IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n 616, che dispone  che
il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  di  concerto  con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  stabilisce   la
tariffa  degli  onorari  e delle indennita', nonche' i criteri per il
rimborso delle spese spettanti ai geologi, su proposta del  Consiglio
nazionale dei geologi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7  novembre 1991, n. 456, di
adeguamento  della  tariffa  per  le  prestazioni  professiona1i  dei
geologi;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le deliberazioni del Consiglio nazionale dei geologi in data
7 aprile 1994 e 12 aprile 1996;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 25 gennaio 1996;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
con nota del 4 giugno 1996, n. 2511-37/3-1;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui all'art. 13
del capo II del decreto ministeriale 18  novembre  1971  in  Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  3  dicembre  1971,  modificato  con  decreto
ministeriale 7 novembre 1991, n. 456, sono fissati nella misura di:
    a)  L.  110.000  per  ogni  ora  o  frazione  di   ora   per   il
professionista incaricato;
    b)  L. 73.500 per ogni ora o frazione di ora per l'aiuto iscritto
all'albo;
    c) L. 55.000 per ogni ora  o  frazione  di  ora  per  l'aiuto  di
concetto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  18  novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  306 del 3 dicembre  1971)  fissa  la  tariffa
          professionale dei geologi.
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          del  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo prevede che i regolamenti  ministeriali  ed
          interministeriali,  che  devono  recare la denominazione di
          "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1971, come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Gli  onorari  minimi  a  vacazione   sono
          stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L.
          110.000 per ogni ora o frazione di ora.
             Salvo   i   casi   di   effettiva  maggiore  prestazione
          professionale, non si possono calcolare piu' di 8 ore sulle
          24 per i lavori in sede e piu' di 12 ore  sulle  24  per  i
          lavori sul terreno.
             Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per
          la  natura  delle  prestazioni  avvalersi  di  aiuti  avra'
          diritto inoltre ad un compenso  in  ragione  di  L.  73.500
          l'ora  per  ogni  iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni
          altro aiuto di concetto.
             Per operazioni compiute  in  condizioni  di  particolare
          disagio  predetti  compensi minimi possono essere aumentati
          sino al 50%".