IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in
materia di aree protette;
  Visto in particolare l'art. 35, comma 3,  della  legge  6  dicembre
1991,  n.  394,  con  il  quale e' stabilito che "ai parchi nazionali
previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989,  n.  305,  si
applicano  le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti
posti in essere prima dell'entrata in vigore della  legge  stessa  in
quanto compatibili";
  Visti  altresi'  gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394/1991,
relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;
  Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio  1989
(Gazzetta  Ufficiale  31  luglio  1989,  n.  177)  di  perimetrazione
provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco  nazionale
dell'arcipelago  Toscano,  come  modificato  dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 29 agosto 1990 (Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
1990, n. 202);
  Vista  la nota n. SCN/ST/95/18625 del 27 dicembre 1995 del Ministro
dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla regione Toscana il
parere di cui all'art.  8  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
pervenuta  alla  regione  Toscana  in  data  4 gennaio 1996, prot. n.
2/80/8.6.2;
  Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana n.  57  del
14   febbraio   1996,   "Costituzione   dell'Ente   Parco   nazionale
dell'arcipelago Toscano. Adempimenti regionali", in  cui  la  regione
Toscana esprime:
   parere  positivo  per  l'istituzione  del parco, a terra e a mare,
secondo  i  perimetri  della  proposta,  nelle  isole  di  Giannutri,
Gorgona, Montecristo e Pianosa;
   parere  positivo  per  l'istituzione  del parco, a terra e a mare,
nell'isola di Capraia, previa correzione  dei  perimetri  di  cui  al
decreto  ministeriale  dell'89  e  del  '90  secondo  la  cartografia
allegata alla deliberazione medesima;
   parere negativo per l'istituzione del parco, a terra  nelle  isole
del  Giglio  e  dell'Elba, in quanto i perimetri proposti definiscono
un'area  protetta  in  contrasto  con  l'indirizzo   desumibile   dai
documenti delle province di Grosseto e Livorno;
   parere  negativo  per  l'istituzione  del parco, a terra e a mare,
nelle isole dell'Argentarola e nelle Formiche  di  Grosseto,  secondo
quanto  risulta  dalle  relazioni  della  Consulta e della segreteria
tecnica allegate alla proposta ministeriale;
   parere  negativo  all'ipotesi  di  espansione  del  parco  a  mare
formulata  nella  relazione  della  Consulta  allegata  alla proposta
ministeriale;
   parere positivo per le salvaguardie - allegato  A  della  proposta
ministeriale,  a  terra  e a mare, nelle isole di Capraia, Giannutri,
Gorgona, Montecristo e  Pianosa,  previa  correzione  della  proposta
riguardante:
    l'entrata  in  vigore immediata delle agevolazioni per la pesca e
la navigazione a Capraia;
    l'entrata  in vigore della salvaguardia a mare conseguente ad una
chiara riconoscibilita' dei perimetri della zonazione tanto da  terra
che a mare;
    chiarimenti   e  precisazioni  nel  raccordo  tra  la  disciplina
provvisoria, gia' contenuta nei decreti ministeriali  dell'89  e  del
'90, le salvaguardie proposte ed il loro riferimento territoriale;
  Visti  i  documenti approvati dalla giunta provinciale di Grosseto,
in data 22 gennaio 1996, e dal consiglio provinciale di  Livorno,  in
data 19 gennaio 1996;
  Vista la nota dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, prot.
n. 2206/T-A1 del 10 aprile 1996;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  la  richiesta  di  modifica  della
perimetrazione a mare relativamente all'isola di Capraia, per la zona
compresa tra P. del Porto e P. della Fica, nonche'  la  richiesta  di
modifica  della  perimetrazione  a  terra relativa alla stessa isola,
limitatamente all'area prossima al  centro  abitato,  con  esclusione
delle  aree  comprendenti  e  circostanti  lo  Stagnone, e delle aree
indicate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica con nota  del
10  aprile  1996,  prot.  n.  2206/T-A1,  quali  aree  di  importanza
naturalistica;
  Ritenuto necessario definire, per quanto  riguarda  in  particolare
l'isola d'Elba, il perimetro del Parco nazionale in modo da garantire
nella  misura  massima  possibile  la  continuita'  degli  ecosistemi
naturali presenti nell'isola al fine  di  evitare  la  frammentazione
degli   stessi  quale  condizione  indispensabile  per  garantire  il
raggiungimento delle finalita' di conservazione della natura previste
dalla legge quadro sulle aree protette;
 Tenuto  conto  che  l'ordine  del  giorno  approvato  dal  consiglio
provinciale  di  Livorno  in  data  19 gennaio 1996 non definisce una
proposta di perimetrazione del Parco nazionale, indicando  unicamente
alcuni criteri di carattere generale riportati nel paragrafo "Criteri
per  la  perimetrazione,  la  zonazione e la gestione del Parco", nel
quale al punto 2), comma quarto,  si  evidenzia  che:  "e'  possibile
definire  il  nucleo  centrale  del Parco nelle zone b), c), d) della
D.C.R. 296 (31,4% del territorio  dell'Elba)  ed  ampliare  il  Parco
medesimo  fino  al  50% dell'isola includendo aree gia' vincolate dai
singoli P.R.G.C. secondo perimetri definiti in intesa  con  i  comuni
medesimi";
  Ritenuto  che  il  raggiungimento  dell'intesa  con i comuni per la
definizione della delimitazione definitiva del Parco non  corrisponda
alla  procedura  definita  dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che
pertanto la richiesta non possa essere accolta;
  Ritenuto di poter accettare il principio espresso  dall'ordine  del
giorno  sopra  citato,  limitando l'estensione territoriale dell'area
del Parco ad una superficie prossima al  50%  di  quella  complessiva
dell'isola d'Elba;
  Ritenuto in particolare di poter escludere dal territorio del Parco
le  aree circostanti i maggiori centri abitati ad eccezione di quelli
di Marciana e Poggio, in relazione  alla  loro  posizione  geografica
prossima  al  Monte  Capanne,  indicato all'Unione europea quale sito
naturalistico di importanza comunitaria;
  Ritenuto in particolare di poter escludere per quanto possibile  le
zone   indicate   come   aree  agricole  dal  Piano  territoriale  di
coordinamento elaborato dall'ufficio P.T.C. di  Livorno  nel  gennaio
1996,  ad eccezione dei territori circostanti il monte Arco in quanto
inseriti   tra   zone  identificate  come  aree  di  elevata  valenza
ambientale;
  Ritenuto opportuno assumere quale riferimento  prioritario  per  la
perimetrazione del Parco le aree indicate come zone b), c) e d) dalla
delibera del consiglio regionale n. 296/88 della regione Toscana;
  Ritenuto  necessario  collegare  le  predette  aree in un complesso
territoriale per quanto possibile unitario;
  Tenuto conto che la richiesta  di  esclusione  dal  territorio  del
Parco  delle aree gia' oggetto di insediamenti urbani compromette per
l'isola d'Elba l'interconnessione delle  rimanenti  aree  individuate
dalle   proposte   inviate   alla   regione   Toscana  dal  Ministero
dell'ambiente in data 27 dicembre 1995;
  Ritenuto pertanto necessario garantire la predetta interconnessione
per le aree che rimarrebbero isolate a  seguito  della  soluzione  di
continuita' dovuta all'esclusione dal Parco delle aree urbanizzate;
  Considerato che per garantire la predetta continuita' e' necessario
inserire  nel  perimetro del Parco per l'isola d'Elba l'area costiera
ricadente nel comune di Capoliveri, dalla spiaggia di Mola alla Punta
di Forte Focardo, con funzione di collegamento tra  le  due  aree  di
Cala  di  Mola  e  del  monte  Calamita,  gia'  inserite nella citata
proposta ministeriale;
  Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente  le  indicazioni  di
riduzione  della  perimetrazione  proposta  per  l'isola  del  Giglio
contenute nel documento della giunta provinciale di Grosseto  del  23
gennaio  1996, prot. n. 6653, includendo nel Parco unicamente le aree
di maggiore valenza naturalistica, peraltro indicate  quali  aree  d)
dalle  direttive  provinciali di tutela in attuazione della D.C.R. n.
296/88;
  Ritenuto di poter accogliere la richiesta di  esclusione  dall'area
del   Parco   delle   zone  a  terra  e  a  mare  relative  all'isola
dell'Argentarola e alle Formiche di Grosseto;
  Ritenuto altresi' di poter accogliere la richiesta di non estendere
il Parco a mare secondo quanto espresso dalla consulta tecnica  nella
relazione allegata alla proposta ministeriale;
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la proposta di modifica delle
misure di salvaguardia a mare per le isole di  Capraia,  Giannutri  e
Gorgona   anche   in   considerazione   del  fatto  che  la  proposta
ministeriale ha gia' modificato le  misure  di  salvaguardia  a  mare
stabilite dai decreti ministeriali 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990;
  Ritenuto  che  la  chiara  riconoscibilita'  dei  perimetri  per la
zonazione a mare richiesta dalla regione ai fini della conoscenza  da
parte  degli  interessati  delle  predette misure di salvaguardia sia
raggiunta attraverso la  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta   Ufficiale,   in   cui  viene  definita  la  poligonale  di
delimitazione  a  mare,  come  previsto  all'art.   1   del   decreto
ministeriale 21 luglio 1989;
  Ritenuto  di  non  poter  tener conto della richiesta della regione
Toscana di procedere alla istituzione del Parco secondo le  procedure
indicate  dalla regione stessa in quanto difformi da quelle stabilite
dalla legge 6 dicembre  1991,  n.    394,  legge  quadro  sulle  aree
naturali  protette,  secondo  la  quale l'istituzione dell'Ente Parco
avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Ministro dell'ambiente, sentita la regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 1996;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito l'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano.
  2. L'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano  ha  personalita'
di  diritto  pubblico  ed  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'ambiente.
  3. All'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano e' inserito nella
tabella IV allegata alla predetta legge.
  5. Il Parco nazionale dell'arcipelago Toscano e' delimitato in  via
definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale
1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed
in copia conforme presso la regione Toscana e le sedi dell'Ente Parco
nazionale  dell'arcipelago  Toscano, ed allegata al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante.
  6. Nel territorio del Parco fino  all'approvazione  del  piano  del
Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/1991, si applicano, fatte
salve  le  utilizzazioni  del  territorio  medesimo  per  esigenze di
carattere militare e quelle attivita' legate alla  funzionalita'  del
servizio fari e del segnalamento marittimo, le misure di salvaguardia
riportate   nell'allegato   A   al   presente   decreto,   del  quale
costituiscono parte integrante.
  7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Tesoro,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente Parco.
  8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale dello  Stato,
di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394/1991.