ALLEGATO A -> Vedere PROSPETTO ALL'ALLEGATO da Pag. 9 a Pag. 12 della G.U. <- ISTRUZIONI Il prospetto, allegato A, puo' essere utilizzato in luogo dei registri previsti ai fini IVA dai soggetti persone fisiche esercenti imprese ovvero arti e professioni a condizione che nell'anno solare precedente: a) abbiano realizzato un volume d'affari di cui alI'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - ragguagliato ad anno - non superiore a 30 milioni di lire per le attivita' di prestazioni di servizi e a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attivita' di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attivita' prevalentemente esercitata; b) abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'IVA non superiore a 35 milioni di lire se l'attivita' esercitata e' la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi; c) abbiano utilizzato beni strumentali di proprieta' o acquisiti in locazione finanziaria, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 50 milioni di lire; d) abbiano corrisposto a dipendenti o altri collaboratori stabili, con esclusione quindi dei collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno precedente, sempre, ovviamente, nel rispetto dei predetti limiti di 30 o 50 milioni di lire. In presenza di tutte le condizioni sopra richiamate le persone fisiche, fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, possono procedere alle annotazioni relative alle operazioni effettuate e agli acquisti ed alle importazioni, anziche' nei registri previsti ai fini dell'IVA, nel prospetto allegato A, con le modalita' che seguono. Frontespizio Il contribuente deve indicare il codice fiscale ed il numero di partita l.V.A. nonche' il cognome ed il nome indicati senza alcun titolo. Le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Quadro A Nella seconda e terza pagina del prospetto - quadro A - il contribuente deve procedere ad apporre l'indicazione dell'anno cui il prospetto si riferisce, nonche' ad annotare, in corrispondenza di ciascun mese: a) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese con riferimento a tale mese, evidenziando l'importo imponibile e la relativa IVA entro il giorno 15 del mese successivo. Resta ferma la disciplina relativa alle operazioni intracomunitarie; b) nella colonna 5, l'ammontare complessivo degli importi imponibili dei corrispettivi e della relativa imposta, indicati nelle colonne da 1 a 4; c) nella colonna 6, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a); d) nella colonna 7, l'ammontare dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini IVA, entro i termini di cui al precedente punto a); e) nella colonna 8, il totale delle colonne 5 (importo imponibile), 6 e 7; f) nelle colonne 1, 2, 3 e 4, l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni evidenziando l'importo imponibile e l'IVA. L'annotazione va effettuata entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA; g) nella colonna 5, l'importo complessivo imponibile degli acquisti e della relativa IVA, indicati nelle colonne da 1 a 4, nei termini di cui al precedente punto f); h) nella colonna 6, l'ammontare degli acquisti esenti o non imponibili, nei termini previsti nel precedente punto f); i) nella colonna 7, l'ammontare degli acquisti non rilevanti ai fini IVA; l) nella colonna 8, il totale degli acquisti e delle importazioni imponibili di cui alla colonna 5, nonche' gli importi di colonna 6 e 7. Qualora vengano effettuate operazioni intracomunitarie, gli importi relativi ai corrispettivi, agli acquisti ed all'imposta devono essere separatamente indicati per ciascun mese e nel riepilogo totale nelle colonne da 1 a 6. Per comodita' del contribuente e anche ai fini della dichiarazione IVA e delle imposte sui redditi sono stati inseriti nel prospetto i righi relativi ai totali annuali, degli imorti indicati nelle colonne da 1 a 8. Liquidazione IVA. In corrispondenza di ciascun mese e' stata inserita - in colonna 9 un'apposita sezione ai fini del calcolo della differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, per le liquidazioni ed i versamenti mensili e trimestrali, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione ed il versamento trimestrale le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50%. Detto importo dovra' essere annotato in corrispondenza delle liquidazioni IVA trimestrali (marzo, giugno, settembre) e nella parte riservata alla liquidazione annuale. Oltre ai dati relativi alle liquidazioni IVA il contribuente dovra' indicare gli estremi del versamento, nonche' il codice di concessione, il codice azienda e il codice C.A.B. Quadro B Nella quarta pagina del prospetto - allegato A - denominato quadro B, sono state inserite cinque sezioni che possono interessare il contribuente, a seconda dell'attivita' dallo stesso svolta. Sezione I In tale sezione va annotato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle rimanenze a 1 gennaio e al 31 dicembre del periodo d'imposta cui il prospetto si riferisce. Sezione II In tale sezione il contribuente deve riportare l'ammontare dei corrispettivi, compensi e ricavi corrispondenti a ciascuna delle due tipologie di attivita' di cui al comma 165, lettera a): a) prestazioni di servizio; b) altre attivita'. In colonna 1 deve essere indicato - nel caso di esercizio di piu' attivita' nell'ambito della stessa tipologia (ad esempio, soggetto esercente arti e professioni che svolge le attivita' di avvocato e di dottore commercialista, entrambe rientranti nella tipologia di cui al punto a) - il codice di attivita' prevalente ed in colonna 2 l'ammontare complessivo, per ciascuna tipologia, dei corrispettivi, compensi e ricavi realizzati nell'anno solare precedente. In colonna 3 deve essere barrata con una "X" la casella corrispondente alla tipologia di attivita' prevalente considerata in base all'ammontare degli importi evidenziati in colonna 2. Sezione III A seguito della pubblicazione del Regolamento sulle semplificazioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stata inserita un'apposita sezione riguardante i beni ammortizzabili. In tale sezione possono essere annotati: per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo; per i beni diversi da quelli indicati nel punto precedente le indicazioni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Sezione IV In tale sezione, da compilarsi esclusivamente a cura degli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, vanno annotati: in colonna 1, gli ammontari complessivi dei corrispettivi e degli acquisti di cui ai totali della colonna 8 del quadro A; in colonna 2, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto; in colonna 3, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto; in colonna 4, l'ammontare delle differenze fra il totale dei corrispettivi ed i mancati incassi (col. 1 - col. 2), nonche' fra il totale degli acquisti ed i mancati pagamenti (col. 1 - col. 3); in colonna 5, il totale delle somme per le quali sia stata emessa fattura, nei periodi d'imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia percepito il relativo corrispettivo nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto; in colonna 6, il totale delle somme per le quali sia stata ricevuta ed annotata la fattura nei periodi d'imposta anteriori rispetto a quello in corso, senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare il relativo pagamento nel periodo d'imposta cui si riferisce il prospetto. Sezione V In tale ultima sezione deve essere apposta l'apposita bollatura secondo la normativa vigente.