IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Viste  le  disposizioni  contenute  nell'art. 1, commi 19, 20 e 21,
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  concernente  misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297, e, in particolare, il titolo I, capo III, il titolo II, capo I e
il titolo III;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  relativa  alle nuove
disposizioni per le zone montane;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il  protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  della  pubblica
istruzione  e  l'Unione  delle  province  d'Italia sottoscritto il 15
dicembre 1995;
  Visto il parere  della  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni
espresso nella seduta dell'11 giugno 1996, con il quale si chiede una
sostanziale  revisione  degli  obiettivi, dei criteri e dei parametri
previsti  dallo  schema  di  decreto,  da  attuarsi  sulla  base   di
approfonditi  confronti  con  le  istituzioni  coinvolte,  nonche' il
rinvio degli effetti del provvedimento all'anno scolastico 1997-98;
  Considerato peraltro che il parere negativo espresso  dalla  citata
conferenza in ordine al numero complessivo di istituzioni scolastiche
delle  quali si prevede la fusione o soppressione e' in contrasto con
gli obiettivi di contenimento della spesa indicati all'art. 1,  comma
19, della legge n. 549/1995;
  Tenuto  conto  dell'inderogabile  necessita' ed urgenza di definire
l'assetto organizzativo degli  istituti  di  istruzione  al  fine  di
garantire  la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che
condizionano il  regolare  inizio  dell'attivita'  didattica  per  il
prossimo anno scolastico;
  Ritenuta  peraltro  l'opportunita', in considerazione dei motivi di
dissenso complessivamente  manifestati  con  l'anzidetto  parere,  di
introdurre  maggiori  elementi  di  flessibilita', nelle disposizioni
contenute nello schema  di  provvedimento  in  questione  per  l'anno
scolastico 1996-97, nonche' di prevedere un riesame dei criteri e dei
parametri generali con effetto dall'anno scolastico 1997-98;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.1.  Al  fine  di  procedere  alla  razionalizzazione  della  rete
scolastica,  anche  con  il  ridimensionamento  degli   istituti   di
istruzione  di  ogni ordine e grado, dei loro corsi di studio e delle
relative classi, secondo criteri idonei ad assicurare l'efficacia dei
processi   formativi   e   l'ottimale   allocazione   delle   risorse
professionali,   strumentali   e   finanziarie,   sono   emanate   le
disposizioni contenute nei successivi articoli.
  1.2. Le stesse disposizioni garantiscono, comunque,  le  necessarie
condizioni  di  fruibilita'  del  servizio  scolastico, tenendo nella
dovuta  considerazione  le  specifiche  caratteristiche   economiche,
socio-culturali,  demografiche  ed  orografiche  dei  diversi  ambiti
territoriali,  con  particolare  riguardo  alle  esigenze  dei comuni
montani, delle piccole isole e  delle  zone  a  rischio  di  devianza
minorile,  nonche' gli indici di dispersione scolastica e la presenza
di alunni portatori di handicap.