IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Viste le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 19, 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il titolo I, capo III, il titolo II, capo I e il titolo III; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove disposizioni per le zone montane; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle province d'Italia sottoscritto il 15 dicembre 1995; Visto il parere della conferenza dei presidenti delle regioni espresso nella seduta dell'11 giugno 1996, con il quale si chiede una sostanziale revisione degli obiettivi, dei criteri e dei parametri previsti dallo schema di decreto, da attuarsi sulla base di approfonditi confronti con le istituzioni coinvolte, nonche' il rinvio degli effetti del provvedimento all'anno scolastico 1997-98; Considerato peraltro che il parere negativo espresso dalla citata conferenza in ordine al numero complessivo di istituzioni scolastiche delle quali si prevede la fusione o soppressione e' in contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa indicati all'art. 1, comma 19, della legge n. 549/1995; Tenuto conto dell'inderogabile necessita' ed urgenza di definire l'assetto organizzativo degli istituti di istruzione al fine di garantire la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attivita' didattica per il prossimo anno scolastico; Ritenuta peraltro l'opportunita', in considerazione dei motivi di dissenso complessivamente manifestati con l'anzidetto parere, di introdurre maggiori elementi di flessibilita', nelle disposizioni contenute nello schema di provvedimento in questione per l'anno scolastico 1996-97, nonche' di prevedere un riesame dei criteri e dei parametri generali con effetto dall'anno scolastico 1997-98; Decreta: Art. 1. Principi generali 1.1. Al fine di procedere alla razionalizzazione della rete scolastica, anche con il ridimensionamento degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, dei loro corsi di studio e delle relative classi, secondo criteri idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi e l'ottimale allocazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni contenute nei successivi articoli. 1.2. Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni di fruibilita' del servizio scolastico, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni montani, delle piccole isole e delle zone a rischio di devianza minorile, nonche' gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap.