' nei locali della conferenza messi a disposizione per il Seminario; (ii) il trasporto fornito o organizzato dal Suo Governo; (iii) l'impiego per il Seminario del personale fornito o messo a disposizione dal Suo Governo. Il Suo Governo riterra' che le Nazioni Unite ed il suo personale non saranno ritenuti responsabili di tali atti, rivendicazioni o altre istanze. (d) Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente Accordo, ad esclusione delle controversie soggette alle apposite disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite o di qualunque altro accordo applicabile alle due parti, saranno composte tramite negoziato o in conformita' con eventuali altre procedure concordate dalle parti. (e) Ad avvenuta ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituira' un accordo fra le Nazioni Unite ed il Governo italiano sull'ospitalita' del seminario in oggetto, ed entrera' in vigore alla data della firma. La prego di accettare i sensi della mia piu' alta considerazione. Lorenzo Ferrarin Vice Rappresentante Permanente Incaricato d'Affari a.i. 542. Roma, Ankara, 3 gennaio/28 marzo 1996 Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia relativo al trattamento delle navi nei rispettivi porti (Entrata in vigore: 8 luglio 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE 074/141 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 3 gennaio 1996 Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Turchia e, con riferimento ai colloqui bilaterali svoltisi a Roma il 9 e 10 marzo 1995 ed al fine di regolamentare i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia nel settore dei trasporti marittimi, considerando che, in attesa di concludere un nuovo Accordo Marittimo, le due Parti hanno espresso l'intenzione di concedere pari trattamento alle navi di ciascuna Parte per quanto riguarda l'accesso ed il trattamento nei loro rispettivi porti, propone il seguente Accordo. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia accettano di concedere alle navi mercantili dell'altra Parte contraente, nei loro porti, lo stesso trattamento per quanto riguarda le tasse di ancoraggio e di fanalaggio. Il principio della reciprocita' di trattamento di ciascuna delle navi dell'altra Parte nei rispettivi porti si applichera' a tutti i pagamenti relativi alle tasse per i servizi portuali ed il transito passeggeri. Ogni singolo accordo commerciale specifico concluso fra il proprietario e/o l'operatore di ciascuna Parte e le Autorita' Portuali sara' escluso dal presente accordo. ____________________ AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA ROMA Saranno altresi' esclusi dal presente accordo i diritti di cabotaggio. Le seguenti altre navi di bandiera (navi RO-RO, navi container, navi passeggeri ecc.) che svolgono attivita' commerciali fra la Turchia e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi, saranno trattati alle condizioni del presente accordo per il pagamento delle tariffe e delle tasse di cui sopra (ad eccezione delle tasse di ancoraggio e di fanalaggio), come navi di bandiera nazionali delle due Parti, a condizione che il proprietario o l'operatore sia una societa' di navigazione italiana o turca e che la nave effettui servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminera' altresi' favorevolmente la parita' di trattamento per le navi in locazione a scafo nudo con dismissione temporanea di bandiera. Tale disposizione non si applichera' alle navi di proprieta' di stati che non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti. Il Ministero degli Affari Esteri propone che, se il Governo della Repubblica di Turchia concorda su quanto precede, la presente Nota e la relativa risposta con il medesimo contenuto siano considerate un accordo fra le due Parti in materia, che entrera' in vigore quando le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle proce- dure di ratifica. La validita' della presente intesa cessera' tre mesi dopo che una delle Parti l'avra' denunciata per iscritto attraverso i canali diplomatici, ovvero nel caso in cui nel frattempo sia entrato in vigore un accordo marittimo. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Turchia i sensi della sua piu' alta considerazione. Roberto Nigido Ministero degli Affari Esteri REPUBBLICA DI TURCHIA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA AVGY Nota n. 210.132-854-43 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata Italiana e, con riferimento alla Nota del Ministero degli Affari Esteri N. 074/141 in data 3 gennaio 1996, ha l'onore di notificare che concorda sui termini dell'accordo provvisorio relativo alle questioni marittime fra Turchia ed Italia, il cui testo e' qui di seguito riportato: "Il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana accettano di concedere alle navi mercantili dell'altra Parte contraente, nei loro porti, lo stesso trattamento per quanto riguarda le tasse di ancoraggio e di fanalaggio. Il principio della reciprocita' di trattamento di ciascuna delle navi dell'altra Parte nei rispettivi porti si applichera' a tutti i pagamenti relativi alle tasse per i servizi portuali ed il transito passeggeri. Tutti i singoli accordi commerciali particolari conclusi fra il proprietario e/o l'operatore di ciascuna Parte e le Autorita' Portuali saranno esclusi dal presente accordo. Saranno altresi' esclusi dal presente accordo i diritti di cabotaggio. Le seguenti altre navi di bandiera (navi RO-RO, navi container, navi passeggeri ecc.) che svolgono attivita' commerciali fra la Turchia e l'Italia, anche se fanno scalo in porti intermedi, saranno trattati alle condizioni del presente accordo per il pagamento delle tariffe e delle tasse di cui sopra (ad eccezione delle tasse di ancoraggio e di fanalaggio), come