IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visti  gli  articoli  5,  lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283;
   Visto  l'art.  57,  commi  2 e 3, della legge 16 febbraio 1992, n.
142;
   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
   Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la
disciplina  degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e
per  la  conservazione  delle  sostanze  alimentari,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile
1965,  modificato  da  ultimo  con  il decreto ministeriale 15 maggio
1995, n. 283;
   Visto il proprio decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente
la  disciplina  delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione
delle  sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale
15 maggio 1995, n. 283;
   Visto il proprio decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la
disciplina  degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  18 maggio 1971,
modificato  da  ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n.
283;
   Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  27 gennaio 1988, n. 49,
riguardante  le  norme igienico-sanitarie relative al confezionamento
in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate;
   Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  16  marzo 1994, n. 266,
riguardante  le  norme igienico-sanitarie relative al confezionamento
in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari;
   Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  5  aprile 1988, n. 151,
riguardante   la   disciplina  della  gomma-base  utilizzata  per  la
produzione della gomma da masticare;
   Vista   la   direttiva  94/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  30 giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE
per   il   ravvicinamento   delle  legislazioni  degli  Stati  membri
concernenti   gli   additivi   autorizzati  nei  prodotti  alimentari
destinati al consumo umano;
   Vista   la   direttiva  94/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari;
   Vista   la   direttiva  94/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad
essere utilizzate nei prodotti alimentari;
   Vista la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  20  febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti;
   Vista  la  direttiva  95/31/CE  della Commissione che stabilisce i
requisiti   di   purezza   specifici  per  gli  edulcoranti  per  uso
alimentare;
   Ritenuto  di  dover procedere al recepimento delle direttive sopra
citate;
   Ritenuto, al fine di garantire una adeguata tutela del consumatore
e  nelle more che vengano adottate apposite disposizioni comunitarie,
di  dover  estendere  agli  alimenti contenenti polioli o aspartame o
entrambi  le  disposizioni  dell'art.  5,  comma  2,  della direttiva
94/35/CE;
   Sentito il Consiglio superiore di sanita';
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale
del 30 novembre 1995;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 1 febbraio 1996;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1.   Per   additivo  alimentare  si  intende  qualsiasi  sostanza,
normalmente  non  consumata  come  alimento  in  quanto  tale  e  non
utilizzata  come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente
dal  fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai
prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione,
di  trasformazione,  di preparazione, di trattamento, di imballaggio,
di   trasporto  o  immagazzinamento  degli  alimenti,  che  si  possa
ragionevolmente  presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un
componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.
   2.  Per  coadiuvante  tecnologico  si intende una sostanza che non
viene   consumata   come   ingrediente  alimentare  in  se',  che  e'
volontariamente  utilizzata  nella  trasformazione  di materie prime,
prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato
obiettivo  tecnologico  in  fase  di lavorazione o trasformazione che
puo'  dar  luogo  alla  presenza,  non  intenzionale  ma tecnicamente
inevitabile,  di  residui  di  tale  sostanza  o di suoi derivati nel
prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un
rischio  per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto
finito.
   3.  Per "prodotti alimentari non lavorati" si intendono i prodotti
che  non  sono  stati  sottoposti  a  trattamenti  che  comportano un
cambiamento  sostanziale  dello  stato  originario del prodotto. Essi
possono   tuttavia   essere  stati  separati,  sezionati,  disossati,
tritati,  scorticati,  pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti,
privati degli scarti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati,
triturati, sgusciati, imballati o meno.
   4.  La dizione "quanto basta", riportata negli allegati, significa
che  non  viene  indicata  una  dose  massima. Tuttavia, gli additivi
alimentari  devono  essere  utilizzati  secondo  le  norme  di  buona
fabbricazione  ad  una  dose  non  superiore  a quella necessaria per
raggiungere  lo  scopo  prefissato e a condizione che non traggano in
inganno il consumatore.
          AVVERTENZA :
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2 e 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
          trascritti.
          Note alle premesse
Il testo dell'art.  5  lettera  g),  della  legge  n.  283/1962 e' il
          seguente:
Art. 5 - E'  vietato  impiegare  nella  preparazione  di  alimenti  o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo, sostanze alimentari:
             (Omissis);
g) con aggiunta   di   additivi   chimici  di  qualsiasi  natura  non
          autorizzati  con decreto del Ministro per la sanita' o, nel
          caso  che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme
          prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione
          sono soggetti a revisioni annuali".
Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 e' il seguente:
Il Ministro  per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio
          Superiore  di  Sanita', puo' consentire la produzione ed il
          commercio  di  sostanze  alimentari  e  bevande che abbiano
          subito  aggiunte  o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi
          compreso   l'impiego  di  raggi  ultravioletti,  radiazioni
          ionizzanti,  antibiotici,  ormoni,  prescrivendo, del pari,
          anche  le  indicazioni  che  debbono  essere  riportate sul
          prodotto finito."
Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 e' il seguente:
Art. 22 - Il   Ministro   per   la  sanita',  entro  sei  mesi  dalla
          pubblicazione  della  presente  legge, sentito il Consiglio
          superiore   di   sanita',  pubblichera'  con  suo  decreto,
          l'elenco    degli   additivi   chimici   consentiti   nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno  il  Ministro  per la sanita' pubblichera' l'elenco dei
          metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi
          decreti ai periodici necessari aggiornamenti".
Il testo dell'art.  57,  commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1993, n.
          142 e' il seguente:
2. A partire  dalla  data  di  entrata in vigore del provvedimento di
          attuazione  della  direttiva  89/107/CEE,  e  comunque  con
          effetto  dal  1  luglio  1992,  e'  soppressa la lettera f)
          dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Al primo  comma  dell'articolo  10  della legge 30 aprile 1962, n.
          283,   le   parole:   "nella   colorazione  delle  sostanze
          alimentari  e  della  carta o degli imballaggi destinati ad
          involgere   le   sostanze  stesse"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi
          destinati ad involgere le sostanze alimentari."
Il testo dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  108/1992  e' il
          seguente:
Art. 3. - 1.  Con  decreti  del  Ministro  della  sanita', sentito il
          Consiglio   Superiore  di  Sanita',  sono  indicati  per  i
          materiali  e gli oggetti, destinati a venire a contatto con
          le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in
          combinazione  tra  loro, i componenti consentiti nella loro
          produzione  e,  ove  occorrano, i requisiti di purezza e le
          prove  di  cessione  alle  quali  i materiali e gli oggetti
          debbono   essere  sottoposti  per  determinare  l'idoneita'
          all'uso  cui  sono  destinati  nonche'  le  limitazioni, le
          tolleranze  e  le condizioni di impiego sia per i limiti di
          contaminazione   degli   alimenti  che  per  gli  eventuali
          pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali  e  gli  oggetti di materia plastica, di gomma, di
          cellulosa  rigenerata,  di  carta, di cartone, di vetro, di
          acciaio  inossidabile,  di banda stagnata, di ceramica e di
          banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali  21  marzo  1973,  3 agosto 1974, 13 settembre
          1975,  18  giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18
          febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio  superiore di
          sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle  modifiche da
          apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             (Omissis)..."