IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato; Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e relative norme di attuazione; Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici; Visti gli artt. 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454 concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali e' vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunita' di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilita' del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalita' di emissione dei BOT a partire dal gennaio 1997; Decreta: Art. 1. A partire dal mese di gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalita' di assegnazione e ogni altra caratteristica. Le emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.