navi di bandiera nazionali delle due Parti, a condizione che il proprietario o l'operatore sia una societa' di spedizioni italiana o turca e che la nave effettui servizi regolari fra l'Italia e la Turchia. La parte turca esaminera' altresi' favorevolmente la parita' di trattamento per le navi in locazione a scafo nudo con dismissione temporanea di bandiera. Tale disposizione non si applichera' alle navi di proprieta' di stati che non sono riconosciuti da una delle due Parti contraenti. La presente intesa cessera' di essere vigente tre mesi dopo la denuncia di una delle Parti, effettuata per iscritto attraverso i canali diplomatici, ovvero nel caso in cui nel frattempo sia entrato in vigore un accordo marittimo." Il Ministero desidera ricordare che l'accordo di cui sopra entrera' in vigore quando entrambe le parti si saranno notificate reciprocamente il completamento delle procedure di ratifica. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione. Ankara, 28 marzo 1996 (F.to: firma illeggibile) Ambasciata d'Italia ANKARA 543. Lubiana, 25 marzo/3 aprile 1996 Scambio di Note costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida con allegata tabella di equipollenza (Entrata in vigore: 17 luglio 1996) Ambasciata d'Italia Snezniska 8. 61000 Lubiana (Slovenia) tel. 386/61/1262 194 - 1262 320 - 1254 303 fax: 386/61/1259 302 000619/44 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, riferendosi allo scambio di Note Verbali intercorso tra i due Governi in materia di riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida, ha l'onore di proporre quanto segue. Si stabilisce il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di equipollenza qui allegata. Le patenti slovene convertite in Italia verranno restituite per il tramite delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul territorio italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno essere restituite al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA, o direttamente da parte dell'Autorita' estera, o per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana presente in Slovenia. _____________________________ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA LUBIANA ------- L'Ambasciata d'Italia in Lubiana propone, pertanto, che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia dello stesso tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo sloveno che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso e che potra' essere denunciato formalmente con un preavviso di sei mesi. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua piu' alta considerazione. Lubiana (Timbro) 25 - 03 - 1996 _______________ Allegato 1 TABELLA DI EQUIPOLLENZA ITALIA SLOVENIA A A B B C C D D E E = F (1) = G (1) = H (2) (1) In Italia per condurre macchine agricole e' sufficiente il possesso della categoria A o B, secondo i casi. (2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore a 50 cm3 di cilindrata e velocita' non superiore a 45 KM/h) non occorre la patente di guida. TRADUZIONE NON UFFICIALE REPUBBLICA DI SLOVENIA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Dipartimento consolare N. 921-92-3741/96 Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota n. 000619/44 del 25-3-1996 dai seguenti contenuti: "L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia e, riferendosi allo scambio di Note Verbali intercorso tra i due Governi in materia di riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida, ha l'onore di proporre quanto segue. Si stabilisce il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida tra Italia e Slovenia sulla base della tabella di equipollenza qui allegata. Le patenti slovene convertite in Italia verranno restituite per il tramite delle Autorita' diplomatiche slovene presenti sul territorio italiano e, viceversa, le patenti italiane convertite in equipollenti documenti sloveni, accompagnate da motivazione dell'inoltro, dovranno essere restituite al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, Direzione Centrale IV, Divisione 46, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA, o direttamente da parte dell'Autorita' estera, o per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana presente in Slovenia. L'Ambasciata d'Italia in Lubiana propone, pertanto, che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia dello stesso tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo sloveno che avra' la durata di cinque anni, con entrata in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso e che potra' essere denunciato formalmente con un preavviso di sei mesi. _________________________ AMBASCIATA D'ITALIA LUBIANA L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia i sensi della sua piu' alta considerazione. ALLEGATO: TABELLA DI EQUIPOLLENZA ITALIA SLOVENIA A A B B C C D D E E = F (1) = G (1) = H (2) (1) In Italia per condurre macchine agricole e' sufficiente il possesso della categoria A o B, secondo i casi. (2) In Italia per condurre i ciclomotori (motore non superiore a 50 cm3 di cilindrata e velocita' non superiore a 45 KM/h) non occorre la patente di guida. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia condivide i contenuti di detta Nota e comunica che le Unita' Amministrative della Slovenia restituiranno le patenti di guida convertite direttamente all'Ambasciata d'Italia a Lubiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Lubiana, addi' 3 aprile 1996 544. Roma, 10/18 aprile 1996 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria per la costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad (Entrata in vigore: 3 luglio 1996) Ministero degli Affari Esteri Roma, 10 APR. 1996 IL SEGRETARIO GENERALE Signor Ambasciatore, nel riferirmi alla proposta relativa alla costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Baghdad, ho l'onore di sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi. 1. L'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la protezione degli interessi diplomatici e consolari della Repubblica Italiana in Iraq provvedendo, all'entrata in vigore del presente accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorita' irachene in base all'Art. 