ALLEGATO II PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. ESAME CE DEL TIPO 1.1. L'esame CE del tipo e' il modo mediante il quale l'organismo accerta e certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni del presente regolamento. 1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo. 1.2.1. La richiesta contiene: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; - una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non e' stata presentata a nessun altro organismo; - la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato III. 1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato "tipo". L'organismo puo' chiedere ulteriori esemplari del tipo, se cio' e' necessario per il programma di prova. Il tipo puo' anche comprendere varianti di prodotto, purche' le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio. 1.3. L'organismo: 1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati progettati in conformita' delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti dall'allegato I; 1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3; 1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformita' con i requisiti essenziali. 1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo. Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonche', se necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi, sono allegati al certificato. 1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi. Questi possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del certificato, nonche' i rapporti relativi agli esami e prove effettuati. 1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando i motivi della propria decisione. 1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali. Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo. 2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 2.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo e' l'atto mediante il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. Questa dichiarazione di conformita' riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal fabbricante. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti nel punto 2.3. 2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneita' della produzione e la conformita' degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3. sinistra>2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi sul posto degli apparecchi. Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la conformita' degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento. L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o piu' apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appro- priate per evitarne la commercializzazione. 3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO (Garanzia della qualita' della produzione) 3.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo (garanzia della qualita' della produzione) e' l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal fabbricante. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE. 3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' della produzione il quale garantisca la conformita' degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante e' soggetto al controllo CE secondo le modalita' specificate al punto 3.4. 3.3. Sistema di qualita' 3.3.1. Il fabbricanta presente una domanda di approvazione del suo sistema di qualita' all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione. La domanda contiene: - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - l'impiego di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato; - l'impiego di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualita' approvato; - la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo. 3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualita' deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualita'. Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', dell'organigramma e delle responsabilita' dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualita' degli apparecchi; - dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita' che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati; - degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; - dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualita' dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualita'. 3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualita' per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualita' che applichino le corrispondenti norme armonizzate. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione. 3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualita' in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualita' reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualita'. L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata. 3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualita' ne informa gli altri organismi, motivando la propria decisione. 3.4. Sorveglianza CE 3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE e' di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare: - la documentazione sul sistema di qualita'; - le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera. 3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. 3.4.4. L'organismo puo' far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di tali visite puo' effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia la fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova. 3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto. 4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO (Garanzia della qualita' del prodotto) 4.1. La dichiarazione CE di conformita' al tipo (garanzia della qualita' del prodotto) e' l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2, dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione riguarda uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal fabbricante. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo CE. 4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' per l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed e' soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4. 4.3. Sistema di qualita' 4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualita' all'organismo di una scelta per gli apparecchi in questione. La domanda contiene: - la documentazione relativa al sistema di qualita'; - l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato; - l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualita' approvato; - la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del tipo. 4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualita', ciascun apparecchio viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualita' deve permettere una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualita'. La documentazione sul sistema di qualita' deve sostenere in particolare un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', dell'organigramma, delle responsabilita' dei quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualita' degli apparecchi; - dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione; - dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualita'. 4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualita' per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualita' che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione. 4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualita' in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualita'. L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualita' modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata. 4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualita' ne informa gli altri organismi motivando la propria decisione. 4.4. Sorveglianza CE 4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE e' di garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie; in particolare: - la documentazione sul sistema di qualita'; - le registrazioni effettuate in materia di qualita', quali i rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera. 4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualita' approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. 4.4.4. L'organismo puo' fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite l'organismo puo' effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sul controllo effettuato. 4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto. 5. VERIFICA CE 5.1. La verifica CE e' il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi applicabili enunciati nel presente regolamento. 5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' degli apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di conformita'. La dichiarazione di conformita' puo' riguardare uno o piu' apparecchi ed e' conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. 5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformita' dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica, come specificato al punto 5.5. 5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio 5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine di verificarne la conformita' al tipo descritto dal certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili. 5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate. L'attestato di conformita' puo' riguardare uno o piu' apparecchi. 5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformita'. 5.5. Verifica statistica 5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di lavorazione assicuri l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto. 5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto. Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento: - un livello standard della qualita' pari ad una probabilita' di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformita' compresa tra lo 0,5 e l'1,5%; - un limite di qualita' pari ad una probabilita' di accettazione del 5% con una percentuale di non conformita' compresa tra il 5 e il 10%. 5.5.3.Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si e' constatata la non conformita'. Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo puo' sospendere la verifica statistica. Sotto la responsabilita' dell'organismo, il fabbricante puo' apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione. 5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformita'. 6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO 6.1. La verifica CE dell'esemplare unico e' il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al successivo punto 6.2, e' conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce una dichiarazione scritta di conformita'. 6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per verificarne le conformita' ai requisiti essenziali ad esso applicabili. L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformita' relativo alle prove effettuate. 6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette la valutazione della conformita' ai requisiti nonche' la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio. La documentazione del progetto di cui all'allegato IV e' a disposizione dell'organismo. 6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio. 6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformita'.