AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e
3 giugno 1996, n. 311". I  DD.LL.  n.  190/1996  e  n.  311/1996,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996  e  n.
182 del 5 agosto 1996).
                               Art. 1.
  1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia
di  Venezia  e  della  sua  laguna ed al suo recupero architettonico,
urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi  delle  leggi  29
novembre  1984,  n.  798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati
limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  125.000   milioni   con
decorrenza   dall'anno   1997  e  di  ulteriori  60.000  milioni  con
decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.
  2. I limiti di impegno di  cui  al  comma  1  sono  rispettivamente
ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di (( lire
49.100  milioni e lire 20.600 milioni )) per gli interventi in regime
di concessione di  competenza  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,
purche'  affidati  anteriormente  al  1  giugno  1995; di lire 19.800
milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza  della
regione  Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli
interventi di competenza dei comuni di Venezia e  Chioggia;  di  lire
2.050  milioni  e  lire  900  milioni  per  gli  interventi  relativi
all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza  del
Ministero dei trasporti e della navigazione; (( di lire 3.500 milioni
e  lire 2.500 milioni per gli interventi di competenza dell'Autorita'
portuale di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze  del
Ministero  dell'ambiente;  ))  di  lire  2.350  milioni  e lire 1.200
milioni per gli interventi  di  competenza  dell'Universita'  di  Ca'
Foscari;  di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi
di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;
di lire 5.200 milioni e lire 2.200  milioni  per  gli  interventi  di
competenza della provincia di Venezia.
  3.  A  valere  sui  limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti
indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata  legge  n.  139  del
1992, (( nonche' l'Autorita' portuale di Venezia, )) sono autorizzati
a  contrarre  mutui  con  le modalita' di cui al medesimo articolo 1,
comma 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  lire  125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a
decorrere dal 1998, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dei   lavori
pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge n. 798/1984  reca  nuovi  interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia.
             -   La  legge  n.  139/1992  reca:  "Interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia e della sua laguna".  Si  trascrive
          il  testo  del  comma  2  del  relativo  art.  1:  "2.  Per
          consentire l'attivazione delle opere piu' significative, la
          regione Veneto,  la  provincia  di  Venezia,  i  comuni  di
          Venezia  e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei
          lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo
          comma, lettere a), c), d) e l),  della  legge  29  novembre
          1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti
          che  ha  in  corso  l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto
          'Marco Polo' di Venezia e la gestione del medesimo, nonche'
          l'Universita' Ca' Foscari  e  l'Istituto  universitario  di
          architettura  di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel
          secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con
          ammortamento sino a quindici anni con istituti  di  credito
          speciale,  o  sezioni  autonome specializzate, con oneri di
          ammortamento per  capitali  ed  interessi  a  carico  dello
          Stato.  Anche  in  deroga  a quanto previsto dai rispettivi
          statuti, i predetti istituti di credito o sezioni  autonome
          sono   tenuti  a  far  decorrere  l'ammortamento  dall'anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stato  perfezionato  il
          contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo
          di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori
          interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a
          quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati
          al  medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto
          per  le   operazioni   di   mutuo,   nel   primo   semestre
          dell'ammortamento,  sara'  corrisposto con la prima rata di
          ammortamento".
             Gli  interventi  di cui all'art. 3, primo comma, lettere
          a), c), d) ed l), della  citata  legge  n.  798/1984  sono,
          rispettivamente:
              studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al
          riequilibrio  idrogeologico  della  laguna,  all'arresto  e
          all'inversione del processo di degrado del bacino  lagunare
          e  all'eliminazione  delle  cause  che  lo hanno provocato,
          all'attenuazione dei livelli delle maree  in  laguna,  alla
          difesa,  con  interventi  localizzati,  delle "insulae" dei
          centri storici e a porre al riparo gli insediamenti  urbani
          lagunari  dalle  "acque  alte"  eccezionali, anche mediante
          interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili
          per  la  regolazione  delle  maree,  nel   rispetto   delle
          caratteristiche   di   sperimentalita',   reversibilita'  e
          gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore  dei
          lavori pubblici n. 201 del 1982;
              marginamenti lagunari;
              opere portuali marittime a difesa del litorale;
              studi e progettazioni relativi alle opere di competenza
          dello  Stato  per l'aggiornamento degli studi sulla laguna,
          con particolare riferimento ad uno studio  di  fattibilita'
          delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna
          di   petroli  e  derivati,  a  ripristinare  i  livelli  di
          profondita' dei canali di  transito  nei  termini  previsti
          dalla  legge  16  aprile  1973,  n.  171, e compatibili col
          traffico mercantile, nonche' all'apertura  delle  valli  da
          pesca.