AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
             Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono
          stampate con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n.
552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996,  n.  218".  I  DD.LL.
sopracitati,  recanti  proroga  dell'utilizzazione  per  finalita' di
detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali   (i   relativi   comunicati  sono  stati  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.    49
del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996 e n. 151 del 29 giugno
1996).
   Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede
che:  "Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996,
n. 355, e 6  settembre  1996,  n.  464".  I  DD.LL.  sopracitati,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti  in  legge,  i  primi  due,  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali,  l'ultimo,  perche' abrogato dall'art. 7 del presente
decreto   (i   relativi    comunicati    sono    stati    pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  160
del 10 luglio 1996, n. 211 del 9  settembre  1996  e  n.  263  del  9
novembre 1996).
 
                               Art. 1.
 
  1.  Quando  venga  accolta  la  dichiarazione  di  astensione  o di
ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni
di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2,  del  codice
di  procedura  penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' gia' stata  dichiarata  l'apertura
del  dibattimento,  si  applicano le disposizioni di cui ai commi che
seguono.
  2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la
dichiarazione di astensione o di  ricusazione  conservano  efficacia.
Salvo  che  ritenga  necessario  rinnovarli  in  tutto o in parte, il
giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura,
ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma  5,  del
codice di procedura penale.
  3.  I  termini  previsti  dall'articolo 303, comma 1, del codice di
procedura penale  sono  sospesi  dalla  data  del  provvedimento  che
accoglie  la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in
cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo  stato  in
cui   si   trovava  allorche'  e'  intervenuta  la  dichiarazione  di
astensione o di ricusazione.
  4. La sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque  superare  il
termine  di  novanta  giorni, se si tratta di procedimento per taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura  penale,  ovvero  il termine di sessanta giorni negli altri
casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la
dichiarazione  di  astensione  o  di  ricusazione,  ovvero,   se   il
provvedimento  e'  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, da quest'ultima data.
  5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice  di  procedura  penale,  salvo che per il limite relativo alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  del
periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34, comma 2, del
          codice  di  procedura  penale,  con  l'avvertenza  che   la
          disposizione  e'  stata oggetto di plurime dichiarazioni di
          parziale  illegittimita'  costituzionale   che   ne   hanno
          ampliato  l'ambito applicativo: "2. Non puo' partecipare al
          giudizio  il  giudice  che  ha  emesso   il   provvedimento
          conclusivo   dell'udienza  preliminare  o  ha  disposto  il
          giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o
          ha deciso sull'impugnazione  avverso  la  sentenza  di  non
          luogo a procedere".
             -  Il  testo  dell'art.  511,  comma  5,  del  codice di
          procedura  penale  e'  il  seguente:  "5.  In  luogo  della
          lettura,  il  giudice,  anche  di  ufficio,  puo'  indicare
          specificamente  gli  atti  utilizzabili   ai   fini   della
          decisione.  L'indicazione  degli  atti  equivale  alla loro
          lettura.  Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale
          o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni  e
          una  parte  ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il
          giudice e' vincolato alla richiesta  di  lettura  solo  nel
          caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi".
