Art. 4. (Omissis). Comma 2. Una quota pari almeno al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella societa' per azioni conferitaria, considerati al lordo delle spese di funzionamento .. (Omissis). Art. 6. (Omissis). Comma 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito: a) dal Fondo di dotazione, pari al valore della partecipazione societaria derivata dallo scorporo dell'azienda bancaria di cui all'art. 1; b) dal Fondo di riserva per aumenti di capitale. Comma 2. Esso si incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva ex art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non trasferiti all'esercizio successivo. (Omissis). Art. 7. (Omissis). Comma 2. L'utilizzo dei proventi rivenienti da cessioni di azioni della societa' conferitaria per finalita' gestionali deve essere sottoposto all'autorizzazione del Ministero del tesoro.