AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225,
3  luglio  1996,  n.  349  e  30  agosto  1996,  n.  455".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge,  i  primi due, per decorrenza dei
termini costituzionali, l'ultimo, perche' abrogato  dall'art.  3  del
presente  decreto,  articolo poi soppresso dalla legge di conversione
(i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n.
205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).
 
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
 
  1.  Lo  Stato  assicura  il  concorso  alla   realizzazione   delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con
particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.
  2.  La  commissione  di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n.  396,  definisce,  ((  sulla  base  delle  proposte
pervenute  da  parte  delle  amministrazioni  interessate,  ))  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il  piano  degli  interventi concernenti la citta' di Roma e le altre
localita' della provincia di Roma e della regione Lazio  direttamente
interessate  al  Giubileo.  Il  piano  e'  adottato  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  piano   puo'   essere
modificato  e  integrato  anche  sulla  base  ((  dei  risultati  del
monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8. ))
((    2-bis.    Per le questioni di specifico interesse delle      ))
(( rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone,  ))
(( Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni           ))
(( interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2,    ))
(( comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a    ))
(( carico del bilancio dello Stato. ))                             ))
  3. Il piano indica per ciascun intervento:
    a)  le  amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di
cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le  societa'
a   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari   del
finanziamento;
    b)  le  risorse  finanziarie  necessarie,   incluse   quelle   ((
eventualmente )) occorrenti per le finalita' di cui al (( comma 6-bis
)) e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese
pienamente funzionali.
(( 3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di          ))
(( cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un ))
(( sensibile aumento dei costi preventivati per la                 ))
(( realizzazione, la commissione delibera il definanziamento       ))
(( totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di     ))
(( essi. ))                                                        ))
  4. Nell'ambito del  piano  di  interventi,  la  regione  Lazio,  la
provincia,  il  comune  di  Roma  e  le  amministrazioni  interessate
realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi
dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.,  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
  5.  La  commissione  puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3,
lettera  a),  in  aggiunta   all'intervento   principale,   ulteriori
interventi,  funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano,
di competenza di altri soggetti.
  6. Si applicano agli interventi  di  cui  al  presente  decreto  le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Fermo  il disposto dell'articolo 6,
comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera  c),  del  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il
piano indica, altresi',  gli  ulteriori  progetti  da  sottoporre  al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(( 6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui ))
(( dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a),    ))
(( per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente,  ))
(( sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.             ))
(( 7. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  8.  Il  Ministro  dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la
vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza  dello
Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  a  norma  del  comma  5
dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e  successive
modificazioni.
  9.  I  soggetti  di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire,
mediante apposite convenzioni, le funzioni  di  stazione  appaltante,
anche   relativamente   alla   progettazione,  al  ((  provveditorato
regionale alle opere pubbliche. ))
 10.  La  commissione  stabilisce  le  modalita'  per  assicurare  la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del
piano  e  l'informazione  della  pubblica  opinione.  La  commissione
riferisce (( ogni tre mesi )) al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi.
  11. Con successivi provvedimenti legislativi  riguardanti  l'intero
territorio  nazionale  saranno  assunte  le  ulteriori iniziative per
assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
  12. Nell'ambito del piano di cui  al  comma  2  e'  determinato  il
contributo  da  erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del
Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al  comma
4. ))
  13.  I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da
realizzare (( su area ubicata almeno parzialmente su territorio della
Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, ))  sono
subordinati  alla  definizione consensuale, mediante scambio di note,
tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di  attuazione
degli interventi.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre
          1990,   n.    396  (Interventi  per  Roma,  capitale  della
          Repubblica), e' il seguente:   "1. E' istituita  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i
          problemi  delle  aree  urbane,  la  Commissione  per   Roma
          Capitale,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, per sua delega, dal  Ministro  per  i  problemi
          delle  aree  urbane,  e  composta  dai  Ministri dei lavori
          pubblici,  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  per  i   beni
          culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio,
          dal  Presidente  della  provincia  di  Roma, dal sindaco di
          Roma".
             - Il testo dell'art. 1 della legge 20  maggio  1985,  n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e  per  il  sostentamento  del  clero cattolico in servizio
          nelle diocesi), e' il seguente:
             "Art.   1.   -   Gli   enti   costituiti   o   approvati
          dall'autorita'  ecclesiastica,  aventi  sede  in  Italia, i
          quali abbiano fine di religione o di culto, possono  essere
          riconosciuti  come  persone  giuridiche agli effetti civili
          con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il
          parere del Consiglio di Stato".
             -  Il  testo  dell'art.  6  del decreto-legge 27 ottobre
          1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          finanza locale), e' il seguente:
             "Art. 6 (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo
          S.p.a).   -   1.   La   Cassa   depositi   e  prestiti,  su
          autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera'
          limiti e condizioni, puo' partecipare  per  una  quota  non
          superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia
          romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
              1-bis.  Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al
          comma 1 trasmette al Parlamento una  relazione  informativa
          sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti".
             - Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge 11 febbraio
          1994, n.  109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
          cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del
          D.L.  3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 2 giugno 1995, n.  216, e' il seguente: "5.  Il
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime parere
          obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici  di
          competenza  statale, o comunque finanziati per almeno il 50
          per cento dallo Stato, di importo superiore ai  25  milioni
          di  ECU,  nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche
          amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove  esse
          ne  facciano  richiesta.  Per  i lavori pubblici di importo
          inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del  Consiglio
          superiore    sono    esercitate    dai   comitati   tecnici
          ammininistrativi presso  i  provveditorati  regionali  alle
          opere   pubbliche,  la  cui  composizione  viene  parimenti
          modificata secondo quanto previsto al comma 4.  Qualora  il
          lavoro  pubblico  di importo inferiore a 25 milioni di ECU,
          presenti elementi di particolare rilevanza e  complessita',
          il   provveditore   sottopone  il  progetto,  con  motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore".