IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  27  della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso in data 26
novembre 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 settembre 1995;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 519-32/5-1 U.L. del 24 gennaio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento individua, in conformita'  all'art.  24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati  o  comunque rientranti nella disponibilita' del Ministero di
grazia e giustizia e degli organi periferici sottratti all'accesso ai
sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del  1990  e
dell'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.
  2. Nel presente regolamento, il termine "Amministrazione" comprende
anche gli uffici giudiziari nell'esercizio di funzioni non rientranti
fra quelle giurisdizionali.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
          procedimento  amministrativo  e  sul  diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi".  Si  trascrive  il  testo   del
          relativo art. 24:
             "Art.  24.  -  1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche'  nei  casi  di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          all'ordinamento.
             2. Il Governo e' autorizzato ad emanare,  ai  sensi  del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c)  l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli atti relativi ai procedimenti amministrativi  la  cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati raccolti mediante strumenti  informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.   Le   singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  essi
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5. Restano ferme le disposizioni  previste  dall'art.  9
          della   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668,  e  dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione attualmente vigente che  limiti  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             6.  I  soggetti  indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza di essi possa impedire o  gravemente  ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso l'accesso agli atti  preparatori  nel  corso  della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
          Note alle premesse:
             - Per il testo del comma 4 dell'art. 24  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
             "Art.  8  (Disciplina  dei  casi di esclusione). - 1. Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo.
             2.  I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se non quando siano suscettibili di recare  un  pregiudizio
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241. I documenti contenenti informazioni
          connesse a tali interessi  sono  considerati  segreti  solo
          nell'ambito  e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
          le  amministrazioni  fissano,   per   ogni   categoria   di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
          all'accesso ove sia sufficiente far ricorso  al  potere  di
          differimento.
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  riguardano  tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
             5.  Nell'ambito  dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
               a)  quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro  divulgazione  possa  derivare una lesione specifica e
          individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste nei trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
               b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai  processi  di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
               c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle  persone  coinvolte,  nonche'  l'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
               d)  quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   espistolare,  sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
             - Il testo dell'art. 27  della  citata  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
             "Art.  27.  -  1.  E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
             2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei
          quali  due senatori e due deputati designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
          cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,  su  designazione  dei
          rispettivi  organi di autogoverno, quattro fra i professori
          di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro  fra
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
             3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre anni. Per i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
          a carico dello stato di  previsione  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
             5.  La  commissione  vigila  affinche'  venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art.
          22.
             6. Tutte le amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
             7. In caso di prolungato  inadempimento  all'obbligo  di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
 
           Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  in  nota  al
          titolo.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota alle premesse.