(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
             PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' 
1. ESAME CE DEL TIPO 
1.1. L'esame CE del tipo e' il modo  mediante  il  quale  l'organismo
       accerta e certifica che un apparecchio  rappresentativo  della
       produzione prevista  soddisfa  le  disposizioni  del  presente
       regolamento. 
1.2. La richiesta  di  esame  CE  del  tipo  viene   presentata   dal
       fabbricante o dal  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
       comunitario ad un solo organismo. 
1.2.1. La richiesta contiene: 
       - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda 
         sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo  di
quest'ultimo; 
       - una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non 
         e' stata presentata a nessun altro organismo; 
       - la documentazione relativa al progetto, secondo quanto 
         indicato nell'allegato III. 
1.2.2. Il  richiedente  mette  a   disposizione   dell'organismo   un
       apparecchio  rappresentativo  della  produzione  prevista,  in
       seguito denominato "tipo". 
       L'organismo puo' chiedere ulteriori esemplari del tipo, se 
       cio' e' necessario per il programma di prova. 
       Il tipo puo' anche comprendere varianti di prodotto, purche' 
       le caratteristiche di queste varianti non siano  diverse,  per
quanto riguarda i tipi di rischio. 
1.3. L'organismo: 
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto,  verifica  che
       il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione
       stessa e precisa gli elementi che  sono  stati  progettati  in
       conformita' delle disposizioni applicabili delle norme di  cui
       all'articolo   3   e   dei   requisiti   essenziali   previsti
       dall'allegato I; 
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o  prove  necessari
       per verificare  che  le  soluzioni  adottate  dal  fabbricante
       rispondano ai requisiti essenziali  qualora  non  siano  state
       applicate le norme di cui all'articolo 3; 
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o  prove  necessari
       per  verificare  se   le   norme   applicabili   siano   state
       effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia
       deciso di applicarle, garantendo in tal  modo  le  conformita'
       con i requisiti essenziali. 
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni  del  presente  regolamento,
       l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE
       del tipo. Il certificato contiene le  conclusioni  dell'esame,
       le eventuali condizioni di validita' e i  dati  necessari  per
       l'identificazione del tipo approvato nonche',  se  necessario,
       la descrizione del  suo  funzionamento.  I  relativi  elementi
       tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.
       1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame  CE
       del tipo ed i certificati addizionali previsti al  punto  1.7,
       informa immediatamente gli  altri  organismi.  Questi  possono
       ottenere una copia del certificato di esame CE  del  tipo  e/o
       dei certificati addizionali e, su richiesta motivata,  possono
       ottenere una copia degli allegati del certificato,  nonche'  i
       rapporti relativi agli esami e prove effettuati. 
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di
       esame  CE  del  tipo  ne  informa  il  Ministero  che  gli  ha
       rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi,  precisando
       i motivi della propria decisione. 
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato  il
       certificato di  esame  CE  del  tipo  in  merito  a  tutte  le
       modifiche  al  tipo  certificato   che   possono   avere   una
       ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali. 
       Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di 
       un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha 
       rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali 
       modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e 
       delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa 
       omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al 
       certificato originale di esame CE del tipo. 
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 
2.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo e' l'atto mediante il
       quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in  questione
       sono conformi al tipo descritto nel certificato  di  esame  CE
       del  tipo  e  soddisfa  i  requisiti  essenziali   applicabili
       enunciati nel presente regolamento. 
       Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio 
       comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e 
       redige una dichiarazione di conformita'. 
       Questa dichiarazione di conformita' riguarda uno o piu' 
       apparecchi ed e' conservata dal fabbricante. 
       La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione 
       dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti 
       nel punto 2.3. 
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
       processo  di   fabbricazione,   inclusi   l'ispezione   finale
       dell'apparecchio e le prove,  garantisca  l'omogeneita'  della
       produzione e la conformita' degli apparecchi al tipo descritto
       nel  certificato  di  esame  CE  del  tipo  ed  ai   requisiti
       essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. 
       L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli 
       improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al  punto
2.3. 
       sinistra>2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua
controlli 
       improvvisi sul posto degli apparecchi. 
       Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed 
       effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili 
       previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la 
       conformita' degli apparecchi ai requisiti essenziali 
       corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento. 
L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le
              prove in tutto o in parte. Se uno o piu' 
       apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure  appro-
priate per evitarne la commercializzazione. 
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 
       (Garanzia della qualita' della produzione) 
3.1. La dichiarazione CE  di  conformita'  al  tipo  (garanzia  della
       qualita' della produzione) e'  l'atto  mediante  il  quale  il
       fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui  al  punto  3.2,
       dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
       descritto nel certificato di esame CE enunciati  nel  presente
       regolamento. 
       Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio 
       comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e 
       redige una dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione 
       riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal 
       fabbricante. 
       La marcatura CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo responsabile del controllo CE. 
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualita'  della  produzione
       il quale garantisca la conformita' degli  apparecchi  al  tipo
       descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti
       essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.  Il
       fabbricante e' soggetto al controllo CE secondo  le  modalita'
       specificate al punto 3.4. 
3.3. Sistema di qualita' 
3.3.1. Il fabbricanta presente una domanda di  approvazione  del  suo
       sistema di  qualita'  all'organismo  di  sua  scelta  per  gli
       apparecchi in questione. 
       La domanda contiene: 
       - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
       - l'impiego di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema 
         di qualita' approvato; 
       - l'impiego di mantenere costantemente l'adeguatezza e 
         l'efficacia del sistema di qualita' approvato; 
       - la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del 
         certificato di esame CE del tipo. 
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal
       fabbricante devono essere documentati in  modo  sistematico  e
       ordinato  sotto  forma  di  misure,  procedure  e   istruzioni
       scritte. Questa documentazione sul sistema  di  qualita'  deve
       permettere  una  comprensione  comune  dei  programmi,  piani,
       manuali e registrazioni  relativi  alla  qualita'.  Essa  deve
       contenere in particolare un'adeguata descrizione: 
       - degli obiettivi di qualita', dell'organigramma e delle 
       responsabilita' dei  quadri  e  dei  loro  poteri  per  quanto
riguarda la qualita' degli apparecchi; 
       - dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo 
       e di garanzia della qualita' che saranno  utilizzati  e  degli
interventi sistematici che saranno attuati; 
       - degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo 
       la fabbricazione, con indicazione della frequenza con  cui  si
intende effettuarli; 
       - dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della 
       richiesta  qualita'  dell'apparecchio   e   il   funzionamento
efficace del sistema di qualita'. 
3.3.3. L'organismo esamina  e  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
       determinare se esso soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  punto
       3.3.2. Esso presume conformi a tali  requisiti  i  sistemi  di
       qualita' che applichino le corrispondenti norme armonizzate. 
       Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa 
       gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le 
       conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e 
       la decisione di valutazione motivata  per  gli  apparecchi  in
questione. 
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il
       sistema di qualita' in  merito  a  qualsiasi  adattamento  dei
       sistemi di qualita' reso necessario, ad esempio,  dalle  nuove
       tecnologie e dai nuovi concetti di qualita'. 
       L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il 
       sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative 
       disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso 
       notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica 
       contiene le conclusioni del controllo e la decisione di 
       valutazione motivata. 
3.3.5. L'organismo  che  revochi  l'approvazione  di  un  sistema  di
       qualita' ne informa gli altri organismi, motivando la  propria
       decisione. 
3.4. Sorveglianza CE 
3.4.1. Lo  scopo  della  sorveglianza  CE  e'  di  garantire  che  il
       fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti  dal
       sistema di qualita' approvato. 
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere  l'accesso
       ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve
       fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare: 
       - la documentazione sul sistema di qualita'; 
       - le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i 
       rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di 
       taratura, i rapporti sulle qualifiche del  personale  addetto,
eccetera. 
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due  anni
       per accertarsi che  il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il
       sistema di qualita' approvato e trasmette  al  fabbricante  un
       rapporto sul controllo effettuato. 
3.4.4. L'organismo puo' far visite improvvise al fabbricante  e,  nel
       corso di tali visite puo' effettuare o  far  effettuare  prove
       sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto  di
       visita ed eventualmente un rapporto di prova. 
       3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di  presentare,  su
richiesta, il rapporto. 
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 
       (Garanzia della qualita' del prodotto) 
4.1. La dichiarazione CE  di  conformita'  al  tipo  (garanzia  della
       qualita'  del  prodotto)  e'  l'atto  mediante  il  quale   il
       fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui  al  punto  4.2,
       dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
       descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano  i
       requisiti  essenziali  applicabili  enunciati   nel   presente
       regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nel
       territorio comunitario  appone  la  marcatura  CE  su  ciascun
       apparecchio e redige una dichiarazione  di  conformita'.  Tale
       dichiarazione riguarda uno o piu' apparecchi ed e'  conservata
       dal fabbricante. La marcatura CE  e'  seguita  dal  numero  di
       identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE. 
4.2. Il fabbricante applica un  sistema  approvato  di  qualita'  per
       l'ispezione finale degli  apparecchi  e  per  le  prove,  come
       specificato al punto 4.3, ed e' soggetto al controllo CE, come
       specificato al punto 4.4. 
4.3. Sistema di qualita' 
4.3.1. Nell'ambito di questo  metodo,  il  fabbricante  presenta  una
       domanda  di  approvazione  del   suo   sistema   di   qualita'
       all'organismo di una scelta per gli apparecchi in questione. 
       La domanda contiene: 
       - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
       - l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema 
         di qualita' approvato; 
       - l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e 
         l'efficacia del sistema di qualita' approvato; 
       - la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia 
         del certificato di esame CE del tipo. 
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualita', ciascun apparecchio viene
       esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite  nelle
       norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove  equivalenti,
       al fine di verificarne la conformita' ai requisiti  essenziali
       applicabili enunciati nel presente regolamento. 
       Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal 
       fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e 
       ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa 
       documentazione sul sistema di qualita' deve permettere una 
       comprensione  uniforme  dei  programmi,   piani,   manuali   e
registrazioni relativi alla qualita'. 
       La documentazione sul sistema di qualita'  deve  sostenere  in
particolare un'adeguata descrizione: 
       -  degli  obiettivi  di  qualita',  dell'organigramma,   delle
responsabilita' dei quadri e dei loro poteri per quanto  riguarda  la
qualita' degli apparecchi; 
       - dei controlli e delle prove che devono essere effettuati 
         dopo la fabbricazione; 
       - dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del 
         sistema di qualita'. 
4.3.3. L'organismo esamina  e  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
       determinare se esso soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  punto
       4.3.2. Esso presume conformi a tali  requisiti  i  sistemi  di
       qualita' che applichino la corrispondente  norma  armonizzata.
       Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa
       gli altri organismi. La notifica al  fabbricante  contiene  le
       conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e
       la decisione di valutazione motivata  per  gli  apparecchi  in
       questione. 
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il
       sistema di qualita' in  merito  a  qualsiasi  adattamento  del
       sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie  e
       dai nuovi concetti di qualita'. 
       L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il 
       sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative 
       disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso 
       notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica 
       contiene le conclusioni del controllo e la decisione di 
       valutazione motivata. 
4.3.5. L'organismo  che  revochi  l'omologazione  di  un  sistema  di
       qualita' ne informa gli altri organismi motivando  la  propria
       decisione. 
4.4. Sorveglianza CE 
4.4.1. Lo  scopo  della  sorveglianza  CE  e'  di  garantire  che  il
       fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti  dal
       sistema di qualita' approvato. 
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione,
       ai locali di ispezione, collaudo e  deposito  e  deve  fornire
       tutte le informazioni necessarie; in particolare: 
       - la documentazione sul sistema di qualita'; 
       - le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i 
         rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di 
         taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, 
         eccetera. 
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni  per
       accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il  sistema
       di qualita' approvato e trasmette al fabbricante  un  rapporto
       sul controllo effettuato. 
4.4.4. L'organismo puo' fare visite improvvise  al  fabbricante.  Nel
       corso  di  tali  visite  l'organismo  puo'  effettuare  o  far
       effettuare  collaudi  sugli  apparecchi.  Esso   rilascia   al
       fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto
       sul controllo effettuato. 
       4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di  presentare,  su
richiesta, il rapporto. 
5. VERIFICA CE 
5.1. La verifica CE e' il metodo mediante il quale il  fabbricante  o
       il  suo  mandatario  stabilito  nel   territorio   comunitario
       garantisce e  dichiara  che  gli  apparecchi  sottoposti  alle
       prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto
       nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti  ad  essi
       applicabili enunciati nel presente regolamento. 
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure  necessarie  affinche'  il
       processo di  fabbricazione  garantisca  la  conformita'  degli
       apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e  ai
       requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il  fabbricante  o
       il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario  appone
       la  marcatura  CE  su  ogni   apparecchio   e   fornisce   una
       dichiarazione scritta di conformita'. 
       La dichiarazione di conformita' puo' riguardare uno o piu' 
       apparecchi ed e' conservata dal fabbricante o dal suo 
       mandatario stabilito nel territorio comunitario. 
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a  verificare  la
       conformita'  dell'apparecchio  ai   requisiti   del   presente
       regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova
       di ciascun  apparecchio,  come  specificato  al  punto  5.4  o
       mediante  controllo  e  prova  dell'apparecchio  su  una  base
       statistica, come specificato al punto 5.5. 
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio 
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato  singolarmente  e  vengono
       effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di
       cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne
       la conformita' al tipo descritto dal certificato CE del tipo e
       ai requisiti essenziali ad esso applicabili. 
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il  suo
       numero di identificazione e fornisce un attestato  scritto  di
       conformita' relativo alle  prove  effettuate.  L'attestato  di
       conformita' puo' riguardare uno o piu' apparecchi. 
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nel  territorio
       comunitario deve essere in grado di presentare, su  richiesta,
       gli attestati di conformita'. 
5.5. Verifica statistica 
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti  omogenei
       e prende tutte le misure necessarie affinche' il  processo  di
       lavorazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. 
5.5.2. Gli apparecchi sono  sottoposti  a  controlli  statistici  per
       attributi  e  devono  pertanto  essere  raggruppati  in  lotti
       identificabili, costituiti da esemplari di un  unico  modello,
       fabbricati   in   condizioni    identiche.    Ad    intervalli
       indeterminati viene esaminato un  lotto.  Gli  apparecchi  che
       costituiscono un campione vengono  esaminati  singolarmente  e
       vengono  effettuate  prove  adeguate,  definite  nelle   norme
       applicabili di cui all'articolo 3 o  prove  equivalenti,  onde
       determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto. 
       Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti 
       caratteristiche di funzionamento: 
       - un livello standard della qualita' pari ad una probabilita' 
         di  accettazione  del  95%,  con  una  percentuale  di   non
conformita' compresa tra lo 0,5 e l'1,5%; 
       - un limite di qualita' pari ad una probabilita' di 
         accettazione del 5% con una percentuale di non conformita' 
         compresa tra il 5 e il 10%. 
5.5.3.Per i lotti  accettati  l'organismo  appone  o  fa  apporre  il
       proprio  numero  di  identificazione  su  ogni  apparecchio  e
       fornisce un attestato scritto  di  conformita'  relativo  alle
       prove effettuate.  Tutti  gli  apparecchi  del  lotto  possono
       essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione  di  cui
       si e' constatata la non conformita'. 
       Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure 
       appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul 
       mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto 
       venga respinto, l'organismo puo' sospendere la verifica 
       statistica. 
       Sotto la responsabilita' dell'organismo, il fabbricante puo' 
       apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante 
       il processo di fabbricazione. 
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario  stabilito  nel  territorio
       comunitario deve essere in grado di presentare, su  richiesta,
       gli attestati di conformita'. 
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO 
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico e'  il  metodo  mediante  il
       quale  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nel
       territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio
       in  questione,  che  ha  ottenuto  l'attestazione  di  cui  al
       successivo punto 6.2, e' conforme ai requisiti  essenziali  ad
       esso  applicabili  enunciati  nel  presente  regolamento.   Il
       fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
       comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce
       una dichiarazione scritta di conformita'. 
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso,
       tenendo conto dei documenti del progetto, per  verificarne  le
       conformita' ai requisiti essenziali ad esso applicabili. 
       L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di 
       identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un 
       attestato scritto di conformita' relativo alle prove 
       effettuate. 
6.3. La documentazione relativa al progetto di  cui  all'allegato  IV
       permette la valutazione della conformita' ai requisiti nonche'
       la  comprensione  del  progetto,  della  fabbricazione  e  del
       funzionamento dell'apparecchio. 
       La documentazione del progetto di cui all'allegato IV e' a 
       disposizione dell'organismo. 
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e  le  opportune
       prove   possono   essere   effettuati   dopo   l'installazione
       dell'apparecchio. 
6.5. Il fabbricante o il  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
       comunitario deve essere in grado di presentare, su  richiesta,
       gli attestati di conformita'.