I N A I L Data 26-06-1996, prot. n. 890, organo CA Comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte - Art. 28, comma 6, del testo unico infortuni. Proposta di modifica del termine. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 26 giugno 1996 Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994; Vista la relazione del direttore generale in data 11 giugno 1996; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Viste le proprie deliberazioni n. 92 del 26 luglio 1989 e n. 22 del 20 giugno 1990; Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Sentito il direttore generale, il quale si e' espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento; Delibera: Il comma 6 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - cosi' come modificato con decreto ministeriale 13 dicembre 1989 e con decreto ministeriale 23 ottobre 1990 - e' ulteriormente modificato come segue: Comma 6. Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, puo' calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli. Il presidente: MAGNO