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 303 e 304 del
          codice di procedura  penale,  sostituiti,  rispettivamente,
          dall'art.  2 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n.  356,  e
          dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n.  332:
             "Art.  303  (Termini  di  durata  massima della custodia
          cautelare).   - 1. La custodia  cautelare  perde  efficacia
          quando:
               a)  dall'inizio  della  sua  esecuzione sono decorsi i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento  che dispone il giudizio ovvero senza che sia
          stata  pronunciata  una  della  sentenze   previste   dagli
          articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:
               1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni;
               2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3);
               3)  un  anno,  quando si procede per un delitto per il
          quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena
          della  reclusione  non  inferiore  nel massimo a venti anni
          ovvero per uno  dei  delitti  indicati  nell'articolo  407,
          comma  2,  lettera  a),  sempre  che per lo stesso la legge
          preveda la pena della reclusione superiore  nel  massimo  a
          sei anni;
               b)  dall'emissione  del  provvedimento  che dispone il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
               1) sei mesi, quando si procede per un delitto  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
               2) un anno, quando si procede per un  delitto  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1);
               3)  un  anno  e  sei  mesi,  quando  si procede per un
          delitto  per  il  quale  la  legge   stabilisce   la   pena
          dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a venti anni;
               c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo
          grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia  sono
          decorsi  i seguenti termini senza che sia stata pronunciata
          sentenza di condanna in grado di appello:
               1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena  della
          reclusione non superiore a tre anni;
               2)  un  anno,  se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni;
               3) un anno e sei mesi, se vi e'  stata  condanna  alla
          pena  dell'ergastolo  o  della reclusione superiore a dieci
          anni;
               d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado
          di  appello  o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          sono decorsi gli stessi termini previsti dalla  lettera  c)
          senza  che  sia  stata pronunciata sentenza irrevocabile di
          condanna. Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado,
          ovvero se la impugnazione e' stata proposta  esclusivamente
          dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione
          del comma 4.
             2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio
          da  parte  della  Corte di cassazione o per altra causa, il
          procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio
          diversi ovvero sia rinviato ad altro  giudice,  dalla  data
          del  provvedimento  che  dispone  il  regresso  o il rinvio
          ovvero  dalla  sopravvenuta   esecuzione   della   custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
             3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato  sottoposto a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono  di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare.
             4.  La  durata  complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste dall'art.  305,  non
          puo' superare i seguenti termini:
               a)  due  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni;
               b)  quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
               c) sei anni, quando si procede per un delitto  per  il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni".
             "Art. 304 (Sospensione dei  termini  di  durata  massima
          della   custodia   cautelare).  -  1.  I  termini  previsti
          dall'art. 303 sono sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
               a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
          dibattimento   e'  sospeso  o  rinviato  per  l'impedimento
          dell'imputato o  del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta
          dell'imputato   o   del   suo   difensore,  sempre  che  la
          sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa;
               b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
          dibattimento e' sospeso o rinviato a  causa  della  mancata
          presentazione,    dell'allontanamento   o   della   mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati;
               c) nella fase del giudizio, durante  la  pendenza  dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
             2.  I  termini  previsti  dall'art. 303 possono altresi'
          essere sospesi, nella fase del giudizio, quando  si  tratta
          di  reati  indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), nel
          caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante  il
          tempo  in  cui  sono  tenute  le  udienze  o si delibera la
          sentenza nel giudizio di primo grado o nel  giudizio  sulle
          impugnazioni.
             3.  Nei  casi  previsti  dal  comma 2, la sospensione e'
          disposta dal giudice, su richiesta del pubblico  ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
             4.  I  termini  previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
          a),  sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a   norma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,  lettere
          a) e b), del presente articolo.
             5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma
          1  e  di  cui  ai comma 4 non si applicano ai coimputati ai
          quali i casi  di  sospensione  non  si  riferiscono  e  che
          chiedono   che   si   proceda  nei  loro  confronti  previa
          separazione dei processi.
             6. La durata della custodia cautelare non puo'  comunque
          superare  il  doppio  dei  termini  previsti dall'art. 303,
          commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della  meta'  previsti
          dall'art.  303,  comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due
          terzi del massimo della pena  temporanea  prevista  per  il
          reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
             7.  Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia  cautelare  non  si  tiene  conto  dei  periodi di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b)".
             - Il testo dell'art. 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre
          1991,  n.   367, convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 gennaio 1992 n. 8, e' il seguente: "  3-bis.  Quando  si
          tratta  di procedimenti per i delitti, consumati o tentati,
          di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i
          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal
          predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel
          comma  1,  lettera  a),  sono  attribuite  all'ufficio  del
          pubblico ministero presso il tribunale  del  capoluogo  del
          distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".