IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,  che  prevede  la
definizione  dei  requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da  parte
delle  strutture  pubbliche  e  private, mediante atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  nonche'  la
periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;
   Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
   Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita', nella seduta del 18
dicembre 1996;
   Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 19 dicembre 1996;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1996;
   Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              Decreta:
   E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
                               Art. 1.
                       Approvazione requisiti
   1. Ferma restando la competenza delle  regioni  e  delle  province
autonome  nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie,
sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi
minimi  richiesti  per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private, riportati nell'allegato, che  fa
parte integrante del presente decreto.