AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349 e 30 agosto 1996, n. 455". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perche' abrogato dall'art. 3 del presente decreto, articolo poi soppresso dalla legge di conversione (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n. 205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996). Art. 1. Obiettivi e finalita' 1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2. 2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, (( sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, )) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base (( dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8. )) (( 2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle )) (( rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, )) (( Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni )) (( interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, )) (( comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a )) (( carico del bilancio dello Stato. )) )) 3. Il piano indica per ciascun intervento: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le societa' a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento; b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle (( eventualmente )) occorrenti per le finalita' di cui al (( comma 6-bis )) e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti; d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. (( 3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di )) (( cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un )) (( sensibile aumento dei costi preventivati per la )) (( realizzazione, la commissione delibera il definanziamento )) (( totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di )) (( essi. )) )) 4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 5. La commissione puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti. 6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresi', gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (( 6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui )) (( dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), )) (( per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, )) (( sia quantitativo che qualitativo, degli interventi. )) (( 7. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al (( provveditorato regionale alle opere pubbliche. )) 10. La commissione stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce (( ogni tre mesi )) al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. 11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 e' determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al comma 4. )) 13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare (( su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, )) sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica), e' il seguente: "1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma". - Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: "Art. 1. - Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato". - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), e' il seguente: "Art. 6 (Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a). - 1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. 1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti". - Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e' il seguente: "5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici ammininistrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore".