AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. La seconda fase dell'adeguamento al  prezzo  medio  europeo  dei
farmaci  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, di cui alla
delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
192  del  17  agosto 1996, avra' effetto dal 1 gennaio 1997.  Restano
valide   le   disposizioni   sulle    modalita'    di    applicazione
dell'adeguamento  al  prezzo  medio europeo previste al punto 3 della
predetta delibera CIPE.
  2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,  e'  sostituito
dal seguente:
  "11  -bis.  In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e
per il 1997 l'onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore
al  14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
7  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  fermo   restando   il
mantenimento  delle  occorrenze  finanziarie delle regioni nei limiti
degli stanziamenti suddetti.".
  3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti  alla
classe  c)  di  cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   e'
stabilita,  fino  al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento.
Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti
alla data del 1 ottobre 1996.
  4.  Qualora  non  esista  valida  alternativa   terapeutica,   sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire
dal    1    gennaio    1997,   i   medicinali   innovativi   la   cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio   nazionale,   i  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare  per
un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in
apposito   elenco   predisposto  e  periodicamente  aggiornato  dalla
Commissione unica del farmaco  conformemente  alle  procedure  ed  ai
criteri  adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma,
quantificato in lire  30  miliardi  per  anno,  resta  a  carico  del
Servizio   sanitario   nazionale   nell'ambito  del  tetto  di  spesa
programmato per l'assistenza farmaceutica.
  5.  L'onere  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   per
l'assistenza  farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  rideterminato  in
lire 9.103 miliardi.
  6.  Alla  maggiore  spesa  per l'assistenza farmaceutica per l'anno
1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le  maggiori  entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  7.  La  somma  prevista  dal comma 6 e' ripartita fra le regioni in
proporzione alla popolazione residente. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             - La delibera CIPE 8 agosto  1996  reca:  "Modalita'  di
          adeguamento  al  prezzo  medio  europeo  dei  farmaci".  Si
          trascrive il testo del relativo punto 3:
             La  segreteria  CIPE  provvede  alla   trasmissione   al
          Ministero  della  sanita'  entro  il  25  settembre, previa
          verifica dell'esattezza dell'applicazione dei criteri sopra
          definiti, dei nuovi prezzi comunicati dalle aziende.
             Il Ministero della sanita', entro l'8  ottobre  pubblica
          nella (( Gazzetta Ufficiale l'elenco di farmaci raggruppati
          secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  2, dell'art. 1 del
          decreto-legge n. 323/1996, con  evidenziazione  del  prezzo
          unico  delle  specialita' medicinali erogabili a carico del
          Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato   per   ciascun
          raggruppamento.
             Le  aziende, entro il 18 ottobre comunicano al Ministero
          della  sanita'  -  Dipartimento  prevenzione   e   farmaci,
          l'eventuale dissenso all'inclusione nell'elenco dei farmaci
          erogabili  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale al
          prezzo  pubblicato  in  Gazzetta   Ufficiale   secondo   le
          modalita' di cui al precedente punto.
             Tale comunicazione comporta l'automatica classificazione
          in  classe  C  di  cui all'art. 8, comma 10, della legge n.
          537/1993 del 24 dicembre 1993; l'assenza  di  comunicazione
          comporta l'accettazione del prezzo pubblicato.
            Entro  i  successivi  dieci  giorni  il  Ministero  della
          sanita'  pubblichera'  l'elenco  integrale  dei  medicinali
          classificati in fascia A e B di cui al citato art. 8, comma
          10, con i prezzi aggiornati.
             I  produttori,  i grossisti, i farmacisti, provvederanno
          ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad
          esaurimento delle scorte".
             -   La   legge   n.   549/1995    reca:    "Misure    di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica". Si riporta il
          testo del comma 11 (come sostituito dall'art. 1,  comma  6,
          del  D.L.  n. 323/1996) e del comma 11-bis (come sostituito
          dal presente decreto) del relativo art. 2:
             "11.  Fermo  restando  che  le  unita'  sanitarie locali
          devono assicurare i livelli uniformi di assistenza  di  cui
          al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, i limiti  di  spesa  comunque
          stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie
          non  costituiscono  vincolo per le regioni che certifichino
          al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine
          esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei  limiti
          dello  stanziamento  determinato  in  ragione  della  quota
          capitaria,  ragguagliata  ai  suddetti  livelli,   di   cui
          all'art.  12,  comma  3, del citato decreto legislativo. Le
          eventuali eccedenze che  dovessero  risultare  rispetto  al
          predetto   stanziamento   restano   a  carico  dei  bilanci
          regionali.
             11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il
          1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio  sanitario
          nazionale  per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un
          incremento non superiore al 14 per cento rispetto a  quanto
          previsto  dal  comma  5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre
          1994,  n.  724,  fermo  restando  il   mantenimento   delle
          occorrenze  finanziarie  delle  regioni  nei  limiti  degli
          stanziamenti suddetti".
             - Il testo del  comma  5  dell'art.  7  della  legge  23
          dicembre  1994,  n.  724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente: "5. L'onere a carico del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          e'  determinato  in  lire 9.000 miliardi per ciascuno degli
          anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con
          apposita  norma  della  legge  finanziaria  per  gli   anni
          medesimi.  Entro  il 15 settembre 1995 il Governo trasmette
          ai Presidenti delle Camere per  l'inoltro  alle  competenti
          Commissioni     permanenti     una     relazione    tecnica
          sull'andamento, nel primo semestre del  1995,  della  spesa
          per   l'assistenza   farmaceutica  a  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, nonche'  sull'andamento  previsto  per
          l'intero 1995 e per il 1996".
             -  Il  testo  del  comma  10  dell'art. 8 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica), e' il seguente:
             "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,   n.   266,   procede  alla  riclassificazione  delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
               b)  farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
               c) altri farmaci privi delle caratteristiche  indicate
          alle
          lettere a) e b)".