IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, concernente l'istituzione della disciplina dell'imposta del valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 3, comma 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche del prospetto in cui effettuare le annotazioni previste dal comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'istituzione di un apposito prospetto tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, che tenga luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale annotare: l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto entro la stessa data e secondo le stesse modalita' e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze; entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta; Decreta: Art. 1. Approvazione del prospetto E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso prospetto (allegato A) di cui all'art. 3, comma 166, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale puo' tenere luogo dei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.