(all. 2 - art. 1)
                             ALLEGATO II
  TITOLARE (I) DELL'AUTORIZZAZIONE (I) ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE
        DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI
           DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
A.    TITOLARE (I) DELL'AUTORIZZAZIONE  (DELLE  AUTORIZZAZIONI)  ALLA
     PRODUZIONE
Fabbricante  responsabile  dell'importazione  e  della  distribuzione
della specialita' medicinale finita nello Spazio economico europeo:
- Hoffmann-La  Roche  A.G.,  Emil-Barell-Strasse  1,  79639  Genzach-
  Wyhlen,  Germania.  Autorizzazione alla fabbricazione rilasciata il
  26 aprile 1996 dal Regierungsprasidium Freiburg, Germania.
B.  CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitata non rinnovabile.
C.   OBBLIGHI ASSUNTI DAL TITOLARE  DELL'AUTORIZZAZIONE  L'IMMISSIONE
     IN COMMERCIO
Il richiedente, dopo esser stato consultato si e' impegnato a fornire
all'EMEA, entro tempi specificati, le informazioni richieste dal CPMP
(lettera del 19 giugno 1996).
Gli  impegni  relativi  agli aspetti clinici presentati nella parte 1
formeranno la base della rivalutazione del profilo utili/rischi della
specialita' medicinale ai sensi dell'articolo  13,  paragrafo  2  del
regolamento   2309/93   del  Consiglio  e  della  parte  4,  punto  G
dell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio.
1. Riesame
1. Il rapporto finale dello studio NV  14256  (saquinavir/zalcitabine
   contro  saquinavir  contro  zalcitabine) deve essere presentato al
   CPMP entro il 31 dicembre 1996. I cambiamenti della carica  virale
   in   questo   studio  devono  essere  convalidati  in  termini  di
   indicatore sostitutivo per il beneficio clinico.
2.  Il  rapporto  dello  studio  SV   14604   (saquinavir/zidovudine/
   zalcitabine        contro       saquinavir/zidovudine       contro
   zidovudine/zalcitabine) in pazienti non  precedentemente  trattati
   con   farmaci   antiretrovirali   (con  esperienza  di  zidovudine
   inferiore a 4 mesi) deve essere presentato entro  il  31  dicembre
   1997.   Risultati   intermediari  devono  essere  riferiti  appena
   disponibili.
2. Altri obblighi
1. La sostanza colorante (agente  opacizzante)  dell'involucro  delle
   capsule (biossido di titanio) deve essere sottoposta a prova ed il
   metodo  di  identificazione deve essere fornito entro il 1 ottobre
   1996.
2. Per quanto riguarda il metodo del tasso  di  dissoluzione  UV,  la
   deviazione   standard,   la   deviazione   standard   relativa   e
   l'intervallo di confidenza  devono  essere  riferiti  entro  il  1
   ottobre 1996.
3.  Ulteriori  risultati degli studi di stabilita' in corso sulle tre
   partite di produzione completa devono essere presentati  entro  il
   31  dicembre  1997,  al  fine  di  confermare  la stabilita' della
   specialita' medicinale fino alla durata  limite  di  conservazione
   proposta.
4.  Si raccomanda al richiedente di esaminare se l'osservazione della
   domanda 25 (forte alterazione  nelle  proprieta'  di  dissoluzione
   dopo  la  conservazione delle capsule a 30gradi C/75%UR e 40 gradi
   C/25%UR) puo' essere messa in relazione  con  la  degradazione.  I
   risultati devono essere riferiti entro il 1 ottobre 1996.
5. Le relazioni finali degli studi sul potere cancerogeno sono attese
   entro il 30 giugno 1998.
6.  Il  richiedente  deve precisare maggiormente i principali fattori
   responsabili  del  basso  livello   e   della   variazione   della
   biodisponibilita'  del  saquinavir.  I  dati  clinici ottenuti con
   ricerche  sull'effetto  della  riduzione  del  tempo  di  transito
   gastrointestinale  (dovuto a diarrea o scarsa assimilazione oppure
   a trattamento concomitante con  farmaci  quali  i  colinergici)  o
   dell'alterazione del pH gastrico devono essere presentati entro il
   31 dicembre 1997.
7.  La societa' e' invitata a presentare, preferibilmente entro il 30
   giugno 1997, un progetto di sviluppo  per  pazienti  pediatrici  e
   accetta di informare l'EMEA sul risultato di tali ricerche.