(all. 1 - art. 1)
                               Art. 4.
   (Omissis).
Comma 2.
   Una  quota  pari  almeno  al  10%  dei  redditi  derivanti   dalla
partecipazione nella societa' per azioni conferitaria, considerati al
lordo delle spese di funzionamento .. (Omissis).
                               Art. 6.
  (Omissis).
Comma 1.
   Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
     a)  dal  Fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione
societaria derivata  dallo  scorporo  dell'azienda  bancaria  di  cui
all'art. 1;
     b) dal Fondo di riserva per aumenti di capitale.
Comma 2.
   Esso si incrementa per effetto di:
    accantonamenti  a  riserva  ex art. 12 del decreto legislativo n.
356/1990;
    liberalita'  a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed   esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo.
   (Omissis).
                               Art. 7.
   (Omissis).
Comma 2.
   L'utilizzo  dei  proventi  rivenienti  da cessioni di azioni della
societa' conferitaria per finalita' gestionali deve essere sottoposto
all'autorizzazione del Ministero del tesoro.