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed all'Art. 27.1.(b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. 2. La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sara' istituita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad ma svolgera' la sua attivita' nei locali di sua pertinenza. Detti locali saranno sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza saranno sostenute dal Governo italiano. 3. Nella "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" opereranno all'inizio dei funzionari italiani inviati appositamente in breve missione. Successivamente, a seconda degli sviluppi della situazione, potra' operare su pianta stabile personale italiano, il cui organico sara' previamente notificato al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Ungheria. I funzionari italiani saranno inseriti in lista diplomatica sotto il nome dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Tutti i costi per l'operativita' della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai salari di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa. ____________________ S.E. Attila GECSE Ambasciatore della Repubblica d'Ungheria Via dei Villini 12-16 00161 ROMA 4. Sull'edificio sventolera' la bandiera ungherese e verra' apposta una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed arabo) "Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Le spese per l'acquisto e l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano. 5. Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari del 1963 e, piu' particolarmente, agli Artt. 45 (b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1. (b) e (c) della seconda, i compiti della suddetta "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" consisteranno nella: a) assistenza e protezione della collettivita' italiana in Iraq; b) custodia dei locali della Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq; c) tutela e gestione degli interessi italiani. 6. Nello svolgimento delle sue funzioni la Sezione fara' uso del timbro trilingue (Italiano, Inglese ed Arabo) "Italian Interests Sec- tion - Hungarian Embassy - Baghdad", fornito dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ugualmente a carico del Governo italiano sara' il restante materiale di cancelleria recante intestazione e non, e tutte le attrezzature necessarie all'attivita' della Sezione. 7. Tutte le comunicazioni tra le Autorita' italiane e i funzionari agenti nella "Sezione Interessi Italiani" oltre che via radio eventualmente installata nei locali della Sezione di interessi italiani, potranno essere effettuate attraverso i canali di trasmissione ungherese; la Sezione si avvarra' anche del servizio di corriere diplomatico. Le relative spese per l'uso dei canali di comunicazione e del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico del Governo italiano. 8. Il contratto di locazione della Sezione da adibire ad uffici della Sezione sara' stipulato dall'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad a favore della Sezione stessa. L'onere del contratto sara' a totale carico del Governo italiano al quale dovra' essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto. La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno ugualmente a carico del Governo italiano. 9. Il Governo italiano provvedera' a fornire alla Sezione i fondi necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine, il Governo italiano disporra' l'apertura di un conto corrente presso una banca locale intestato alla Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq, alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporra' il funzionario italiano piu' alto in grado fra quelli inviati dall'Italia a Baghdad. 10. Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attivita' di membri del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria dirette alla protezione degli interessi diplomatici e consolari dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano. 11. Ove necessario, l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad prestera' i propri buoni uffici che si renderanno eventualmente necessari per l'apertura dei conti correnti italiani, presso una banca o banche irachene, nei contatti ufficiali con la banca o le banche in questione ovvero con ogni altra Autorita' irachena. Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'assenso del Governo ungherese in merito alle intenzioni della Repubblica Italiana a questo proposito, e confermarmi che il Governo ungherese intende attenersi a queste clausole relativamente alle questioni di sua responsabilita'. Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi in questa materia, il quale entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione. (Timbro) (Firma illeggibile) AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA L'AMBASCIATORE Roma, 18 aprile 1996 Signor Segretario Generale, ho l'onore di accusare la ricevuta della Sua lettera del 10 aprile 1996 in cui la parte italiana propone la costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria a Baghdad e la quale contiene il testo seguente: "Signor Ambasciatore, nel riferirmi alla proposta relativa alla costituzione di una "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria a Baghdad, ho l'onore di sottoporre qui di seguito il testo dell'accordo che potrebbe regolare la collaborazione al riguardo tra i nostri due Paesi. 1. L'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad assume la protezione degli interessi diplomatici e consolari della Repubblica Italiana in Iraq provvedendo, all'entrata in vigore del presente accordo, ad ottenere il relativo consenso dalle autorita' irachene in base all'Art. 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 ed all'Art. 27.1.(b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. 2. La "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" sara' istituita presso l'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad ma svolgera' la sua attivita' nei locali di sua pertinenza. Detti locali saranno sotto protezione ungherese. Le spese di sorveglianza saranno sostenute dal Governo italiano. ____________________ S.E. Boris Biancheri Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Roma 3. Nella "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" opereranno all'inizio dei funzionari italiani inviati appositamente in breve missione. Successivamente, a seconda degli sviluppi della situazione, potra' operare su pianta stabile personale italiano, il cui organico sara' previamente notificato al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Ungheria. I funzionari italiani saranno inseriti in lista diplomatica sotto il nome dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria, ma separatamente dopo la dizione "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Tutti i costi per l'operativita' della Sezione, ivi compresi quelli relativi ai salari di eventuali contrattisti, graveranno sulla Sezione stessa. 4. Sull'edificio sventolera' la bandiera ungherese e verra' apposta una targa recante la dicitura trilingue (italiano, inglese ed arabo) "Ambasciata della Repubblica d'Ungheria - Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq". Le spese per l'acquisto e l'installazione delle stesse saranno a carico del Governo italiano. 5. Conformemente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari del 1963 e, piu' particolarmente, agli Artt. 45 (b) e (c) della prima Convenzione e agli Artt. 27.1. (b) e (c) della seconda, i compiti della suddetta "Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq" consisteranno nella: a) assistenza e protezione della collettivita' italiana in Iraq; b) custodia dei locali della Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq; c) tutela e gestione degli interessi italiani. 6. Nello svolgimento delle sue funzioni la Sezione fara' uso del timbro trilingue (Italiano, Inglese ed Arabo) "Italian Interests Sec- tion - Hungarian Embassy - Baghdad", fornito dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ugualmente a carico del Governo italiano sara' il restante materiale di cancelleria recante intestazione e non, e tutte le attrezzature necessarie all'attivita' della Sezione. 7. Tutte le comunicazioni tra le Autorita' italiane e i funzionari agenti nella "Sezione Interessi Italiani" oltre che via radio eventualmente installata nei locali della Sezione di interessi italiani, potranno essere effettuate attraverso i canali di trasmissione ungherese; la Sezione si avvarra' anche del servizio di corriere diplomatico. Le relative spese per l'uso dei canali di comunicazione e del corriere diplomatico ungheresi saranno a carico del Governo italiano. 8. Il contratto di locazione della Sezione da adibire ad uffici della Sezione sara' stipulato dall'Ambasciata della Repubblica di Ungheria in Baghdad a favore della Sezione stessa. L'onere del contratto sara' a totale carico del Governo italiano al quale dovra' essere riservata l'approvazione preliminare della bozza di contratto. La gestione dell'immobile e dei relativi oneri saranno ugualmente a carico del Governo italiano. 9. Il Governo italiano provvedera' a fornire alla Sezione i fondi necessari per le spese correnti di gestione. A tal fine, il Governo italiano disporra' l'apertura di un conto corrente presso una banca locale intestato alla Sezione per la tutela degli interessi italiani in Iraq, alimentato dallo stesso Governo italiano, di cui disporra' il funzionario italiano piu' alto in grado fra quelli inviati dall'Italia a Baghdad. 10. Eventuali spese straordinarie derivanti dall'attivita' di membri del personale diplomatico dell'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria dirette alla protezione degli interessi diplomatici e consolari dell'Italia in Iraq (per es., spese di viaggio per l'effettuazione di visite consolari), saranno comunque a carico del Governo italiano. 11. Ove necessario, l'Ambasciata della Repubblica d'Ungheria in Baghdad prestera' i propri buoni uffici che si renderanno eventualmente necessari per l'apertura dei conti correnti italiani, presso una banca o banche irachene, nei contatti ufficiali con la banca o le banche in questione ovvero con ogni altra Autorita' irachena. Le saro' grato se vorra' comunicarmi l'assenso del Governo ungherese in merito alle intenzioni della Repubblica Italiana a questo proposito, e confermarmi che il Governo ungherese intende attenersi a queste clausole relativamente alle questioni di sua responsabilita'. Ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi in questa materia, il quale entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Boris Biancheri" Sono lieto di informarLa che la parte ungherese s'accorda sulla proposta italiana contenuta nella sua lettera sopraindicata e che l'accordo tra i nostri due Governi in merito entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure interne di entrata in vigore previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali. Voglia gradire, Signor Segretario Generale, l'espressione della mia piu' alta considerazione. (Timbro) (Firma illeggibile)